Articolo 213 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 212Articolo 209
Versione
6 maggio 1952
Art. 213.
(Libretto di ricognizione)


Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato all'ormeggiatore dal comandante del porto all'atto dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 208.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952