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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16993/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16993/2015 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv. COFANO GIOVANNI e , con elezione di domicilio in presso l'avv. COFANO
GIOVANNI;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. LO Controparte_2 P.IVA_2
CC ER e , con elezione di domicilio in VIA ROSSELLI N. 78/2
CONVERSANO, presso l'avv. LO CC ER;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 03/06/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
CONVENUTO
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2015, il proponeva Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3952/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 21 settembre 2015 per l'importo di € 11.065,49, oltre interessi e spese, chiedendone la revoca per avvenuta estinzione di ogni obbligazione contrattuale nei confronti della società Controparte_2
Si costituiva con comparsa di risposta la società convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. venivano ammessi i mezzi istrruttori.
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e audizione dei testimoni di entrambe le parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03/06/2025 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Dalle risultanze processuali emerge che tra le parti intercorrevano due distinti contratti di appalto: il primo sottoscritto il 16 aprile 2012 del valore di € 10.000,00 oltre IVA, il secondo del 15 maggio 2012 del valore di € 30.650,00 oltre IVA, entrambi relativi alla realizzazione di lavori presso un locale commerciale (bar) in località Savelletri di
Fasano.
I lavori venivano eseguiti solo parzialmente e si concludevano agli inizi di luglio 2012, senza che tutte le opere previste fossero ultimate, per concorde volontà delle parti.
Agli inizi del mese di dicembre 2012 si teneva un incontro tra il i suoi figli e il CP_1
commercialista di fiducia dott. , alla presenza del legale rappresentante Controparte_3
della società , al fine di procedere a una valutazione complessiva dei Controparte_2
lavori eseguiti, di quelli non completati e degli acconti già versati.
A seguito di tale incontro, le parti convenivano sull'importo residuo da corrispondere a saldo, che veniva immediatamente pagato. Subito dopo veniva emessa dalla società
la fattura n. 31/2012 del 30 dicembre 2012, espressamente recante la Controparte_2
dicitura "fattura a saldo per lavori realizzati presso la vostra attività".
pagina 2 di 6 In data 31 dicembre 2013, oltre un anno dopo, la società emetteva la fattura n. 30/2013 per un importo di € 11.065,49, senza indicazione dettagliata circa i lavori cui si riferiva, sulla quale si fondava la richiesta di decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U. , 30.10.2001 n. 13533).
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n.
4526/2017), la fattura commerciale, in quanto atto giuridico a contenuto partecipativo, non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni eseguite, quando tale rapporto sia contestato dalla parte obbligata.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una mera fattura commerciale sulla base della sola fattura n.30/2013 e di un estratto delle scritture contabili non autenticato da notaio, in violazione di quanto previsto dall'art. 633 c.p.c. che richiede una prova scritta del diritto fatto valere.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 4754/2016), nel giudizio di opposizione si ristabilisce la posizione sostanziale delle parti, con l'onere per il creditore opposto di provare il suo credito.
È principio consolidato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito, come stabilito dall'art. 2697 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito"
(Tribunale di Brescia, sent. n. 729/2025).
L'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce, quindi, un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale il creditore pagina 3 di 6 opposto deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa secondo i principi generali in tema di onere della prova.
La fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, non possiede alcun autonomo valore probatorio in ordine all'esistenza del credito vantato dall'opposto e contestato dalla parte opponente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza,
"la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, anche se annotata nei libri obbligatori, non possiede alcun autonomo valore probatorio in ordine all'esistenza del credito vantato dall'opposta e contestato dalla parte opponente, rimanendo vigenti nel giudizio di opposizione le regole ed i principi probatori dell'ordinario giudizio di cognizione" (Tribunale di Brescia, sent. n. 729/2025).
Nel caso di specie, la fattura n. 30/2013, tardivamente emessa a distanza di oltre un anno dalla chiusura del rapporto contrattuale e priva di ogni specificazione circa i lavori cui si riferirebbe, è stata espressamente disconosciuta dall'opponente sotto il profilo del valore probatorio, senza che la controparte abbia fornito alcuna contestazione sul punto.
Ma vi è di più.
La fattura n. 31/2012, emessa espressamente "a saldo per lavori realizzati presso la vostra attività", costituisce per pacifica interpretazione giurisprudenziale una quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 1199 c.c., idonea ad attestare l'integrale estinzione dell'obbligazione.
Tale documento, emesso a seguito del pagamento pattuito nell'incontro di dicembre
2012, costituisce prova dell'avvenuta definizione del rapporto e dell'integrale adempimento dell'obbligazione.
Le prove testimoniali raccolte confermano pienamente la ricostruzione dell'opponente.
Infatti il e hanno riferito concordemente dell'interruzione dei lavori Tes_1 Tes_2
a metà luglio 2012 per ragioni di stagionalità e dell'incontro di dicembre 2012 che ha portato alla definizione del rapporto con il pagamento di circa € 3.000,00 a saldo;
Il dott.
, commercialista del sig. ha confermato di aver redatto una Controparte_3 CP_1
scrittura privata transattiva sottoscritta dalle parti per la chiusura definitiva del rapporto;
L'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta ha confermato l'avvenuto incontro di dicembre 2012 e l'esistenza di un "residuo debito", corroborando indirettamente la ricostruzione dell'opponente.
pagina 4 di 6 La società opposta, su cui incombe l'onere di provare il proprio credito, non ha fornito alcuna prova in ordine all'azionato credito. È significativo che, pur avendo inizialmente richiesto lo svolgimento di CTU, abbia poi rinunciato a tale mezzo istruttorio.
Le deposizioni dei testi indicati dalla società opposta non hanno apportato alcun contributo utile alla ricostruzione della vicenda contrattuale ed alla prova del credito azionato, limitandosi a dichiarazioni generiche e irrilevanti.
Alla luce di quanto sin qui esposto risulta che ogni rapporto obbligatorio tra le parti si è definitivamente estinto nel dicembre 2012 con l'emissione della fattura a saldo e il relativo pagamento. La pretesa azionata in sede monitoria con la fattura n. 30/2013 si rivela priva di fondamento.
L'opposizione, quindi, è fondata e merita accoglimento.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al rimborso del contributo unificato nonché al rimborso forfettario di spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3952/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 21 settembre 2015;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16993/2015 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 avv. COFANO GIOVANNI e , con elezione di domicilio in presso l'avv. COFANO
GIOVANNI;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. LO Controparte_2 P.IVA_2
CC ER e , con elezione di domicilio in VIA ROSSELLI N. 78/2
CONVERSANO, presso l'avv. LO CC ER;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 03/06/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
CONVENUTO
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 6 anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 novembre 2015, il proponeva Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3952/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 21 settembre 2015 per l'importo di € 11.065,49, oltre interessi e spese, chiedendone la revoca per avvenuta estinzione di ogni obbligazione contrattuale nei confronti della società Controparte_2
Si costituiva con comparsa di risposta la società convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. venivano ammessi i mezzi istrruttori.
All'esito dell'istruttoria, espletata mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e audizione dei testimoni di entrambe le parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 03/06/2025 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Dalle risultanze processuali emerge che tra le parti intercorrevano due distinti contratti di appalto: il primo sottoscritto il 16 aprile 2012 del valore di € 10.000,00 oltre IVA, il secondo del 15 maggio 2012 del valore di € 30.650,00 oltre IVA, entrambi relativi alla realizzazione di lavori presso un locale commerciale (bar) in località Savelletri di
Fasano.
I lavori venivano eseguiti solo parzialmente e si concludevano agli inizi di luglio 2012, senza che tutte le opere previste fossero ultimate, per concorde volontà delle parti.
Agli inizi del mese di dicembre 2012 si teneva un incontro tra il i suoi figli e il CP_1
commercialista di fiducia dott. , alla presenza del legale rappresentante Controparte_3
della società , al fine di procedere a una valutazione complessiva dei Controparte_2
lavori eseguiti, di quelli non completati e degli acconti già versati.
A seguito di tale incontro, le parti convenivano sull'importo residuo da corrispondere a saldo, che veniva immediatamente pagato. Subito dopo veniva emessa dalla società
la fattura n. 31/2012 del 30 dicembre 2012, espressamente recante la Controparte_2
dicitura "fattura a saldo per lavori realizzati presso la vostra attività".
pagina 2 di 6 In data 31 dicembre 2013, oltre un anno dopo, la società emetteva la fattura n. 30/2013 per un importo di € 11.065,49, senza indicazione dettagliata circa i lavori cui si riferiva, sulla quale si fondava la richiesta di decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio trovano applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova. La giurisprudenza ha costantemente chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/2004; Cass. Civ. S.U. , 30.10.2001 n. 13533).
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n.
4526/2017), la fattura commerciale, in quanto atto giuridico a contenuto partecipativo, non costituisce di per sé prova idonea dell'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni eseguite, quando tale rapporto sia contestato dalla parte obbligata.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di una mera fattura commerciale sulla base della sola fattura n.30/2013 e di un estratto delle scritture contabili non autenticato da notaio, in violazione di quanto previsto dall'art. 633 c.p.c. che richiede una prova scritta del diritto fatto valere.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Bari, sentenza n. 4754/2016), nel giudizio di opposizione si ristabilisce la posizione sostanziale delle parti, con l'onere per il creditore opposto di provare il suo credito.
È principio consolidato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione, sul quale incombe l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito, come stabilito dall'art. 2697 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione, sul quale incombe, pertanto, l'onere della prova del credito, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del credito"
(Tribunale di Brescia, sent. n. 729/2025).
L'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce, quindi, un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale il creditore pagina 3 di 6 opposto deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa secondo i principi generali in tema di onere della prova.
La fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, non possiede alcun autonomo valore probatorio in ordine all'esistenza del credito vantato dall'opposto e contestato dalla parte opponente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza,
"la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, anche se annotata nei libri obbligatori, non possiede alcun autonomo valore probatorio in ordine all'esistenza del credito vantato dall'opposta e contestato dalla parte opponente, rimanendo vigenti nel giudizio di opposizione le regole ed i principi probatori dell'ordinario giudizio di cognizione" (Tribunale di Brescia, sent. n. 729/2025).
Nel caso di specie, la fattura n. 30/2013, tardivamente emessa a distanza di oltre un anno dalla chiusura del rapporto contrattuale e priva di ogni specificazione circa i lavori cui si riferirebbe, è stata espressamente disconosciuta dall'opponente sotto il profilo del valore probatorio, senza che la controparte abbia fornito alcuna contestazione sul punto.
Ma vi è di più.
La fattura n. 31/2012, emessa espressamente "a saldo per lavori realizzati presso la vostra attività", costituisce per pacifica interpretazione giurisprudenziale una quietanza liberatoria ai sensi dell'art. 1199 c.c., idonea ad attestare l'integrale estinzione dell'obbligazione.
Tale documento, emesso a seguito del pagamento pattuito nell'incontro di dicembre
2012, costituisce prova dell'avvenuta definizione del rapporto e dell'integrale adempimento dell'obbligazione.
Le prove testimoniali raccolte confermano pienamente la ricostruzione dell'opponente.
Infatti il e hanno riferito concordemente dell'interruzione dei lavori Tes_1 Tes_2
a metà luglio 2012 per ragioni di stagionalità e dell'incontro di dicembre 2012 che ha portato alla definizione del rapporto con il pagamento di circa € 3.000,00 a saldo;
Il dott.
, commercialista del sig. ha confermato di aver redatto una Controparte_3 CP_1
scrittura privata transattiva sottoscritta dalle parti per la chiusura definitiva del rapporto;
L'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta ha confermato l'avvenuto incontro di dicembre 2012 e l'esistenza di un "residuo debito", corroborando indirettamente la ricostruzione dell'opponente.
pagina 4 di 6 La società opposta, su cui incombe l'onere di provare il proprio credito, non ha fornito alcuna prova in ordine all'azionato credito. È significativo che, pur avendo inizialmente richiesto lo svolgimento di CTU, abbia poi rinunciato a tale mezzo istruttorio.
Le deposizioni dei testi indicati dalla società opposta non hanno apportato alcun contributo utile alla ricostruzione della vicenda contrattuale ed alla prova del credito azionato, limitandosi a dichiarazioni generiche e irrilevanti.
Alla luce di quanto sin qui esposto risulta che ogni rapporto obbligatorio tra le parti si è definitivamente estinto nel dicembre 2012 con l'emissione della fattura a saldo e il relativo pagamento. La pretesa azionata in sede monitoria con la fattura n. 30/2013 si rivela priva di fondamento.
L'opposizione, quindi, è fondata e merita accoglimento.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quello corrispondente al credito come risultante dall'atto di citazione.
Considerate le questioni giuridiche trattate ed il comportamento processuale tenuto dalla parte opponente giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato studio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 Totale €.
2.540,00 oltre al rimborso del contributo unificato nonché al rimborso forfettario di spese generali al 15%, Iva e CPA.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3952/2015 emesso dal Tribunale di Bari in data 21 settembre 2015;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 dell'opponente, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 6 di 6