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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1234 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_1
APPELLANTE
1 E
quale titolare dell'omonima ditta - C.F. Controparte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Mazzeo in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del GO del Tribunale
di Salerno n. 4182/2024 pubblicata l'11/09/2024 (Opposizione a
ordinanza ingiunzione n. 7413/16311 emessa dall' Parte_1
il 20/07/2012 per il pagamento di € 22.800,00 )
[...]
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 19 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31/08/2012 , quale Controparte_1
titolare dell'omonima ditta esercente attività di autotrasporti calcestruzzo con sede in Buccino (SA) alla via Bottiglieri n. 6, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7413/16311 del 20/07/2012, emessa nei suoi confronti, con la quale la Parte_2
, all'esito del procedimento iniziato con l'accesso ispettivo del
[...]
21/07/2010 presso un cantiere di Teggiano (SA), loc. prato Perillo, ove erano in corso lavori edili per la costruzione di un campo di calcio
2 (cfr.verbale n. 101/106), e seguito dall'accertamento di cui al verbale unico del 07/04/2011 della , gli aveva Parte_2
ingiunto il pagamento della somma di € 22.800,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver impiegato un lavoratore subordinato
), senza la preventiva comunicazione di instaurazione del Persona_1
rapporto di lavoro per 130 giornate dal 05/01/2010 al 21/07/2010, in violazione della norma di cui all'art. 3 DL 22/02/2002 convertito in L. n.
73/2002 come modificato dalla L. n. 183/2010.
Il chiedeva la revoca dell'ordinanza-ingiunzione articolando un CP_1
unico motivo di opposizione con il quale deduceva l'erronea
Contr valutazione/interpretazione, da parte della delle dichiarazioni rese dal lavoratore, il travisamento dei fatti, l'infondatezza del verbale ispettivo e del verbale di accertamento. Contestava in particolare che vi fosse alcun rapporto di lavoro dipendente con il;
riferiva che il medesimo era Per_1
stato suo dipendente soltanto nel periodo dal mese di novembre 2009 al
04 gennaio 2010, quando era stato licenziato;
riferiva altresì che dal
05/01/2010 la ditta aveva noleggiato alla società Betonvall CP_1
Calcestruzzi srl di Vallo della Lucania betoniere senza conducente, sì
come risultava dalle fatture che produceva;
contestava le dichiarazioni che il aveva reso non in sua presenza. Per_1
3 2. Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che la Direzione
Provinciale del Lavoro producesse la documentazione relativa all'accertamento.
3. Si costituiva a mezzo di funzionario delegato la Parte_2
di , che resisteva ai motivi dell' opposizione, di cui
[...] Pt_1
chiedeva il rigetto col favore delle spese. L'opposta faceva in particolare rilevare che l'accertamento era iniziato con accesso ispettivo su un cantiere pubblico a Teggiano (SA) per la realizzazione di un impianto sportivo su committenza del Comune;
che sul cantiere, oltre ai lavoratori della ditta appaltatrice, era stato trovato intento alla conduzione di una betoniera per la gettata di cemento un lavoratore di origini rumene,
, che aveva dichiarato di lavorare alle dipendenza della ditta Persona_1
dal mese di novembre 2009 senza soluzione di continuità, di CP_1
recarsi quotiodianamente con il camion della ditta presso CP_1
l'impianto della ditta Betonvall Calcestruzzi a caricare il cemento da consegnare ai vari cantieri, di ricevere ogni mese un assegno circolare di
€ 1.100,00 intestato al che provvedeva ad incassare presso CP_1
la banca BCC di Sant'Arsenio. L'Amministrazione faceva altresì rilevare che i documenti di trasporto erano identici per l'intero periodo, dal mese di novembre 2009 all'accesso ispettivo del 21 luglio 2010 e che le violazioni riscontrate si erano basate sulle dichiarazioni del lavoratore rese
4 nell'immediatezza dei fatti in quanto ritenute spontanee, genuine e non fondate su un suo interesse personale.
4. Espletata la prova per testi richiesta da entrambe le parti, il Giudice
rinviava la causa all'udienza del 10/09/2024, ove, all'esito della discussione, riservava la decisione dando successivamente lettura della
sentenza n. 4182/2024 con cui accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava l'ordinanza ingiunzione ed il pregresso verbale di accertamento,
compensando le spese processuali.
5. Con ricorso depositato il 25/11/2024 l' Parte_1
ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di
[...]
Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così
provvedere: “Voglia l'adìta Corte annullare la decisione impugnata, in
quanto erronea, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte;
2- Per
l'effetto, confermare la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
7413/16311 del 20/07/2012 e del verbale di accertamento n. 101/106 del
21/07/2010. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.”
6. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , in Controparte_1
proprio e nella qualità spegata in atti, che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto col favore delle spese.
7. All'udienza del 19/06/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione dando poi lettura del
5 dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L' ha impugnato la sentenza Parte_1
articolando due motivi di gravame:
con il primo motivo -- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2700
C.C, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 357 C.P. E 476-479 C.P.: EFFICACIA DEI VERBALI
ISPETTIVI”-- l'appellante contesta la decisione ritenendola viziata da evidente equivoco giuridico circa la natura probante dei verbali ispettivi.
Co Sul presupposto che il personale ispettivo dell' , nell'esercizio delle proprie funzioni, vada qualificato come pubblico ufficiale e che in tale veste abbia il potere di interrogare il datore di lavoro, i dipendenti e le rappresentanze sindacali, l'appellante, con riferimento alla vicenda oggetto di causa, pone in evidenza che “ come si evince dai verbali di
accertamento impugnati, in sede di accesso ispettivo oltre ai lavoratori
della ditta appaltatrice, fu trovato – intento alla conduzione di una
betoniera – il lavoratore , per il quale non risultava alcuna Per_1
assunzione”, che “ fu proprio il suddetto lavoratore - in sede di ispezione
non preannunciata – a dichiarare di essere un dipendente della ditta
dal novembre 2009 e senza soluzione di continuità sino a quel CP_1
6 momento”, che “Tali dichiarazioni sono state raccolte e sono confluite nel
verbale medesimo, atto fide-facente ex artt. 2700-2701 c.c.”; “
con il secondo motivo – “ANCORA SULL'EFFICACIA PROBATORIA:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C.- IN
RELAZIONE ALL'ART. 2700 C.C. E ART. 12 DEL CODICE GENERALE
DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO” --
l'appellante, richiamata la disciplina regolamentare sull'attività ispettiva del sociale contenuta nel decreto Controparte_4
20/04/2006 del Direttore Generale e in particolare l'art. 12, che prevede che l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori debba avvenire di norma “durante il primo accesso”, evidenzia che la disposizione è diretta a preservare la spontaneità e la genuinità delle dichiarazioni del lavoratore in modo da evitare che egli possa essere sottoposto ad eventuali condizionamenti da parte del datore di lavoro, richiama la giurisprudenza di legittimità che tende a riconoscere “una particolare attendibilità delle
dichiarazioni rese sul posto all'organo accertatore in quanto rese senza
preavviso e perciò tendenzialmente più genuine e sincere, specie se
rafforzate da precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi e alle
modalità con le quali l'attività lavorativa risultava in concreto svolta
(Cassazione, sentenza del 4 novembre 2019, n. 28286), e conclude
Co affermando che per queste ragioni “l'attività probatoria dell' di ” Pt_1
doveva ritenersi “immune da censure”; inoltre, con riferimento alla
7 valutazione delle risultanze della prova orale, contesta la decisione del primo Giudice per aver posto sullo stesso piano le dichiarazioni dei testi con quelle dell'ispettore del lavoro che erano fondate su un accertamento che faceva fede fino a querela di falso che, come statuito da Cass. n.
23252/2024 e Cass. n. 14965/2012, il Giudice “può disattendere solo in
caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi
acquisiti nel giudizio”
9. L'appello è fondato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Rileva la Corte che effettivamente il primo Giudice è pervenuto all'accoglimento dell'opposizione ponendo in diretto raffronto le risultanze dell'accertamento dell'ispettrice del lavoro, sentita anche come teste, con quelle rese dai due testi escussi a istanza dell'opponente, ritenendo che l'accertamento probatorio dell' fosse incompleto per Parte_1
non essere stato dimostrato “chi fosse stato materialmente a consegnare”
al gli assegni in pagamento della prestazione lavorativa e per Per_1
esservi discordanza tra la documentazione depositata dall Parte_1
e quella prodotta dalla parte .
[...]
Ritiene la Corte che quanto riferito dall'ispettrice sulla base sia Per_2
delle analitiche dichiarazioni rese da nell'immediatezza Persona_1
dell'accesso ispettivo che ai documenti di trasporto relativi al periodo dal
8 05/01/2010 al 21/07/2010, in cui il predetto risultava sempre indicato come autista del mezzo di proprietà della ditta , costituisca sufficiente CP_1
dimostrazione del rapporto di lavoro dipendente non dichiarato dalla ditta medesima, che, per contro, le generiche dichiarazioni rese dai due testi e la documentazione relativa al noleggio, di per sé, non appaiono sufficienti a superare.
Ed infatti, la prova dell'espletamento dell'attività di noleggio senza conducente non poteva essere offerta attraverso le sole dichiarazioni dei due testi né in base alle fatture riportate nel libro fatture autenticato da notaio – che, peraltro, non si rinviene agli atti in quanto in questa sede il non ha allegato il proprio fascicolo di parte né ha inviato i CP_1
documenti telematicamente –, occorrendo invece a tal fine il supporto della documentazione amministrativa indispensabile per avviare detta attività, prevista sia dal Codice della Strada ( cfr. art. 84 DLgvo n.
258/1992), sia dal DPR n. 481/2001, che richiede, tra l'altro, l'iscrizione alla Camera di Commercio e la tenuta di un registro in cui vengono annotate tutte le operazioni che devono risultare da apposite ricevute,
valide anche ai fini tributari, relative alle date di ingresso e uscita dei mezzi, con indicazione della marca, del colore e del modello di ciascun veicolo.
9 La documentazione comprovante il noleggio della betoniera, se effettivamente esistente, avrebbe peraltro dovuto essere mostrata agli ispettori dallo stesso conducente del mezzo.
Priva di rilievo in senso contrario deve di conseguenza ritenersi la circostanza, valorizzata dal primo Giudice, che il non vedesse da Per_1
mesi il e che abbia saputo riferire chi materialmente gli Pt_3
consegnasse gli assegni mensili, giacché, ai fini del rapporto di lavoro, è
dirimente la circostanza che detti assegni circolari fossero stati emessi dal in suo favore e da lui regolarmente riscossi in banca. CP_1
10. La sentenza impugnata va pertanto riformata e per l'effetto
Co l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione dell' di
n. 7413/16311 del 20/07/2012 va rigettata, con conseguente Pt_1
conferma del provvedimento.
5. Le spese di giudizio gravano sull'appellato e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, compreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, nei valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di discussione nel primo grado, di studio,
introduttiva e di discussione in questo grado.
Per il primo grado di giudizio i compensi per tutte le fasi sono ridotti del
20% in virtù della previsione di cui all'art. 9 del dlgs n. 149/2015 .
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 25/11/2024
dall nei Parte_1
confronti di quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1
corrente in Buccino (SA) alla via Bottiglieri n. 6, avverso la sentenza del
GO del Tribunale di Salerno n. 4182/2024, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 7413/16311 del
20/07/2012 emessa nei confronti di Controparte_5
;
[...]
b) NN , nella spiegata qualità, al pagamento Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in favore dell' Parte_1
per il primo grado di giudizio in € 3.047,20 e per
[...]
questo grado in € 382,50 per c.u. ed € 3.473,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno il 19 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
11 12
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr. ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1234 del ruolo generale dell'anno
2024
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_1
APPELLANTE
1 E
quale titolare dell'omonima ditta - C.F. Controparte_1
C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Mazzeo in virtù di procura a margine del ricorso di primo grado
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del GO del Tribunale
di Salerno n. 4182/2024 pubblicata l'11/09/2024 (Opposizione a
ordinanza ingiunzione n. 7413/16311 emessa dall' Parte_1
il 20/07/2012 per il pagamento di € 22.800,00 )
[...]
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione all'udienza di discussione del 19 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31/08/2012 , quale Controparte_1
titolare dell'omonima ditta esercente attività di autotrasporti calcestruzzo con sede in Buccino (SA) alla via Bottiglieri n. 6, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7413/16311 del 20/07/2012, emessa nei suoi confronti, con la quale la Parte_2
, all'esito del procedimento iniziato con l'accesso ispettivo del
[...]
21/07/2010 presso un cantiere di Teggiano (SA), loc. prato Perillo, ove erano in corso lavori edili per la costruzione di un campo di calcio
2 (cfr.verbale n. 101/106), e seguito dall'accertamento di cui al verbale unico del 07/04/2011 della , gli aveva Parte_2
ingiunto il pagamento della somma di € 22.800,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per aver impiegato un lavoratore subordinato
), senza la preventiva comunicazione di instaurazione del Persona_1
rapporto di lavoro per 130 giornate dal 05/01/2010 al 21/07/2010, in violazione della norma di cui all'art. 3 DL 22/02/2002 convertito in L. n.
73/2002 come modificato dalla L. n. 183/2010.
Il chiedeva la revoca dell'ordinanza-ingiunzione articolando un CP_1
unico motivo di opposizione con il quale deduceva l'erronea
Contr valutazione/interpretazione, da parte della delle dichiarazioni rese dal lavoratore, il travisamento dei fatti, l'infondatezza del verbale ispettivo e del verbale di accertamento. Contestava in particolare che vi fosse alcun rapporto di lavoro dipendente con il;
riferiva che il medesimo era Per_1
stato suo dipendente soltanto nel periodo dal mese di novembre 2009 al
04 gennaio 2010, quando era stato licenziato;
riferiva altresì che dal
05/01/2010 la ditta aveva noleggiato alla società Betonvall CP_1
Calcestruzzi srl di Vallo della Lucania betoniere senza conducente, sì
come risultava dalle fatture che produceva;
contestava le dichiarazioni che il aveva reso non in sua presenza. Per_1
3 2. Il Giudice fissava l'udienza di discussione disponendo che la Direzione
Provinciale del Lavoro producesse la documentazione relativa all'accertamento.
3. Si costituiva a mezzo di funzionario delegato la Parte_2
di , che resisteva ai motivi dell' opposizione, di cui
[...] Pt_1
chiedeva il rigetto col favore delle spese. L'opposta faceva in particolare rilevare che l'accertamento era iniziato con accesso ispettivo su un cantiere pubblico a Teggiano (SA) per la realizzazione di un impianto sportivo su committenza del Comune;
che sul cantiere, oltre ai lavoratori della ditta appaltatrice, era stato trovato intento alla conduzione di una betoniera per la gettata di cemento un lavoratore di origini rumene,
, che aveva dichiarato di lavorare alle dipendenza della ditta Persona_1
dal mese di novembre 2009 senza soluzione di continuità, di CP_1
recarsi quotiodianamente con il camion della ditta presso CP_1
l'impianto della ditta Betonvall Calcestruzzi a caricare il cemento da consegnare ai vari cantieri, di ricevere ogni mese un assegno circolare di
€ 1.100,00 intestato al che provvedeva ad incassare presso CP_1
la banca BCC di Sant'Arsenio. L'Amministrazione faceva altresì rilevare che i documenti di trasporto erano identici per l'intero periodo, dal mese di novembre 2009 all'accesso ispettivo del 21 luglio 2010 e che le violazioni riscontrate si erano basate sulle dichiarazioni del lavoratore rese
4 nell'immediatezza dei fatti in quanto ritenute spontanee, genuine e non fondate su un suo interesse personale.
4. Espletata la prova per testi richiesta da entrambe le parti, il Giudice
rinviava la causa all'udienza del 10/09/2024, ove, all'esito della discussione, riservava la decisione dando successivamente lettura della
sentenza n. 4182/2024 con cui accoglieva l'opposizione e per l'effetto annullava l'ordinanza ingiunzione ed il pregresso verbale di accertamento,
compensando le spese processuali.
5. Con ricorso depositato il 25/11/2024 l' Parte_1
ha impugnato la sentenza dinanzi a questa Corte di
[...]
Appello al fine di ottenerne l'integrale riforma e per l'effetto per sentir così
provvedere: “Voglia l'adìta Corte annullare la decisione impugnata, in
quanto erronea, in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte;
2- Per
l'effetto, confermare la piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione n.
7413/16311 del 20/07/2012 e del verbale di accertamento n. 101/106 del
21/07/2010. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.”
6. Instaurato il contraddittorio, si è costituito , in Controparte_1
proprio e nella qualità spegata in atti, che ha resistito al gravame, di cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o il rigetto col favore delle spese.
7. All'udienza del 19/06/2025, all'esito della discussione e sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in conformità dei rispettivi atti di costituzione, la Corte ha riservato la decisione dando poi lettura del
5 dispositivo della sentenza, che ha contestualmente depositato nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L' ha impugnato la sentenza Parte_1
articolando due motivi di gravame:
con il primo motivo -- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2700
C.C, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 357 C.P. E 476-479 C.P.: EFFICACIA DEI VERBALI
ISPETTIVI”-- l'appellante contesta la decisione ritenendola viziata da evidente equivoco giuridico circa la natura probante dei verbali ispettivi.
Co Sul presupposto che il personale ispettivo dell' , nell'esercizio delle proprie funzioni, vada qualificato come pubblico ufficiale e che in tale veste abbia il potere di interrogare il datore di lavoro, i dipendenti e le rappresentanze sindacali, l'appellante, con riferimento alla vicenda oggetto di causa, pone in evidenza che “ come si evince dai verbali di
accertamento impugnati, in sede di accesso ispettivo oltre ai lavoratori
della ditta appaltatrice, fu trovato – intento alla conduzione di una
betoniera – il lavoratore , per il quale non risultava alcuna Per_1
assunzione”, che “ fu proprio il suddetto lavoratore - in sede di ispezione
non preannunciata – a dichiarare di essere un dipendente della ditta
dal novembre 2009 e senza soluzione di continuità sino a quel CP_1
6 momento”, che “Tali dichiarazioni sono state raccolte e sono confluite nel
verbale medesimo, atto fide-facente ex artt. 2700-2701 c.c.”; “
con il secondo motivo – “ANCORA SULL'EFFICACIA PROBATORIA:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C.- IN
RELAZIONE ALL'ART. 2700 C.C. E ART. 12 DEL CODICE GENERALE
DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO” --
l'appellante, richiamata la disciplina regolamentare sull'attività ispettiva del sociale contenuta nel decreto Controparte_4
20/04/2006 del Direttore Generale e in particolare l'art. 12, che prevede che l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori debba avvenire di norma “durante il primo accesso”, evidenzia che la disposizione è diretta a preservare la spontaneità e la genuinità delle dichiarazioni del lavoratore in modo da evitare che egli possa essere sottoposto ad eventuali condizionamenti da parte del datore di lavoro, richiama la giurisprudenza di legittimità che tende a riconoscere “una particolare attendibilità delle
dichiarazioni rese sul posto all'organo accertatore in quanto rese senza
preavviso e perciò tendenzialmente più genuine e sincere, specie se
rafforzate da precisazioni e puntualizzazioni in ordine ai tempi e alle
modalità con le quali l'attività lavorativa risultava in concreto svolta
(Cassazione, sentenza del 4 novembre 2019, n. 28286), e conclude
Co affermando che per queste ragioni “l'attività probatoria dell' di ” Pt_1
doveva ritenersi “immune da censure”; inoltre, con riferimento alla
7 valutazione delle risultanze della prova orale, contesta la decisione del primo Giudice per aver posto sullo stesso piano le dichiarazioni dei testi con quelle dell'ispettore del lavoro che erano fondate su un accertamento che faceva fede fino a querela di falso che, come statuito da Cass. n.
23252/2024 e Cass. n. 14965/2012, il Giudice “può disattendere solo in
caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi
acquisiti nel giudizio”
9. L'appello è fondato.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Rileva la Corte che effettivamente il primo Giudice è pervenuto all'accoglimento dell'opposizione ponendo in diretto raffronto le risultanze dell'accertamento dell'ispettrice del lavoro, sentita anche come teste, con quelle rese dai due testi escussi a istanza dell'opponente, ritenendo che l'accertamento probatorio dell' fosse incompleto per Parte_1
non essere stato dimostrato “chi fosse stato materialmente a consegnare”
al gli assegni in pagamento della prestazione lavorativa e per Per_1
esservi discordanza tra la documentazione depositata dall Parte_1
e quella prodotta dalla parte .
[...]
Ritiene la Corte che quanto riferito dall'ispettrice sulla base sia Per_2
delle analitiche dichiarazioni rese da nell'immediatezza Persona_1
dell'accesso ispettivo che ai documenti di trasporto relativi al periodo dal
8 05/01/2010 al 21/07/2010, in cui il predetto risultava sempre indicato come autista del mezzo di proprietà della ditta , costituisca sufficiente CP_1
dimostrazione del rapporto di lavoro dipendente non dichiarato dalla ditta medesima, che, per contro, le generiche dichiarazioni rese dai due testi e la documentazione relativa al noleggio, di per sé, non appaiono sufficienti a superare.
Ed infatti, la prova dell'espletamento dell'attività di noleggio senza conducente non poteva essere offerta attraverso le sole dichiarazioni dei due testi né in base alle fatture riportate nel libro fatture autenticato da notaio – che, peraltro, non si rinviene agli atti in quanto in questa sede il non ha allegato il proprio fascicolo di parte né ha inviato i CP_1
documenti telematicamente –, occorrendo invece a tal fine il supporto della documentazione amministrativa indispensabile per avviare detta attività, prevista sia dal Codice della Strada ( cfr. art. 84 DLgvo n.
258/1992), sia dal DPR n. 481/2001, che richiede, tra l'altro, l'iscrizione alla Camera di Commercio e la tenuta di un registro in cui vengono annotate tutte le operazioni che devono risultare da apposite ricevute,
valide anche ai fini tributari, relative alle date di ingresso e uscita dei mezzi, con indicazione della marca, del colore e del modello di ciascun veicolo.
9 La documentazione comprovante il noleggio della betoniera, se effettivamente esistente, avrebbe peraltro dovuto essere mostrata agli ispettori dallo stesso conducente del mezzo.
Priva di rilievo in senso contrario deve di conseguenza ritenersi la circostanza, valorizzata dal primo Giudice, che il non vedesse da Per_1
mesi il e che abbia saputo riferire chi materialmente gli Pt_3
consegnasse gli assegni mensili, giacché, ai fini del rapporto di lavoro, è
dirimente la circostanza che detti assegni circolari fossero stati emessi dal in suo favore e da lui regolarmente riscossi in banca. CP_1
10. La sentenza impugnata va pertanto riformata e per l'effetto
Co l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione dell' di
n. 7413/16311 del 20/07/2012 va rigettata, con conseguente Pt_1
conferma del provvedimento.
5. Le spese di giudizio gravano sull'appellato e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa, compreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, nei valori minimi e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di discussione nel primo grado, di studio,
introduttiva e di discussione in questo grado.
Per il primo grado di giudizio i compensi per tutte le fasi sono ridotti del
20% in virtù della previsione di cui all'art. 9 del dlgs n. 149/2015 .
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 25/11/2024
dall nei Parte_1
confronti di quale titolare dell'omonima ditta Controparte_1
corrente in Buccino (SA) alla via Bottiglieri n. 6, avverso la sentenza del
GO del Tribunale di Salerno n. 4182/2024, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 7413/16311 del
20/07/2012 emessa nei confronti di Controparte_5
;
[...]
b) NN , nella spiegata qualità, al pagamento Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in favore dell' Parte_1
per il primo grado di giudizio in € 3.047,20 e per
[...]
questo grado in € 382,50 per c.u. ed € 3.473,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15 % per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno il 19 giugno 2025.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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