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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/08/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
RG 994 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ZAMBRINI BRUNA Controparte_1 AN NA con il patrocinio dell'Avv. GAGLIARDI RITA
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: scioglimento del matrimonio. Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Controparte_1 AN NA trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Argenta (FE) al n. 10; parte 1; anno 2023 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Argenta (FE) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle incombenze di legge.
3) dare atto che lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento anche in considerazione della brevissima durata del matrimonio.
- le spese ed i compensi relativi al procedimento divorzile saranno interamente compensati tra le parti senza solidarietà alcuna. Conclusioni del PM: nulla oppone pagina 1 di 2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. chiedeva che il Controparte_1 Tribunale di Ferrara pronunciasse la separazione personale dei coniugi CP
e NA AN e, successivamente, il divorzio.
[...] Allo scopo esponeva che dal matrimonio non erano nati figli e che i rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale. Chiedeva quindi l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Si costituiva la resistente ed affermava che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo. Con sentenza 1031/2024 veniva così dichiarata la separazione dei coniugi ed era disposta la prosecuzione del giudizio per la valutazione della domanda di divorzio. All'udienza del 09.07.2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte. Osserva il Collegio che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/06/2023, in Argenta da e AN NA, trascritto al n. 10 Controparte_1 parte I, alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Argenta di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 10.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ZAMBRINI BRUNA Controparte_1 AN NA con il patrocinio dell'Avv. GAGLIARDI RITA
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: scioglimento del matrimonio. Conclusioni delle parti:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e Controparte_1 AN NA trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Argenta (FE) al n. 10; parte 1; anno 2023 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Argenta (FE) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle incombenze di legge.
3) dare atto che lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri e pertanto non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento anche in considerazione della brevissima durata del matrimonio.
- le spese ed i compensi relativi al procedimento divorzile saranno interamente compensati tra le parti senza solidarietà alcuna. Conclusioni del PM: nulla oppone pagina 1 di 2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. chiedeva che il Controparte_1 Tribunale di Ferrara pronunciasse la separazione personale dei coniugi CP
e NA AN e, successivamente, il divorzio.
[...] Allo scopo esponeva che dal matrimonio non erano nati figli e che i rapporti tra i coniugi si erano andati progressivamente deteriorando fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale. Chiedeva quindi l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Si costituiva la resistente ed affermava che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo. Con sentenza 1031/2024 veniva così dichiarata la separazione dei coniugi ed era disposta la prosecuzione del giudizio per la valutazione della domanda di divorzio. All'udienza del 09.07.2025 le parti rassegnavano conclusioni congiunte. Osserva il Collegio che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/06/2023, in Argenta da e AN NA, trascritto al n. 10 Controparte_1 parte I, alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di Argenta di procedere all' annotazione della presente sentenza. Ferrara, 10.7.2025
Il presidente est.
Paolo Sangiuolo
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