Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN0 0962 /02 REPUBBLICA ITALIA! LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 21260/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 2567 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 02/10/01 Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT ENZ A sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVANO PICCININNO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL VI AF;
-- intimato 2001 la sentenza n. 109/99 del Tribunale di 3682 avverso -1- TARANTO, depositata il 28/01/99 R.G.N. 3474/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato ROSSI per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14 novembre 1995, la S.p.A Ferrovie dello Stato proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Taranto il 9 dicembre 1993 e depositata il 14 novembre 1994, con cui veniva condannata a pagare, in favore del dipendente TO FF FR, la somma di lire 798.000 a titolo di indennizzo per il lavoro prestato nel settimo giorno (di domenica) nel periodo 1985-1989, oltre rivalutazione ed interessi. L'appellante chiedeva, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta dal lavoratore. Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellato chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 14-28 gennaio 1999, l'adito Tribunale di Taranto rigettava l'appello. Per la cassazione di tale decisione ricorre la S.p.A. Ferrovie dello Stato con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il FR non si è costituito. M MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.2109, primo comma, c.c., dell'art. 1, secondo comma n.9 e dell'art.5 della legge 22 febbraio 1934 n.370, e dell'art. 2099 c.c., in relazione all'art.36 Cost. (art.360 n.3 c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.).In particolare si contesta l'iter argomentativo adottato dalla impugnata decisione, secondo cui il lavoro nel settimo giorno domenicale presenta una duplice penosità, l'una, qualitativa, inerente alla festività domenicale, e l'altra quantitativa, inerente alla maggior usura conseguente alla protazione -a seguito del differimento del riposo settimanale- oltre il sesto giorno della prestazione lavorativa. Di conseguenza, il c.d. soprassoldo domenicale -corrisposto ai ferrovieri in base all'art.37 della legge 11 febbraio 1970 n.34 e, successivamente, in base alla disciplina sindacale-, compenserebbe sempre secondo l'impugnata decisione- soltanto la penosità qualitativa del lavoro domenicale e, quindi, il lavoratore avrebbe diritto ad una ulteriore maggiorazione retributiva per la penosità quantitativa di quel lavoro. Quest'ultima, pertanto, “deve essere autonomamente indennizzata, anche ove il settimo giorno è di domenica". Ad avviso della ricorrente, il Giudice a quo, nel seguire tale percorso argomentativo, avrebbe violato la legge, in quanto non avrebbe tenuto conto che la prestazione di lavoro nel settimo giorno domenicale, con differimento del giorno di riposo settimanale ad altro giorno della settimana, non costituisce fattispecie illecita, fonte di responsabilità risarcitoria. Il differimento del riposo, infatti -rammenta la ricorrente-, è espressamente M previsto dalla legge (art.1, secondo comma n.9 e art.5 legge 370 del 1934) nel rispetto dei principi costituzionali (Corte Cost. n. 150 del 1967; Corte Cost. n.146 del 1971). Inoltre, la stessa sentenza di primo grado -sul punto non gravata di appello aveva affermato che, nel caso di specie, legittimamente la funzione del riposo settimanale era stata realizzata in un giorno diverso dalla domenica. Da tale premessa discenderebbe che il problema dell'eventuale specifico compenso aggiuntivo per il lavoro prestato nel settimo giorno domenicale dovrebbe essere posto e risolto in sede di applicazione del primo comma dell'art.36 Cost. e non già in sede di applicazione del terzo comma di quella disposizione costituzionale;
onde i Giudici tarantini avrebbero violato la legge, avendo omesso del tutto di valutare la proporzionatezza della retribuzione "complessivamente" corrisposta al FR, essendosi limitati a verificare se, per il segmento di prestazione lavorativa nel settimo giorno domenicale resa, 2 sussistesse, in nesso di corrispettività, uno specifico segmento di retribuzione oggetto di apposita previsione collettiva. La censura non può trovare accoglimento. Invero, il Tribunale di Taranto, nell'affermare il diritto all'indennizzo, non ha affatto trascurato il riferimento al primo comma dell'art.36 Cost., ma ha anzi tenuto a precisare -richiamando l'orientamento di questa Corte in materia- che nell'ipotesi in cui il giorno di riposo venga fruito dal lavoratore dopo piu' di sei giorni consecutivi di lavoro, e sempre che complessivamente sia rispettata la cadenza di un giorno di riposo per ogni sei di lavoro, al dipendente spetta un compenso specifico che non puo', ontologicamente, essere qualificato come lavoro straordinario, atteso che non si verifica, nella fattispecie, l'ipotesi di un lavoro prestato in aggiunta a quello contrattualmente previsto - in relazione alla penosita' del lavoro prestato nel settimo giorno consecutivo, compenso che e' ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello destinato a retribuire la qualita' del lavoro prestato nella giornata della domenica. Tale compenso, ove non sia previsto dal contratto collettivo - la cui interpretazione e' di esclusiva competenza del giudice spetta ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 36 delladel merito - Costituzione in tema di retribuzione adeguata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato (ex plurimis, Cass.16 novembre 1996 n. 10050). E se è vero che, affermando tale principio, il Tribunale non fa espresso riferimento all'altro, ad esso connesso, circa la necessità, ai fini dell'accertamento della violazione del principio della “giusta retribuzione", di una valutazione della retribuzione complessivamente corrisposta al FR, è anche vero che sorregge la sua conclusione la mancanza di contestazione sul quantum, così come determinato dal Pretore, sotto il profilo di una violazione dell'art.36 Cost. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1371 c.c., in relazione all'art. 47 del CCNL 18 3 luglio 1990 ed art.43 all.7 allo stesso CCNL (art.360 n.3 c.p.c.), nonché carenza di motivazione su un punto essenziale della controversia (art.360 n. 5 c.p.c.). In particolare, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato la legge, allorché ha statuito, da un lato, che il soprassoldo domenicale compenserebbe soltanto la penosità “qualitativa” del lavoro domenicale e, dall'altro, che la prestazione resa in turno di reperibilità nella domenica, settimo giorno, determinerebbe una maggiore penosità “quantitativa” che sarebbe rimasta -a termini di disciplina collettiva- priva di specifico compenso. Ad avviso della società, così motivando, i Giudici tarantini avrebbero violato i criteri legali di ermeneutica contrattuale, avendo interpretato la contrattazione collettiva applicabile al caso di specie non già nel suo senso complessivo, ma come se fosse frammentata e circoscritta a ciascuna delle singole clausole, finendo con l'approdare ad una soluzione che non realizza l'equo contemperamento degli interessi delle parti. 9 A sostegno del proprio assunto la società evidenzia che l'art.47 del CCNL (riprendendo il disposto dell'art.6 della legge n.885 del 1980), disponendo che il "soprassoldo domenicale" spetta "a tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali ." attribuisce l'emolumento sia al personale in turno di 24 ore (quello addetto all'esercizio e, quindi, personale "turnista") sia a quello ad orario fisso (addetto alla manutenzione "non turnista") per il quale -come nel caso dei lavoratori intimati- è previsto un solo turno mensile di reperibilità (e non di vera e propria prestazione lavorativa) che, peraltro, “scontando per le giornate di riposo settimanale la necessità del consenso", non costituisce vero e proprio turno di lavoro. Dalla considerazione che il soprassoldo domenicale spetta in egual misura sia per personale turnista (che presta attività nella domenica non settimo giorno) sia per il personale non turnista che, quando presti attività, la presta sempre la domenica 4 settimo giorno -spetta cioè, in altri termini, in egual misura per due situazioni né omogenee né comparabili (come ritenuto dalla stessa sentenza impugnata)-, discenderebbe la seguente alternativa: o la specifica previsione contrattuale del soprassoldo domenicale non compensa adeguatamente la penosità qualitativa del lavoro domenicale dei turnisti rispetto a quelli non turnisti;
oppure, quel soprassoldo erogato in misura uniforme, compensa il personale "non turnista" in misura comparativamente superiore ai "turnisti". Pertanto, la sentenza impugnata non avrebbe interpretato rettamente la disciplina sindacale che, nel compensare in modo eguale due prestazioni di lavoro domenicale diverse (quella dei "turnisti" e quella dei "non turnisti"), ha, evidentemente, inteso per i secondi come il FR- compensare al tempo stesso, non solo la specifica qualità della prestazione lavorativa domenicale nel settimo giorno (funzione pacificamente attribuita al soprassoldo domenicale) ma anche la M quantità. La sentenza impugnata avrebbe quindi violato la legge quando ha interpretato la contrattazione collettiva riferendo l'obbligatorietà in turno non già -come prevede la specifica clausola collettiva- alla reperibilità, ma alla prestazione resa sul luogo di lavoro sovrapponendo così le due nozioni giuridiche -tenute invece distinte dalla disciplina sindacale- di servizio di reperibilità e prestazione lavorativa che, comunque, devono essere tenute distinte (Cass.9 settembre 1991 n.9468). Il motivo è infondato, poiché muove dall'inesatto presupposto che il Tribunale avrebbe interpretato la contrattazione collettiva nel senso di una identificazione di disciplina in relazione a due situazioni diverse: quella del servizio di reperibilità e quella della effettiva esecuzione della prestazione lavorativa. Al contrario, il Giudice a quo, nel sostenere che ad una gravosità maggiore deve corrispondere una maggiore retribuzione, ha rimarcato che il proprio iter argomentativo si fondava sul presupposto che il FR era stato chiamato al lavoro 5 in tutte le domeniche in cui era reperibile;
e che a tale convincimento occorreva pervenire considerando che “la ulteriore e diversa deduzione dell'appellante, relativa alla mancata prova offerta dal dipendente di essere stato effettivamente chiamato al lavoro nelle domeniche in cui era reperibile", non poteva essere presa in considerazione perché non sollevata nel ricorso in appello quale motivo di gravame, “ma solo in successive note, peraltro depositate fuori termine". Con il terzo motivo, la società ricorrente, denunciando, violazione e falsa applicazione dell'art.2099 c.c. in relazione all'art.39 Cost. (art.360 n. 3 c.p.c.), deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato la legge facendo malgoverno del potere di determinare la retribuzione dovuta, allorché, avendo illegittimamente ritenuto insufficienti gli specifici compensi previsti dall'autonomia collettiva, ha determinato, in via di equità, il maggior compenso del lavoro domenicale nel settimo giorno integrando e con ciò alterando- la disciplina sindacale. Anche tale motivo è privo di fondamento, poiché muove dall'erroneo presupposto che il Tribunale di Taranto abbia illegittimamente ritenuto insufficienti i compensi previsti dalla contrattazione collettiva, mentre -come si è sopra chiarito- la ritenuta insufficienza non ha comportato alcuna violazione di legge ed è stata sorretta da congrua e convincente motivazione. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.2099 c.c. in relazione all'art.36 primo comma e all'art. 134 Cost. (art.360 n.3 c.p.c.) nonché carenza di motivazione su un punto essenziale della controversia ( art.360 n.5 c.p.c.), deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge laddove ha determinato il compenso aggiuntivo per la pretesa maggiore penosità quantitativa della speciale prestazione domenicale per il periodo che va dal 1985 al 1989 e, cioè, anche per un periodo durante il quale il trattamento economico e giuridico del personale dipendente dell'allora Ente Ferrovie era disciplinato dalla legge e non già dal contratto collettivo. 6 Più precisamente -secondo la ricorrente- per il periodo, anteriore al 5 febbraio 1988, pur ad ammettere l'applicabilità del primo comma dell'art.36 Cost. al rapporto di pubblico impiego (quale quello allora del personale ferroviario), resta che, stante la fonte legislativa della disciplina del rapporto e del relativo trattamento, i Giudici tarantini, ove avessero ritenuto quella disciplina contrastante con il primo comma, dell'art. 36 cit., avrebbero dovuto sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale, anziché disapplicare la norma di legge modificandone arbitrariamente la portata precettiva. Il motivo è infondato, giacché la mancata previsione legislativa di un emolumento in relazione ad una determinata prestazione lavorativa non prevista, ben può trovare adeguato riscontro nell'applicazione diretta del principio di cui all'art.36 Cost., salvo il caso in cui la mancata previsione venga interpretata nel senso di esclusione;
ciò che non risulta nella specie. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi la parte intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Roma, 2 ottobre 2001. engliche lüault 11 est. Il Presidente A O N C E I IL CANCELLIERE S D IN I E Depositato in Cancelleria S L L N L L Z O O A V oggi,26 GEN. 2002 3 I 1 V 1 G I S - V E 8 N - N O J IL CANCELLIERE S 4 I O D 8 S Clive N O I I H N V S I T A A . 9 V N V E O I, L T T V 1 S 7 O 0 ' S V G I