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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/09/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13814/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. REALE VINCENZO Parte_1
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MOIZO FULVIO Controparte_1 ANTONIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– , chiedendo di: Controparte_1
A – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per ferie con il computo del trattamento economico
(ticket) di cui all'art. 48, del CCNL Mobilità/Area contrattuale
Attività Ferroviarie del 16/12/2016, previa declaratoria di nullità dell'art. 30.6 del citato CCNL nella parte in cui ne esclude il computo ai fini del calcolo della retribuzione per ferie.
B – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per ferie con il computo dell'indennità di turno, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del sopra citato CCNL.
C – Conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli di cui sopra, della somma di €
729,51, maturata fino al mese di settembre 2024, oltre alle somme pagina 1 di 6 maturande successivamente a tale data, con interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha esposto di essere un operaio assunto alle dipendenze di Controparte_1 dall'8/6/2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di lavoro di 38 ore settimanali, operante presso la stazione centrale di Milano, inquadrato nel livello B1 del
CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016.
Tanto premesso, ha rivendicato il diritto al computo del Pt_1 trattamento economico ticket, di cui all'art. 48 del CCNL
Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, sulla retribuzione per ferie di cui all'art. 30 del citato CCNL, nonché dell'indennità di turno di cui all'art. 81 del citato CCNL, per la somma complessiva, a tutto il mese di settembre 2024, di € 729,51.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 3.7.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, sebbene nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riferimento al computo dell'indennità di turno nella retribuzione delle giornate di ferie, occorre richiamare quanto statuito dalla
Corte d'appello di Milano (sent. 320/2023, resa fra le stesse parti).
Tale pronuncia ha accertato il diritto del ricorrente al computo nelle ferie dell'indennità di turno, sulla base delle motivazioni qui pagina 2 di 6 richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc: “Passando alla questione relativa all'incidenza dell'indennità di turno sulla retribuzione feriale, l'appello di è fondato, Parte_1 poiché dalle buste paga risulta chiaramente la distribuzione su turni dell'attività dell'appellante, tramite uno schema 3+1 che si ripete continuativamente. Inoltre, ad avviso del Collegio, non è sufficiente la deduzione della società relativa ad un presunto errore relativo al pagamento dell'indennità di turno, in quanto avrebbe dovuto essere provata la sussistenza effettiva di tale errore tramite idonee allegazioni in fatto. Consegue il diritto dell'appellante al pagamento in proprio favore di € 42,00 come da conteggio.”
Conseguentemente, la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma di 138,96 euro a titolo di retribuzione delle giornate di ferie comprensiva dell'indennità di turno.
Quanto al computo dei Ticket nella retribuzione delle giornate di ferie, si ritiene di condividere l'orientamento espresso dal
Tribunale di Roma con sent. 7018/2025, secondo la quale:
“In tema di retribuzione feriale alla luce della normativa e della giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili, la Corte di Cassazione (sent.
n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N.
18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06,
Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
pagina 3 di 6 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Per_1
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019,
n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n.
185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
pagina 4 di 6 europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.”
Anche alla luce di tali argomentazioni, deve evidenziarsi la mancanza di un collegamento funzionale tra l'erogazione dei buoni pasto e le mansioni e lo status personale e professionale del ricorrente durante le giornate di ferie.
Ulteriore elemento interpretativo a favore di questa conclusione proviene dallo stesso disposto dell'art 48 comma 6 del CCNL applicato, in forza del quale “La fruizione del pasto, che dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale, dovrà essere programmata dall'azienda nelle fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-
22.00. Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in impianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un ticket per il pasto il cui valore nominale sarà definito a livello aziendale”.
pagina 5 di 6 Appare evidente, pertanto, la necessità di un collegamento funzionale fra il buono pasto e lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato nel resto.
Le spese di lite tengono conto del valore della domanda e della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna a corrispondere al ricorrente la somma di 138,96 CP_1 euro a titolo di retribuzione delle giornate di ferie comprensiva dell'indennità di turno;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna la parte resistente alla rifusione delle restanti spese, liquidate in euro
129,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.
EN LE quale antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 3.7.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13814/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. REALE VINCENZO Parte_1
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MOIZO FULVIO Controparte_1 ANTONIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
– , chiedendo di: Controparte_1
A – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per ferie con il computo del trattamento economico
(ticket) di cui all'art. 48, del CCNL Mobilità/Area contrattuale
Attività Ferroviarie del 16/12/2016, previa declaratoria di nullità dell'art. 30.6 del citato CCNL nella parte in cui ne esclude il computo ai fini del calcolo della retribuzione per ferie.
B – Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione per ferie con il computo dell'indennità di turno, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del sopra citato CCNL.
C – Conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli di cui sopra, della somma di €
729,51, maturata fino al mese di settembre 2024, oltre alle somme pagina 1 di 6 maturande successivamente a tale data, con interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, il ricorrente ha esposto di essere un operaio assunto alle dipendenze di Controparte_1 dall'8/6/2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario di lavoro di 38 ore settimanali, operante presso la stazione centrale di Milano, inquadrato nel livello B1 del
CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16/12/2016.
Tanto premesso, ha rivendicato il diritto al computo del Pt_1 trattamento economico ticket, di cui all'art. 48 del CCNL
Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, sulla retribuzione per ferie di cui all'art. 30 del citato CCNL, nonché dell'indennità di turno di cui all'art. 81 del citato CCNL, per la somma complessiva, a tutto il mese di settembre 2024, di € 729,51.
Si è costituita ritualmente in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 3.7.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, sebbene nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Con riferimento al computo dell'indennità di turno nella retribuzione delle giornate di ferie, occorre richiamare quanto statuito dalla
Corte d'appello di Milano (sent. 320/2023, resa fra le stesse parti).
Tale pronuncia ha accertato il diritto del ricorrente al computo nelle ferie dell'indennità di turno, sulla base delle motivazioni qui pagina 2 di 6 richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc: “Passando alla questione relativa all'incidenza dell'indennità di turno sulla retribuzione feriale, l'appello di è fondato, Parte_1 poiché dalle buste paga risulta chiaramente la distribuzione su turni dell'attività dell'appellante, tramite uno schema 3+1 che si ripete continuativamente. Inoltre, ad avviso del Collegio, non è sufficiente la deduzione della società relativa ad un presunto errore relativo al pagamento dell'indennità di turno, in quanto avrebbe dovuto essere provata la sussistenza effettiva di tale errore tramite idonee allegazioni in fatto. Consegue il diritto dell'appellante al pagamento in proprio favore di € 42,00 come da conteggio.”
Conseguentemente, la resistente deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma di 138,96 euro a titolo di retribuzione delle giornate di ferie comprensiva dell'indennità di turno.
Quanto al computo dei Ticket nella retribuzione delle giornate di ferie, si ritiene di condividere l'orientamento espresso dal
Tribunale di Roma con sent. 7018/2025, secondo la quale:
“In tema di retribuzione feriale alla luce della normativa e della giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili, la Corte di Cassazione (sent.
n. 13932/24) ha enunciato i seguenti principi:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N.
18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06,
Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
pagina 3 di 6 13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE
13.12.2018, C-385/17, ). Parte_2
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Per_1
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019,
n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.Lgs.. n.
185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
pagina 4 di 6 europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n.
13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”.”
Anche alla luce di tali argomentazioni, deve evidenziarsi la mancanza di un collegamento funzionale tra l'erogazione dei buoni pasto e le mansioni e lo status personale e professionale del ricorrente durante le giornate di ferie.
Ulteriore elemento interpretativo a favore di questa conclusione proviene dallo stesso disposto dell'art 48 comma 6 del CCNL applicato, in forza del quale “La fruizione del pasto, che dovrà avvenire nelle mense aziendali o negli esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale, dovrà essere programmata dall'azienda nelle fasce orarie 11.00-15.00 o 18.00-
22.00. Nel caso in cui il lavoratore effettui la propria prestazione giornaliera in impianti sprovvisti di mensa aziendale o di esercizi convenzionati che effettuino il servizio sostitutivo di mensa aziendale verrà riconosciuto un ticket per il pasto il cui valore nominale sarà definito a livello aziendale”.
pagina 5 di 6 Appare evidente, pertanto, la necessità di un collegamento funzionale fra il buono pasto e lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato nel resto.
Le spese di lite tengono conto del valore della domanda e della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna a corrispondere al ricorrente la somma di 138,96 CP_1 euro a titolo di retribuzione delle giornate di ferie comprensiva dell'indennità di turno;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per metà le spese di lite fra le parti e condanna la parte resistente alla rifusione delle restanti spese, liquidate in euro
129,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv.
EN LE quale antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 3.7.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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