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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 842 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv. IZZI GIOVANNI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, Piazza San Babila n. 4/A
- RICORRENTE -
contro
, SEDE Controparte_1
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA PESSINA, 8 22100 CP_2
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento e ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con un ricorso depositato in data 22 agosto 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Como
[...]
l' per sentire accertare l'illegittimità del Verbale Unico di Accertamento n. CP_1
2021007742 del 1/04/2022, nonché l'Avviso di addebito n. 368 2023 00052776 48
000 notificato in data 19/07/2023 limitatamente alla parte in cui contestava alla società ricorrente di aver corrisposto ai soci somme indebitamente qualificate come ristorni. In particolare, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
“Nel merito: In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n.
368 2023 00052776 48 000 notificato il 19.07.2023 nella parte qui opposta relativa ai ristorni
e, per l'effetto e in ogni caso, annullare tale parte del medesimo Avviso di Addebito e, in particolare, quella calcolata a titolo di contributi, sanzioni e interessi sull'importo di € 741.073,46 erogato a titolo di ristorni, e ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il
Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021007742 dell'1.04.2022, che ne è causa e che si contesta e impugna unitamente al medesimo Avviso di Addebito, nella parte relativa ai ristorni della richiesta di pagamento dell'importo di € 670.529,86 per le presunte omissioni contributive relative ai lavoratori subordinati della società, di cui € 431.659,36 a titolo di contributi (calcolati sull'imponibile contributivo di € 1.123.737,51, di cui solo € 741.073,46 quali somme erogate a titolo di ristorni e i restanti € 382.664,05 quali somme erogate a titolo di rimborsi spese), €
224.632,44 a titolo di sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 (evasione) ed €
14.238,06 a titolo di interessi di mora;
In via subordinata: - Nella denegata ipotesi in cui risulti dovuto il pagamento dei contributi sull'importo di € 741.073,46 erogato a titolo di ristorni, dichiarare l'applicazione delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000 (elusione) in luogo delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 (evasione), rideterminando in base alla fattispecie dell'elusione le somme dovute a titolo di sanzioni dell'Avviso di Addebito n.
368 2023 00052776 48 000 notificato il 19.07.2023; In ogni caso: − Con riserva di chiedere la rateazione dei pagamenti sia della parte non oggetto di opposizione, attualmente indeterminabile, sia di quanto dovesse risultare dovuto, in denegata ipotesi, della parte oggetto di opposizione”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle CP_1 domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 29 aprile 2024, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge
133/2008.
*
2 Con l'odierno ricorso, ha Parte_1 impugnato il verbale di accertamento redatto dall' con il quale l' ha CP_1 CP_1 ritenuto insussistenti i requisiti di mutualità previsti dalla normativa di settore, procedendo conseguentemente alla riqualificazione dei ristorni erogati ai soci come ordinaria retribuzione, con i relativi riflessi in materia contributiva.
La società ricorrente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo la piena sussistenza, sia in termini formali che sostanziali, della propria finalità mutualistica. In particolare, ha rappresentato di essersi avvalsa in modo pressoché esclusivo delle prestazioni lavorative dei soci, di non aver mai impiegato lavoratori non soci, di aver redatto i bilanci conformemente alle disposizioni del codice civile, e di aver svolto la propria attività prevalentemente a favore dei soci stessi. Ha inoltre sottolineato l'effettiva partecipazione dei soci alla vita sociale e l'avvenuto accertamento della condizione di prevalenza mutualistica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
La società ha, inoltre, insistito nel rappresentare il pieno coinvolgimento di tutti i soci lavoratori all'interno del ciclo produttivo, nonché il loro apporto diretto nella gestione operativa delle commesse. A sostegno della tesi della gestione condivisa, ha fatto altresì rilevare come le decisioni inerenti all'acquisto dei macchinari necessari per le lavorazioni siano state assunte con il contributo attivo dei soci lavoratori, coinvolti nel processo di individuazione e scelta delle attrezzature, quale ulteriore indice della reale partecipazione alla vita economica e organizzativa della cooperativa.
*
Preliminarmente, deve darsi atto che l'accertamento ispettivo svolto dall' CP_1 oggetto del presente giudizio, non può ritenersi precluso dalle conclusioni raggiunte dal Mise, atteso che la verifica compiuta dall'Istituto si fonda su una valutazione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, indipendentemente dal riconoscimento formale della mutualità prevalente.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La tematica dei ristorni delle società cooperative è disciplinata dall'articolo 2545- sexies c.c. che prevede che “L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo
3 eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari”.
Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 142/0 dispone che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (…)”.
L'articolo 4, comma due, della stessa legge prevede che “i trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente”.
L'esenzione contributiva può tuttavia operare a condizione che il ristorno sia stato erogato conformemente alle previsioni di legge e di statuto, dovendo evitarsi pratiche elusive della imposizione contributiva
Occorre inoltre ricordare che la Suprema Corte ha chiarito come i ristorni salariali costituiscano uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico in termini di integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro: cfr. Cass.
4 Sentenza n. 10641 del 22/05/2015; Sentenza n. 9513 del 08/09/1999; Sentenza n. 13
280 del 20/06/2005 ).
La identificazione di una somma da distribuire a titolo di ristorni è, quindi, soggetta a specifici oneri formali, individuati dalla normazione sopra richiamata. In particolare, i ristorni debbono essere individuati quale voce autonoma e approvati nella loro destinazione nel bilancio di esercizio e non devono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi destinati ai lavoratori. La deliberazione di una somma a titolo di ristorni deve essere, poi, assunta dall'assemblea dei soci ex articolo 2445 sexies cc.
La società, quanto alla corretta gestione contabile, ha richiamato i verbali di approvazione dei bilanci e dei ristorni (prodotti sub doc. 19), nonché le relative note integrative depositate presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, dai quali risulterebbe la regolare distribuzione dei ristorni ai soci e il rispetto del limite del 30% previsto dalla normativa di riferimento.
Tuttavia, come correttamente osservato dall' convenuto, in merito alla CP_1 regolarità della documentazione contabile, la società ricorrente ha prodotto atti assembleari che risultano tra loro contraddittori. In particolare, i verbali delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2017-2020, esibiti nel corso dell'ispezione da parte dell' divergono da quelli regolarmente depositati presso CP_1 la Camera di Commercio entro i termini di legge. Mentre nei primi risulta che l'assemblea avrebbe deliberato l'approvazione della distribuzione dei ristorni “come da proposta del Presidente”, nei verbali ufficialmente depositati non vi è alcuna menzione in merito alla distribuzione dei ristorni ai soci lavoratori.
Tali difformità appaiono ancor più rilevanti se si considera che le due versioni dei verbali risultano redatte nella medesima data, ora e sede. Inoltre, nelle note integrative allegate ai bilanci depositati non si rinviene alcun riferimento ai ristorni;
al contrario, risulta espressamente indicato che “la scrupolosa applicazione dei principi fissati dalla legge (…) non ha consentito di determinare somme da attribuire ai soci a titolo di ristorno”, in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla società in sede ispettiva.
A fronte delle contestazioni sollevate dai verbalizzanti, la cooperativa ha prodotto un verbale di assemblea datato 12 novembre 2021, nel quale, asseritamente a causa di un
5 “refuso dello studio di consulenza”, veniva richiesta all'assemblea dei soci la reiterazione delle delibere di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al
2020. A seguito di tale delibera, lo ha provveduto al Parte_2 rinnovo del deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci così “rettificati”. In particolare, in data 16 novembre 2021 risultano trasmessi i bilanci relativi agli esercizi
2017 e 2020, mentre in data 23 novembre 2021 quelli riferiti agli anni 2018 e 2019.
Tuttavia, l'esame del libro dei verbali delle assemblee, esibito in data 17 novembre
2021, ha evidenziato ulteriori anomalie e irregolarità formali. In particolare, i verbali in esso contenuti risultano difformi rispetto a quelli inizialmente mostrati ai verbalizzanti;
uno dei verbali risulta redatto su una pagina già utilizzata per la verbalizzazione di un'assemblea recante una data successiva, dando luogo a una evidente sovrascrittura;
inoltre, con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2019, risultano depositati presso la Camera di Commercio due distinti verbali di assemblea ordinaria, rispettivamente datati 30 aprile 2020 e 1 ottobre 2020, mentre nel libro dei verbali esibito non vi è alcuna traccia del verbale del 30 aprile 2020.
A fronte di queste specifiche contestazioni, la società ha omesso qualsiasi argomentazione difensiva.
Da ultimo, si rileva come non risulti rispettata la normativa che disciplina l'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, la quale ne subordina la legittimità alla presenza di un avanzo di gestione effettivo, nonché alla correlazione diretta di tale avanzo con l'attività svolta dai soci medesimi. In particolare, la distribuzione dei ristorni non può determinare un peggioramento del risultato economico della gestione, né può essere disposta in assenza di utile, poiché ciò comporterebbe una violazione dei principi di sana e prudente gestione, oltre che dei criteri di mutualità previsti dalla legge.
Nel caso di specie, i bilanci approvati dalla per gli Parte_3 esercizi 2017, 2018 e 2020 evidenziano risultati di esercizio negativi, recando perdite contabili che escludono, per detti anni, la possibilità di procedere legittimamente alla distribuzione di ristorni ai soci lavoratori. In particolare: per l'anno 2017, è evidenziata una perdita di esercizio per € 5.800; per l'anno 2018, è evidenziata una perdita di esercizio per € 4.942; per l'anno 2019, è evidenziata perdita di esercizio €
10.625, per l'anno 2020, è evidenziata una perdita di esercizio € 7.357.
6 Ne deriva come, in assenza di tali connotazioni formali che costituiscono elemento essenziale della fattispecie tipizzata, non vi siano motivi per ritenere che tali somme, così ottenute dai lavoratori nelle buste paga, possano costituire effettivamente ristorni.
A ciò si aggiunga che la tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo la quale i soci lavoratori avrebbero partecipato attivamente alla vita sociale della cooperativa, risulta smentita dalle dichiarazioni rese da alcuni degli stessi soci in sede ispettiva, i quali hanno affermato di non essere mai stati coinvolti nei processi deliberativi e di non aver preso parte alle assemblee sociali, contrariamente a quanto rappresentato dalla società medesima.
Con riguardo al valore probatorio delle risultanze dell'attività ispettiva, ed in particolare delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, deve essere richiamato quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1821/17, pubblicata in data 20.11.17, le cui motivazioni si condividono e qui si citano ex art.118 disp. att. c.p.c., per la loro esaustività: “Ritiene il
Collegio che in materia debba applicarsi il principio – più volte ribadito dalla Suprema Corte – per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (vedi, ex plurimis, Cass., 14965/2012). In sostanza, quindi, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori vanno, pertanto, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto (Cass., 2-10-2008, n. 24416). Nè deve trascurarsi il principio generale secondo cui possono assumere valore indiziario le dichiarazioni scritte di terzi, tanto più quando si tratta di dichiarazioni raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite
7 dalla efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione (Cass., 17-8-
2004, n. 16055). Si tenga poi presente che, notoriamente, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti sono dotate di un maggior grado di attendibilità rispetto a quelle rese – anche in sede giudiziaria – a distanza di tempo. Infatti la valutazione della maggiore attendibilità della versione fornita "a caldo" discende anche dalla verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto dichiarato successivamente in costanza di rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro” .
Anche la Suprema Corte intervenuta sul tema, stabiliva che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; in senso conforme,
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005).
Nel caso di specie, l'onere probatorio dell' risulta essere stato pienamente CP_1 soddisfatto a fronte sia del contenuto del verbale di ispezione per ciò che attiene l'accertamento documentale effettuato dagli ispettori, che della produzione in causa da parte elle dichiarazioni rese dai lavoratori (documento 4 ricorrente) . Queste ultime appaiono particolarmente attendibili in quanto rese nell'immediatezza degli accertamenti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, nonché in quanto aventi ad oggetto le loro prestazioni di lavoro.
Per tutte queste ragioni va quindi condivisa la scelta degli di ricondurre tali CP_3 somme nell'ambito dell'imponibile contributivo.
Da ultimo, neppure possono condividersi le doglianze avanzate dalla ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio. Non si ritiene infatti possano in alcun modo dirsi ricorrenti i presupposti della mera omissione contributiva, avendo la ricorrente del tutto intenzionalmente quantificato la propria obbligazione sulla base di un imponibile non conforme alle previsioni di legge, così dando luogo ad una vera e propria evasione contributiva sistematica.
Nella fattispecie che ci occupa il debito contributivo non era infatti semplicemente rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La giurisprudenza di legittimità
8 ha in più occasioni avuto modo di chiarire come, in materia di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa infedele denuncia mensile all' attraverso i vari modelli, riguardanti i rapporti di lavoro e le retribuzioni CP_1 erogate, integri l'ipotesi di evasione contributiva (art.116, co.8, lett.b), L.388/2000) e non la meno grave omissione contributiva di cui alla precedente lett.a). Nel primo caso, infatti, si presume una finalità di occultamento dei dati, con conseguente onere a carico del datore di lavoro di provare l'assenza dell'intento fraudolento (Cass.
17119/15, 4188/13, 10509/12, 28966/11).
Nel caso di specie il debito contributivo accertato non risulta da alcuna documentazione di provenienza della cooperativa opponente ed infatti è stata necessaria una concreta attività di indagine ed ispettiva e solo a seguito di accertamenti da parte degli ispettori veniva verificato e accertato l'esatto ammontare dei contributi non versati, nonché l'esistenza di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Ne consegue, per quanto sin qui motivato, che il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni questione ulteriore in quanto superflua ai fini del decidere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 29 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv. IZZI GIOVANNI, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, Piazza San Babila n. 4/A
- RICORRENTE -
contro
, SEDE Controparte_1
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA PESSINA, 8 22100 CP_2
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento e ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con un ricorso depositato in data 22 agosto 2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Como
[...]
l' per sentire accertare l'illegittimità del Verbale Unico di Accertamento n. CP_1
2021007742 del 1/04/2022, nonché l'Avviso di addebito n. 368 2023 00052776 48
000 notificato in data 19/07/2023 limitatamente alla parte in cui contestava alla società ricorrente di aver corrisposto ai soci somme indebitamente qualificate come ristorni. In particolare, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
“Nel merito: In via principale: - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di Addebito n.
368 2023 00052776 48 000 notificato il 19.07.2023 nella parte qui opposta relativa ai ristorni
e, per l'effetto e in ogni caso, annullare tale parte del medesimo Avviso di Addebito e, in particolare, quella calcolata a titolo di contributi, sanzioni e interessi sull'importo di € 741.073,46 erogato a titolo di ristorni, e ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali il
Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021007742 dell'1.04.2022, che ne è causa e che si contesta e impugna unitamente al medesimo Avviso di Addebito, nella parte relativa ai ristorni della richiesta di pagamento dell'importo di € 670.529,86 per le presunte omissioni contributive relative ai lavoratori subordinati della società, di cui € 431.659,36 a titolo di contributi (calcolati sull'imponibile contributivo di € 1.123.737,51, di cui solo € 741.073,46 quali somme erogate a titolo di ristorni e i restanti € 382.664,05 quali somme erogate a titolo di rimborsi spese), €
224.632,44 a titolo di sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 (evasione) ed €
14.238,06 a titolo di interessi di mora;
In via subordinata: - Nella denegata ipotesi in cui risulti dovuto il pagamento dei contributi sull'importo di € 741.073,46 erogato a titolo di ristorni, dichiarare l'applicazione delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000 (elusione) in luogo delle sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000 (evasione), rideterminando in base alla fattispecie dell'elusione le somme dovute a titolo di sanzioni dell'Avviso di Addebito n.
368 2023 00052776 48 000 notificato il 19.07.2023; In ogni caso: − Con riserva di chiedere la rateazione dei pagamenti sia della parte non oggetto di opposizione, attualmente indeterminabile, sia di quanto dovesse risultare dovuto, in denegata ipotesi, della parte oggetto di opposizione”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle CP_1 domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 29 aprile 2024, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge
133/2008.
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2 Con l'odierno ricorso, ha Parte_1 impugnato il verbale di accertamento redatto dall' con il quale l' ha CP_1 CP_1 ritenuto insussistenti i requisiti di mutualità previsti dalla normativa di settore, procedendo conseguentemente alla riqualificazione dei ristorni erogati ai soci come ordinaria retribuzione, con i relativi riflessi in materia contributiva.
La società ricorrente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo la piena sussistenza, sia in termini formali che sostanziali, della propria finalità mutualistica. In particolare, ha rappresentato di essersi avvalsa in modo pressoché esclusivo delle prestazioni lavorative dei soci, di non aver mai impiegato lavoratori non soci, di aver redatto i bilanci conformemente alle disposizioni del codice civile, e di aver svolto la propria attività prevalentemente a favore dei soci stessi. Ha inoltre sottolineato l'effettiva partecipazione dei soci alla vita sociale e l'avvenuto accertamento della condizione di prevalenza mutualistica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
La società ha, inoltre, insistito nel rappresentare il pieno coinvolgimento di tutti i soci lavoratori all'interno del ciclo produttivo, nonché il loro apporto diretto nella gestione operativa delle commesse. A sostegno della tesi della gestione condivisa, ha fatto altresì rilevare come le decisioni inerenti all'acquisto dei macchinari necessari per le lavorazioni siano state assunte con il contributo attivo dei soci lavoratori, coinvolti nel processo di individuazione e scelta delle attrezzature, quale ulteriore indice della reale partecipazione alla vita economica e organizzativa della cooperativa.
*
Preliminarmente, deve darsi atto che l'accertamento ispettivo svolto dall' CP_1 oggetto del presente giudizio, non può ritenersi precluso dalle conclusioni raggiunte dal Mise, atteso che la verifica compiuta dall'Istituto si fonda su una valutazione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, indipendentemente dal riconoscimento formale della mutualità prevalente.
Ciò premesso, ritiene il giudicante che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
La tematica dei ristorni delle società cooperative è disciplinata dall'articolo 2545- sexies c.c. che prevede che “L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo
3 eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari”.
Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 142/0 dispone che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (…)”.
L'articolo 4, comma due, della stessa legge prevede che “i trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente”.
L'esenzione contributiva può tuttavia operare a condizione che il ristorno sia stato erogato conformemente alle previsioni di legge e di statuto, dovendo evitarsi pratiche elusive della imposizione contributiva
Occorre inoltre ricordare che la Suprema Corte ha chiarito come i ristorni salariali costituiscano uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico in termini di integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di produzione e lavoro: cfr. Cass.
4 Sentenza n. 10641 del 22/05/2015; Sentenza n. 9513 del 08/09/1999; Sentenza n. 13
280 del 20/06/2005 ).
La identificazione di una somma da distribuire a titolo di ristorni è, quindi, soggetta a specifici oneri formali, individuati dalla normazione sopra richiamata. In particolare, i ristorni debbono essere individuati quale voce autonoma e approvati nella loro destinazione nel bilancio di esercizio e non devono superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi destinati ai lavoratori. La deliberazione di una somma a titolo di ristorni deve essere, poi, assunta dall'assemblea dei soci ex articolo 2445 sexies cc.
La società, quanto alla corretta gestione contabile, ha richiamato i verbali di approvazione dei bilanci e dei ristorni (prodotti sub doc. 19), nonché le relative note integrative depositate presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, dai quali risulterebbe la regolare distribuzione dei ristorni ai soci e il rispetto del limite del 30% previsto dalla normativa di riferimento.
Tuttavia, come correttamente osservato dall' convenuto, in merito alla CP_1 regolarità della documentazione contabile, la società ricorrente ha prodotto atti assembleari che risultano tra loro contraddittori. In particolare, i verbali delle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2017-2020, esibiti nel corso dell'ispezione da parte dell' divergono da quelli regolarmente depositati presso CP_1 la Camera di Commercio entro i termini di legge. Mentre nei primi risulta che l'assemblea avrebbe deliberato l'approvazione della distribuzione dei ristorni “come da proposta del Presidente”, nei verbali ufficialmente depositati non vi è alcuna menzione in merito alla distribuzione dei ristorni ai soci lavoratori.
Tali difformità appaiono ancor più rilevanti se si considera che le due versioni dei verbali risultano redatte nella medesima data, ora e sede. Inoltre, nelle note integrative allegate ai bilanci depositati non si rinviene alcun riferimento ai ristorni;
al contrario, risulta espressamente indicato che “la scrupolosa applicazione dei principi fissati dalla legge (…) non ha consentito di determinare somme da attribuire ai soci a titolo di ristorno”, in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla società in sede ispettiva.
A fronte delle contestazioni sollevate dai verbalizzanti, la cooperativa ha prodotto un verbale di assemblea datato 12 novembre 2021, nel quale, asseritamente a causa di un
5 “refuso dello studio di consulenza”, veniva richiesta all'assemblea dei soci la reiterazione delle delibere di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi dal 2017 al
2020. A seguito di tale delibera, lo ha provveduto al Parte_2 rinnovo del deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci così “rettificati”. In particolare, in data 16 novembre 2021 risultano trasmessi i bilanci relativi agli esercizi
2017 e 2020, mentre in data 23 novembre 2021 quelli riferiti agli anni 2018 e 2019.
Tuttavia, l'esame del libro dei verbali delle assemblee, esibito in data 17 novembre
2021, ha evidenziato ulteriori anomalie e irregolarità formali. In particolare, i verbali in esso contenuti risultano difformi rispetto a quelli inizialmente mostrati ai verbalizzanti;
uno dei verbali risulta redatto su una pagina già utilizzata per la verbalizzazione di un'assemblea recante una data successiva, dando luogo a una evidente sovrascrittura;
inoltre, con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2019, risultano depositati presso la Camera di Commercio due distinti verbali di assemblea ordinaria, rispettivamente datati 30 aprile 2020 e 1 ottobre 2020, mentre nel libro dei verbali esibito non vi è alcuna traccia del verbale del 30 aprile 2020.
A fronte di queste specifiche contestazioni, la società ha omesso qualsiasi argomentazione difensiva.
Da ultimo, si rileva come non risulti rispettata la normativa che disciplina l'attribuzione dei ristorni ai soci cooperatori, la quale ne subordina la legittimità alla presenza di un avanzo di gestione effettivo, nonché alla correlazione diretta di tale avanzo con l'attività svolta dai soci medesimi. In particolare, la distribuzione dei ristorni non può determinare un peggioramento del risultato economico della gestione, né può essere disposta in assenza di utile, poiché ciò comporterebbe una violazione dei principi di sana e prudente gestione, oltre che dei criteri di mutualità previsti dalla legge.
Nel caso di specie, i bilanci approvati dalla per gli Parte_3 esercizi 2017, 2018 e 2020 evidenziano risultati di esercizio negativi, recando perdite contabili che escludono, per detti anni, la possibilità di procedere legittimamente alla distribuzione di ristorni ai soci lavoratori. In particolare: per l'anno 2017, è evidenziata una perdita di esercizio per € 5.800; per l'anno 2018, è evidenziata una perdita di esercizio per € 4.942; per l'anno 2019, è evidenziata perdita di esercizio €
10.625, per l'anno 2020, è evidenziata una perdita di esercizio € 7.357.
6 Ne deriva come, in assenza di tali connotazioni formali che costituiscono elemento essenziale della fattispecie tipizzata, non vi siano motivi per ritenere che tali somme, così ottenute dai lavoratori nelle buste paga, possano costituire effettivamente ristorni.
A ciò si aggiunga che la tesi sostenuta dalla società ricorrente, secondo la quale i soci lavoratori avrebbero partecipato attivamente alla vita sociale della cooperativa, risulta smentita dalle dichiarazioni rese da alcuni degli stessi soci in sede ispettiva, i quali hanno affermato di non essere mai stati coinvolti nei processi deliberativi e di non aver preso parte alle assemblee sociali, contrariamente a quanto rappresentato dalla società medesima.
Con riguardo al valore probatorio delle risultanze dell'attività ispettiva, ed in particolare delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, deve essere richiamato quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1821/17, pubblicata in data 20.11.17, le cui motivazioni si condividono e qui si citano ex art.118 disp. att. c.p.c., per la loro esaustività: “Ritiene il
Collegio che in materia debba applicarsi il principio – più volte ribadito dalla Suprema Corte – per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (vedi, ex plurimis, Cass., 14965/2012). In sostanza, quindi, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori non hanno di per sé un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori vanno, pertanto, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto (Cass., 2-10-2008, n. 24416). Nè deve trascurarsi il principio generale secondo cui possono assumere valore indiziario le dichiarazioni scritte di terzi, tanto più quando si tratta di dichiarazioni raccolte da pubblici ufficiali e come tali assistite
7 dalla efficacia di cui all'art. 2700 c.c. quanto alla circostanza della loro effettuazione (Cass., 17-8-
2004, n. 16055). Si tenga poi presente che, notoriamente, le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti sono dotate di un maggior grado di attendibilità rispetto a quelle rese – anche in sede giudiziaria – a distanza di tempo. Infatti la valutazione della maggiore attendibilità della versione fornita "a caldo" discende anche dalla verosimile assenza di condizionamenti nel momento in cui i lavoratori sono stati sentiti dagli ispettori, rispetto a quanto dichiarato successivamente in costanza di rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro” .
Anche la Suprema Corte intervenuta sul tema, stabiliva che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; in senso conforme,
Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005).
Nel caso di specie, l'onere probatorio dell' risulta essere stato pienamente CP_1 soddisfatto a fronte sia del contenuto del verbale di ispezione per ciò che attiene l'accertamento documentale effettuato dagli ispettori, che della produzione in causa da parte elle dichiarazioni rese dai lavoratori (documento 4 ricorrente) . Queste ultime appaiono particolarmente attendibili in quanto rese nell'immediatezza degli accertamenti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, nonché in quanto aventi ad oggetto le loro prestazioni di lavoro.
Per tutte queste ragioni va quindi condivisa la scelta degli di ricondurre tali CP_3 somme nell'ambito dell'imponibile contributivo.
Da ultimo, neppure possono condividersi le doglianze avanzate dalla ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio. Non si ritiene infatti possano in alcun modo dirsi ricorrenti i presupposti della mera omissione contributiva, avendo la ricorrente del tutto intenzionalmente quantificato la propria obbligazione sulla base di un imponibile non conforme alle previsioni di legge, così dando luogo ad una vera e propria evasione contributiva sistematica.
Nella fattispecie che ci occupa il debito contributivo non era infatti semplicemente rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La giurisprudenza di legittimità
8 ha in più occasioni avuto modo di chiarire come, in materia di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa infedele denuncia mensile all' attraverso i vari modelli, riguardanti i rapporti di lavoro e le retribuzioni CP_1 erogate, integri l'ipotesi di evasione contributiva (art.116, co.8, lett.b), L.388/2000) e non la meno grave omissione contributiva di cui alla precedente lett.a). Nel primo caso, infatti, si presume una finalità di occultamento dei dati, con conseguente onere a carico del datore di lavoro di provare l'assenza dell'intento fraudolento (Cass.
17119/15, 4188/13, 10509/12, 28966/11).
Nel caso di specie il debito contributivo accertato non risulta da alcuna documentazione di provenienza della cooperativa opponente ed infatti è stata necessaria una concreta attività di indagine ed ispettiva e solo a seguito di accertamenti da parte degli ispettori veniva verificato e accertato l'esatto ammontare dei contributi non versati, nonché l'esistenza di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.
Ne consegue, per quanto sin qui motivato, che il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni questione ulteriore in quanto superflua ai fini del decidere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione Parte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 29 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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