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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16289 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 56827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
Parte 1 nato in [...] il [...];
, Controparte 1 nata in [...] il [...]; Controparte 2 nata in [...] il
[...]
وnato in Brasile il 17/01/1980; CP 4 18/12/1995; Controparte 3 nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte 3 ed
[...] '
nata in [...] il [...]; Per 1 da Controparte 5 Persona 2 و
و nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori CP_5 Controparte_6
nato in [...] il [...], Persona 3 Controparte 7
[...] e rappresentato dai genitori Controparte_5 e Persona 3
[...]
nato in "nata in [...] il [...]; Controparte 9 CP 8 '
nata in [...] il [...], Brasile il 15/09/1986; Controparte 10 rappresentata dai genitori Controparte_9 ed Persona 4 CP 11
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_9
[...]
ed Persona 4 Parte 2 nato in [...] il [...]; [...]
CP 12 nata in [...] il [...];
, Controparte 13
nata in [...] il nata in [...] il [...]; Controparte 14
18/11/2016, rappresentata dai genitori Controparte 13 e Persona 5
nata in [...] il [...];
, Parte 4 Parte 3
[...] nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Parte 3 e [...]
,
Persona 6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Quadri, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 45
Ricorrenti
nei confronti del
Controparte 15 in persona del CP 16 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano Per 7 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 27.8.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente al ricorso.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - in questo modo adeguato ai valori costituzionali
-deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso la rappresentanza consolare territorialmente competente in base alla residenza, deducendo altresì che, come peraltro comunicato sul sito web dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, né specificamente contestato da parte resistente, i tempi per la formale convocazione dei richiedenti sono lunghi, anche in considerazione delle numerose richieste in costante aumento.
Le incertezze derivanti da simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte 15 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 20.11.2025.
Il Giudice
DA LA
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DA LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
Parte 1 nato in [...] il [...];
, Controparte 1 nata in [...] il [...]; Controparte 2 nata in [...] il
[...]
وnato in Brasile il 17/01/1980; CP 4 18/12/1995; Controparte 3 nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte 3 ed
[...] '
nata in [...] il [...]; Per 1 da Controparte 5 Persona 2 و
و nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori CP_5 Controparte_6
nato in [...] il [...], Persona 3 Controparte 7
[...] e rappresentato dai genitori Controparte_5 e Persona 3
[...]
nato in "nata in [...] il [...]; Controparte 9 CP 8 '
nata in [...] il [...], Brasile il 15/09/1986; Controparte 10 rappresentata dai genitori Controparte_9 ed Persona 4 CP 11
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_9
[...]
ed Persona 4 Parte 2 nato in [...] il [...]; [...]
CP 12 nata in [...] il [...];
, Controparte 13
nata in [...] il nata in [...] il [...]; Controparte 14
18/11/2016, rappresentata dai genitori Controparte 13 e Persona 5
nata in [...] il [...];
, Parte 4 Parte 3
[...] nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Parte 3 e [...]
,
Persona 6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Quadri, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 45
Ricorrenti
nei confronti del
Controparte 15 in persona del CP 16 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano Per 7 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 27.8.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. Nel merito, in caso di accoglimento della domanda attorea, ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, nel merito, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente al ricorso.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel
1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - in questo modo adeguato ai valori costituzionali
-deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno in primo luogo rappresentato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso la rappresentanza consolare territorialmente competente in base alla residenza, deducendo altresì che, come peraltro comunicato sul sito web dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, né specificamente contestato da parte resistente, i tempi per la formale convocazione dei richiedenti sono lunghi, anche in considerazione delle numerose richieste in costante aumento.
Le incertezze derivanti da simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte 15 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 20.11.2025.
Il Giudice
DA LA