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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 744/2023
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC:
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Email_1
Iacopetti come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro e , entrambi elettivamente domiciliati in Lucca Controparte_3 Controparte_4
presso lo studio dell'Avv. Pier Giordano Bini, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 281/2023 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “...con espresso riferimento alle concordanti dichiarazioni cessazione della materia del contendere depositate dalle parti in data 30.09.2024, assume le seguenti conclusioni: <<voglia la corte ecc.ma dichiarare cessazione della materia del contendere e il conseguente venir meno dell sentenza di primo grado con integrale compensazione delle spese secondo giudizio senza applicazione meccanismo sanzionatorio raddoppio contributo unificato cui al d. p. r. n. art. comma>>.”.
Per la parte appellata: “...rassegna le seguenti conclusioni affinché: “l'Ill.ma Corte
d'Appello di Firenze adita Voglia, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere e il conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza di primo grado;
con integrale compensazione delle spese del secondo grado di giudizio e senza applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D. p. R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass., sez. II, 23 giugno 2023 n. 18057; Cass., sez. III, 10 febbraio 2017 n. 3542)”.”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la . 281/2023 del Controparte_1
Tribunale di Lucca, con la quale erano state parzialmente accolte le domande dei sigg.ri e nei confronti della predetta società (rimasta Controparte_3 Controparte_4 contumace), con emissione della seguente statuizione: “Il Tribunale condanna la convenuta a liberare il corridoio di accesso, il cortile interno ed i locali adibiti a cabina elettrica, cabina gas e locale annesso dai beni ivi collocati ed a consentire agli attori di utilizzare liberamente tali aree e locali;
respinge la domanda di risarcimento del danno;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, anche della mediazione, che unitariamente liquida in € 7.052,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
1.1) La causa era stata instaurata dai predetti sigg.ri adducendo di essere CP_3 proprietari di un immobile sito in Lucca, via San Paolini, allocato nel “Condominio San
Paolino”, e lamentando quindi l'illegittima occupazione di alcune aree comuni da parte di con richiesta pertanto di accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni “Piaccia al Tribunale Ill.mo, per tutti i fatti esposti nell'atto di citazione, contrariis reiectis, condannare i convenuti a liberare le aree descritte in premessa da ogni
2 e qualsiasi bene che le occupi, in modo da consentire il libero e comune godimento delle stesse;
condannare essi convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura che vorrà liquidare l'Ill.mo giudicante in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria e, altresì, letto l'art. 8 del d.l. n. 28/2010, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo di euro 759,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restandola valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c. per non aver partecipato, senza giustificato motivo, alla mediazione esperita dagli attori. Con vittoria di spese e competenze (oltre accessori di Legge) per il presente procedimento e per l'esperimento del tentativo di mediazione”.
1.2) Nella contumacia della convenuta ed espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto che:
• “il corridoio di accesso (peraltro unica modalità di accesso alle singole unità immobiliari), il cortile interno (esso pure fra l'altro indispensabile per accedere alle predette unità immobiliari), nonché i locali adibiti a cabina elettrica, cabina gas e locale annesso (in quanto deputati appunto agli usi in questione), abbiano un'oggettiva destinazione al servizio comune e siano necessari all'uso di tutti i condomini, o comunque di alcuni di essi, è evidente dalla planimetria depositata dagli attori”;
• “Su tale base, considerato per un verso che l'elencazione di cui all'art. 1117 cc è meramente esemplificativa e che la condominialità riguarda non soltanto le parti specificamente menzionate nella norma, ma più in generale quelle che hanno appunto le predette caratteristiche (oggettiva destinazione al servizio comune e necessità all'uso di tutti i condomini), per altro verso che la convenuta, non costituitasi, non ha né provato, né a monte allegato alcun titolo di proprietà esclusiva sulle parti oggetto della domanda, non c'è dunque dubbio che queste debbano essere ritenute di proprietà comune”;
• “...considerato che i testi escussi, della cui attendibilità non sussistono in atti ragioni di dubitare, hanno senz'altro confermato le allegazioni degli attori in merito all'appropriazione delle suddette parti ad opera della convenuta ed alle conseguenti difficoltà create agli attori, non c'è dubbio che la domanda debba essere accolta, ex art. 1102 cc, dato che l'appropriazione in questione da un lato rappresenta un'alterazione della destinazione dei beni comuni, dall'altro impedisce agli altri condomini – ed in particolare agli attori – di farne uso”;
• doveva quindi essere condannata a liberare le parti Controparte_1
comuni predette ed a consentire agli attori di utilizzare liberamente tali aree e
3 locali, mentre doveva invece essere respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori, “non essendovi prova di quest'ultimo”.
Su tali basi, il Tribunale di Lucca aveva reso la statuizione già supra ricordata.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Controparte_1
eccependo preliminarmente di non aver ricevuto la notifica dell'atto
[...]
introduttivo del giudizio e contestando comunque le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla natura “a comune” delle parti dell'edificio oggetto di causa, oltre che in punto di ritenuta ravvisabilità di condotte appropriative da parte della stessa appellante.
3) I sigg.ri hanno contestato quanto dedotto dall'appellante, evidenziando CP_3
anzitutto come fosse presente nel fascicolo digitale del processo la prova della rituale notifica dell'atto di citazione introduttivo della causa avanti al Tribunale di Lucca e negando poi fondamento alle critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata.
4) Nel corso del processo le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo comportante la cessazione della materia del contendere, formulando quindi le convergenti conclusioni ricordate in epigrafe.
5) Ciò premesso deve dichiararsi, come concordemente richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale provvedimento.
5.1) Risulta infatti pacifico, per le concordi e reiterate dichiarazioni dei procuratori, che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che concilia l'oggetto della controversia, prevedendo la compensazione delle spese.
Può dunque senz'altro farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che deve necessariamente assumere la veste di sentenza.
Secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. Sez. un. civ. 1048/2010, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici (rinuncia agli atti, ecc.).
La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a
Cass. sez. 6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra
4 precedente statuizione già presa (cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»; ancora, Cass. sez. 1^ civ.
3.3.2006 n. 4714 Rv.
590244 – 01: “[…] Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato […]»).
5.2) In definitiva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese dei due gradi.
5.3) Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
ogni diversa istanza disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 281/2023 del
Tribunale di Lucca, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 744/2023
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC:
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Email_1
Iacopetti come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro e , entrambi elettivamente domiciliati in Lucca Controparte_3 Controparte_4
presso lo studio dell'Avv. Pier Giordano Bini, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 281/2023 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “...con espresso riferimento alle concordanti dichiarazioni cessazione della materia del contendere depositate dalle parti in data 30.09.2024, assume le seguenti conclusioni: <<voglia la corte ecc.ma dichiarare cessazione della materia del contendere e il conseguente venir meno dell sentenza di primo grado con integrale compensazione delle spese secondo giudizio senza applicazione meccanismo sanzionatorio raddoppio contributo unificato cui al d. p. r. n. art. comma>>.”.
Per la parte appellata: “...rassegna le seguenti conclusioni affinché: “l'Ill.ma Corte
d'Appello di Firenze adita Voglia, voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere e il conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza di primo grado;
con integrale compensazione delle spese del secondo grado di giudizio e senza applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D. p. R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass., sez. II, 23 giugno 2023 n. 18057; Cass., sez. III, 10 febbraio 2017 n. 3542)”.”.
MOTIVAZIONE
1) ha proposto appello avverso la . 281/2023 del Controparte_1
Tribunale di Lucca, con la quale erano state parzialmente accolte le domande dei sigg.ri e nei confronti della predetta società (rimasta Controparte_3 Controparte_4 contumace), con emissione della seguente statuizione: “Il Tribunale condanna la convenuta a liberare il corridoio di accesso, il cortile interno ed i locali adibiti a cabina elettrica, cabina gas e locale annesso dai beni ivi collocati ed a consentire agli attori di utilizzare liberamente tali aree e locali;
respinge la domanda di risarcimento del danno;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, anche della mediazione, che unitariamente liquida in € 7.052,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge”.
1.1) La causa era stata instaurata dai predetti sigg.ri adducendo di essere CP_3 proprietari di un immobile sito in Lucca, via San Paolini, allocato nel “Condominio San
Paolino”, e lamentando quindi l'illegittima occupazione di alcune aree comuni da parte di con richiesta pertanto di accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni “Piaccia al Tribunale Ill.mo, per tutti i fatti esposti nell'atto di citazione, contrariis reiectis, condannare i convenuti a liberare le aree descritte in premessa da ogni
2 e qualsiasi bene che le occupi, in modo da consentire il libero e comune godimento delle stesse;
condannare essi convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura che vorrà liquidare l'Ill.mo giudicante in via equitativa, oltre interessi e svalutazione monetaria e, altresì, letto l'art. 8 del d.l. n. 28/2010, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dell'importo di euro 759,00 pari al contributo versato per il giudizio, ferma restandola valutabilità della condotta dalla parte convenuta anche ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c. per non aver partecipato, senza giustificato motivo, alla mediazione esperita dagli attori. Con vittoria di spese e competenze (oltre accessori di Legge) per il presente procedimento e per l'esperimento del tentativo di mediazione”.
1.2) Nella contumacia della convenuta ed espletata istruttoria mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale, il Tribunale di Lucca aveva infine ritenuto che:
• “il corridoio di accesso (peraltro unica modalità di accesso alle singole unità immobiliari), il cortile interno (esso pure fra l'altro indispensabile per accedere alle predette unità immobiliari), nonché i locali adibiti a cabina elettrica, cabina gas e locale annesso (in quanto deputati appunto agli usi in questione), abbiano un'oggettiva destinazione al servizio comune e siano necessari all'uso di tutti i condomini, o comunque di alcuni di essi, è evidente dalla planimetria depositata dagli attori”;
• “Su tale base, considerato per un verso che l'elencazione di cui all'art. 1117 cc è meramente esemplificativa e che la condominialità riguarda non soltanto le parti specificamente menzionate nella norma, ma più in generale quelle che hanno appunto le predette caratteristiche (oggettiva destinazione al servizio comune e necessità all'uso di tutti i condomini), per altro verso che la convenuta, non costituitasi, non ha né provato, né a monte allegato alcun titolo di proprietà esclusiva sulle parti oggetto della domanda, non c'è dunque dubbio che queste debbano essere ritenute di proprietà comune”;
• “...considerato che i testi escussi, della cui attendibilità non sussistono in atti ragioni di dubitare, hanno senz'altro confermato le allegazioni degli attori in merito all'appropriazione delle suddette parti ad opera della convenuta ed alle conseguenti difficoltà create agli attori, non c'è dubbio che la domanda debba essere accolta, ex art. 1102 cc, dato che l'appropriazione in questione da un lato rappresenta un'alterazione della destinazione dei beni comuni, dall'altro impedisce agli altri condomini – ed in particolare agli attori – di farne uso”;
• doveva quindi essere condannata a liberare le parti Controparte_1
comuni predette ed a consentire agli attori di utilizzare liberamente tali aree e
3 locali, mentre doveva invece essere respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori, “non essendovi prova di quest'ultimo”.
Su tali basi, il Tribunale di Lucca aveva reso la statuizione già supra ricordata.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello Controparte_1
eccependo preliminarmente di non aver ricevuto la notifica dell'atto
[...]
introduttivo del giudizio e contestando comunque le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alla natura “a comune” delle parti dell'edificio oggetto di causa, oltre che in punto di ritenuta ravvisabilità di condotte appropriative da parte della stessa appellante.
3) I sigg.ri hanno contestato quanto dedotto dall'appellante, evidenziando CP_3
anzitutto come fosse presente nel fascicolo digitale del processo la prova della rituale notifica dell'atto di citazione introduttivo della causa avanti al Tribunale di Lucca e negando poi fondamento alle critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata.
4) Nel corso del processo le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo comportante la cessazione della materia del contendere, formulando quindi le convergenti conclusioni ricordate in epigrafe.
5) Ciò premesso deve dichiararsi, come concordemente richiesto dalle parti, la cessazione della materia del contendere, con ogni consequenziale provvedimento.
5.1) Risulta infatti pacifico, per le concordi e reiterate dichiarazioni dei procuratori, che le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che concilia l'oggetto della controversia, prevedendo la compensazione delle spese.
Può dunque senz'altro farsi luogo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, che deve necessariamente assumere la veste di sentenza.
Secondo quanto affermato, a risoluzione di taluni contrasti nella giurisprudenza di legittimità, da Cass. Sez. un. civ. 1048/2010, la cessazione della materia del contendere, istituto introdotto in via pretoria nel processo civile (e diverso da quello ora previsto e tipizzato dalla legge nel processo amministrativo e in quello tributario) è una pronuncia in rito, assumibile anche di ufficio e con sentenza, che consegue, essenzialmente, alla constatazione che è sopravvenuta la carenza di interesse ad agire e che viene adottata tutte le volte in cui l'estinzione del giudizio (ossia la pronuncia in rito per mancanza di interesse) non può essere adottata secondo istituti tipici (rinuncia agli atti, ecc.).
La giurisprudenza successiva è conforme (vds da Cass. sez. lav.
4.1.2001 n. 64 a
Cass. sez. 6^ civ. ord. 19.2.2020 n. 4167).
Uno dei tipici casi che induce la cessazione della materia del contendere è per l'appunto la transazione sull'oggetto della controversia, poiché il sopravvenuto accordo delle parti rende del tutto inutile l'intervento del giudice e si sostituisce a ogni altra
4 precedente statuizione già presa (cfr Cass. sez. lav.
3.3.2003 n. 3122, la quale ha avuto modo di precisare che «[…] nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato […]»; ancora, Cass. sez. 1^ civ.
3.3.2006 n. 4714 Rv.
590244 – 01: “[…] Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato […]»).
5.2) In definitiva, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese dei due gradi.
5.3) Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4
ogni diversa istanza disattesa, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 281/2023 del
Tribunale di Lucca, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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