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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4736/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 17.11.2025
TRA
, nata in [...] il [...], , nata Parte_1 Parte_2
in Argentina l'08.01.1960, , nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
, nata in Argentina il [...], in [...] e, assieme ad
[...] CP_1
nato in [...] il [...], n.q. di genitori esercenti la responsabilità
[...]
genitoriale sui minori nato in [...] il [...], e Persona_1 CP_2
nato in [...] il [...], , nata in
[...] Parte_6
Argentina il 06.01.1988, , nato in [...] il [...], Parte_7 [...]
, nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_8
procura in atti, dall'Avv. Eduardo Dromi (C.F. ); C.F._1
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._2
domiciliato; resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.11.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra nata in data [...] a [...] ed Persona_2
emigrata in Argentina. Più precisamente, nel ricostruire i loro rapporti intergenerazionali, i richiedenti esponevano: che, in data 03.09.1908, la sig.ra Per_2
contraeva matrimonio con il sig. , cittadino argentino, e che
[...] Persona_3
dalla loro unione nasceva, il 24.03.1912, la sig.ra che, in data Persona_4
05.01.1934, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_4 [...]
e che dalla loro unione nasceva, il 04.01.1938, Controparte_4 Persona_5
LE ; che, in data 03.02.1959, la sig.ra del LE Controparte_4 Persona_5
UI De ID contraeva matrimonio con il sig. e che dalla Persona_6
loro unione nascevano, l'08.01.1960, la sig.ra (ricorrente), il Parte_2
28.11.1962, la sig.ra (ricorrente), il 10.09.1966, il sig. Parte_3 Per_7
il 04.11.1972, il sig. ; che, in data
[...] Persona_8
18.07.1979, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_2 CP_5
e che dalla loro unione nascevano, il 03.11.1981, la sig.ra Persona_9 [...]
(ricorrente), il 25.07.1986, la sig.ra Parte_4 Parte_5
(ricorrente) e, il 06.01.1988, la sig.ra (ricorrente); che
[...] Parte_6
dall'unione tra la sig.ra e il sig. Pt_2 Parte_5 Controparte_1
nascevano, il 17.04.2015, e, il 26.11.2019, (ricorrenti); Persona_1 CP_2
che, in data 08.11.1984, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_3
e che dalla loro unione nasceva, il 24.04.1985, l'odierna ricorrente Parte_9
; che, in data 05.11.1991, il sig. contraeva Parte_1 Persona_7 matrimonio con la sig.ra e che dalla loro unione nasceva, il Parte_10
19.02.1992, l'odierno ricorrente che dall'unione tra il sig. Parte_8
e la sig.ra nasceva, il Persona_8 Controparte_6
07.07.1999, l'odierno ricorrente Parte_7
In ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, gli istanti deducevano, altresì,
l'impossibilità di ottenere il riconoscimento dello status civitatis per via amministativa,
a causa delle preclusioni normative che impediscono, di fatto, la trasmissione della cittadinanza per via materna ai figli di donne cittadine nati prima del 1948.
Trattandosi di procedimento attinente allo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti.
Parte resistente evidenziava, inoltre, che in assenza di un intervento del legislatore, una sua eventuale decisione si sarebbe dovuta, in ogni caso, attenere esclusivamente all'applicazione letterale della normativa ad oggi vigente, preclusiva del recepimento degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis e chiedeva, pertanto, la compensazione delle spese di lite
All'udienza del 17.11.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di SA CU (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto dal resistente, l'Autorità amministrativa non può CP_3
fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana nata nel Comune di Persona_2
SA CU (ME) il 03.12.1873. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dall'unione tra la predetta capostipite e il sig. è nata Persona_3
la sig.ra madre della sig.ra del LE UI De Persona_4 Persona_5
ID, nonna di , , Parte_2 Parte_3 Persona_7
, bisnonna di , Persona_8 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_1 [...]
e e trisnonna di e Può dirsi, Parte_8 Parte_7 Persona_1 CP_2
dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana Persona_2 Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti non si è mai naturalizzata cittadina argentina, come risulta dal certificato n.
03274046 rilasciato dal cancelliere dell'Ufficio Elettorale Nazionale (allegato n. 3). La sig.ra dunque, non ha perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa, Persona_2
per effetto delle pronunce richiamate in narrativa, alla figlia alla Persona_4
nipote del LE UI De ID, ai pronipoti Persona_5 Parte_2
, e ,
[...] Parte_3 Persona_7 Persona_8
a , e a Parte_4 Parte_5 Parte_6
figlie di ad e a figli di
[...] Parte_2 Persona_1 CP_2
, a , figlia di , Parte_5 Parte_1 Parte_3
a figlio di e a , figlio di Parte_8 Persona_7 Parte_7
. Persona_8
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza, la trasmissione dall'ava italiana della Persona_2
cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4736/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 22 dicembre 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4736/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito all'udienza a trattazione scritta del 17.11.2025
TRA
, nata in [...] il [...], , nata Parte_1 Parte_2
in Argentina l'08.01.1960, , nata in [...] il [...], Parte_3
, nata in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
, nata in Argentina il [...], in [...] e, assieme ad
[...] CP_1
nato in [...] il [...], n.q. di genitori esercenti la responsabilità
[...]
genitoriale sui minori nato in [...] il [...], e Persona_1 CP_2
nato in [...] il [...], , nata in
[...] Parte_6
Argentina il 06.01.1988, , nato in [...] il [...], Parte_7 [...]
, nato in [...] il [...], tutti rappresentati e difesi, giusta Parte_8
procura in atti, dall'Avv. Eduardo Dromi (C.F. ); C.F._1
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._2
domiciliato; resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.11.2024, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis, premettendo di essere diretti discendenti della sig.ra nata in data [...] a [...] ed Persona_2
emigrata in Argentina. Più precisamente, nel ricostruire i loro rapporti intergenerazionali, i richiedenti esponevano: che, in data 03.09.1908, la sig.ra Per_2
contraeva matrimonio con il sig. , cittadino argentino, e che
[...] Persona_3
dalla loro unione nasceva, il 24.03.1912, la sig.ra che, in data Persona_4
05.01.1934, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_4 [...]
e che dalla loro unione nasceva, il 04.01.1938, Controparte_4 Persona_5
LE ; che, in data 03.02.1959, la sig.ra del LE Controparte_4 Persona_5
UI De ID contraeva matrimonio con il sig. e che dalla Persona_6
loro unione nascevano, l'08.01.1960, la sig.ra (ricorrente), il Parte_2
28.11.1962, la sig.ra (ricorrente), il 10.09.1966, il sig. Parte_3 Per_7
il 04.11.1972, il sig. ; che, in data
[...] Persona_8
18.07.1979, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_2 CP_5
e che dalla loro unione nascevano, il 03.11.1981, la sig.ra Persona_9 [...]
(ricorrente), il 25.07.1986, la sig.ra Parte_4 Parte_5
(ricorrente) e, il 06.01.1988, la sig.ra (ricorrente); che
[...] Parte_6
dall'unione tra la sig.ra e il sig. Pt_2 Parte_5 Controparte_1
nascevano, il 17.04.2015, e, il 26.11.2019, (ricorrenti); Persona_1 CP_2
che, in data 08.11.1984, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Parte_3
e che dalla loro unione nasceva, il 24.04.1985, l'odierna ricorrente Parte_9
; che, in data 05.11.1991, il sig. contraeva Parte_1 Persona_7 matrimonio con la sig.ra e che dalla loro unione nasceva, il Parte_10
19.02.1992, l'odierno ricorrente che dall'unione tra il sig. Parte_8
e la sig.ra nasceva, il Persona_8 Controparte_6
07.07.1999, l'odierno ricorrente Parte_7
In ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, gli istanti deducevano, altresì,
l'impossibilità di ottenere il riconoscimento dello status civitatis per via amministativa,
a causa delle preclusioni normative che impediscono, di fatto, la trasmissione della cittadinanza per via materna ai figli di donne cittadine nati prima del 1948.
Trattandosi di procedimento attinente allo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti.
Parte resistente evidenziava, inoltre, che in assenza di un intervento del legislatore, una sua eventuale decisione si sarebbe dovuta, in ogni caso, attenere esclusivamente all'applicazione letterale della normativa ad oggi vigente, preclusiva del recepimento degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis e chiedeva, pertanto, la compensazione delle spese di lite
All'udienza del 17.11.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel
Comune di SA CU (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L.
13/2017.
Deve, inoltre, ritenersi sussistente l'interesse ad agire, atteso che, trattandosi di una discendenza con passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
Costituzione, i richiedenti non avrebbero potuto ottenere dal Consolato competente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
in questi casi, infatti, come correttamente sostenuto dal resistente, l'Autorità amministrativa non può CP_3
fare applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, dovendosi attenere alla normativa vigente.
Nel merito, va richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei princìpi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile
1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, "Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini" e "Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato", di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare “proprio” cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Nel nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. Successivamente, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Infine, attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile
1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova perfetta corrispondenza nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana nata nel Comune di Persona_2
SA CU (ME) il 03.12.1873. Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato che dall'unione tra la predetta capostipite e il sig. è nata Persona_3
la sig.ra madre della sig.ra del LE UI De Persona_4 Persona_5
ID, nonna di , , Parte_2 Parte_3 Persona_7
, bisnonna di , Persona_8 Parte_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_1 [...]
e e trisnonna di e Può dirsi, Parte_8 Parte_7 Persona_1 CP_2
dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i ricorrenti all'ava italiana Persona_2 Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che l'ascendente degli odierni ricorrenti non si è mai naturalizzata cittadina argentina, come risulta dal certificato n.
03274046 rilasciato dal cancelliere dell'Ufficio Elettorale Nazionale (allegato n. 3). La sig.ra dunque, non ha perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa, Persona_2
per effetto delle pronunce richiamate in narrativa, alla figlia alla Persona_4
nipote del LE UI De ID, ai pronipoti Persona_5 Parte_2
, e ,
[...] Parte_3 Persona_7 Persona_8
a , e a Parte_4 Parte_5 Parte_6
figlie di ad e a figli di
[...] Parte_2 Persona_1 CP_2
, a , figlia di , Parte_5 Parte_1 Parte_3
a figlio di e a , figlio di Parte_8 Persona_7 Parte_7
. Persona_8
Per quanto fin qui ritenuto, la domanda va accolta e deve dichiararsi, in virtù dell'applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in precedenza, la trasmissione dall'ava italiana della Persona_2
cittadinanza iure sanguinis agli odierni ricorrenti e disporsi l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del . Controparte_3
Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4736/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_3
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 22 dicembre 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.