Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9687
CASS
Sentenza 11 settembre 1999

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La sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. presuppone la contemporanea pendenza di cause che si pongono in un rapporto di pregiudizialità - dipendenza l'una rispetto all'altra; pertanto non dà luogo ad applicazione della norma la contemporanea pendenza innanzi a giudici diversi di cause in tutto o in parte coincidenti per l'oggetto; in tali ipotesi, infatti, assume carattere pregiudiziale la risoluzione della questione di giurisdizione o di competenza idonea per sua natura a far venir meno la duplicità dei procedimenti (nella specie il giudice di merito aveva sospeso il processo di opposizione a decreto ingiuntivo emanato per un credito vantato a fronte di un contratto d'appalto nei confronti della PA in ragione della pendenza innanzi al TAR del giudizio d'impugnazione del decreto con cui la PA aveva compensato tale credito con un controcredito per revisione corrispettivi d'appalto; la S.C. adita ai sensi dell'art. 42 cod.proc.civ. ha disposto la prosecuzione del giudizio rilevando che la risoluzione in senso negativo della questione pregiudiziale di giurisdizione avrebbe implicato carenza di potere di sospensione e quella in senso positivo avrebbe reso irrilevante la decisione del TAR, in ragione del dovere dell'AGO di accordare tutela al diritto di credito se del caso disapplicando il decreto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9687
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9687
    Data del deposito : 11 settembre 1999

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