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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1504/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica TI Reggino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040808305000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7499/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, notificato al
Consorzio di Bonifica TI-Reggino, e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1, CF: CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Indirizzo_1, impugnava la Cartella di Pagamento n. 09420240040808305000, notificata in data 18.02.2025 avente ad oggetto, il mancato pagamento del contributo consortile di bonifica relativo all'anno 2023 sostenendo: vizio/mancanza di motivazione;
nullità della cartella per vizi formali;
infondatezza della pretesa per mancanza di benefici apportati dal Consorzio agli immobili di proprietà, e inesistenza in atti di prova contraria;
e concludeva chiedendo a questa Corte, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia eccependo il difetto di legittimazione passiva, e l'infondatezza del ricorso nel merito della cartella notificata dall'Agenzia.
All'udienza del 28.11.2025, il Giudice monocratico verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e sentito il relatore, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Il ricorrente invoca principalmente la nullità/annullabilità della cartella per carenza del presupposto giuridico della pretesa creditoria da parte dell'Ente impositore. La questione è fondata e assorbente rispetto a tutti gli altri vizi dedotti ed eccepiti.
La questione va correttamente ricostruita in punto di diritto e in base all'excursus della giurisprudenza di legittimità; va detto che orientamento costante della Corte di Giustizia reggina è quello di ritenere, (pur tenendo conto della sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione del 1996, in base alla quale sembrerebbe esclusa la natura tributaria dei contributi di bonifica e miglioramento)che la pretesa di contribuzione fonda sull'arricchimento del proprietario conseguente al concreto e specifico beneficio fondiario arrecato al fondo escludendo quindi finalità fiscali e risolvendosi in un indennizzo che il proprietario è tenuto a corrispondere ex art. 2041 c.c..
La Corte di Cassazione è stata chiamata più volte ad occuparsi della problematica, pervenendo a orientamento costante nel senso di ritenere che l'adozione del c.d. “perimetro di contribuenza” esonera il
Consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici apportati a ciascun fondo dalle opere di bonifica, spostando l'onere della prova del contrario sul contribuente. Tale orientamento è stato ribadito dalla S.C. a SS.UU. (14.5.2010 n. 11722), che oltre a riaffermare il potere impositivo dell'Ente, ne hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti in modo specifico la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, e solo in questo, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa viene meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'”an”
o al “quantum” dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti: in tale ipotesi riprende vigore l'art. 2697 c.c. secondo cui chi intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa. In sostanza la base della richiesta consortile è rappresentata dal costo delle opere eseguite dal Consorzio che, dedotta la quota direttamente ottenuta dallo Stato, viene ripartita tra i proprietari beneficiari, ma solo ove ciò – a seguito delle contestazioni specifiche del contribuente- riesca a dimostrare di avere effettivamente sostenuta e documentata.
Nel caso di specie occorre prima di tutto verificare se vi è contestazione specifica e documentata del ricorrente, e poi accertare se sono state realizzate opere o sono stati apportati miglioramenti ai terreni in questione da parte del Consorzio, non risultando evidentemente tali elementi informativi dall'avviso impugnato (omissione che da sola rileva in relazione all'eccepita mancanza di motivazione).
In riferimento a tale motivo, il ricorso va ritenuto fondato e quindi da accogliere nei termini seguenti.
Ferma la natura tributaria dei contributi di bonifica e miglioramento (vds Sez. U, Ordinanza n. 2598 del
05/02/2013 (Rv. 624892), la Suprema Corte è orientata ormai in modo costante nel ritenere che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica configurano prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi, le cui controversie appartengono alla
Giurisdizione delle Commissioni Tributarie, e ciò allorquando si contesta il potere impositivo del consorzio
-sia sotto il profilo della investitura dell'ente impositore e sia sotto il profilo della inclusione del soggetto fra quelli tenuti alla contribuzione-, ipotesi nelle quali la domanda è diretta a tutelare il diritto soggettivo dello stesso a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dai casi previsti dalla Legge (Cass. S.U. n.
18327/2010; Cass. Sez. Un. n. 1137/2000; Cass. n. 1092/2000; Cass. n. 1985/ 2000; Cass. 14099/2000;
Cass. n. 4474/1999). Tali controversie per effetto dell'art.12,comma 12,della Legge n. 448/2001, che ha sostituito l'art. 2 del D.Lgs n. 546/92,con decorrenza 01/01/2002, rientrano oggi indiscutibilmente nella
Giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Tanto premesso, già dall'atto impositivo si dovrebbero evincere ictu oculi i parametri e gli elementi oggettivi di individuazione dei benefici asseritamente tratti dagli immobili interessati alla bonifica, con la indicazione delle presunte opere di bonifica di cui avrebbero in ipotesi beneficiato gli stessi immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta.
La disciplina di riferimento è contenuta nel libro terzo del Codice Civile, in particolare, per quanto interessa in questa sede, nell'art.860 c.c. che stabilisce “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione,la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”, nonché nel RD 13/2/1933 n..
15 che definisce i principi generali sulla bonifica e sull'obbligo di contribuzione. In particolare l'art.59 del detto Decreto conferisce ai Consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, da ripartire ancora una volta “in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate”.
La materia negli anni scorsi è stata oggetto di interventi anche da parte del legislatore Regionale che con
Legge n.7/2006 e Legge 12/2006 e determinazione del Commissario Straordinario D.G.R. 329/03 n. 221 del 31.8.2006, ha espressamente previsto che l'obbligazione contributiva competa ai soli proprietari di immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche realizzate dal Consorzio, da quantificare proprio sulla base dei benefici tratti in concreto dall'immobile stesso.
La nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003, subordinando l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
E' opportuno in ogni caso ribadire che il requisito del beneficio ha impegnato negli anni la giurisprudenza che ha finito per attestarsi sulla specificità dello stesso, affermando che l'obbligo di contribuire alle opere di bonifica presuppone la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere.
Se da un lato è quindi legittimo il potere impositivo dei consorzi, dall'altro è sempre necessario che gli immobili ricevano un beneficio effettivo dalla esecuzione delle opere di bonifica, dovendo derivare agli immobili un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e/o alla loro manutenzione. Secondo la giurisprudenza non è sufficiente un vantaggio generico per il proprietario dei fondi, essendo necessario un vantaggio di natura fondiaria, economicamente apprezzabile. Né il beneficio può essere generico, riguardare cioè indiscriminatamente una intera area consortile, diversamente basterebbe l'intervento, in un qualsiasi luogo dell'ambito territoriale del Consorzio, per legittimare la imposizione del contributo medesimo senza limitazione sia di tempo, sia di luogo sia quantitativo, a carico di tutti gli altri fondi esistenti nell'ambito.
Va opportunamente valutata la durata nel tempo del beneficio (ove esistente e provato), inoltre, occorre verificare le caratteristiche e la natura del finanziamento delle opere di bonifica (ove esistenti e provate), potendosi in astratto trattare di opere finanziate direttamente e a carico totale dello Stato, dalle Regioni, da Enti Comunitari, in quanto ritenute opere di utilità pubblica o magari con costi ricoperti con la fiscalità generale da parte di tutti i cittadini, soci e non soci consortili. “il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo,non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dalla inclusione in esso del bene” (Cass. sez. trib. 10/4/2009 n. 8770; Cass. sez. 1,
8/9/2004 n. 19509; Cass. sez. trib. 12/5/2003 n. 7240; Cass. S.U. n. 89 60/ 96; Cass. n. 7511/1993, in tal senso nella giurisprudenza di merito CTR Roma, sez. XXIX, sentenza n. 207 del 27/10/2009; CTR
Perugia, sentenza n. 36/5/ 2007; CTP di Salerno, sez. XV, sentenza n.68 del 13/4/2005).
La richiesta del Consorzio, dunque, deve trovare un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario arrecato attraverso le opere, le manutenzioni e quant'altro programmato, senza trasformarsi in una indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, evitando così che la contribuzione si risolva in una tassa patrimoniale.
Poiché il beneficio diretto e specifico, conseguibile per effetto di asserita attività di bonifica costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, spetta all'Ente allora, in ipotesi di contestazione, dimostrare siffatto beneficio, secondo l'ordinaria regola dell'onere probatorio (cfr. Cass. n. 905/ 2006).
“ Incombe al consorzio che esegua opere di bonifica provare, in caso di contestazione, l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere stesse” (Cass. sez. un.,14/10/1996, n. 8960 Cass., sez. trib., 29/09/2004,
n. 19509). Ed ancora, il beneficio derivante dalle opere di bonifica non può costituire oggetto della presunzione derivante dalla avvenuta delimitazione del perimetro di contribuenza ma deve essere di volta in volta dimostrato in concreto, sicchè la mera inclusione dei fondi rustici nel perimetro di contribuenza costituisce presupposto necessario ma non sufficiente a far sorgere il potere impositivo dell'ente, occorrendo la prova dell'esecuzione, della manutenzione o dell'esercizio di opere idonee ad arrecare agli immobili dei consorziati uno specifico vantaggio di natura fondiaria, in difetto della quale il preteso potere impositivo dell'ente va dichiarato insussistente.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere probatorio, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass. Sez. Un. 14/5/2010 n.
11722).
In altre parole, ed in conclusione, davanti a specifica contestazione del contribuente è comunque necessario, ai fini della legittimità della richiesta di pagamento, provare quali siano stati gli interventi dai quali sarebbe derivato un beneficio diretto all'immobile del ricorrente, il costo degli stessi, la loro finalità, se sono stati o meno finanziati con soldi dello Stato o di altri enti, la durata del beneficio, la loro specifica utilità per il fondo e/o fabbricato ed infine i criteri di ripartizione di tali spese tra i singoli associati (CTP CE, sentenza n. 309/16/2009). Prova che nel caso di specie manca, tale non potendo ritenersi la generica inclusione del bene nel perimetro di contribuenza.
In tale solco si inserisce la pronuncia della Suprema Corte (n. 12576 del 2016) con la quale si è ribadito che il proprietario di un fondo è tenuto a pagare i contributi consortili solo se e nella misura in cui ritragga dall'appartenenza a detto consorzio un beneficio cd. fondiario o prediale (ovvero un vantaggio diretto e specifico, cfr. l. reg. Sicilia n. 45/95, art. 860 cc). Deve trattarsi di un “vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato”. In ragione di tali vantaggi apportati ai fondi, la legge attribuisce ai
Consorzi un potere impositivo finalizzato, appunto, al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica.
Laddove il consorzio abbia adottato un piano di classifica, la conseguenza è esclusivamente quella di far presumere l'esistenza di un vantaggio derivante dall'attività di bonifica a favore dei fondi ricompresi nell'area di intervento. L'impugnazione del piano di classifica ad opera del consorziato, comporta che la vantaggiosità deve essere provata dal consorzio;
viceversa, laddove il consorziato non abbia impugnato il piano di classifica, spetta al consorziato dare la prova dell'assenza di vantaggi a favore del proprio fondo ritratti dalle opere e manutenzioni effettuate dal Consorzio medesimo nell'ambito delle sue finalità istituzionali. Ciò in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c..I contributi consortili sono dei veri e propri tributi riscossi dai consorzi di bonifica operanti nelle varie aree territoriali regionali. I soggetti tenuti al versamento dei tributi in questione sono i proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati) che rientrano nel cosiddetto perimetro di contribuenza, cioè nella porzione di comprensorio che beneficia delle opere di manutenzione e bonifica effettuate dal consorzio. Il tributo, infatti, rappresenta il corrispettivo del servizio di bonifica e deve essere pagato dal proprietario dell'immobile in misura proporzionale ai benefici tratti dal servizio stesso (in termini di aumento del valore del bene). Con il versamento del contributo consortile, ogni proprietario di un immobile rientrante nel comprensorio partecipa, in base all'indie di beneficio attribuito da un'apposita classifica, alle spese sostenute dal consorzio per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica.
L'obbligo contributivo presuppone dunque:
a) la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio, cioè nell'area territoriale in cui il consorzio di bonifica svolge la propria attività; quando si possiede un immobile nel comprensorio si diventa automaticamente e obbligatoriamente consorziati cioè associati nel consorzio di bonifica.
b) la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile; a tal fine rileva il perimetro di contribuenza, cioè la porzione di comprensorio che gode di un beneficio derivante dall'attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche. In mancanza di perimetrazione, il consorzio che pretende il pagamento del tributo deve provare i benefici effettivamente ottenuti dal proprietario del bene interessato dalle opere di bonifica.
A conclusione dell'ampia disamina la cartella di pagamento contestata difetta quindi dei requisiti di legge per ritenere sussistente la pretesa impositiva, né sussiste motivazione.
Per questi motivi
e per quanto altro dedotto e da ritenersi assorbito nella presente pronuncia, va dichiarata quindi la nullità dell'avviso impugnato. Considerata la modesta entità della lite i contrasti giurisprudenziali e la non univocità delle soluzioni sulle questioni prospettate in giudizio, la Commissione ritiene di condannare il Consorzio al pagamento delle spese di lite secondo equità .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, accoglie il ricorso e condanna il Consorzio resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
150,00 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1504/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI Reggino - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica TI Reggino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040808305000 BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7499/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, notificato al
Consorzio di Bonifica TI-Reggino, e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1, CF: CF_Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Indirizzo_1, impugnava la Cartella di Pagamento n. 09420240040808305000, notificata in data 18.02.2025 avente ad oggetto, il mancato pagamento del contributo consortile di bonifica relativo all'anno 2023 sostenendo: vizio/mancanza di motivazione;
nullità della cartella per vizi formali;
infondatezza della pretesa per mancanza di benefici apportati dal Consorzio agli immobili di proprietà, e inesistenza in atti di prova contraria;
e concludeva chiedendo a questa Corte, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'Agenzia eccependo il difetto di legittimazione passiva, e l'infondatezza del ricorso nel merito della cartella notificata dall'Agenzia.
All'udienza del 28.11.2025, il Giudice monocratico verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e sentito il relatore, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi va accolto.
Il ricorrente invoca principalmente la nullità/annullabilità della cartella per carenza del presupposto giuridico della pretesa creditoria da parte dell'Ente impositore. La questione è fondata e assorbente rispetto a tutti gli altri vizi dedotti ed eccepiti.
La questione va correttamente ricostruita in punto di diritto e in base all'excursus della giurisprudenza di legittimità; va detto che orientamento costante della Corte di Giustizia reggina è quello di ritenere, (pur tenendo conto della sentenza delle SS. UU. della Corte di Cassazione del 1996, in base alla quale sembrerebbe esclusa la natura tributaria dei contributi di bonifica e miglioramento)che la pretesa di contribuzione fonda sull'arricchimento del proprietario conseguente al concreto e specifico beneficio fondiario arrecato al fondo escludendo quindi finalità fiscali e risolvendosi in un indennizzo che il proprietario è tenuto a corrispondere ex art. 2041 c.c..
La Corte di Cassazione è stata chiamata più volte ad occuparsi della problematica, pervenendo a orientamento costante nel senso di ritenere che l'adozione del c.d. “perimetro di contribuenza” esonera il
Consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici apportati a ciascun fondo dalle opere di bonifica, spostando l'onere della prova del contrario sul contribuente. Tale orientamento è stato ribadito dalla S.C. a SS.UU. (14.5.2010 n. 11722), che oltre a riaffermare il potere impositivo dell'Ente, ne hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti in modo specifico la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, e solo in questo, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa viene meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'”an”
o al “quantum” dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti: in tale ipotesi riprende vigore l'art. 2697 c.c. secondo cui chi intende far valere un diritto (il Consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa. In sostanza la base della richiesta consortile è rappresentata dal costo delle opere eseguite dal Consorzio che, dedotta la quota direttamente ottenuta dallo Stato, viene ripartita tra i proprietari beneficiari, ma solo ove ciò – a seguito delle contestazioni specifiche del contribuente- riesca a dimostrare di avere effettivamente sostenuta e documentata.
Nel caso di specie occorre prima di tutto verificare se vi è contestazione specifica e documentata del ricorrente, e poi accertare se sono state realizzate opere o sono stati apportati miglioramenti ai terreni in questione da parte del Consorzio, non risultando evidentemente tali elementi informativi dall'avviso impugnato (omissione che da sola rileva in relazione all'eccepita mancanza di motivazione).
In riferimento a tale motivo, il ricorso va ritenuto fondato e quindi da accogliere nei termini seguenti.
Ferma la natura tributaria dei contributi di bonifica e miglioramento (vds Sez. U, Ordinanza n. 2598 del
05/02/2013 (Rv. 624892), la Suprema Corte è orientata ormai in modo costante nel ritenere che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica configurano prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi, le cui controversie appartengono alla
Giurisdizione delle Commissioni Tributarie, e ciò allorquando si contesta il potere impositivo del consorzio
-sia sotto il profilo della investitura dell'ente impositore e sia sotto il profilo della inclusione del soggetto fra quelli tenuti alla contribuzione-, ipotesi nelle quali la domanda è diretta a tutelare il diritto soggettivo dello stesso a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dai casi previsti dalla Legge (Cass. S.U. n.
18327/2010; Cass. Sez. Un. n. 1137/2000; Cass. n. 1092/2000; Cass. n. 1985/ 2000; Cass. 14099/2000;
Cass. n. 4474/1999). Tali controversie per effetto dell'art.12,comma 12,della Legge n. 448/2001, che ha sostituito l'art. 2 del D.Lgs n. 546/92,con decorrenza 01/01/2002, rientrano oggi indiscutibilmente nella
Giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Tanto premesso, già dall'atto impositivo si dovrebbero evincere ictu oculi i parametri e gli elementi oggettivi di individuazione dei benefici asseritamente tratti dagli immobili interessati alla bonifica, con la indicazione delle presunte opere di bonifica di cui avrebbero in ipotesi beneficiato gli stessi immobili e dalle quali si è generata la spesa sostenuta.
La disciplina di riferimento è contenuta nel libro terzo del Codice Civile, in particolare, per quanto interessa in questa sede, nell'art.860 c.c. che stabilisce “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione,la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”, nonché nel RD 13/2/1933 n..
15 che definisce i principi generali sulla bonifica e sull'obbligo di contribuzione. In particolare l'art.59 del detto Decreto conferisce ai Consorzi il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza, da ripartire ancora una volta “in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica realizzate”.
La materia negli anni scorsi è stata oggetto di interventi anche da parte del legislatore Regionale che con
Legge n.7/2006 e Legge 12/2006 e determinazione del Commissario Straordinario D.G.R. 329/03 n. 221 del 31.8.2006, ha espressamente previsto che l'obbligazione contributiva competa ai soli proprietari di immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche realizzate dal Consorzio, da quantificare proprio sulla base dei benefici tratti in concreto dall'immobile stesso.
La nuova legge regionale N. 13/2017 che reca “modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)” ha riformulato la disposizione di cui all'art. 23 comma 1 della Legge regionale per la Calabria n. 11 del 2003, subordinando l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
E' opportuno in ogni caso ribadire che il requisito del beneficio ha impegnato negli anni la giurisprudenza che ha finito per attestarsi sulla specificità dello stesso, affermando che l'obbligo di contribuire alle opere di bonifica presuppone la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere.
Se da un lato è quindi legittimo il potere impositivo dei consorzi, dall'altro è sempre necessario che gli immobili ricevano un beneficio effettivo dalla esecuzione delle opere di bonifica, dovendo derivare agli immobili un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e/o alla loro manutenzione. Secondo la giurisprudenza non è sufficiente un vantaggio generico per il proprietario dei fondi, essendo necessario un vantaggio di natura fondiaria, economicamente apprezzabile. Né il beneficio può essere generico, riguardare cioè indiscriminatamente una intera area consortile, diversamente basterebbe l'intervento, in un qualsiasi luogo dell'ambito territoriale del Consorzio, per legittimare la imposizione del contributo medesimo senza limitazione sia di tempo, sia di luogo sia quantitativo, a carico di tutti gli altri fondi esistenti nell'ambito.
Va opportunamente valutata la durata nel tempo del beneficio (ove esistente e provato), inoltre, occorre verificare le caratteristiche e la natura del finanziamento delle opere di bonifica (ove esistenti e provate), potendosi in astratto trattare di opere finanziate direttamente e a carico totale dello Stato, dalle Regioni, da Enti Comunitari, in quanto ritenute opere di utilità pubblica o magari con costi ricoperti con la fiscalità generale da parte di tutti i cittadini, soci e non soci consortili. “il vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo,non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dalla inclusione in esso del bene” (Cass. sez. trib. 10/4/2009 n. 8770; Cass. sez. 1,
8/9/2004 n. 19509; Cass. sez. trib. 12/5/2003 n. 7240; Cass. S.U. n. 89 60/ 96; Cass. n. 7511/1993, in tal senso nella giurisprudenza di merito CTR Roma, sez. XXIX, sentenza n. 207 del 27/10/2009; CTR
Perugia, sentenza n. 36/5/ 2007; CTP di Salerno, sez. XV, sentenza n.68 del 13/4/2005).
La richiesta del Consorzio, dunque, deve trovare un giusto equilibrio tra contributo richiesto e corrispondente beneficio fondiario arrecato attraverso le opere, le manutenzioni e quant'altro programmato, senza trasformarsi in una indiscriminata imposta fondiaria per tutti i soci consortili, evitando così che la contribuzione si risolva in una tassa patrimoniale.
Poiché il beneficio diretto e specifico, conseguibile per effetto di asserita attività di bonifica costituisce un presupposto indefettibile della pretesa impositiva, spetta all'Ente allora, in ipotesi di contestazione, dimostrare siffatto beneficio, secondo l'ordinaria regola dell'onere probatorio (cfr. Cass. n. 905/ 2006).
“ Incombe al consorzio che esegua opere di bonifica provare, in caso di contestazione, l'esistenza di un beneficio derivante dalle opere stesse” (Cass. sez. un.,14/10/1996, n. 8960 Cass., sez. trib., 29/09/2004,
n. 19509). Ed ancora, il beneficio derivante dalle opere di bonifica non può costituire oggetto della presunzione derivante dalla avvenuta delimitazione del perimetro di contribuenza ma deve essere di volta in volta dimostrato in concreto, sicchè la mera inclusione dei fondi rustici nel perimetro di contribuenza costituisce presupposto necessario ma non sufficiente a far sorgere il potere impositivo dell'ente, occorrendo la prova dell'esecuzione, della manutenzione o dell'esercizio di opere idonee ad arrecare agli immobili dei consorziati uno specifico vantaggio di natura fondiaria, in difetto della quale il preteso potere impositivo dell'ente va dichiarato insussistente.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che “Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere probatorio, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (Cass. Sez. Un. 14/5/2010 n.
11722).
In altre parole, ed in conclusione, davanti a specifica contestazione del contribuente è comunque necessario, ai fini della legittimità della richiesta di pagamento, provare quali siano stati gli interventi dai quali sarebbe derivato un beneficio diretto all'immobile del ricorrente, il costo degli stessi, la loro finalità, se sono stati o meno finanziati con soldi dello Stato o di altri enti, la durata del beneficio, la loro specifica utilità per il fondo e/o fabbricato ed infine i criteri di ripartizione di tali spese tra i singoli associati (CTP CE, sentenza n. 309/16/2009). Prova che nel caso di specie manca, tale non potendo ritenersi la generica inclusione del bene nel perimetro di contribuenza.
In tale solco si inserisce la pronuncia della Suprema Corte (n. 12576 del 2016) con la quale si è ribadito che il proprietario di un fondo è tenuto a pagare i contributi consortili solo se e nella misura in cui ritragga dall'appartenenza a detto consorzio un beneficio cd. fondiario o prediale (ovvero un vantaggio diretto e specifico, cfr. l. reg. Sicilia n. 45/95, art. 860 cc). Deve trattarsi di un “vantaggio singolarmente dimostrato e proporzionalmente quantificato”. In ragione di tali vantaggi apportati ai fondi, la legge attribuisce ai
Consorzi un potere impositivo finalizzato, appunto, al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica.
Laddove il consorzio abbia adottato un piano di classifica, la conseguenza è esclusivamente quella di far presumere l'esistenza di un vantaggio derivante dall'attività di bonifica a favore dei fondi ricompresi nell'area di intervento. L'impugnazione del piano di classifica ad opera del consorziato, comporta che la vantaggiosità deve essere provata dal consorzio;
viceversa, laddove il consorziato non abbia impugnato il piano di classifica, spetta al consorziato dare la prova dell'assenza di vantaggi a favore del proprio fondo ritratti dalle opere e manutenzioni effettuate dal Consorzio medesimo nell'ambito delle sue finalità istituzionali. Ciò in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c..I contributi consortili sono dei veri e propri tributi riscossi dai consorzi di bonifica operanti nelle varie aree territoriali regionali. I soggetti tenuti al versamento dei tributi in questione sono i proprietari di beni immobili (terreni e fabbricati) che rientrano nel cosiddetto perimetro di contribuenza, cioè nella porzione di comprensorio che beneficia delle opere di manutenzione e bonifica effettuate dal consorzio. Il tributo, infatti, rappresenta il corrispettivo del servizio di bonifica e deve essere pagato dal proprietario dell'immobile in misura proporzionale ai benefici tratti dal servizio stesso (in termini di aumento del valore del bene). Con il versamento del contributo consortile, ogni proprietario di un immobile rientrante nel comprensorio partecipa, in base all'indie di beneficio attribuito da un'apposita classifica, alle spese sostenute dal consorzio per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica.
L'obbligo contributivo presuppone dunque:
a) la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio, cioè nell'area territoriale in cui il consorzio di bonifica svolge la propria attività; quando si possiede un immobile nel comprensorio si diventa automaticamente e obbligatoriamente consorziati cioè associati nel consorzio di bonifica.
b) la configurabilità di un vantaggio a favore dell'immobile; a tal fine rileva il perimetro di contribuenza, cioè la porzione di comprensorio che gode di un beneficio derivante dall'attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche. In mancanza di perimetrazione, il consorzio che pretende il pagamento del tributo deve provare i benefici effettivamente ottenuti dal proprietario del bene interessato dalle opere di bonifica.
A conclusione dell'ampia disamina la cartella di pagamento contestata difetta quindi dei requisiti di legge per ritenere sussistente la pretesa impositiva, né sussiste motivazione.
Per questi motivi
e per quanto altro dedotto e da ritenersi assorbito nella presente pronuncia, va dichiarata quindi la nullità dell'avviso impugnato. Considerata la modesta entità della lite i contrasti giurisprudenziali e la non univocità delle soluzioni sulle questioni prospettate in giudizio, la Commissione ritiene di condannare il Consorzio al pagamento delle spese di lite secondo equità .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, accoglie il ricorso e condanna il Consorzio resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
150,00 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.