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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 209/2022 e 404/2022 R.G. promossi
DA
Parte_1
( , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Maria Rosaria Battiato
Appellante
CONTRO
), in NTroparte_1 P.IVA_2
persona del curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Alaimo
Appellata
OGGETTO: appello - sgravi contributivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 4858 del 23.11.2021, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierna appellata, dichiarava il diritto di allo sgravio contributivo di cui al CP_1
D.M.
5.08.1994 e successive modifiche e integrazioni per il periodo luglio 1995-dicembre 2001 e, per l'effetto, il diritto della curatela del NTroparte_1
ad avere corrisposta dall' la somma spettante a tal titolo e per il
[...] Pt_1
suddetto periodo, da determinarsi sulla scorta di CTU che disponeva con separata ordinanza.
Il decidente disattendeva, anzitutto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall' , ritenendo che la mancata riassunzione del giudizio Pt_1
n. 7826/2015, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento dello
[...]
, non determinasse l'impossibilità per la curatela di agire con ulteriore CP_1
giudizio per ottenere il beneficio invocato, ferme restando le preclusioni e decadenze maturate medio tempore.
Quanto all'eccepita prescrizione, conformemente a pacifico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, reputava che l'azione esercitata fosse da qualificarsi come ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., e come tale soggetta alla prescrizione decennale. Rilevava che, anche ammesso che non vi fosse prova della ricezione da parte dell'ente previdenziale dell'istanza del
6.04.2005, la ben motivata reiezione della medesima con nota Pt_1
8/12.07.2005 determinava essa stessa l'effetto interruttivo del termine di prescrizione. Evidenziava che al suddetto atto interruttivo avevano fatto seguito: le raccomandate del 27.01.2014, ricevute dall' il 31.01.2014, e Pt_1
l'instaurazione del giudizio nei confronti dell' innanzi il Tribunale di Pt_1
Palermo, con ricorso notificato all'Istituto il 10.07.2014. Indi, rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato il 23.03.2021, il Tribunale adito riteneva maturata la prescrizione limitatamente alle pretese relative al periodo marzo 1995-luglio 1995.
Affermava, indi, il primo giudice il diritto dello , cui era stato CP_1
attribuito dall il codice statistico contributivo 70706, a beneficiare degli Pt_1
sgravi per il Mezzogiorno. Rilevava che l'ente, anche in ragione di quanto ritenuto sia dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 179/2015 che dalla
Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 1305/2016 - che, concludendo NT per la fallibilità dello , avevano ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 1 della legge fallimentare -, dovesse considerarsi impresa di servizi, inquadrata nel ramo terziario, e come tale destinataria della possibilità di beneficiare dello sgravio contributivo di cui al D.M. 5.08.1994.
Evidenziava che la curatela aveva prodotto documentazione atta a dimostrare i versamenti effettuati nel periodo in discussione e che, di contro,
l'ente previdenziale, nel limitarsi a ribadire che controparte avrebbe dovuto dimostrare la ricorrenza di ciascuno dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento degli sgravi, non aveva contestato specificamente le risultanze documentali.
Indi, con la sentenza definitiva n. 1446 del 19.04.2022, il Tribunale, ritenendo insussistenti le condizioni previste dall'art. 295 c.p.c. e dall'art. 279, comma 4, c.p.c. per la sospensione del giudizio, condivideva le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e condannava l' a corrispondere alla Pt_1
curatela la complessiva somma di € 399.670,86, oltre interessi dal luglio 2005 al soddisfo;
condannava l'ente previdenziale alla rifusione delle spese di lite.
L'Istituto soccombente appellava la sentenza non definitiva con atto del
16.03.2022 e la sentenza definitiva con atto del 6.05.2022. Ai gravami resisteva la curatela.
Riuniti i due procedimenti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
14 novembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza non definitiva Pt_1
per aver riconosciuto natura di impresa industriale allo CP_1
quantomeno per gli anni in cui è stato chiesto il riconoscimento del diritto di NT usufruire degli sgravi per il Mezzogiorno. Ribadisce che lo era stato inquadrato, a partire dall'1.07.1974 e sino al 31.12.2002, come partito politico- sindacato e soltanto a partire dall'1.01.2003 aveva assunto natura di ente di formazione professionale.
Richiama le circolari n. 122 del 2002 e n. 188 del 2000 che chiariscono Pt_1
quali siano le imprese cui spettano gli sgravi ex lege n. 498/1998.
1.1 Il motivo è inammissibile.
Premesso che, secondo quanto affermato dallo stesso appellante in Pt_1
primo grado (cfr. anche sentenza non definitiva, pag. 8), il codice ATECO attribuito all'ente di formazione è 855920 - relativo all'attività “Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale” -, il Tribunale, richiamati precedenti di legittimità e di merito in ordine alla fallibilità di società a totale partecipazione pubblica destinate a espletare servizi di pubblica necessità, ha rilevato (cfr. sentenza, pp. 11-12) che gli “organi giurisdizionali investiti della questione avevano … concluso nel senso della fallibilità di ”. In CP_1
particolare, la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1305/2016, richiamando Cass. 6835/2014, aveva ritenuto che lo status di imprenditore commerciale ex art. 2082 c.c. potesse essere attribuito anche agli enti associativi che esercitavano in concreto, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa, essendo irrilevante la ricorrenza di uno scopo di lucro e dovendo escludersi, nella specie, la gratuità delle prestazioni rese dall'ente di formazione, in quanto interamente finanziate dalla Regione Sicilia.
L'ente appellante non si è affatto confrontato con le ragioni poste a fondamento della decisione al riguardo, essendosi limitato a un mero richiamo delle proprie circolari. Né, all'evidenza, potrebbe comunque rilevare quanto tardivamente argomentato in seno all'appello avverso la sentenza definitiva.
1.2 L' impugna altresì la sentenza non definitiva per aver ritenuto Pt_1
sussistenti i presupposti di legge necessari al fine di usufruire dell'invocato sgravio.
Deduce che, alla luce delle previsioni di cui agli artt. 4 della legge 449/1997
e 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998, emerge l'assenza, nel caso di specie, NT dei necessari presupposti in capo allo per poter usufruire delle agevolazioni ossia la natura di impresa industriale, il requisito dell'incremento occupazionale e delle riduzioni successive nel corso del periodo agevolato oltre al rispetto dei contratti collettivi nazionali.
Lamenta, quindi, la sostanziale inversione dell'onere probatorio operata dal giudice di primo grado, rilevando che, contrariamente a quanto da questi ritenuto, la documentazione allegata da controparte non fornisce alcuna prova circa la sussistenza dei suddetti presupposti.
1.3 Anche tale motivo è inammissibile.
L'appellante, invero, richiama erroneamente la norma di cui all'art. 4 della legge n. 449/1997, che prevedeva il beneficio dello sgravio totale per un anno dei contributi a carico dei datori di lavoro dovuti all' “per i nuovi assunti Pt_1
nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date”. Il CTU (cfr. relazione, pag. 7, nota in calce) ha evidenziato che “nulla è stato quantificato per sgravio totale … in quanto non oggetto di domanda in ricorso”.
Anche il richiamo ai benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3 della legge n.
448/98 è un fuor d'opera, avendo il CTU elaborato i conteggi, come da domanda, in applicazione del diverso beneficio previsto dal comma 4 della medesima norma.
1.4 Con altro motivo di gravame, l'ente appellante censura la sentenza non definitiva per non aver accolto l'eccezione di prescrizione, assumendo che, pur a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici amministrativi , e anche Pt_1
negli archivi telematici dell' non si rinviene alcuna richiesta dello Pt_1 [...]
volta al riconoscimento degli sgravi per le imprese del Mezzogiorno di CP_1
cui al D.M.
5.08.1994 e successive modifiche ovvero all'attribuzione del codice autorizzativo 8Z, tenuto conto del fatto che un'eventuale istanza in tal senso sarebbe comunque inidonea a interrompere il termine di prescrizione. 1.5 Il motivo è infondato.
L'appellante, nel ribadire che non è stata rinvenuta alcuna richiesta di
[...]
volta al riconoscimento degli sgravi, non si è anzitutto confrontato con CP_1
le ragioni della decisione laddove è stato evidenziato che, anche ammesso che non vi fosse prova della ricezione da parte dell'ente previdenziale dell'istanza del 6.04.2005, vi era senz'altro prova che “nelle date del 8/12 luglio 2005
l'istanza in questione fosse entrata nella sfera di conoscenza dell'Istituto … non vi è dubbio … che la chiara risposta dell' in riferimento alla nota Pt_1
suddetta determini l'effetto interruttivo del termine di prescrizione”, sicché “la eccepita prescrizione può ritenersi maturata limitatamente al periodo marzo
1995- 8 luglio 1995”. NT Inoltre, l'assunto secondo cui l'istanza di riguardasse la mera “richiesta di attribuzione di un codice autorizzativo per il riconoscimento del diritto astratto a fruire dello sgravio”, come tale inidonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione, è smentito - all'evidenza - dal contenuto della nota di risposta dell'8 luglio 1995 (già in parte richiamato nella sentenza Pt_1
impugnata, pag. 10), nella quale si fa espresso riferimento alla “richiesta di rimborso sgravi ex lege 449/97 e 448/98 avanzata dallo ”. Pt_2
2. Con l'appello avverso la sentenza definitiva, l' lamenta l'erroneità Pt_1
del calcolo effettuato dal nominato consulente tecnico, assumendo che sarebbero state incluse somme prescritte (per le ragioni esposte nell'appello avverso la sentenza non definitiva) nonché ulteriori dati - quali ad esempio il numero di lavoratori impiegati - non presenti o non coincidenti con quelli presentanti dallo stesso appellato e risultanti nella banca dati dell'istituto.
2.1 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
In particolare, è infondato per quanto concerne l'eccezione di prescrizione per le ragioni già esposte al superiore punto 1.5; è inammissibile, in quanto del tutto generico, laddove si fa riferimento ad asseriti “ulteriori dati non presenti e non coincidenti (quali ad esempio il numero dei lavoratori impiegati) con quelli presentati dallo stesso appellato e risultati dalla banca dati dell' ” Pt_1
rinviando “all'allegato documento 10 (denominato: “verifica amministrativa sull'importo richiesto”) in cui è contenuto il confronto monti retributivi 01/m- dm10 e il dettaglio storico dello ”. CP_1
Tale documento, invero, attesta soltanto il numero totale dei dipendenti nei vari anni e l'importo complessivo per ciascuno degli anni ivi considerati (a partire dal 1990, peraltro nemmeno oggetto di causa così come altri successivi) per retribuzione DM10, retribuzione 01/M, IVS da DM10 e IVS da 01/M.
Tali allegazioni, oltremodo generiche, non si confrontano affatto, all'evidenza, con gli analitici dati elaborati dal CTU nominato dal Tribunale
(cfr. pp.
9-30 della relazione).
2.2 Infine, l'ente appellante assume che il CTU non avrebbe tenuto conto nell'elaborato delle ingenti somme non versate per contributi all' dallo Pt_1
NT
, debitore di circa cinque milioni di euro “come da prospetto che si allega”,
e che avrebbero fatto venir meno il presupposto della correntezza contributiva, con conseguente emissione di DURC irregolare.
Chiede, in subordine, in applicazione dell'art. 56 della legge fallimentare, dichiararsi la compensazione con il maggior credito vantato dall' , Pt_1
rimettendo per la quantificazione ai competenti organi del fallimento.
2.3 Anche tale ultimo motivo è infondato.
Premesso che il CTU nominato dal Tribunale non avrebbe potuto tener conto, all'evidenza, di un documento prodotto per la prima volta dall'ente in questo grado, come affermato, anche recentemente, dalla Suprema Corte, “nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione”: Cass. 13345/2024
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, aveva dichiarato inammissibile, qualificandola erroneamente come domanda riconvenzionale e non come eccezione riconvenzionale, la domanda della società concedente diretta ad accertare il suo diritto ad ottenere l'equo compenso, previsto dal contratto di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore, al solo fine di paralizzare la domanda svolta dal fallimento ed avente ad oggetto la restituzione dei canoni corrisposti in esecuzione del contratto); v. anche Cass. 38888/2021: “L'art. 56, comma 1, l.fall. che introduce una deroga al principio della concorrenza paritaria dei creditori, consentendo la compensazione tra i debiti verso il fallimento e i crediti sorti nei confronti del fallito, si applica anche alla compensazione giudiziale, quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se l'accertamento giudiziale relativo alla liquidità di uno dei due crediti sopravvenga successivamente”.
L'eccezione di compensazione, pur ammissibile, è tuttavia infondata, riguardando tutti i crediti opposti in compensazione la diversa sede (C.F.
) di Palermo. P.IVA_3
3. Conclusivamente entrambi gli appelli vanno rigettati e le sentenze impugnate confermate.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli avverso la sentenza non definitiva n. 4858/2021 e avverso la sentenza definitiva n. 1446/2020 del Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro;
condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali del grado, che liquida in euro 11.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15% ), CPA e IVA.
Dichiara, ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese