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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 21/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00715/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00879/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2025, proposto dalla Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci e Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società Bioter s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione prima) n. 00819/2024, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Bioter s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato, alla luce di tutti gli elementi emersi in giudizio e della complessità delle questioni poste, che l’interesse rappresentato dalla parte appellante possa essere adeguatamente tutelato attraverso la sollecita celebrazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
che, in considerazione dell’esito della presente fase sussistano, in ogni caso, giusti motivi per compensare le relative spese;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 879/2025) ai soli fini della sollecita definizione del giudizio di merito.
Manda alla Segreteria di sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO