Art. 16. 1. ((Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe)) .
Versione
7 maggio 1977
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1 gennaio 1996
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10 maggio 2026
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Marsala, sentenza 25/09/2024, n. 678Provvedimento: […] Richiama l'art 16 della legge 135 del 1977 il quale prevede di fatto il Pt_1 come fondo previdenziale obbligatorio per i raccomandatari marittimi; […]Leggi di più...
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