Sentenza 18 gennaio 1979
Massime • 2
Il dolo, come causa di annullamento del contratto, puo consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo): tuttavia la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto, altresi, alle qualita e condizioni soggettive dell'altro contraente, e al complesso del comportamento che determina l'errore, occorrendo che alla reticenza e al mendacio si accompagni tutta una condotta in cui si concretino le malizie e le astuzie volte a realizzare l'inganno che l'animus persegue. ( Conf 1817/77, mass n 385554; ( Conf 1308/72, mass n 357836).*
All'Azione di responsabilita extracontrattuale proposta in primo grado non puo essere validamente sostituita per la prima volta in grado di appello l'Azione di responsabilita contrattuale, quando questa postuli indagini su elementi di fatto diversi. ( Conf 786/76, mass n 379440; ( Conf 1365/75, mass n 374899).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/1979, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1979 |
Testo completo
Il dolo, come causa di annullamento del contratto, puo consistere tanto nell'ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata, direttamente o per mezzo di terzi (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza (dolo omissivo): tuttavia la reticenza o il silenzio, al pari del mendacio, non bastano da sole a costituire il dolo se non in rapporto alle circostanze che, se note, avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il contratto, e in rapporto, altresi, alle qualita e condizioni soggettive dell'altro contraente, e al complesso del comportamento che determina l'errore, occorrendo che alla reticenza e al mendacio si accompagni tutta una condotta in cui si concretino le malizie e le astuzie volte a realizzare l'inganno che l'animus persegue. ( Conf 1817/77, mass n 385554; ( Conf 1308/72, mass n 357836).*