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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 53 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati:
Dott. RE TT PRESIDENTE REL. ED EST Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 53 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Mameli n. 5 presso lo studio dell'avv. MAGNA LUANA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...] elettivamente C.F._2 domiciliata Gallarate, Via Tiro a Segno, 1, presso lo studio dell'avv Shpresa Kadrimi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Novara
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
in Barletta, in data 30/5/2011, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune alla CP_1 parte II serie A anno 2011 n. 79 e nei registri di stato civile del comune di Pisa alla parte II s. B anno 2011 n. 27; 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ai sensi del d.P.R. n. 396/2000;
3) prendere atto che i hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tutti i Per_1 loro rapporti patrimoniali, adempiendo agli accordi di cui alle condizioni di separazione, ad eccezione del credito di € 5000,00 vantato dalla signora nei confronti del marito in scadenza alla fine del gennaio 2026; Pt_1 4) prendere atto della conferma da parte del signor di rimborsare alla sig.ra il 50% del Pt_1 Controparte_1 capitale e degli utili derivanti dall'investimento dallo stesso fatto in passato della somma di E. 10.000,00 prelevati dal Buono fruttifero cointestato alle parti e destinato ai due figli minori, ove nel tempo detto investimento comportasse la restituzione del capitale e di eventuali utili;
5) confermare le condizioni di separazione relativamente all'affido condiviso dei minori, alla loro collocazione, ai diritti di visita e pernottamento, alla residenza, al mantenimento e alle spese straordinarie;
6) spese di causa compensate.
7) che i ricorrenti e dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e chiedono di poter sostituire la Pt_2 Pt_3 comparizione in udienza con le previste note scritte e sottoscrivono il presente ricorso”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Barletta in data 30/05/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 79 parte II, Serie A, anno 2011. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (23/12/2017) e (23/12/2017) entrambi Per_2 Per_3 minorenni;
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione, passata in giudicato, pronunciata a seguito di conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Barletta in data 30/05/2011 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 79 parte II, Serie A, anno 2011;
Pag. 2 di 3 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Barletta di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 04/12/2025
IL PRESIDENTE
RE TT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati:
Dott. RE TT PRESIDENTE REL. ED EST Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 53 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, via Mameli n. 5 presso lo studio dell'avv. MAGNA LUANA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...] elettivamente C.F._2 domiciliata Gallarate, Via Tiro a Segno, 1, presso lo studio dell'avv Shpresa Kadrimi, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Novara
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
in Barletta, in data 30/5/2011, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune alla CP_1 parte II serie A anno 2011 n. 79 e nei registri di stato civile del comune di Pisa alla parte II s. B anno 2011 n. 27; 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio ai sensi del d.P.R. n. 396/2000;
3) prendere atto che i hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tutti i Per_1 loro rapporti patrimoniali, adempiendo agli accordi di cui alle condizioni di separazione, ad eccezione del credito di € 5000,00 vantato dalla signora nei confronti del marito in scadenza alla fine del gennaio 2026; Pt_1 4) prendere atto della conferma da parte del signor di rimborsare alla sig.ra il 50% del Pt_1 Controparte_1 capitale e degli utili derivanti dall'investimento dallo stesso fatto in passato della somma di E. 10.000,00 prelevati dal Buono fruttifero cointestato alle parti e destinato ai due figli minori, ove nel tempo detto investimento comportasse la restituzione del capitale e di eventuali utili;
5) confermare le condizioni di separazione relativamente all'affido condiviso dei minori, alla loro collocazione, ai diritti di visita e pernottamento, alla residenza, al mantenimento e alle spese straordinarie;
6) spese di causa compensate.
7) che i ricorrenti e dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e chiedono di poter sostituire la Pt_2 Pt_3 comparizione in udienza con le previste note scritte e sottoscrivono il presente ricorso”.
Per il P.M.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Barletta in data 30/05/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 79 parte II, Serie A, anno 2011. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (23/12/2017) e (23/12/2017) entrambi Per_2 Per_3 minorenni;
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 2/12/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione, passata in giudicato, pronunciata a seguito di conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Barletta in data 30/05/2011 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. 79 parte II, Serie A, anno 2011;
Pag. 2 di 3 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Barletta di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 04/12/2025
IL PRESIDENTE
RE TT
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