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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI In persona del Giudice Unico dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025, dopo avere letto le note scritte delle parti e visto l'art. 127 ter cpc, ultimo inciso, la seguente S E N T E N Z A Nella cause civile Rg n. 1383/2022 alla quale è stata riunita la causa Rg n. 445/23, di cui deve ritenersi data per letta la sentenza stessa, pendente tra TRA
, n.q. di legale rappresentante della ditta Parte_1 [...]
nato a [...] il [...],C.F. Parte_2
residente in [...], rappresentato C.F._1
e difeso dagli avvocati Biagio Riccardo Marotta, Riccardo Domenico Stasi e Francesco Ficarra, giusta procura in atti;
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante , con sede in Palermo, Via Libertà, Parte_1
37/I, rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Riccardo Marotta, Riccardo Domenico e dall'Avv. Francesco Ficarra, giusta in atti;
-OPPONENTI- E
, elettivamente Controparte_2 domiciliato in via Ugo Bassi, 103/A, rappresentato e difeso dall' Arch. CP_2
Enrico Zaccone n.q.di Dirigente dell'ITL di CP_2
-OPPOSTO- avente a oggetto: opposizione ad ordinanze d'ingiunzione n. 22/0177, 22/0178, 220179 e 22/0345 emesse il 19/07/2022 e notificate il 15/09/2022;
MOTIVI DELLA DECISIONE Il provvedimento impugnato trae origine dal Verbale Unico di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo del 24/01/2019, notificato in data 19/02/2019 a n.q di legale rappresentante della ditta Parte_1 [...]
, e alla della ditta Parte_2 [...]
, con il quale sono stata accertate le violazion Parte_2 di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 per avere impiegato n. 4 lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, sanzionato con il pagamento in misura ridotta di €. 13.515,90, dell'art. 39, comma 7, D.L. n. 122/08 per avere registrato per n.12 mesi consecutivi, da settembre 2016 ad agosto 2017 in modo infedele sul LUL i dati relativi alla prestazione lavorativa di 4 dipendenti, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e/o fiscali, sanzionato con il pagamento di €.500,00, dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/03 per non avere rispettato il diritto di 2 dipendenti al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni e dell'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 66/2003 per avere superato il limite della durata massima settimanale sanzionate con il pagamento in misura ridotta di €. 815,00.
I ricorrenti, eccepivano il difetto di motivazione dell'atto opposto, la violazione di norme procedurali, l'insussistenza delle violazioni contestate e dunque chiedevano all'intestato Tribunale, di accertare l'invalidità del Verbale Unico di accertamento quale atto presupposto, e di conseguenza l'annullamento delle ordinanze d'ingiunzione di pagamento emesse.
Si costituiva l'ente irrogante la sanzione che, contestava gli assunti dei ricorrenti tanto in ordine alle eccezioni preliminari, prive di pregio giuridico, quanto al merito dell'opposizione, sussistendo la contestata violazione per come accertata con la documentazione prodotta in atti, ed insisteva nella conferma del provvedimento opposto. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. A ciò consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda, non può intro durre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n. 9178; Cass.
5.8.2010 n. 18288).
Esaminando le doglianze degli opponenti si osserva.
Infondata appare l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento in oggetto per non aver indicato in maniera puntale le fonti di prova e per non aver riportato riferimento alle dichiarazioni testimoniali.
L'art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione;
la disposizione, pur avendo il merito di aver anticipato il principio fondamentale dell'art. 3 della l. n. 241/1990, non specifica il contenuto di tale obbligo.
Per precisare la portata del dovere motivazionale gravante sull'organo pubblico, è necessario rinvenirne il profilo strutturale e quello funzionale. Nell'ottica strutturale appare utile il richiamo all'art. 3 della l. n. 241/1990, il quale stabilisce, com'è noto, che la motivazione consiste nell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento. Il precetto della legge generale sul procedimento amministrativo pone il problema di verificare se la motivazione dell'ordinanza debba avere lo stesso contenuto, ovvero, in ragione della specialità della l. n. 689/1981 rispetto alla l. n. 241/1990, possa contemplarne uno diverso. Tale questione impone di considerare le caratteristiche essenziali dell'atto ingiuntivo, il quale è adottato a seguito di una valutazione positiva dell'accertamento ex art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981, e del ricorso ai criteri di quantificazione della misura punitiva ai sensi dell'art. 11 della medesima legge. In considerazione di detti caratteri, può affermarsi che la struttura della motivazione dell'ordinanza va ricercata nei due fondamentali momenti di discrezionalità del provvedimento, cioè nel rendere espliciti gli elementi ritenuti rilevanti nella valutazione della fondatezza dell'accertamento, ed i criteri presi in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione. Pertanto, sul piano strutturale la motivazione deve adeguarsi, più che alle ragioni giuridiche, ai presupposti di fatto emersi nel corso dell'accertamento ispettivo. Sul piano funzionale, la ratio dell'obbligo di rendere manifesti i motivi del provvedimento è comunemente rinvenuto nell'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, e conseguentemente di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato (da ultimo si veda Cass. 20 marzo 2009, n. 6901; Cass. 8 maggio 2006, n. 10478).
Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo.
In particolare, l'art. 3, comma 3, stabilisce che se la motivazione risulta da un altro atto, quest'ultimo deve essere richiamato e reso disponibile. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
Tornando al caso che ci occupa i provvedimenti opposti, sono stati scrupolosamente redatti e motivati, contengano la motivazione per relationem ed hanno consentito all'opponente il pieno svolgimento del diritto di difesa, quanto alla mancata indicazione delle fonti di prova, giova ribadire che la menzione nel verbale delle dichiarazioni testimoniali, deve avvenire in modo da non rendere riconoscibile il dichiarante e dunque omettendo il riferimento alle generalità dello stesso.
Le prove documentali e testimoniali ritualmente acquisite, come può evincersi dal Verbale Unico d'accertamento depositato in atti, sono indicate negli appositi campi con assoluta chiarezza e specificazione, rendendo comprensibile la contestazione delle relative violazioni.
La correttezza e la legittimità del Verbale Unico di accertamento è stata confermata peraltro anche in sede amministrativa dal Comitato Regionale per i rapporti di lavoro e dal Tribunale del Lavoro di SI . Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
Sulla regolarità del procedimento per l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori fuori dal posto di lavoro, si rileva che l'art. 12 del Codice di Comportamento degli Ispettori del Lavoro prevede, che il personale ispettivo possa anche valutare l'opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori al di fuori del posto di lavoro, dunque l'eccezione dei ricorrenti sulla presunta irritualità dell'acquisizione delle stesse al di fuori della sede di lavoro, non può trovare accoglimento.
Passando al merito Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11).
Nella specie, il resistente, assolvendo il suddetto onere probatorio, ha allegato, quali atti sui quali si fonda la pretesa creditoria e dai quali poter evincere i fatti costitutivi degli illeciti contestati, il verbale unico di accertamento e notificazione e le dichiarazioni spontanee rese dai lavoratori e dai testimoni, redatti e sottoscritti, dai lavoratori e dal testimone, che hanno reso spontaneamente le loro dichiarazioni. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14). Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti,errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf.Cass.civile, sez. VI, n. 15890/17;Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, nè dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche(Trib. Bari sez. III, n. 1141/17;Trib. Bari sez. III, n. 581/17). Nel caso in esame, gli accertamenti sono scaturiti a seguito di richiesta d'intervento presentata dai lavoratori all'Ispettorato del lavoro, ciò che hanno accertato i verbalizzanti è frutto delle dichiarazioni degli stessi lavoratori, che spontaneamente, senza mai rettificare dette dichiarazioni hanno riferito, da quando era iniziato il rapporto lavorativo con la Ditta ATS Karasicilia Soc. Coop ATS rifugio del Parco, nei confronti della quale hanno espletato la prestazione lavorativa sotto il vincolo della subordinazione, con un preciso orario di lavoro, che a causa delle svariate violazioni retributive e contributive gli stessi erano stati costretti a presentare le dimissioni, documentate in atti. Tali dichiarazioni confermate dagli altri lavoratori, da terzi, e supportate da prove documentali, assumono i connotati della veridicità e non sussiste ragione alcuna per ritenerle inidonee a fondare la sussistenza dell'illecito contestato. A tal proposito si ritiene inammissibile, l'ingresso nel presente procedimento dei verbali di intercettazioni, che ad ogni buon conto si considerano inconcludenti ai fini della prova della mancanza di veridicità delle dichiarazioni dei lavoratori. Tanto basta per rigettare l'opposizione e compensare le spese di lite sul presupposto che l' resistente si è costituito a mezzo del proprio funzionario. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino I., udito il procuratore delle parti opponenti, definitivamente pronunciando, così provvede:
− rigetta l'opposizione alle ordinanze ingiunzione di cui all'oggetto;
− per l'effetto conferma il provvedimento opposto;
− compensa interamente le spese di lite in ragione della costituzione dell'Ente a mezzo del proprio funzionario.
Così deciso in Patti,
IL GOP
Dott.ssa Elisabetta Artino I.