Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. presuppone la contemporanea pendenza di cause che si pongono in un rapporto di pregiudizialità - dipendenza l'una rispetto all'altra; pertanto non dà luogo ad applicazione della norma la contemporanea pendenza innanzi a giudici diversi di cause in tutto o in parte coincidenti per l'oggetto; in tali ipotesi, infatti, assume carattere pregiudiziale la risoluzione della questione di giurisdizione o di competenza idonea per sua natura a far venir meno la duplicità dei procedimenti (nella specie il giudice di merito aveva sospeso il processo di opposizione a decreto ingiuntivo emanato per un credito vantato a fronte di un contratto d'appalto nei confronti della PA in ragione della pendenza innanzi al TAR del giudizio d'impugnazione del decreto con cui la PA aveva compensato tale credito con un controcredito per revisione corrispettivi d'appalto; la S.C. adita ai sensi dell'art. 42 cod.proc.civ. ha disposto la prosecuzione del giudizio rilevando che la risoluzione in senso negativo della questione pregiudiziale di giurisdizione avrebbe implicato carenza di potere di sospensione e quella in senso positivo avrebbe reso irrilevante la decisione del TAR, in ragione del dovere dell'AGO di accordare tutela al diritto di credito se del caso disapplicando il decreto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9687 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dai Magistrati
Dott. Aldo Vessia Presidente
" Ugo Vitrone Consigliere
" Maria Gabriella Luccioli Consigliere
" Mario Rosario Morelli Consigliere
" Giulio Graziadei rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NA OM, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso l'avv. Sergio Fidenzio, difesa dagli avv.ti Giovanni Verde e Giuseppe Olivieri per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in persona del Ministro delle finanze, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente avverso l'ordinanza di sospensione del procedimento reg. gen. n. 17274/92, resa dal Tribunale di Napoli l'11 giugno/I settembre 1997;
sentito il relatore cons. dott. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Schirò, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte, considerato:
- che NA OM, gestore in regime d'appalto di un magazzino di generi di monopolio, ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo, a carico dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, per il pagamento di lire 143.381.000, quale compenso dovutole in base a detto rapporto;
- che l'Amministrazione si è opposta, ed ha chiesto la sospensione del processo, fino alla conclusione di altro giudizio che era stato promosso dalla OM, davanti al TAR della Campania, in via d'impugnazione del decreto ministeriale con cui il suo credito era stato "compensato" con corrispondente credito dell'Amministrazione stessa per revisione d'ufficio dei corrispettivi d'appalto;
- che il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'11 giugno/I settembre 1997, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 (nuovo testo) cod. proc. civ., ritenendo prioritario l'esito di quella impugnazione, inerente anche alla legittimità di "fermo amministrativo" ex art. 69 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440;
- che la OM, con ricorso per regolamento proposto a norma dell'art. 42 cod. proc. civ. e notificato il 9 ottobre 1997, ha sollecitato l'annullamento dell'ordinanza di sospensione, rilevando che il citato decreto ministeriale è infirmato da carenza assoluta di potere e che la denuncia del relativo vizio dinanzi al TAR non interferisce sul compito del Tribunale di Napoli di accordare tutela al credito allegato con la richiesta d'ingiunzione;
- che l'Amministrazione ha replicato con memoria difensiva;
- che il Procuratore generale ha concluso nel termini sopra riportati;
- che il citato art. 295 cod. proc. civ., nel contemplare la sospensione del processo la cui definizione "dipenda" dalla decisione di una separata causa, regola l'ipotesi della contemporanea pendenza di controversie che abbiano oggetto distinto, ma si pongano in stretto collegamento logico e giuridico, investendo l'una una questione di tipo pregiudiziale la cui soluzione di per sè determini o concorra a determinare la sorte dell'altra;
- che i presupposti per l'applicazione di detta norma difettano quando fra gli stessi soggetti, davanti a giudici diversi, siano in corso cause in tutto od in parte coincidenti per oggetto, in quanto l'identità totale o parziale del tema del dibattito in sedi differenziate comporta l'insorgere della problematica inerente all'individuazione del giudice munito di giurisdizione e di competenza, da definirsi con precedenza per la sua intrinseca natura e per la sua attitudine ad elidere in radice la duplicità di procedimenti;
- che l'indicato caso è da ravvisarsi nella vicenda in esame, perché la OM ha fatto valere lo stesso credito nelle due cause davanti al Tribunale ordinario ed al Tribunale amministrativo, e perché l'indagine sulla validità ed efficacia del provvedimento, con cui l'Amministrazione ha opposto una sopravvenuta ragione di estinzione o comunque d'inesigibilità di tale credito, è consequenziale alla qualificazione della posizione soggettiva addotta, e, quindi, alla definizione del quesito sulla giurisdizione;
- che, in tale situazione, al Tribunale di Napoli si poneva (e si porrà), con precedenza logica, l'alternativa tra l'affermazione o la negazione della propria giurisdizione;
- che, in entrambe le ipotesi, mancano le condizioni della sospensione, dato che la prima soluzione in sè comporterebbe esclusione della rilevanza della decisione del TAR, tenendosi conto che il riconoscimento o meno della legittimità del menzionato provvedimento, da parte del Giudice amministrativo ritenuto privo di giurisdizione dal Giudice ordinano, non potrebbe rifluire sul dovere di quest'ultimo, che affermi la propria giurisdizione, di accordare tutela al diritto di credito (se del caso disapplicando quel provvedimento), e che la seconda soluzione implicherebbe necessariamente la carenza del potere di sospensione, spettante al giudice munito di giurisdizione;
- che, in conclusione, si deve accogliere il ricorso, con l'annullamento dell'ordinanza di sospensione;
- che le peculiarità della fattispecie e dei quesiti sollevati rendono equa l'integrale compensazione delle spese del giudizio di regolamento;
P.Q.M.
- accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato, ordina la prosecuzione della causa davanti al Tribunale di Napoli, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 1999