Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/04/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da AN LT, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cincotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Lipari, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 8082 del 13 marzo 2023 del Comune di Lipari – III Settore: Tecnico Urbanistico – Sviluppo e tutela territoriale V servizio: Illeciti e Sanatoria, a firma del Dirigente arch. Mirco Ficarra, del Capo Servizio geom. Lorella Lisuzzo e del Capo Area geom. Claudio Beninati, avente ad oggetto: “rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/03 inoltrata con prot. n. 8716 del 30/03/2004 dalla ditta AN IC (pratica n. 115 – ora LT AN + 3)” ;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LT AN in data 1 agosto 2023:
- della nota prot. n. 0002242 del 8 febbraio 2023, a firma del Sig. Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e del Dirigente Responsabile U.O. 2 – Sezione BeniPaesaggistici, Architettonici, storico Artistici e Demoetnoantropologici, avente ad oggetto: “Comune di Lipari (ME) – SANATORIA L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 l. 326/03 ed art, 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di Grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in località “Acquacalda” snc Fg 8 – Partt. 45 e 46. RIGETTO. IT LT AN, comunicata all'odierna ricorrente nel domicilio eletto presso il tecnico incaricato, geom. Adolfo Sabatini, a mezzo PEC” ;
- della circolare nr. 2 del Dip. Dei Beni Culturali – Servizo Tutela, prot. 62212 del 30/12/2022, a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto “Regione Sicilia – L.R.29/07/2021 n. 19, recante “modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo – sentenza n. 252/2022 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale” ;
3) dell'implicito rigetto del ricorso gerarchico avverso i provvedimenti di cui ai punti 1 e 2, proposto in data 9/03/2023, innanzi all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - rimasto senza esito nei termini di legge;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Lipari n. 8082 in data 13 marzo 2023, con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio, presentata ai sensi della legge n. 326/2003, n. 8716 in data 30 marzo 2004.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è comproprietaria di un fabbricato ad uso abitativo sito in Lipari, località Acquacalda, censito in catasto al foglio 8, particelle 45 e 4; b) l’abitazione è stata interessata da un ampliamento abusivo (realizzazione di un vano soggiorno-pranzo) completato in data 15 ottobre 1976; c) in data 30 marzo 2004 l’allora proprietario ha presentato domanda di sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 e con nota n. 6879/2017 in data 27 marzo 2017 il Comune di Lipari ha espresso parere favorevole sull’istanza; d) in data 18 maggio 2017 l’odierna ricorrente ha chiesto il parere di compatibilità paesaggistica alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, la quale, in data 8 febbraio 2023, ha opposto il proprio diniego e ha ordinato la rimessione in pristino; e) con nota n. 8082 del 13 marzo 2023 il Comune ha respinto la domanda di condono sulla base del negativo avviso della Soprintendenza; f) la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento della Soprintendenza, sul quale l’autorità non si è espressa esplicitamente.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il Comune di Lipari ha respinto l’istanza di condono basandosi esclusivamente sul parere della Soprintendenza, che ha ritenuto l’opera incompatibile con il vincolo paesaggistico; b) la decisione della Soprintendenza si basa esclusivamente sulla circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022, non avendo la Soprintendenza condotto alcuna istruttoria al fine di verificare la compatibilità dell’opera con il paesaggio; c) il Comune avrebbe dovuto effettuare una propria ed autonoma valutazione, consentendo all’interessata di esprimersi e dedurre nella sede procedimentale; d) in particolare, è stato omesso il prescritto preavviso di diniego, in violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; e) il provvedimento del Comune non è adeguatamente motivato e l’Amministrazione non ha tenuto conto che l’opera è stata realizzata prima dell’imposizione del vincolo; f) è intervenuta una erronea applicazione della menzionata circolare n. 2/2022 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, avendo la giurisprudenza già chiarito che il divieto di condono si applica solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta.
Mediante motivi aggiunti, notificati in data 24 luglio 2023, la ricorrente ha impugnato: a) la nota della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0002242 in data 8 febbraio 2023, con cui l’Amministrazione ha opposto il proprio diniego sulla domanda di condono; b) la circolare assessoriale n. 02 in data 30 gennaio 2022; c) l’implicito rigetto sul ricorso gerarchico proposto dall’interessata avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.
Con i motivi aggiunti sono state sostanzialmente ribadite e precisate le censure di cui al ricorso introduttivo.
L’Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale n. 19/2021 nella parte in cui prevedeva la possibilità di sanare opere abusive in aree con vincoli “non assoluti” per violazione della competenza statale in materia di tutela ambientale; b) con circolare n. 2/2022 l’Assessorato Regionale, prendendo atto della decisione della Corte Costituzionale, ha ribadito il divieto di condono in aree vincolate; c) in base alla normativa vigente possono essere sanate in tali aree solo opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, purché non comportino incremento volumetrico o di superficie; d) la giurisprudenza ha chiarito che qualsiasi incremento volumetrico in aree vincolate rileva sotto il profilo paesaggistico; e) allo stesso, il concetto di “superficie utile” in ambito paesaggistico va inteso in senso ampio, rilevando qualsiasi modifica dello stato originario del territorio che comporti sfruttamento dello spazio; f) risulta legittima la motivazione per relationem contenuta nel diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali; g) non trova applicazione il principio del bilanciamento degli interessi nel caso di opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia; h) nei procedimenti di repressione degli abusi edilizi l’interesse pubblico al ripristino della legalità è prevalente e non è richiesta alcuna valutazione comparativa con gli interessi privati; i) il diniego opposto costituiva un
atto vincolato; l) l’art. 17, sesto comma, della legge regionale n. 4/2003 non è applicabile ai condoni edilizi disciplinati dalla legge n. 326/2003; l) l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004 è una disposizione abrogata; m) con sentenza n. 155/2021 la Corte Costituzionale ha precisato che il silenzio-assenso non si trova applicazione nei procedimenti riguardanti la tutela paesaggistica; n) il vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale di Lipari è in vigore dall’anno 1964; o) il preavviso di diniego deve essere inviato nel caso di nuovi interventi, non nelle ipotesi di istanze di sanatoria, in cui la situazione di fatto è già determinata e non più modificabile; p) la disciplina in materia di condono edilizio presenta natura speciale.
Con memoria in data 14 marzo 2025 la ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese, chiedendo, in particolare, al Tribunale di disporre verificazione o consulenza tecnica, e rilevando, altresì, che la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali non poteva adottare l’ordine di riduzione in pristino, al quale, tra l'altro, si è fatto ricorso senza valutare se la sua esecuzione avrebbe potuto pregiudicare la stabilità della parte dell’edificio realizzata in conformità.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Il nucleo fondamentale della vicenda è già stato ripetutamente affrontato dalla Sezione con recenti pronunce (cfr., ad esempio, le sentenze n. 1794/2024 e n. 1791/2024, in data 14 maggio 2024; n. 1765/2024, n. 1764/2024, n. 1763/2024, n. 1762/2024, n. 1761/2024, n. 1760/2024, n. 1755/2024, n. 1755/2024 in data 10 maggio 2024; n. 1627/2024, n. 1626/2024, n. 1621/2024, n. 1629/2024 e n. 1619/2024 in data 3 maggio 2024; n. 1581/2024 in data 30 aprile 2024; n. 1561/2024 in data 29 aprile 2024; n. 1330 in data 8 aprile 2024; n. 1279/2024 in data 3 aprile 2024; n. 1102/2024, n. 1101/2024, n. 1094/2024, n. 1091/2024 e n. 1090/2024 in data 19 marzo 2024).
Confermando le valutazioni espresse in tali circostanze, la Sezione osserva che con circolare dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 02 in data 30 dicembre 2022 è stato correttamente precisato quanto segue: a) la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e in via consequenziale degli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge; b) ne consegue, con riferimento al cosiddetto terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa; c) la decisione della Corte Costituzionale è conforme, peraltro, all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione; d) pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo sono sanabili, ai sensi del cosiddetto terzo condono, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Tali affermazioni sono conformi alla conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza amministrativa sul punto, potendo farsi menzione dei seguenti precedenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nonché del T.A.R. Sicilia, Sede di Palermo e Sezione Distaccata di AT: a) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 836/2023 in data 27 novembre 2023 e n. 288/2023 in data 19 aprile 2023; b) T.A.R. di Palermo, I, 22 dicembre 2023, n. 3832; 1 dicembre 2023, n. 3586; 27 novembre 2023, n 3541; c) T.A.R. di AT, II, n. 3692/2023, n. 3694/2023 e n. 3695/2023 in data 7 dicembre 2023; n. 3304/2023 in data 7 novembre 2023; n. 3222/2023 in data 30 ottobre 2023; n. 3182/2023 in data 27 ottobre 2023.
In particolare, nelle decisioni indicate è stato precisato che: a) per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Più analiticamente le affermazioni della giurisprudenza (e dell’Assessorato Regionale) si giustificano sulla base delle seguenti argomentazioni.
L’art. 32, comma 26, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, recita come segue:
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
Nell’allegato 1 sono contemplate le tipologie di opere suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
L’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per quanto in questa sede interessa, prevede, invece, quindi, segue:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
…
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Come si evince da quanto esposto, l'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, confermando le previsioni di cui agli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 17 settembre 2015, n. 599).
L’art. 24 della legge regionale n. 15/2003 ha, peraltro, disposto quanto segue:
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
A sua volta, l’art. 1 della legge regionale n. 19/2021 ha introdotto l’art. 25-bis alla legge regionale n. 16/2016, il cui primo comma stabiliva che:
L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.
Con sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha, tuttavia, dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta" , ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento (art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003).
Con la menzionata sentenza in data 19 dicembre 2022, n. 252, la Corte Costituzionale - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del citato art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d, dell’art. 32, il quale attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta” ; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non poteva prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2012, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d .
Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova
edificazione comportante creazione di volume) ; Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno) ; Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza) ; Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie) .
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia" (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
Non vi è, quindi, ragione di disattendere la granitica giurisprudenza (sul punto, cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; e Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781; Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2023, n. 5663) secondo cui, come è stato già evidenziato, sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le condizioni che già sono state indicate: a) opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo assoluto o relativo; b) opere che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) opere che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai n. 4, n. 5, e n. 6 dell’allegato 1 al decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 236/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Deve, peraltro, osservarsi che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza cautelare n. 357/2023 in data 9 novembre 2023, nel disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito innanzi al giudice di primo grado, ha osservato, in relazione a fattispecie parzialmente analoga (e per quanto in questa sede interessa), che il tema da approfondire per la soluzione della problematica oggetto del ricorso attiene alle ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi.
Sul punto occorre, però, considerare che la giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale, sedi di Palermo e di AT, trova conforto e fondamento proprio nelle già menzionate ed esplicite pronunce del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che appare opportuno riportare testualmente: a) sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 836/2023 in data 27 novembre 2023); b) …anche per la natura vincolata degli atti [si] ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente
la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 288/2023 in data 10 aprile 2023).
Quindi, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha già escluso, in sede di merito (cioè a cognitio plena ) che vi fosse necessità di “approfondire le ricadute della declaratoria di incostituzionalità” , come si desume dalle inequivocabili enunciazioni contenute nelle due sentenze che sono state indicate, con cui è stata affermata la piena applicabilità della disciplina nazionale relativa al cosiddetto terzo condono in ambito regionale.
La formulazione, peraltro, non del tutto esplicita contenuta nella citata ordinanza cautelare n. 357/2023 in data 9 novembre 2023 (approfondire le “ricadute della declaratoria di incostituzionalità della nuova legge regionale rispetto al pregresso assetto, giurisprudenzialmente consolidatosi” ), sebbene comprensibile avuto riguardo alla natura della decisione adottata (a cognizione sommaria), non appare, allo stato, idonea a giustificare un mutamento dell’indirizzo interpretativo che si è già andato delineando e consolidando alla luce delle non equivoche indicazioni rese dalla Corte Costituzionale, potendo, altresì, farsi menzione sul punto dell’ordinanza cautelare del giudice di appello n. 256/2023 in data 24 luglio 2023, dove parimenti si afferma in modo esplicito che alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esistente in materia (sent. Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta", ritenendo la disciplina regionale lesiva della riserva allo Stato della tutela dell’ambiente in quanto in contrasto con la normativa statale di riferimento, art.32, comma 27, lett. d), D.l. n.269/2003 conv. in L. 326/2003) e della circolare 02/2022 del Dipartimento regionale dei Beni Culturali che, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex L. 326/2003, sono sanabili soltanto gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici) .
In ordine alle ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente occorre, poi, aggiungere quanto segue: a) nel caso in esame viene in rilievo un intervento che ha determinato la creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, come risulta dalla stessa domanda di condono e come esposto in ricorso; b) a fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi, non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9); c) nella specie, pertanto, il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali impugnati risulta adeguatamente motivati attraverso il richiamo, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, alla circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, e il provvedimento del Comune attraverso il richiamo al provvedimento adottato dalla Soprintendenza; d) il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019); e) come risulta (anche) dal Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle Isole Eolie approvato con decreto assessoriale in data 8 novembre 2006, l’intero territorio delle Isole Eolie era sottoposto a vincolo paesaggistico già in forza dei seguenti provvedimenti: - decreto del Presidente della Regione n. 5098 in data 7 settembre 1966, relativamente al Comune di Lipari; - decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979, relativamente al
Comune di S. Marina Salina; - decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di Leni; - decreto assessoriale n. 688 del 17 marzo 1979, relativamente al Comune di Malfa.
In conclusione, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti, ma, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
Appaiono, infine, inammissibili, in quanto irritualmente proposte, le censure contenute nella memoria non notificata che è stata depositata dalla ricorrente in data 14 marzo 2025, con cui l’interessata ha osservato che la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali non poteva adottare l’ordine di riduzione in pristino, al quale, tra l'altro, si era fatto ricorso senza valutare se la sua esecuzione avrebbe potuto pregiudicare la stabilità della parte dell’edificio realizzata in conformità.
In conclusione, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno respinti, mentre le spese di lite possono essere compensate tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO