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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo, Sezione Civile per i Minorenni, riunita in Camera di
Consiglio e composta dai sig. magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Sebastiana Ciardo Consigliere
Dott. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel.
Dott. Lea Ziino Consigliere onorario
Dott. Sebastiano Catania Consigliere onorario riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Pt_3
, nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentati e difesi
[...] C.F._3
dall'Avv. Francesca Lanza, PEC: Email_1 appellanti contro
Avv. n.q. di curatore di nata a Palermo in [...] CP_1 CP_2 Persona_1
22.4.2023, in giudizio personalmente ex art. 6 c.p.c., appellata
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
Pag. 1 di 12
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 71/2024, pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Palermo in data
9.4.2024 e pubblicata in data 22.4.2024
OGGETTO: Opposizioni a dichiarazioni di adottabilità (art.17 L. n. 184/1983)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per gli appellanti:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Palermo sezione per i minorenni civile, in via preliminare,
- nelle more del presente procedimento, ripristinare il diritto di visita tra la minore, la madre e i familiare, tra cui i nonni materni;
In via Principale:
- revocare lo stato di adottabilità del IA , per le ragioni come esposte, previa revoca, Persona_1 altresì, della sospensione della responsabilità genitoriale, ingiustamente pronunciata nei confronti dell'odierna ricorrente, sig.ra Parte_1
- disporre l'affido della minore in favore della madre Persona_1 Parte_4
[...]
- Valutare la sussistenza di risorse familiari utili a mezzo i servizi territoriali e disporre l'affido condiviso della minore , in favore della Madre e dei Nonni Materni, Persona_1 Parte_2
e odierni appellanti, con la costante supervisione dei servizi sociali del luogo;
Parte_3
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle superiori istanze, ove necessario,
l'odierna ricorrente chiede, altresì, all'Ecc.ma Corte di consentirle l'inserimento in un'adeguata Per_ Comunità con la IA , possibilmente sita nel Comune di Misilmeri o nelle immediate vicinanze, a per usufruire della vicinanza e dell'aiuto dei nonni materni, al fine di dimostrare di essere una mamma capace di accudire e proteggere la propria IA, nonché ai fini del recupero di idonee capacità genitoriali ed infine, soprattutto, per la ripresa dei rapporti con la IA, improvvisamente interrotti dal Tribunale il 22.04.2024 u. s., a seguito della pronuncia dello stato di adottabilità. in estremo subordine,
Pag. 2 di 12 - consentire alla madre la visita della minore, anche presso l'eventuale famiglia affidataria, provvisoria, nonchè consentire alla madre di avere notizie sullo stato di salute e personale della Per_ IA .
Con vittoria di spese e competenze, se ed in quanto dovute
Per il curatore Avv. CP_1
VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
1) Rigettare o con qualsiasi altra statuizione, comunque respingere le domande e richieste istruttorie tutte formulate a mezzo del ricorso in appello, perché del tutto prive di fondamento, in fatto e in diritto, per tutto quanto dedotto e argomentato in parte motiva. Per_ Conseguentemente, confermare, nell'esclusivo interesse della piccola , la sentenza n. 71/2024 dei 09.22/04.2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo.
2) Con riserva di meglio argomentare e dedurre.
3) Con vittoria di spese del giudizio.
Per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello
Rigetto dell'appello
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 28.4.2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo chiedeva che venisse dichiarato lo stato di abbandono e la conseguente adottabilità della minore , nata il [...], rilevando l'assoluta incapacità Persona_1 della madre (il padre non la ha riconosciuta) di occuparsi di lei nonché l'assenza di ulteriori utili risorse familiari.
2. Il procedimento veniva istruito mediante l'acquisizione di informazioni presso gli operatori dei servizi e la struttura che ospita la minore e sono stati ascoltati la madre e i nonni materni.
3. All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 71/2024, pronunciata in data 9.4.2024 e pubblicata il successivo 22.4.2024, il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità della piccola , sospendendo la madre dalla responsabilità Persona_1
Pag. 3 di 12 genitoriale e nominandogli un tutore provvisorio, vietando, altresì, i contatti tra la minore e i familiari.
4. Con ricorso del 22.5.2024, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
rispettivamente madre e nonni materni della minore hanno proposto appello,
[...]
chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero e la revoca della declaratoria di stato di adottabilità della piccola
. _1
5. Con comparsa del 20.9.2024, si è costituita la curatrice speciale della minore, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
6. Disposta l'audizione degli affidatari della minore, nonché degli appellanti, la causa
è stata rinviata per la discussione all'udienza del 18 aprile 2025, alla quale le parti hanno esposto le proprie difese ribadendo le conclusioni riportate in epigrafe, il Procuratore
Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la causa è stata posta in decisione.
7. Con un unico motivo di appello, articolato su più profili, Parte_1 Parte_2
e hanno chiesto la riforma del provvedimento appellato,
[...] Parte_3
evidenziando che non sussisterebbero i motivi per dichiarare la piccola in stato di _1 abbandono.
8. Più in particolare hanno rilevato che la pronuncia era basata su mere supposizioni, in considerazione delle pregresse vicende che avevano condotto alla declaratoria dello stato di adottabilità dei primi due figli della Hanno evidenziato che la piccola _1
era stata strappata alla madre subito dopo la nascita e che l'iniziale rifiuto della _1
madre di ricovero in comunità con la neonata era stato determinato dalla necessità di recupero in seguito al parto, particolarmente difficile. ha ancora rilevato Parte_1
di aver successivamente richiesto di essere ricoverata in comunità con la bambina, ma che non le era stato concesso, di essersi recata sempre a far visita alla IA, nei confronti della quale nutre un profondo affetto. Ha altresì evidenziato di essersi separata legalmente da e di aver conferito al difensore l'incarico di avviare il ricorso per la cessazione CP_3 degli effetti civili del matrimonio. Ed ancora ha sottolineato che non le era stato offerto alcun sostegno, né avviato un programma per consentirle di manifestare le proprie competenze, né le era stato consentito di poter prendersi cura della minore, insieme ai nonni materni presso il domicilio di questi ultimi.
Pag. 4 di 12 9. Tutte le argomentazioni poste a fondamento dell'appello proposto non trovano alcun riscontro nelle emergenze istruttorie che sono state analiticamente esaminate dal provvedimento impugnato e nel presente procedimento non sono emersi elementi di segno contrario.
10. Deve premettersi che la richiesta del Pubblico Ministero trae origine dalla circostanza che appartiene ad un nucleo problematico, già attenzionato Parte_1
dall'A.G. e che ha condotto alla declaratoria dello stato di adottabilità degli altri figli della e nonché . _1 PE Persona_3 Per_4
11. Più in dettaglio, come anche rilevato nella sentenza impugnata, la e _1 [...]
(padre di , che tuttavia non l'ha riconosciuta) subito dopo il parto avevano CP_3 _1
tentato di portare via la neonata senza alcuna autorizzazione e il Tribunale aveva disposto il collocamento della minore in comunità. La aveva, in un primo tempo, richiesto _1
di essere anch'essa inserita in comunità, ma poi aveva negato il proprio consenso all'inserimento.
12. Dalla relazione del servizio sociale del Comune di Menfi emergeva il contesto altamente problematico nel quale era inserita la – che la _1 CP_3 _1 aveva sposato nel 2017 – era soggetto ampiamente noto ai servizi a causa di una patologia psichiatrica e con personalità aggressiva e violenta. Per tale ragione, essendo la _1
andata a vivere con il predetto con i due figli minori e (nati da una Per_2 PE precedente relazione), questi ultimi venivano collocati in comunità al fine di evitare l'esposizione al pregiudizio con il predetto e poi, in esito ad apposita CP_3
istruttoria, dichiarati in stato di adottabilità. Lo stesso accadeva per il figlio della coppia
, . I servizi riferivano, inoltre, che la e il nel mese di CP_4 Per_4 _1 CP_3
maggio 2023 avevano prelevato il padre di quest'ultimo, ospite di una Rsa e affetto da problemi psichiatrici, e alcuni mesi dopo provvedevano a prelevare la nonna del dal CP_3
nosocomio dove questa si trovava ricoverata per gravi ragioni salute, tanto che poco dopo ne era necessario il ricovero d'urgenza, cui seguiva il decesso. Infine, evidenziavano che la aveva lasciato intendere di aver richiesto la separazione dal in via _1 CP_3
strumentale, al solo fine di poter ottenere nuovamente l'affidamento dei figli.
13. Quanto ai rapporti tra e la madre, la comunità relazionava che la non _1 _1 vi si recava con costanza, e sovente accompagnata dal che non di rado minacciava CP_3
Pag. 5 di 12 pesantemente gli operatori della comunità e in una occasione aveva anche minacciato di
“bruciare” la comunità.
14. Il consultorio familiare dava atto di aver più volte tentato di contattare la e _1 che, nell'unica occasione in cui era riuscita a parlarle e a fissare un appuntamento la non si era presentata. _1
15. In sede di audizione dinanzi al Tribunale per i minorenni la negava le _1
proprie mancanze, affermando che era stata commessa in suo danno una crudeltà e che desiderava essere inserita in comunità con la IA. Quanto al rifiuto di essere precedentemente inserita precisava di aver avuto un parto difficile;
aggiungeva di non essersi recata in comunità con la necessaria frequenza a causa di un guasto alla macchina.
Infine, precisava di essere rimasta con il per stargli vicino ed aiutarlo, poiché questi CP_3 stava male, avendo perso la madre.
16. Così sinteticamente ripercorsa la vicenda che ha condotto il Tribunale alla declaratoria dello stato di adottabilità si osserva quanto segue.
17. Il principio ispiratore della disciplina dell'adozione, secondo cui il minore ha diritto di essere educato nella famiglia di origine, incontra i suoi limiti nel caso in cui, in via non transitoria, questa non sia in grado di prestare le cure necessarie e assicurare l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole.
18. Com'è noto, la situazione di abbandono che costituisce il presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità ex art. 8 della legge n. 184 del 1983, è configurabile non solo nei casi di abbandono materiale – nei quali cioè vi sia il rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali – ma anche quando si accerti l'inadeguatezza dei familiari a garantire al figlio minore il suo normale sviluppo psico- fisico, così da far considerare la rescissione del legame come l'unico strumento adatto ad evitare un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva.
19. L'abbandono è integrato, dunque, anche da una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psico-fisico del minore per il non transitorio difetto dell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (ex plurimis, Cass. n. 11171 del 2019). La nozione di “assistenza” prevista dal legislatore non deve essere considerata in termini meramente quantitativi, implicando, al contrario, una valutazione soprattutto qualitativa delle funzioni genitoriali,
Pag. 6 di 12 in termini di adeguatezza al fine educativo, intese come corretto esercizio del ruolo parentale.
20. Va ricordato, poi, che la sussistenza della “situazione di abbandono” va accertata in base a riscontri obbiettivi e a valutazioni prognostiche, che siano basate su fatti aventi carattere indiziario di sicura valenza probatoria (Cass. n. 15011 del 2006). Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine, infatti, non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica (Cass. n.
16357 del 2018).
21. Nella fattispecie in esame, le risultanze istruttorie espletate nel corso del primo grado sono inequivoche nel ritenere sussistente la situazione di abbandono nei termini sopra descritti, ed in questo grado non sono stati offerti elementi dai quali inferire che la situazione abbia subito un cambiamento idoneo ad incidere sul giudizio espresso dal primo Giudice.
22. Ed invero, il Tribunale non solo ha ripercorso le vicende che avevano condotto alla dichiarazione di adottabilità dei precedenti figli della dalle quali risultavano _1 evidenti le profonde carenze genitoriali della stessa, ma ha messo in luce come la pregressa esperienza non abbia indotto la a modificare i propri comportamenti. _1
23. Il primo giudice ha evidenziato, infatti, la totale passività e dipendenza affettiva dal
(soggetto, come si è detto, con patologie psichiatriche, violento e con comportamenti CP_3
del tutto disfunzionali) preferendo stare con lui piuttosto che prendersi cura della IA.
Ha evidenziato che, non di rado, il si rivolgeva agli operatori della comunità con toni CP_3
minacciosi e, nelle sporadiche occasioni in cui la si è recata a far visita alla IA in _1
comunità, così come riferito dagli operatori, era del tutto assente una relazione emotiva con la bambina.
24. La con il proprio atto di appello, ha omesso di prendere in considerazione _1
tutti i dati sopra sinteticamente riportati, e non ha in alcun modo indicato quali elementi possano condurre ad una diversa valutazione, quali fatti siano sopravvenuti rispetto a
Pag. 7 di 12 quelli già ampiamente analizzati dal Tribunale.
25. La stessa, infatti, si è limitata a dichiarare di desiderare di prendersi cura di , _1
senza tuttavia indicare quale percorso ella abbia intrapreso per colmare le profonde lacune nelle sue capacità genitoriali.
26. Dinanzi questa Corte, la (sentita in data 18 aprile 2025) ha dichiarato di _1
aver compreso i suoi errori, senza tuttavia precisare quali, di aver rifiutato l'aiuto dei servizi e del Consultorio ritenendo non fosse utile e di non averne bisogno. Ha, infine, dichiarato di aver lasciato il da circa un mese, ma di continuare a vederlo per CP_3 riscuotere la pensione, in quanto amministratore di sostegno dello stesso.
27. Risulta quindi evidente che la non solo è rimasta per tutto questo tempo, _1
contrariamente a quanto allegato nell'atto di appello, avvinghiata nella relazione del tutto disfunzionale con il , ma, soprattutto, non ha compreso quali siano le sue carenze, CP_3
avendo rifiutato pervicacemente ogni aiuto e sostegno.
28. Al fine di comprendere quali siano le carenze della risulta utile riportare _1 alcuni significativi passi della sentenza di questa Corte di Appello n. 39/2021 del
22.12.2021 che ha dichiarato lo stato di adottabilità del piccolo e che richiama anche Per_4 la precedente sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di e Per_2
: “19. Risulta, altresì, accertato che i piccoli e PE PE [...]
, quando furono ricoverati in comunità risultavano in condizione di grave incuria, Persona_3
di sporcizia estrema, e manifestavano comportamenti chiaramente riconducibili alla deprivazione delle cure più essenziali (i minori emanavano cattivo odore, le unghie non erano mai state loro tagliate ed erano così lunghe da formare delle circonvoluzioni su se stesse, i capelli della piccola
, che all'epoca aveva solo due anni, erano così sporchi da formare grovigli di sporcizia, il PE
piccolo , che all'epoca aveva quattro anni, portava ancora il pannolino, pretendeva di Per_2
tenere continuamente in bocca una pezza sudicia che non voleva lasciare mai, così come non voleva che gli venissero tolte le scarpe, nemmeno per dormire)” (…) “21. Lo stesso schema comportamentale si è verificato anche nell'ambito del presente giudizio, iniziato con un ricorso del
Pubblico Ministero presentato pochi giorni dopo la nascita del piccolo , alla luce di concreti Per_4
dati di allarme circa le gravi carenze delle capacità genitoriali dell'odierna appellante e del coniuge. 22. Se, infatti, per un verso il piccolo è stato collocato in comunità pochi giorni Per_4
dopo la sua nascita, per altro verso non è stato affatto impedito alla di accudirlo, poiché il _1
Pag. 8 di 12 collocamento in comunità è stato inizialmente destinato ad entrambi. La ha, infatti, _1
raggiunto il figlio in struttura in data 1/2/2019, ma si è mostrata sin da subito disorientata, distratta, incapace di concentrarsi sulle esigenze del bambino, per la cui cura delegava interamente il personale della comunità (cf. relazione del 4/2/2019). 23. L'odierna appellante risulta essere rimasta nella comunità con il proprio figlio soltanto per pochissimi giorni e si è allontanata volontariamente, lasciando il bambino, all'epoca nato da appena dodici giorni, alla cura di estranei, ed ebbe a dichiarare di volere ritornare dal proprio marito, e si congedò dal bambino appena nato, augurandogli espressamente di trovare una famiglia migliore (cf. relazione del 4/2/2019 in atti). 24. In occasione dell'audizione dinanzi al Tribunale per i Minorenni del
18/3/2019 all'odierna appellante è stato espressamente chiesto il motivo del proprio allontanamento volontario dalla comunità, e la risposta di quest'ultima è stata che si era allontanata perché non si trovava bene in comunità e perché le mancava il marito”.
29. Nulla è stato modificato nel comportamento della rispetto alla piccola _1
: ha rifiutato il ricovero in comunità con la neonata, è andata a far visita alla piccola _1
solo sporadicamente, pur ripetutamente contattata dal Consultorio per avviare un percorso di recupero delle competenze genitoriali, ha sempre rifiutato gli incontri, ritenendoli superflui.
30. Il desiderio di prendersi cura della IA, così come il “cambiamento” che la _1
ha dichiarato di aver avuto e la consapevolezza di aver commesso degli errori, sono rimasti esclusivamente a livello assertivo, non essendovi elementi che possano far presumere che, al di là delle intenzioni, vi sia stato anche un solo segnale positivo di miglioramento.
31. Deve quindi ritenersi che la profonda inadeguatezza della così come la _1 totale inconsapevolezza delle sue problematiche sono rimaste del tutto immutate rispetto a quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, ma anche il giudizio prognostico in ordine ad una possibile acquisizione delle competenze genitoriali non può che essere negativo, sia per il rifiuto della stessa, sia, in ogni caso, in quanto richiederebbe tempi del tutto incompatibili con il diritto della minore ad una stabilità affettiva.
32. In proposito, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento ormai consolidato secondo il quale “la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore non vengono
Pag. 9 di 12 meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono” (così da ultimo Cass. 6532/2022).
33. Parimenti condivisibile è la decisione del Tribunale in ordine all'assenza di idonee risorse nel nucleo familiare di origine.
34. Sul punto, giova rammentare che, nonostante la disponibilità dei parenti entro il quarto grado di prendersi cura dei minori, non può essere escluso lo stato di abbandono quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti con i genitori, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità (ex multis Cass. 9021/2018).
35. Il giudice di primo grado, al riguardo, ha evidenziato l'assenza di altri familiari che abbiano mostrato interesse per la minore.
36. Sentiti da questa Corte, i nonni materni di hanno confermato di non essere _1 intervenuti nel giudizio di primo grado, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal
Tribunale per i minorenni, e di non aver fatto richiesta di essere sentiti. Hanno poi aggiunto che, qualora gli fosse affidata la piccola , non potrebbero impedire al di _1 CP_3 vedere la bambina e portarla con sé.
37. Le superiori dichiarazioni dimostrano sia l'assenza di rapporti significativi tra i nonni e la piccola , sia la loro incapacità di prendersi cura della piccola, non essendo _1 gli stessi in grado di proteggerla da situazioni potenzialmente foriere di pregiudizi non indifferenti.
38. Tanto palesa anche l'insussistenza dei presupposti per un'adozione ex art. 44 l.
184/1983, posto che siffatta tipologia di adozione richiede l'esistenza anche di un rapporto stabile e duraturo con il minore.
39. Le considerazioni svolte danno piena contezza della sussistenza di incolmabili carenze nelle capacità genitoriali della che non sono certamente migliorabili entro _1
tempi ragionevoli, o comunque compatibili con le esigenze di cura del minore, sia per la loro gravità che per la persistente negazione, da parte della di tali carenze, se non _1
in termini del tutto generici, cui consegue il rifiuto di prestare adesione a qualsiasi iniziativa di supporto.
Pag. 10 di 12 40. Risulta, inoltre, pienamente acclarata l'insussistenza di utili risorse, nel nucleo familiare allargato, che possano sostenere la madre di nell'espletamento delle sue _1
fondamentali funzioni di cura. Ed è altresì del tutto carente una significativa relazione con la minore che possa giustificare il ricorso alla c.d. adozione mite.
41. A ciò deve aggiungersi che la particolare natura e gravità delle carenze nelle competenze genitoriali della escludono la possibilità di ricorrere a misure di _1
supporto temporaneo, quale l'affidamento etero-familiare.
42. Tale misura risulta impraticabile per la gravità delle carenze riscontrate e per l'atteggiamento di decisa negazione che la ha opposto a tutte le offerte di aiuto _1
rivolte nei suoi confronti, il che non consente di effettuare alcuna previsione sui tempi di recupero di un livello anche solo sufficiente di capacità di accudimento.
43. L'affidamento etero-familiare, per sua natura, si configura quale misura temporanea, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà
o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine, ma nel caso di specie non sussistono né la transitorietà della situazione di difficoltà riscontrata, né la possibilità di stimare un tempo ragionevole di miglioramento della situazione.
44. Conclusivamente, l'appello non può trovare accoglimento, permanendo i presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità di , per come Persona_1
accertati dalla sentenza impugnata che va, quindi, integralmente confermata.
45. Tenuto conto delle ragioni della decisione, e in particolare del fatto che si controverte in tema di accertamento di status connessi a situazioni connotate da fragilità, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77 del 7/3-19/4/2018, consentono di pronunciare la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo -Sezione Civile per i Minorenni - sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3 avverso la sentenza n. 71/2024 del 9 aprile 2024, pubblicata il 22.4.2024, con la quale
[...]
Pag. 11 di 12 il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha dichiarato lo stato di adottabilità di _1
nata a [...] il [...].
[...]
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 18 aprile 2025
Il consigliere estensore
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr.
Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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