CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'8.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2579/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Frisina
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio
APPELLATA
FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 31.07.2019 esponeva di aver lavorato senza soluzione di continuità presso Parte_1
le officine allestite nei cantieri navali di Castellammare di Stabia, alle dipendenze di Fincantieri
Cantieri Navali Italiani s.p.a., dal 1975 al 2004, svolgendo mansioni di operaio elettricista
(specializzato nella costruzione di natanti), espletando lavorazioni con materiali contenenti amianto ed altre sostanze nocive e inalando esalazioni tossiche;
di aver ottenuto il riconoscimento dei benefici pensionistici da esposizione all'amianto; di aver ottenuto (pratica n. 515736076 del
13.3.2019) il riconoscimento della malattia professionale da esposizione all'amianto da parte dell' , che aveva “indennizzato il danno funzionale nella misura del 9%” (con liquidazione CP_2 di indennizzo in capitale dell'importo complessivo di euro 6.856,37), in corso di aggravamento;
di essere affetto da disventilatoria restrittiva con ipossiemia, accentuazione del disegno polmonare a sede ilo-basale bilaterale con strie fibrotiche e disventilatorie alle basi, ispessimenti della pleura parietale e diaframmatica da ambo i lati e formazione nodale di circa 8 mm con microcalcificazioni periferiche a livello del LSD a sede anterolaterale submantellare, ectasia ed ateromasia del tratto orizzontale dell'aorta con ipertensione arteriosa, dispnea da sforzo e tosse secca.
Tanto premesso, lamentato un danno biologico del 18% e sostenuta la responsabilità ex art. 2087
c.c. di per il danno biologico sofferto, chiedeva condannarsi la società Controparte_3
convenuta al risarcimento del danno in suo favore mediante il pagamento della somma di euro
276.526,63, a suo corrispondente ad una percentuale di lesione dell'integrità psico-fisica del 18%, come da consulenza medica di parte del dott. , e comprendente il danno biologico Persona_1 differenziale con relativa personalizzazione, il danno morale, il danno esistenziale, l'I.T.P.
(quantificata in euro 191.625,00) e il rimborso di spese mediche forfettarie, già detratto l'indennizzo in forma di capitale riconosciuto dall' , pari ad € 6.856,37; ovvero, in subordine, CP_2 nella minore misura di € 215.721,46, comprendente le medesime voci, laddove ritenuta sussistente una percentuale di danno biologico pari al 9%.
1.1- si costituiva ed eccepiva: l'inammissibilità della domanda Controparte_1 direttamente azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000.
Nel merito, poi, chiedeva il rigetto delle istanze avverse per asserita infondatezza, oltre che per carenza dei requisiti dettati dalla legge in materia.
Insisteva per la insussistenza del nesso causale con conseguente rigetto della domanda promossa, configurandosi la lieve sindrome disventilatoria riscontrata nel ricorrente quale disturbo comune a diverse malattie respiratorie a eziologia multifattoriale, aventi quale principale fattore eziologico il tabagismo.
In ogni caso, escludeva qualsiasi profilo di responsabilità a proprio carico, avendo posto in essere ogni prescrizione finalizzata alla tutela dell'integrità psico fisica dei propri dipendenti, anche in considerazione delle acquisizioni e delle conoscenze maturate nel periodo storico in cui il ricorrente aveva prestato la sua attività lavorativa.
In riferimento al quantum debeatur, eccepiva che, a fronte di un certificato Controparte_1 CP_2 che aveva accertato la sussistenza nella specie di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 9%, la richiesta di accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente nella misura del 18% risultava palesemente disancorata da un corrispondente aggancio istruttorio e/o documentale.
1.2- Ammessa ed espletata la consulenza medico legale, con sentenza n. 725/2024 del
12.4.2024 il Tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Reputava il giudice di primo grado che la causa potesse essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre questioni sottese (rectius la sussistenza della invocata responsabilità datoriale ex art 2087 c.c.), imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comportasse la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisse il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).
Tanto premesso, osservava il Tribunale che il CTU nominato, dott. , con Persona_2
ragionamento lineare e sulla base di uno scrupoloso esame della documentazione medica depositata in atti e dopo aver puntualmente replicato alle contestazioni mosse dal ricorrente, aveva quantificato il danno biologico da costui subito in misura (7%) evidentemente inferiore a quanto già riconosciuto dall'Istituto Assicurativo (9%) e, pertanto, la richiesta di riconoscimento di un danno biologico differenziale era priva di fondamento.
Nel caso in esame non era “stata ravvisata una differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione
ex art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico con la conseguenza che le somme CP_2
eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato. Alla stregua delle considerazioni che precedono le prestazioni riconosciute dall' CP_2
a titolo di indennizzo sono integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato o ammalato con la conseguenza che la domanda attorea a sponda risarcitoria
è, dunque, infondata in riferimento ad un danno biologico permanente pari al 18%” (cfr. sentenza di primo grado).
1.3- Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data
30.9.2024, e ne invocava la riforma. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio ed invitate le parti ad una soluzione conciliativa, rifiutata da entrambe, all'udienza dell'8.7.2025, all'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
***** 2.- L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
3.- Prima di analizzare i motivi gravame formulati da parte appellante, che attengono sia alla consulenza svolta in primo grado i cui esiti sono stati fatti propri dal Tribunale sia alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della ritenuta insussistenza di un danno differenziale in considerazione della maggiore percentuale di danno biologico già indennizzata dall' , è necessario esaminare la questione relativa alla responsabilità datoriale ex art. 2087 CP_2
c.c., invocata dal e contestata dall'appellata società, che il primo giudice non ha Pt_1
affrontato, ritenendo assorbente il rilievo relativo alla insussistenza di un danno differenziale.
E' opportuno, in considerazione della rilevante evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria sviluppatasi in materia e delle questioni interpretative sottoposte alla Corte, un breve excursus sulla disciplina degli obblighi risarcitori del datore di lavoro, discendenti dalla violazione dell'art. 2087
c.c.
Il regime, delineato dal T.U. 1124/1965, pone, come regola generale, quella dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.
Ai sensi dell'art. 10 T.U. cit., infatti, “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (comma 1).
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (comma 2).
.....
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (comma 6).
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (comma 7) ...”.
A seguito dell'introduzione del d. lgs. 38/2000, che ha esteso la copertura assicurativa al CP_2
risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore e individuato una definizione di tale pregiudizio in tutto coincidente con quella cui era pervenuto il diritto vivente, la regola generale dell'esonero del datore di lavoro, su cui si fonda la disciplina assicurativa, ha trovato nuovamente espansione.
Il datore di lavoro, infatti, risponde soltanto dell'eventuale danno non coperto dalle prestazioni erogate dall' : il cd. danno differenziale. CP_2
Va però precisato come, in realtà, si possa discutere di danno differenziale sia in una accezione qualitativa che quantitativa. Dal punto di vista qualitativo, è danno differenziale quello che esula in ragione della sua tipologia dalla copertura delle prestazioni : ossia, il danno biologico cd. micropermanente, che non CP_2
raggiunge cioè la soglia minima indennizzabile del 6%; il danno biologico temporaneo;
il danno morale.
Per danno differenziale quantitativo deve invece intendersi la differenza, in termini pecuniari, tra il risarcimento del danno cui il lavoratore ritiene di aver diritto in applicazione delle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare dell'indennizzo a carico dell' . CP_2
Il calcolo dell'indennizzo e del risarcimento, invero, è diverso e fondato su parametri diversi: le tabelle obbligatorie, per l'indennizzo; le tabelle giurisprudenziali elaborate dal tribunale di CP_2
Milano, per il risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 07-06-2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 20-05-
2015, n. 10263), laddove proprio da tale diversità nasce il danno differenziale quantitativo.
Si discute, evidentemente, delle sole ipotesi in cui il datore di lavoro, nonostante l'operatività della copertura assicurativa, debba comunque rispondere per il venir meno dell'esonero, ai sensi dell'art. 10 comma 2 T.U. 1124 (ossia nei casi di responsabilità penale del datore di lavoro), e nei limiti di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 10 T.U.; negli altri casi, in base al sistema descritto, non residua alcun margine di danno ulteriormente risarcibile a carico del datore di lavoro rispetto a quanto indennizzato dal sistema assicurativo.
Sul punto dell'ammissibilità del danno differenziale quantitativo, nell'accezione appena precisata, la S.C. è intervenuta affermando il principio secondo cui negare il riconoscimento di un risarcimento ulteriore rispetto all'indennizzo erogato dall' comprimerebbe ingiustamente la CP_2
tutela piena che spetta, invece, al lavoratore, configurandosi come lettura non costituzionalmente orientata della speciale normativa in materia (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10-04-2017, n. 9166, nonché successive conformi).
Il danno differenziale, come già intuito dai giudici di merito e ribadito dalla Suprema Corte, è pertanto la differenza quantitativa tra l'indennizzo percepito o astrattamente percepibile in CP_2
base alle tabelle obbligatorie e il risarcimento cui il lavoratore aspira in base ai criteri di liquidazione civilistici: “… esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, primariamente sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune (dove il grado di CP_2
invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità… Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell , caratterizzato dall'irrilevanza CP_2 della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto
a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicche' quest'ultima non necessariamente lo contiene. I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana
(Corte cost. n. 309 del 1999)” (Cass. 9166/2017 cit.).
Per i principi dettati dall'art. 10 del T.U., il danno differenziale è configurabile quante volte ci sia la responsabilità penale del datore di lavoro per un reato perseguibile d'ufficio, derivante da inosservanza di obblighi di protezione imposti dalla legge: responsabilità che non necessariamente deve essere accertata in sede penale, ma può essere anche accertata incidenter tantum sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo dal giudice civile;
essa determina il venir meno dell'esonero del datore di lavoro a norma dell'art. 10 comma 7 del D.P.R. 1124/1965, con conseguente obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno per il maggiore importo dovuto rispetto all'indennizzo . CP_2
Merita, quindi, ricordare che sul profilo dell'accertamento si è pronunciata la S.C., a fronte di oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito, affermando all'esito di un ampio excursus sull'evoluzione dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, nonché sulla preminenza assoluta dei valori costituzionali di tutela del diritto alla salute e in particolare dei diritti dei lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale, che, in caso di azione del lavoratore proposta per il risarcimento del danno differenziale derivante da infortunio o malattia professionale, nell'accezione sopra esposta, e, per connessione, nell'ipotesi di azione di regresso esercitata dall' , la CP_2
responsabilità del datore di lavoro deve essere accertata con criteri di giudizio di tipo civilistico.
“Pretendere in tali casi che il giudice civile operi con gli strumenti penalistici significherebbe oggettivamente aggravare la posizione del lavoratore danneggiato, sottoponendo il medesimo ad un trattamento deteriore - quanto al danno cd. "differenziale" - rispetto a quello destinato a qualsiasi altro danneggiato che può ottenere il risarcimento integrale avvalendosi delle più agevoli regole di accertamento della responsabilità civile. Disparità di trattamento che presenterebbe profili di tensione con l'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 38 Cost., che conferisce una speciale protezione ai lavoratori in caso di infortunio e malattia, per cui non sarebbe giustificato che costoro fossero meno tutelati rispetto a qualsivoglia altro cittadino e proprio in un momento di maggiore bisogno e di difficoltà; chiaro è come occorra privilegiare una interpretazione conforme ai principi costituzionali laddove quella diversa ponga dubbi di compatibilità con la Carta fondamentale. Del resto il particolare rigore richiesto per l'accertamento della responsabilità penale si spiega con la necessità di superare la presunzione di innocenza, in rapporto con la libertà personale in gioco, mentre nella responsabilità civile prevalgono le finalità di tutela della vittima dell'illecito, essendo essa dominata dalla funzione riparatoria e compensativa. Incongruo allora pretendere dal lavoratore danneggiato ciò che verrebbe richiesto ad un pubblico ministero, senza peraltro che si possa avvalere degli strumenti di indagine di questi, perché non si tratta di stabilire una responsabilità per infliggere una sanzione penale, quanto, piuttosto, per risarcire la persona colpita da un danno contra ius. Come incongruo appare che, nella stessa sede processuale civile e rispetto al medesimo fatto, il giudice debba operare con criteri di giudizio diversificati a seconda che sia chiamato a determinare danni "complementari" oppure "differenziali", magari arrivando a negare i secondi dopo aver riconosciuto i primi, solamente a causa del diverso onere probatorio di cui il lavoratore risulti gravato. Disparità di trattamento tanto più irragionevole perché destinata a consumarsi nella sfera protetta dal riconoscimento costituzionale del diritto alla salute quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona umana” (Cass. civ., sez. lav., 19-06-2020, n.
12041).
4.- Fatte queste indispensabili premesse di ordine sistematico, deve procedersi all'accertamento della dedotta responsabilità datoriale nella causazione della patologia del lavoratore, che l'odierna appellata contesta.
È incontroverso che il abbia svolto mansioni di operaio elettricista esposto ad amianto. Pt_1
Ed invero, il ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto sia il riconoscimento dell'indennizzo per danno biologico, conseguente ad esposizione ad CP_2 amianto, in relazione alla patologia ritenuta di origine professionale “sindrome disventilatoria restrittiva lieve”, sia di aver ottenuto dall' i benefici della rivalutazione contributiva CP_4
conseguenti a tale esposizione.
I dati appena riportati soddisfano, a parere della Corte, l'onere di allegazione e di prova incombente sul lavoratore, come anche di recente ribadito dalla S.C., sulla scia di un orientamento ormai consolidato (Cass. n. 9166/2017, n. 27699/2017, n. 12041/2020, n. 17655/2020, n. 7385/2022, n. 20327/2023); invero, già con la sentenza n. 9817/2008, cui sono seguite pronunce di analogo tenore, il giudice di legittimità ha affermato che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni;
ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Ebbene, nonostante la specifica allegazione da parte del lavoratore, nel ricorso di primo grado, delle modalità di svolgimento della prestazione, dei suoi orari, degli strumenti di lavoro utilizzati, delle occasioni di contatto con amianto e altre sostanze tossiche e del mancato approntamento di idonee misure di protezione, non ha formulato specifiche allegazioni né fornito la prova Controparte_1 dell'adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti dello stabilimento cantieristico.
È fin troppo evidente la genericità della difesa della convenuta, se solo la si raffronti con le allegazioni del ricorso del lavoratore, il quale lamenta la violazione degli artt. 377, 378 D.P.R.
547/1955; 4, 19, 20, 21 D.P.R. 303/1956; 4 lett. b D.P.R. 303/1956; 4 lett. c D.P.R. 547/1955 e 4 lett. a, c e d D.P.R. 303/1956; 19 e 21 D.P.R. 303/1956; 157 D.P.R. 1124/1965; 4, 22, 26, 27 e 29 d. lgs. 277/1991; 72 bis, 72 quater, 72 sexies, 12 octies d. lgs. 626/1994 per avere omesso il datore di lavoro le specifiche prescrizioni relative al rischio amianto, comprendenti, già all'epoca,
l'installazione di adeguati sistemi di aspirazione nei locali in cui per le attività lavorative svolte si sviluppavano polveri di amianto;
la collocazione in luoghi separati e adeguatamente predisposti delle lavorazioni insalubri;
la valutazione - non solo generica dei rischi di insalubrità dell'ambiente di lavoro, ma – specifica del rischio amianto e delle possibili cautele;
la fornitura di adeguati indumenti di lavoro e di dispositivi di protezione personali delle vie respiratorie idonee all'effettivo filtraggio;
la predisposizione di zone di servizio dedicate alla svestizione, al lavaggio e alla decontaminazione dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con polveri pericolose;
l'isolamento e la sigillatura dei rifiuti tossici;
la stessa dismissione dei materiali contenenti asbesto, presenti in grandissime quantità nello stabilimento e negli strumenti di lavoro utilizzati.
5.- Tanto premesso quanto alla responsabilità datoriale nella produzione del danno alla salute patito dal lavoratore, va ora esaminato il primo motivo di gravame che, nelle sue varie articolazioni, verte sulla consulenza tecnica di ufficio ritenuta dall'appellante “limitativa del danno”.
5.1- Il CTU, dott. medico chirurgo, specialista in medicina legale, Persona_2
nominato in primo grado (per rispondere ai seguenti quesiti: "1) Accerti il C.T.U. se il ricorrente sia affetto dalla malattia/e denunciata/e in ricorso;
da quale data sia divenuta oggettivamente percepibile e riconoscibile e se questa abbia determinato una menomazione della sua integrità psico-fisica; 2) In caso affermativo, dica se tale menomazione sia derivata dall'espletamento delle mansioni presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia;
3) In caso di risposta CP_1
affermativa ai precedenti quesiti, individui l'esistenza, in concreto, e l'entità di ogni elemento utile per la quantificazione del conseguente danno non patrimoniale”), ha formulato, sulla base di una puntuale analisi della documentazione medica acquisita e dell'esame obiettivo del ricorrente, la diagnosi di “Placche pleuriche con strie fibrotiche e disventilatorie alle basi polmonari associate a deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve e DLCO nella norma”, la cui insorgenza, documentata a partire dal gennaio 2019, il consulente ha ritenuto in rapporto causale con l'attività lavorativa espletata.
A sostegno della quantificazione, nella percentuale del 7%, del danno biologico subito dal ricorrente il CTU, dopo aver analiticamente esaminato la documentazione medica in atti, ha osservato che le Linee Guida per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito
Civilistico edite dalla “prevedono, per un'insufficienza respiratoria restrittiva lieve, con CP_5
riduzione d (ella FVC dal 25% al 40% una percentuale di danno del 5-10%. Trattandosi, nel caso in esame, di una percentuale di riduzione del predetto indice pari per l'appunto al 25% circa (più precisamente il 24%), andrà attribuita la percentuale più bassa del range previsto, vale a dire il
5%. E' noto d'altronde che, in presenza di un danno respiratorio a carattere funzionale, questo tende ad assorbire il danno anatomico ad esso sotteso. Al massimo, atteso che trattasi di un danno funzionale di lieve entità, può ritenersi che esso non assorba completamente quello anatomico e che, pertanto, la percentuale prima indicata possa essere elevata di un paio di punti percentuali”
(cfr. relazione del CTU).
5.2- L'odierno appellante, con il primo motivo di gravame, ripropone le contestazioni formulate in sede di controdeduzioni alla bozza, e sulle quali il CTU ha già puntualmente replicato, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni espresse dal consulente nella relazione definitiva.
5.3- Quanto alla spirometria, evidenzia la Corte che il CTU ha analiticamente indicato le ragioni per le quali ha privilegiato le risultanze dell'esame spirometrico eseguito in sede CP_2 piuttosto che quelle dell'indagine eseguita presso il P.O. di Pollena Trocchia, ragioni neppure contestate dall'odierno appellante.
A fronte della richiesta dell'avv. Frisina di consentire l'esecuzione di una ulteriore indagine spirometrica (richiesta formulata sulla base di una affermata e neppure documentata “pubblica e pacifica conoscenza di diverse indagini in corso sulla mancata taratura delle apparecchiature elettromedicali ( ) al fine di appurare la natura dolosa o colposa delle errate refertazioni in CP_2
particolare riferite proprio alle spirometrie ed alle refertazioni delle TAC polmonari” ), il CTU, pur evidenziando di essere del tutto all'oscuro dell'esistenza di tali indagini e pur osservando che l'avv. Frisina aveva disinvoltamente sorvolato sul fatto che (diversamente dall'esame spirometrico)
l'interpretazione della TAC eseguita dallo specialista dell' , ed accolta nella CTU, fosse CP_2 nettamente più favorevole al ricorrente di quella dell'ospedale), ha acconsentito alla suddetta richiesta ed ha indirizzato il periziando (per mezzo di comunicazione via PEC all'avv. Frisina consegnata in data 28.10.21) a specialista di propria fiducia presso la C. di C. ” di Persona_3
Pompei; il ricorrente non ha accolto l'indicazione rivoltagli dal CTU e in data 15.11.21 gli ha, senza alcun preavviso, inviato via PEC il referto di un esame spirometrico eseguito in data
09.11.21 presso lo studio del dott. Tale indagine è stata ritenuta dal Persona_4
CTU, sulla scorta di analitiche motivazioni, neppure contestate dall'odierno appellante, priva di attendibilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, del tutto carente di fondamento si profila il rilievo di nullità della perizia, come formulato in sede di gravame (cfr. pag. 6 del ricorso in appello). Né risulta documentato, tanto in primo come in secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del , idoneo a giustificare Pt_1
un rinnovo della spirometria.
5.4- Infondata è anche la doglianza che attiene alla mancata valutazione, ai fini del calcolo della percentuale di danno biologico, delle infermità “Ipertensione arteriosa ed ectasia dell'arco aortico”, cioè delle patologie di pertinenza cardiologica che il ctu non ha considerato in quanto la loro insorgenza non ha alcun rapporto con l'esposizione all'amianto.
A riscontro della correttezza dell'operato del CTU basta qui rilevare che lo stesso CT di parte ricorrente, dott. , nelle sue osservazioni critiche alla bozza di relazione del CTU non ha Per_1 formulato alcun rilievo sul punto, consapevole dell'assenza di qualsivoglia correlazione etio- patologica o causale tra l'esposizione all'amianto e le suddette infermità.
L'odierno appellante continua ad invocare la previsione di cui all'art. 145 del DPR 1124/1965, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 780/1975 (che dispone che “le prestazioni assicurative sono dovute: a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette
- da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno. Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio”), che, tuttavia, non può essere applicato al caso in esame in cui si controverte di responsabilità civile.
Al riguardo, occorre rimarcare che la norma in questione attiene esclusivamente all'ambito assicurativo e, dunque - come sottolineato anche dalla appellata - non è consentita una sua automatica estensione al diverso settore della responsabilità civile.
Ma anche a voler prescindere da tale considerazione, non si può non evidenziare che, ai fini della invocata associazione tra asbestosi ed altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, siffatte affezioni possono acquisire rilevanza esclusivamente se concorrano alla produzione dell'inabilità indennizzabile insieme con la malattia professionale o se ne abbiano influenzato il processo formativo ed evolutivo.
Si tratta di un accertamento che deve essere effettuato in concreto, anche quando la tecnopatia si associ ad altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, dovendosi escludere qualsiasi presunzione di causalità.
In sintesi, come osservato dall'appellata, la disposizione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 145, comma 1, lettera b), postula l'interferenza, dal punto di vista anatomico e clinico, tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo (Cass., sez. lav., 9 giugno 2016, n. 11861, 24 aprile 2004, n. 7880,
e 18 giugno 1998, n. 6107).
Rileva la Corte che sul punto si è esemplarmente espressa la Suprema Corte che ha evidenziato: “La formulazione previgente richiedeva, in termini più restrittivi, che silicosi e asbestosi fossero
"associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, qualunque sia il grado di inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi".
Il legislatore ha dunque esteso l'ambito applicativo della tutela assicurativa (Cass., sez. lav., 7 aprile 1984, n. 2248).
Per effetto di tale innovazione, che ha soppresso l'originario riferimento alla tubercolosi polmonare in fase attiva, è ora previsto che le prestazioni assicurative siano dovute "anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio".
Questa Corte ha chiarito che è pur sempre necessario dimostrare il nesso eziologico tra silicosi o asbestosi e l'evento assicurato: tale nesso dev'essere accertato in concreto, anche quando la tecnopatia si associ ad altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio. Il legislatore non ha introdotto, in tale fattispecie, alcuna presunzione di causalità (Cass., sez. lav., 15 dicembre
2003, n. 19145, 7 giugno 2001, n. 7718, e 6 novembre 1993, n. 10972). Tali affezioni rivestono rilievo, solo se concorrano alla produzione dell'inabilità indennizzabile o del decesso insieme con la malattia professionale o se ne abbiano influenzato il processo formativo ed evolutivo (Cass., sez. lav., 18 marzo 1987, n. 2751).
La tutela è comunque subordinata all'accertamento in concreto che la silicosi o l'asbestosi abbiano avuto, nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo di mera concausa (pur se minimo) del decesso, anche solo accelerando il decorso della malattia verso l'esito letale (Cass., sez. lav., 3 giugno 1997, n. 4931, e 14 marzo 1995, n. 2939).
Questa Corte ha poi puntualizzato, a tale riguardo, che non rileva la semplice coesistenza delle altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio.
La disposizione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 145, comma 1, lettera b), interpretata sulla scorta delle più accreditate nozioni di medicina legale, postula l'interferenza, dal punto di vista anatomico
e clinico, tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo (Cass., sez. lav., 9 giugno
2016, n. 11861, 24 aprile 2004, n. 7880, e 18 giugno 1998, n. 6107). Solo un'associazione così intesa, difatti, giustifica l'innovativa presunzione di concausalità (Cass., sez. lav., 27 gennaio 1988,
n. 698).
10.- La L. n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha quindi ampliato l'ambito applicativo e ha subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità, senza introdurre, tuttavia, alcuna deroga con riferimento ai principi generali in tema di nesso causale (Cass., sez. lav., 20 agosto 2002, n. 12298, e 9 luglio
2001, n. 9297).
È dunque indefettibile l'esigenza di accertare in concreto che la morte o l'inabilità del lavoratore siano derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata. Le suddette forme morbose non rilevano, se associate ad altre patologie, pur professionali, diverse da quelle espressamente tipizzate dall'art. 145 del testo unico (Cass., 2 aprile 2004, n. 6549)” (così in motivazione Cass. civ., sez. lav., 26.6.2023, n. 18165).
Nel caso in esame, il CTU nominato in primo grado ha escluso qualsivoglia correlazione tra le patologie dell'apparato cardiocircolatorio e quella derivante dall'esposizione all'amianto e lo stesso CT di parte ricorrente, dott. , nelle sue osservazioni critiche alla bozza di relazione del Per_1
CTU non ha formulato alcun rilievo sul punto, consapevole dell'assenza di correlazione etio- patologica o causale tra l'esposizione all'amianto e le suddette infermità; né il CT di parte ha segnalato qualsivoglia interferenza, dal punto di vista anatomico e clinico, tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che determini una reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo.
5.5- Corretti appaiono anche i parametri utilizzati dal CTU ai fini del calcolo della percentuale di danno biologico.
Ed invero, trattandosi di giudizio risarcitorio intrapreso nei confronti del datore di lavoro, sono proprio le tabelle in uso in materia di responsabilità civile che devono essere utilizzate;
il CTU ha valutato il danno in base ai baremes in uso in ambito civilistico (per la precisione, in base a quello di maggiore impiego ed autorevolezza, di diretta emanazione SIMLA), chiarendo, in ogni caso, che la valutazione in rapporto al danno funzionale respiratorio nelle citate tabelle SIMLA è sostanzialmente analoga a quella delle tabelle . CP_2
Rileva la Corte che il consulente d'ufficio ha operato in conformità con l'orientamento espresso in numerose pronunce della Suprema Corte, che, prendendo le mosse dalla diversa natura e funzione del risarcimento e dell'indennizzo, da cui discende la superiorità del primo rispetto al secondo, hanno precisato che il danno biologico nei confronti del datore di lavoro va determinato alla stregua del danno civilistico nel diritto comune, dove il grado di invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge, ma elaborati dalla comunità scientifica medico legale (cd. barèmes: cfr. Cass. 10/04/2017 n. 9166 in motivazione;
Cass. 24880 del 2019; Cass. 8243 del 2016;
Cass. 26913 del 2016).
A tanto va, comunque, aggiunto che, sul piano pratico, non è certo che vi siano significative differenze tra le percentuali attribuite alle menomazioni dalle tabelle rispetto a quelle CP_2
medico legali utilizzate nella pratica delle cause civili di risarcimento danni, elaborate dalla comunità scientifica in base ad apposite linee-guida.
Del resto, come ha evidenziato il CTU, lo stesso consulente di parte dott. - che pure ha Per_1 invocato l'applicabilità delle tabelle , sostenendo genericamente che “le tabelle in uso per la CP_2
responsabilità civile non sono assolutamente esaustive proprio rispetto all'asbestosi ed alle patologie ad esso correlate” - ha riconosciuto che la valutazione del 5% di danno per il deficit respiratorio è del tutto congrua (“Per l'insufficienza respiratoria ivi compreso il danno anatomico rappresentato dalle strie polmonari disventilatorie è corretta secondo la tabella la percentuale del
5% riconosciuta dal CTU. Resta da valutare il nodulo polmonare che potrebbe essere una noxa patogena a se stante oppure essere una manifestazione della pleuropatia asbestotica”; cfr. osservazioni critiche alla bozza del CTU redatte dal dott. ). Per_1
Secondo il CT di parte è congrua la percentuale del 5 %, ma resterebbe da valutare il nodulo polmonare che potrebbe essere una noxa patogena a se stante oppure essere una manifestazione della pleuropatia asbestotica. In ordine a tale ultimo aspetto, il CTU ha segnalato l'errore metodologico del ragionamento del
CTP, vale a dire che il danno anatomico e quello funzionale vadano scorporati, valutati separatamente e quindi sommati. In realtà, ha chiarito il CTU, il danno funzionale, quando c'è, assorbe quello anatomico (nel caso di specie sia quello pleurico che quello polmonare), che ne rappresenta semplicemente il substrato. Ciò è vero in ambito civilistico ma anche in quello delle assicurazioni sociali. Infatti, proprio in riferimento al codice tabellare n. 331 (con CP_2 riconoscimento di un d.b. fino a 5), “Il danno percentuale superiore al 5% è invece guidato, in via essenziale, dai parametri di funzionalità respiratoria ricorrenti nel caso di specie e ricomprende sia il pregiudizio anatomico che quello funzionale. In altri termini, mano a mano che si rende evidente un maggiore deficit ventilatorio la valutazione del danno sarà sempre più guidata dal parametro emergente dalle prove di funzionalità respiratoria, riassorbendo progressivamente la quota parte di danno anatomico” ( , – Danno biologico Le tabelle di legge – Tes_1 Per_5
Ed. Giuffré – pagg. 271,272). E' questa la ratio che ha indotto, nella bozza, ad elevare al 7% un danno che, dal punto di vista del solo deficit funzionale, si associa ad una (condivisa) valutazione del 5% (cfr. relazione del CTU).
Anche a fronte di tali motivazioni alcuna specifica censura si rinviene nel ricorso in appello.
5.6- Infine, del tutto priva di fondamento è la doglianza, sempre formulata nell'ambito del primo motivo di gravame, con la quale parte appellante lamenta la mancata quantificazione del danno biologico temporaneo.
Premesso che il CTU ha ritenuto che l'insorgenza dell'infermità è documentata a partire dal gennaio 2019 e che essa determina una percentuale di danno biologico permanente pari al 7%, evidenzia la Corte che la parte istante nel ricorso di primo grado (e così anche in quello di appello) non ha formulato alcuna specifica deduzione sulla sussistenza di un danno biologico temporaneo.
In primo grado il si è limitato a riportare, nei conteggi di cui al paragrafo “VIII Quantum” Pt_1 del ricorso ex art. 414 c.p.c., l'importo di euro 191.625,00 rivendicato a titolo di indennità temporanea parziale, “I.T.P. calcolata mediamente al 25% dalla data di riconoscimento CP_2
(2009) per la durata dell'aspettativa di vita (85 anni per gli uomini) pari a 5475 giorni, ovvero ->
25% di Euro 140,00 = E 35,00 X giorni 5475 = Euro 191.625,00 di indennità temporanea parziale” (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Al di là della erroneità della richiesta (si invoca una I.T.P. per il periodo successivo al riconoscimento dell' e, dunque, dopo la stabilizzazione della patologia e per tutta la durata CP_2 dell'aspettativa di vita;
si tratta, in pratica, del danno biologico permanente), ribadisce la Corte che il , tanto in primo come in secondo grado, non ha mai dedotto né tanto meno Pt_1 documentato di aver riportato a causa della patologia di origine professionale, comunque lieve
(trattasi, infatti, di deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve e con DLCO nella norma), temporaneamente una lesione dell'integrità psicofisica di entità maggiore rispetto a quella accertata dal consulente.
Del resto, lo stesso CT di parte, dott. , nelle sue osservazioni critiche alla bozza di relazione Per_1
del CTU non ha sollevato alcuna doglianza per la mancata determinazione del danno biologico temporaneo, evidentemente insussistente.
6.- E, invece, fondato e va accolto il secondo motivo di gravame, che attiene al danno differenziale.
6.1- Il Tribunale ha ritenuto priva di fondamento la richiesta di riconoscimento di un danno biologico differenziale, in considerazione del fatto che il danno biologico permanente accertato dal
CTU (7%) era evidentemente inferiore a quanto già riconosciuto dall'Istituto Assicurativo (9%)
e liquidato mediante indennizzo in capitale. Ha sostenuto che, nel caso in esame, “non è stata ravvisata una differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 cit. e il CP_2
risarcimento del danno biologico con la conseguenza che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato” (cfr. sentenza di primo grado).
Le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda di risarcimento del danno differenziale non appaiono condivisibili.
6.2- E' noto che il calcolo dell'indennizzo e quello del risarcimento sono diversi e fondati su parametri differenti: le tabelle obbligatorie, per l'indennizzo; le tabelle giurisprudenziali CP_2
elaborate dal tribunale di Milano, per il risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 07-06-2011, n. 12408;
Cass. civ., sez. III, 20-05-2015, n. 10263), giacché proprio da tale diversità nasce il danno differenziale di cui si discute.
Il danno differenziale quantitativo, come da definizione giurisprudenziale, è una differenza pecuniaria tra quanto il lavoratore avrebbe ottenuto in sede civilistica, se si fosse trattato di un qualunque danno all'integrità psico-fisica da fatto illecito, e quanto egli ottiene, o potrebbe in astratto ottenere, dall' sotto forma di indennizzo da assicurazione obbligatoria per lo stesso CP_2
danno.
Indubbiamente, il danno biologico sofferto dal lavoratore va integralmente risarcito al lavoratore come al normale cittadino, anche se il primo è agevolato, in attuazione del principio costituzionale dell'art. 38 Cost., dal sistema di assicurazione obbligatoria che gli assicura, automaticamente e a prescindere dall'imputazione della responsabilità del fatto generatore del danno, un indennizzo. Da ciò il corollario, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il danno differenziale è un quantum pecuniario, costituito da una somma di denaro destinata a colmare una differenza puramente quantitativa tra un risarcimento (più ampio, ma eventuale) e un indennizzo
(più ridotto, ma certo), a fronte di un unico danno alla persona: non può, quindi, il danno differenziale costituire una terza e ulteriore voce risarcitoria, derivante da un'autonoma valutazione del pregiudizio al bene salute.
Tuttavia, sul piano processuale, occorre valutare se l'eventuale accertamento della percentuale di danno in sede amministrativa, ai fini dell'indennizzo, possa incidere nel giudizio intrapreso ai fini del risarcimento.
Rileva il Collegio, come già in due precedenti della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 04-10-
2019, n. 24880, che richiama Cass. civ., sez. lav., 26-04-2016, n. 8243, cit.), che, nel sistema vigente, non può esistere alcun vincolo tra i due accertamenti, nemmeno se derivanti da giudicati contrapposti, dal momento che le parti sono diverse e i due istituti – indennizzo e risarcimento – hanno finalità e consistenza differenti, venendo calcolati in base a parametri non omogenei;
né la
Corte può ritenersi vincolata dall'accertamento svolto in sede amministrativa tra altre parti, a fini indennitari, in mancanza di qualsivoglia elemento, indicato o prodotto dalle parti, utile ad una eventuale valutazione tecnica di esso rispetto all'accertamento richiesto nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso concreto, dunque, la valutazione non potrà che fondarsi sul materiale probatorio raccolto nel presente giudizio e negli esiti della relazione del C.T.U. nominato nel corso del primo grado di questo giudizio.
6.3- Ebbene, partendo da questo dato e dunque da una percentuale del 7% di danno biologico, il risarcimento spettante al lavoratore deve essere quantificato secondo le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate, in conformità all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12408/2011 e successive).
Secondo le nuove tabelle la liquidazione va effettuata unitariamente, tenendo conto del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard” e c.d. danno morale. Considerando, dunque, una percentuale del 7% di danno biologico per un uomo di 69 anni (età relativa all'epoca cui risale l'insorgenza della patologia), sulla scorta delle tabelle di Milano si ottiene, sommando le due voci, la somma complessiva di € 10.384,00.
Alcun importo può essere aggiunto in termini di personalizzazione, in assenza di qualsivoglia deduzione da parte del ricorrente di elementi tipici e specifici della fattispecie concreta, tali da giustificare una liquidazione maggiorata rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari.
Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, “ha chiarito (v., da ultimo, Cass. n. 14364 del 2019) che la personalizzazione è un'operazione" che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. n. 2193 del 2017). Il giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe;
e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico. … La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede
l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie” (cfr. Cass., sentenza n. 10989 del 2020).
Detraendo dall'importo di euro € 10.384,00 previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano
l'indennizzo già liquidato dall' , pari – come dichiarato - ad € 6.856,37, residua a favore del CP_2 lavoratore un importo differenziale di € 3.527,63, da arrotondarsi ad € 3.528,00, al cui pagamento l'odierna appellata deve essere condannata.
7.- Sulla somma sopra indicata, liquidata all'attualità a titolo risarcitorio, vanno riconosciuti gli interessi compensativi, correlati alla compensazione del pregiudizio subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta, dal momento in cui questa doveva essergli messa a disposizione in poi (Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
È principio ormai granitico della S.C., sul punto, che, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria - che attualizza al momento della liquidazione il danno subito -, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi (Cass. civ., sez. III, n. 11899/2016).
Non sussiste, dunque, alcuna incompatibilità tra la valutazione all'attualità del danno biologico e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito (Cass. n. 10251/2002). Inoltre, la rivalutazione monetaria e la previsione di interessi compensativi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, da liquidarsi anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi, ove non espressamente esclusi, devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria (Cass. civ., sez. I, ord., n.
15255/2022).
Tali interessi compensativi, in sede di liquidazione giudiziale, “vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza” (Cass. civ., Sez. III, n. 9194/2020), che provvede ad accertare l'an e a liquidare il quantum debeatur.
Al contempo, occorre evitare che si verifichino ingiuste locupletazioni in capo ai creditori per il fatto che gli accessori decorrono dal giorno del fatto su una somma che è stata già liquidata all'attualità e in moneta corrente.
A tal fine, gli interessi compensativi vanno calcolati non già sulla somma rivalutata, bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto - si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio (fra le tante, v. Cass. civ., sez. II, ord., n. 1627/2022, che richiama in motivazione Cass. n. 3747/2005).
Ebbene, valutati i diversi meccanismi indicati dalla Corte di Cassazione, il Collegio reputa più adeguato quello consistente nel calcolare gli interessi al tasso legale dal giorno del fatto sulla somma devalutata a quella data e, successivamente, annualmente rivalutata fino alla presente pronuncia.
Da quest'ultimo momento decorrono, secondo i principi generali sulla mora, ulteriori interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità, fino all'effettivo soddisfo.
7.- Le spese del doppio grado vanno compensate per metà in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda e della difformità di pronuncia sulla questione affrontata attinente al danno differenziale, mentre per la residua parte, liquidata come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 3.528,00 a titolo di danno differenziale, oltre interessi legali dal gennaio 2019, computati sulla somma risultante dalla devalutazione a tale data dell'importo liquidato e rivalutata anno per anno dal gennaio 2019 ad oggi, ed oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
2) compensa per metà le spese del doppio grado e condanna l'appellata società al pagamento della residua frazione che liquida, già in tale ridotta misura, in € 1.300,00 per il primo grado ed € 1.100,00 per l'appello, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, l'8.7.2025
L'Estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell'8.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2579/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Frisina
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Loredana Curcio
APPELLATA
FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso al Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 31.07.2019 esponeva di aver lavorato senza soluzione di continuità presso Parte_1
le officine allestite nei cantieri navali di Castellammare di Stabia, alle dipendenze di Fincantieri
Cantieri Navali Italiani s.p.a., dal 1975 al 2004, svolgendo mansioni di operaio elettricista
(specializzato nella costruzione di natanti), espletando lavorazioni con materiali contenenti amianto ed altre sostanze nocive e inalando esalazioni tossiche;
di aver ottenuto il riconoscimento dei benefici pensionistici da esposizione all'amianto; di aver ottenuto (pratica n. 515736076 del
13.3.2019) il riconoscimento della malattia professionale da esposizione all'amianto da parte dell' , che aveva “indennizzato il danno funzionale nella misura del 9%” (con liquidazione CP_2 di indennizzo in capitale dell'importo complessivo di euro 6.856,37), in corso di aggravamento;
di essere affetto da disventilatoria restrittiva con ipossiemia, accentuazione del disegno polmonare a sede ilo-basale bilaterale con strie fibrotiche e disventilatorie alle basi, ispessimenti della pleura parietale e diaframmatica da ambo i lati e formazione nodale di circa 8 mm con microcalcificazioni periferiche a livello del LSD a sede anterolaterale submantellare, ectasia ed ateromasia del tratto orizzontale dell'aorta con ipertensione arteriosa, dispnea da sforzo e tosse secca.
Tanto premesso, lamentato un danno biologico del 18% e sostenuta la responsabilità ex art. 2087
c.c. di per il danno biologico sofferto, chiedeva condannarsi la società Controparte_3
convenuta al risarcimento del danno in suo favore mediante il pagamento della somma di euro
276.526,63, a suo corrispondente ad una percentuale di lesione dell'integrità psico-fisica del 18%, come da consulenza medica di parte del dott. , e comprendente il danno biologico Persona_1 differenziale con relativa personalizzazione, il danno morale, il danno esistenziale, l'I.T.P.
(quantificata in euro 191.625,00) e il rimborso di spese mediche forfettarie, già detratto l'indennizzo in forma di capitale riconosciuto dall' , pari ad € 6.856,37; ovvero, in subordine, CP_2 nella minore misura di € 215.721,46, comprendente le medesime voci, laddove ritenuta sussistente una percentuale di danno biologico pari al 9%.
1.1- si costituiva ed eccepiva: l'inammissibilità della domanda Controparte_1 direttamente azionata nei confronti del datore di lavoro ai fini dell'automatico risarcimento del c.d. danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità, ratione temporis, alla fattispecie per cui è causa dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000.
Nel merito, poi, chiedeva il rigetto delle istanze avverse per asserita infondatezza, oltre che per carenza dei requisiti dettati dalla legge in materia.
Insisteva per la insussistenza del nesso causale con conseguente rigetto della domanda promossa, configurandosi la lieve sindrome disventilatoria riscontrata nel ricorrente quale disturbo comune a diverse malattie respiratorie a eziologia multifattoriale, aventi quale principale fattore eziologico il tabagismo.
In ogni caso, escludeva qualsiasi profilo di responsabilità a proprio carico, avendo posto in essere ogni prescrizione finalizzata alla tutela dell'integrità psico fisica dei propri dipendenti, anche in considerazione delle acquisizioni e delle conoscenze maturate nel periodo storico in cui il ricorrente aveva prestato la sua attività lavorativa.
In riferimento al quantum debeatur, eccepiva che, a fronte di un certificato Controparte_1 CP_2 che aveva accertato la sussistenza nella specie di una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 9%, la richiesta di accertamento della menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente nella misura del 18% risultava palesemente disancorata da un corrispondente aggancio istruttorio e/o documentale.
1.2- Ammessa ed espletata la consulenza medico legale, con sentenza n. 725/2024 del
12.4.2024 il Tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Reputava il giudice di primo grado che la causa potesse essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre questioni sottese (rectius la sussistenza della invocata responsabilità datoriale ex art 2087 c.c.), imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comportasse la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisse il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. ( ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).
Tanto premesso, osservava il Tribunale che il CTU nominato, dott. , con Persona_2
ragionamento lineare e sulla base di uno scrupoloso esame della documentazione medica depositata in atti e dopo aver puntualmente replicato alle contestazioni mosse dal ricorrente, aveva quantificato il danno biologico da costui subito in misura (7%) evidentemente inferiore a quanto già riconosciuto dall'Istituto Assicurativo (9%) e, pertanto, la richiesta di riconoscimento di un danno biologico differenziale era priva di fondamento.
Nel caso in esame non era “stata ravvisata una differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione
ex art. 13 cit. e il risarcimento del danno biologico con la conseguenza che le somme CP_2
eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato. Alla stregua delle considerazioni che precedono le prestazioni riconosciute dall' CP_2
a titolo di indennizzo sono integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato o ammalato con la conseguenza che la domanda attorea a sponda risarcitoria
è, dunque, infondata in riferimento ad un danno biologico permanente pari al 18%” (cfr. sentenza di primo grado).
1.3- Avverso la pronuncia proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data
30.9.2024, e ne invocava la riforma. Parte_1
Ricostituito il contraddittorio ed invitate le parti ad una soluzione conciliativa, rifiutata da entrambe, all'udienza dell'8.7.2025, all'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
***** 2.- L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad illustrare.
3.- Prima di analizzare i motivi gravame formulati da parte appellante, che attengono sia alla consulenza svolta in primo grado i cui esiti sono stati fatti propri dal Tribunale sia alle motivazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della ritenuta insussistenza di un danno differenziale in considerazione della maggiore percentuale di danno biologico già indennizzata dall' , è necessario esaminare la questione relativa alla responsabilità datoriale ex art. 2087 CP_2
c.c., invocata dal e contestata dall'appellata società, che il primo giudice non ha Pt_1
affrontato, ritenendo assorbente il rilievo relativo alla insussistenza di un danno differenziale.
E' opportuno, in considerazione della rilevante evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria sviluppatasi in materia e delle questioni interpretative sottoposte alla Corte, un breve excursus sulla disciplina degli obblighi risarcitori del datore di lavoro, discendenti dalla violazione dell'art. 2087
c.c.
Il regime, delineato dal T.U. 1124/1965, pone, come regola generale, quella dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.
Ai sensi dell'art. 10 T.U. cit., infatti, “L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro (comma 1).
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato (comma 2).
.....
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto (comma 6).
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti (comma 7) ...”.
A seguito dell'introduzione del d. lgs. 38/2000, che ha esteso la copertura assicurativa al CP_2
risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore e individuato una definizione di tale pregiudizio in tutto coincidente con quella cui era pervenuto il diritto vivente, la regola generale dell'esonero del datore di lavoro, su cui si fonda la disciplina assicurativa, ha trovato nuovamente espansione.
Il datore di lavoro, infatti, risponde soltanto dell'eventuale danno non coperto dalle prestazioni erogate dall' : il cd. danno differenziale. CP_2
Va però precisato come, in realtà, si possa discutere di danno differenziale sia in una accezione qualitativa che quantitativa. Dal punto di vista qualitativo, è danno differenziale quello che esula in ragione della sua tipologia dalla copertura delle prestazioni : ossia, il danno biologico cd. micropermanente, che non CP_2
raggiunge cioè la soglia minima indennizzabile del 6%; il danno biologico temporaneo;
il danno morale.
Per danno differenziale quantitativo deve invece intendersi la differenza, in termini pecuniari, tra il risarcimento del danno cui il lavoratore ritiene di aver diritto in applicazione delle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare dell'indennizzo a carico dell' . CP_2
Il calcolo dell'indennizzo e del risarcimento, invero, è diverso e fondato su parametri diversi: le tabelle obbligatorie, per l'indennizzo; le tabelle giurisprudenziali elaborate dal tribunale di CP_2
Milano, per il risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 07-06-2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 20-05-
2015, n. 10263), laddove proprio da tale diversità nasce il danno differenziale quantitativo.
Si discute, evidentemente, delle sole ipotesi in cui il datore di lavoro, nonostante l'operatività della copertura assicurativa, debba comunque rispondere per il venir meno dell'esonero, ai sensi dell'art. 10 comma 2 T.U. 1124 (ossia nei casi di responsabilità penale del datore di lavoro), e nei limiti di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 10 T.U.; negli altri casi, in base al sistema descritto, non residua alcun margine di danno ulteriormente risarcibile a carico del datore di lavoro rispetto a quanto indennizzato dal sistema assicurativo.
Sul punto dell'ammissibilità del danno differenziale quantitativo, nell'accezione appena precisata, la S.C. è intervenuta affermando il principio secondo cui negare il riconoscimento di un risarcimento ulteriore rispetto all'indennizzo erogato dall' comprimerebbe ingiustamente la CP_2
tutela piena che spetta, invece, al lavoratore, configurandosi come lettura non costituzionalmente orientata della speciale normativa in materia (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10-04-2017, n. 9166, nonché successive conformi).
Il danno differenziale, come già intuito dai giudici di merito e ribadito dalla Suprema Corte, è pertanto la differenza quantitativa tra l'indennizzo percepito o astrattamente percepibile in CP_2
base alle tabelle obbligatorie e il risarcimento cui il lavoratore aspira in base ai criteri di liquidazione civilistici: “… esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, primariamente sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede in confronto al diritto comune (dove il grado di CP_2
invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità… Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell , caratterizzato dall'irrilevanza CP_2 della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto
a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicche' quest'ultima non necessariamente lo contiene. I confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, in particolare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana
(Corte cost. n. 309 del 1999)” (Cass. 9166/2017 cit.).
Per i principi dettati dall'art. 10 del T.U., il danno differenziale è configurabile quante volte ci sia la responsabilità penale del datore di lavoro per un reato perseguibile d'ufficio, derivante da inosservanza di obblighi di protezione imposti dalla legge: responsabilità che non necessariamente deve essere accertata in sede penale, ma può essere anche accertata incidenter tantum sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo dal giudice civile;
essa determina il venir meno dell'esonero del datore di lavoro a norma dell'art. 10 comma 7 del D.P.R. 1124/1965, con conseguente obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno per il maggiore importo dovuto rispetto all'indennizzo . CP_2
Merita, quindi, ricordare che sul profilo dell'accertamento si è pronunciata la S.C., a fronte di oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito, affermando all'esito di un ampio excursus sull'evoluzione dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, nonché sulla preminenza assoluta dei valori costituzionali di tutela del diritto alla salute e in particolare dei diritti dei lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale, che, in caso di azione del lavoratore proposta per il risarcimento del danno differenziale derivante da infortunio o malattia professionale, nell'accezione sopra esposta, e, per connessione, nell'ipotesi di azione di regresso esercitata dall' , la CP_2
responsabilità del datore di lavoro deve essere accertata con criteri di giudizio di tipo civilistico.
“Pretendere in tali casi che il giudice civile operi con gli strumenti penalistici significherebbe oggettivamente aggravare la posizione del lavoratore danneggiato, sottoponendo il medesimo ad un trattamento deteriore - quanto al danno cd. "differenziale" - rispetto a quello destinato a qualsiasi altro danneggiato che può ottenere il risarcimento integrale avvalendosi delle più agevoli regole di accertamento della responsabilità civile. Disparità di trattamento che presenterebbe profili di tensione con l'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 38 Cost., che conferisce una speciale protezione ai lavoratori in caso di infortunio e malattia, per cui non sarebbe giustificato che costoro fossero meno tutelati rispetto a qualsivoglia altro cittadino e proprio in un momento di maggiore bisogno e di difficoltà; chiaro è come occorra privilegiare una interpretazione conforme ai principi costituzionali laddove quella diversa ponga dubbi di compatibilità con la Carta fondamentale. Del resto il particolare rigore richiesto per l'accertamento della responsabilità penale si spiega con la necessità di superare la presunzione di innocenza, in rapporto con la libertà personale in gioco, mentre nella responsabilità civile prevalgono le finalità di tutela della vittima dell'illecito, essendo essa dominata dalla funzione riparatoria e compensativa. Incongruo allora pretendere dal lavoratore danneggiato ciò che verrebbe richiesto ad un pubblico ministero, senza peraltro che si possa avvalere degli strumenti di indagine di questi, perché non si tratta di stabilire una responsabilità per infliggere una sanzione penale, quanto, piuttosto, per risarcire la persona colpita da un danno contra ius. Come incongruo appare che, nella stessa sede processuale civile e rispetto al medesimo fatto, il giudice debba operare con criteri di giudizio diversificati a seconda che sia chiamato a determinare danni "complementari" oppure "differenziali", magari arrivando a negare i secondi dopo aver riconosciuto i primi, solamente a causa del diverso onere probatorio di cui il lavoratore risulti gravato. Disparità di trattamento tanto più irragionevole perché destinata a consumarsi nella sfera protetta dal riconoscimento costituzionale del diritto alla salute quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona umana” (Cass. civ., sez. lav., 19-06-2020, n.
12041).
4.- Fatte queste indispensabili premesse di ordine sistematico, deve procedersi all'accertamento della dedotta responsabilità datoriale nella causazione della patologia del lavoratore, che l'odierna appellata contesta.
È incontroverso che il abbia svolto mansioni di operaio elettricista esposto ad amianto. Pt_1
Ed invero, il ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, ha dedotto e dimostrato di aver ottenuto sia il riconoscimento dell'indennizzo per danno biologico, conseguente ad esposizione ad CP_2 amianto, in relazione alla patologia ritenuta di origine professionale “sindrome disventilatoria restrittiva lieve”, sia di aver ottenuto dall' i benefici della rivalutazione contributiva CP_4
conseguenti a tale esposizione.
I dati appena riportati soddisfano, a parere della Corte, l'onere di allegazione e di prova incombente sul lavoratore, come anche di recente ribadito dalla S.C., sulla scia di un orientamento ormai consolidato (Cass. n. 9166/2017, n. 27699/2017, n. 12041/2020, n. 17655/2020, n. 7385/2022, n. 20327/2023); invero, già con la sentenza n. 9817/2008, cui sono seguite pronunce di analogo tenore, il giudice di legittimità ha affermato che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni;
ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Ebbene, nonostante la specifica allegazione da parte del lavoratore, nel ricorso di primo grado, delle modalità di svolgimento della prestazione, dei suoi orari, degli strumenti di lavoro utilizzati, delle occasioni di contatto con amianto e altre sostanze tossiche e del mancato approntamento di idonee misure di protezione, non ha formulato specifiche allegazioni né fornito la prova Controparte_1 dell'adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti dello stabilimento cantieristico.
È fin troppo evidente la genericità della difesa della convenuta, se solo la si raffronti con le allegazioni del ricorso del lavoratore, il quale lamenta la violazione degli artt. 377, 378 D.P.R.
547/1955; 4, 19, 20, 21 D.P.R. 303/1956; 4 lett. b D.P.R. 303/1956; 4 lett. c D.P.R. 547/1955 e 4 lett. a, c e d D.P.R. 303/1956; 19 e 21 D.P.R. 303/1956; 157 D.P.R. 1124/1965; 4, 22, 26, 27 e 29 d. lgs. 277/1991; 72 bis, 72 quater, 72 sexies, 12 octies d. lgs. 626/1994 per avere omesso il datore di lavoro le specifiche prescrizioni relative al rischio amianto, comprendenti, già all'epoca,
l'installazione di adeguati sistemi di aspirazione nei locali in cui per le attività lavorative svolte si sviluppavano polveri di amianto;
la collocazione in luoghi separati e adeguatamente predisposti delle lavorazioni insalubri;
la valutazione - non solo generica dei rischi di insalubrità dell'ambiente di lavoro, ma – specifica del rischio amianto e delle possibili cautele;
la fornitura di adeguati indumenti di lavoro e di dispositivi di protezione personali delle vie respiratorie idonee all'effettivo filtraggio;
la predisposizione di zone di servizio dedicate alla svestizione, al lavaggio e alla decontaminazione dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con polveri pericolose;
l'isolamento e la sigillatura dei rifiuti tossici;
la stessa dismissione dei materiali contenenti asbesto, presenti in grandissime quantità nello stabilimento e negli strumenti di lavoro utilizzati.
5.- Tanto premesso quanto alla responsabilità datoriale nella produzione del danno alla salute patito dal lavoratore, va ora esaminato il primo motivo di gravame che, nelle sue varie articolazioni, verte sulla consulenza tecnica di ufficio ritenuta dall'appellante “limitativa del danno”.
5.1- Il CTU, dott. medico chirurgo, specialista in medicina legale, Persona_2
nominato in primo grado (per rispondere ai seguenti quesiti: "1) Accerti il C.T.U. se il ricorrente sia affetto dalla malattia/e denunciata/e in ricorso;
da quale data sia divenuta oggettivamente percepibile e riconoscibile e se questa abbia determinato una menomazione della sua integrità psico-fisica; 2) In caso affermativo, dica se tale menomazione sia derivata dall'espletamento delle mansioni presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia;
3) In caso di risposta CP_1
affermativa ai precedenti quesiti, individui l'esistenza, in concreto, e l'entità di ogni elemento utile per la quantificazione del conseguente danno non patrimoniale”), ha formulato, sulla base di una puntuale analisi della documentazione medica acquisita e dell'esame obiettivo del ricorrente, la diagnosi di “Placche pleuriche con strie fibrotiche e disventilatorie alle basi polmonari associate a deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve e DLCO nella norma”, la cui insorgenza, documentata a partire dal gennaio 2019, il consulente ha ritenuto in rapporto causale con l'attività lavorativa espletata.
A sostegno della quantificazione, nella percentuale del 7%, del danno biologico subito dal ricorrente il CTU, dopo aver analiticamente esaminato la documentazione medica in atti, ha osservato che le Linee Guida per la Valutazione Medico Legale del Danno alla Persona in Ambito
Civilistico edite dalla “prevedono, per un'insufficienza respiratoria restrittiva lieve, con CP_5
riduzione d (ella FVC dal 25% al 40% una percentuale di danno del 5-10%. Trattandosi, nel caso in esame, di una percentuale di riduzione del predetto indice pari per l'appunto al 25% circa (più precisamente il 24%), andrà attribuita la percentuale più bassa del range previsto, vale a dire il
5%. E' noto d'altronde che, in presenza di un danno respiratorio a carattere funzionale, questo tende ad assorbire il danno anatomico ad esso sotteso. Al massimo, atteso che trattasi di un danno funzionale di lieve entità, può ritenersi che esso non assorba completamente quello anatomico e che, pertanto, la percentuale prima indicata possa essere elevata di un paio di punti percentuali”
(cfr. relazione del CTU).
5.2- L'odierno appellante, con il primo motivo di gravame, ripropone le contestazioni formulate in sede di controdeduzioni alla bozza, e sulle quali il CTU ha già puntualmente replicato, senza neppure confrontarsi con le argomentazioni espresse dal consulente nella relazione definitiva.
5.3- Quanto alla spirometria, evidenzia la Corte che il CTU ha analiticamente indicato le ragioni per le quali ha privilegiato le risultanze dell'esame spirometrico eseguito in sede CP_2 piuttosto che quelle dell'indagine eseguita presso il P.O. di Pollena Trocchia, ragioni neppure contestate dall'odierno appellante.
A fronte della richiesta dell'avv. Frisina di consentire l'esecuzione di una ulteriore indagine spirometrica (richiesta formulata sulla base di una affermata e neppure documentata “pubblica e pacifica conoscenza di diverse indagini in corso sulla mancata taratura delle apparecchiature elettromedicali ( ) al fine di appurare la natura dolosa o colposa delle errate refertazioni in CP_2
particolare riferite proprio alle spirometrie ed alle refertazioni delle TAC polmonari” ), il CTU, pur evidenziando di essere del tutto all'oscuro dell'esistenza di tali indagini e pur osservando che l'avv. Frisina aveva disinvoltamente sorvolato sul fatto che (diversamente dall'esame spirometrico)
l'interpretazione della TAC eseguita dallo specialista dell' , ed accolta nella CTU, fosse CP_2 nettamente più favorevole al ricorrente di quella dell'ospedale), ha acconsentito alla suddetta richiesta ed ha indirizzato il periziando (per mezzo di comunicazione via PEC all'avv. Frisina consegnata in data 28.10.21) a specialista di propria fiducia presso la C. di C. ” di Persona_3
Pompei; il ricorrente non ha accolto l'indicazione rivoltagli dal CTU e in data 15.11.21 gli ha, senza alcun preavviso, inviato via PEC il referto di un esame spirometrico eseguito in data
09.11.21 presso lo studio del dott. Tale indagine è stata ritenuta dal Persona_4
CTU, sulla scorta di analitiche motivazioni, neppure contestate dall'odierno appellante, priva di attendibilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, del tutto carente di fondamento si profila il rilievo di nullità della perizia, come formulato in sede di gravame (cfr. pag. 6 del ricorso in appello). Né risulta documentato, tanto in primo come in secondo grado, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, un effettivo aggravamento delle condizioni di salute del , idoneo a giustificare Pt_1
un rinnovo della spirometria.
5.4- Infondata è anche la doglianza che attiene alla mancata valutazione, ai fini del calcolo della percentuale di danno biologico, delle infermità “Ipertensione arteriosa ed ectasia dell'arco aortico”, cioè delle patologie di pertinenza cardiologica che il ctu non ha considerato in quanto la loro insorgenza non ha alcun rapporto con l'esposizione all'amianto.
A riscontro della correttezza dell'operato del CTU basta qui rilevare che lo stesso CT di parte ricorrente, dott. , nelle sue osservazioni critiche alla bozza di relazione del CTU non ha Per_1 formulato alcun rilievo sul punto, consapevole dell'assenza di qualsivoglia correlazione etio- patologica o causale tra l'esposizione all'amianto e le suddette infermità.
L'odierno appellante continua ad invocare la previsione di cui all'art. 145 del DPR 1124/1965, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 780/1975 (che dispone che “le prestazioni assicurative sono dovute: a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette
- da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno. Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio”), che, tuttavia, non può essere applicato al caso in esame in cui si controverte di responsabilità civile.
Al riguardo, occorre rimarcare che la norma in questione attiene esclusivamente all'ambito assicurativo e, dunque - come sottolineato anche dalla appellata - non è consentita una sua automatica estensione al diverso settore della responsabilità civile.
Ma anche a voler prescindere da tale considerazione, non si può non evidenziare che, ai fini della invocata associazione tra asbestosi ed altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, siffatte affezioni possono acquisire rilevanza esclusivamente se concorrano alla produzione dell'inabilità indennizzabile insieme con la malattia professionale o se ne abbiano influenzato il processo formativo ed evolutivo.
Si tratta di un accertamento che deve essere effettuato in concreto, anche quando la tecnopatia si associ ad altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, dovendosi escludere qualsiasi presunzione di causalità.
In sintesi, come osservato dall'appellata, la disposizione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 145, comma 1, lettera b), postula l'interferenza, dal punto di vista anatomico e clinico, tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo (Cass., sez. lav., 9 giugno 2016, n. 11861, 24 aprile 2004, n. 7880,
e 18 giugno 1998, n. 6107).
Rileva la Corte che sul punto si è esemplarmente espressa la Suprema Corte che ha evidenziato: “La formulazione previgente richiedeva, in termini più restrittivi, che silicosi e asbestosi fossero
"associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, qualunque sia il grado di inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi".
Il legislatore ha dunque esteso l'ambito applicativo della tutela assicurativa (Cass., sez. lav., 7 aprile 1984, n. 2248).
Per effetto di tale innovazione, che ha soppresso l'originario riferimento alla tubercolosi polmonare in fase attiva, è ora previsto che le prestazioni assicurative siano dovute "anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio".
Questa Corte ha chiarito che è pur sempre necessario dimostrare il nesso eziologico tra silicosi o asbestosi e l'evento assicurato: tale nesso dev'essere accertato in concreto, anche quando la tecnopatia si associ ad altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio. Il legislatore non ha introdotto, in tale fattispecie, alcuna presunzione di causalità (Cass., sez. lav., 15 dicembre
2003, n. 19145, 7 giugno 2001, n. 7718, e 6 novembre 1993, n. 10972). Tali affezioni rivestono rilievo, solo se concorrano alla produzione dell'inabilità indennizzabile o del decesso insieme con la malattia professionale o se ne abbiano influenzato il processo formativo ed evolutivo (Cass., sez. lav., 18 marzo 1987, n. 2751).
La tutela è comunque subordinata all'accertamento in concreto che la silicosi o l'asbestosi abbiano avuto, nel determinismo della morte dell'assicurato, il ruolo di mera concausa (pur se minimo) del decesso, anche solo accelerando il decorso della malattia verso l'esito letale (Cass., sez. lav., 3 giugno 1997, n. 4931, e 14 marzo 1995, n. 2939).
Questa Corte ha poi puntualizzato, a tale riguardo, che non rileva la semplice coesistenza delle altre affezioni dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio.
La disposizione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 145, comma 1, lettera b), interpretata sulla scorta delle più accreditate nozioni di medicina legale, postula l'interferenza, dal punto di vista anatomico
e clinico, tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo (Cass., sez. lav., 9 giugno
2016, n. 11861, 24 aprile 2004, n. 7880, e 18 giugno 1998, n. 6107). Solo un'associazione così intesa, difatti, giustifica l'innovativa presunzione di concausalità (Cass., sez. lav., 27 gennaio 1988,
n. 698).
10.- La L. n. 780 del 1975, nel modificare la normativa relativa all'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, ne ha quindi ampliato l'ambito applicativo e ha subordinato il riconoscimento del diritto alla rendita a condizioni di maggior favore con riguardo ai criteri di valutazione del grado di inabilità, senza introdurre, tuttavia, alcuna deroga con riferimento ai principi generali in tema di nesso causale (Cass., sez. lav., 20 agosto 2002, n. 12298, e 9 luglio
2001, n. 9297).
È dunque indefettibile l'esigenza di accertare in concreto che la morte o l'inabilità del lavoratore siano derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata. Le suddette forme morbose non rilevano, se associate ad altre patologie, pur professionali, diverse da quelle espressamente tipizzate dall'art. 145 del testo unico (Cass., 2 aprile 2004, n. 6549)” (così in motivazione Cass. civ., sez. lav., 26.6.2023, n. 18165).
Nel caso in esame, il CTU nominato in primo grado ha escluso qualsivoglia correlazione tra le patologie dell'apparato cardiocircolatorio e quella derivante dall'esposizione all'amianto e lo stesso CT di parte ricorrente, dott. , nelle sue osservazioni critiche alla bozza di relazione del Per_1
CTU non ha formulato alcun rilievo sul punto, consapevole dell'assenza di correlazione etio- patologica o causale tra l'esposizione all'amianto e le suddette infermità; né il CT di parte ha segnalato qualsivoglia interferenza, dal punto di vista anatomico e clinico, tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che determini una reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo.
5.5- Corretti appaiono anche i parametri utilizzati dal CTU ai fini del calcolo della percentuale di danno biologico.
Ed invero, trattandosi di giudizio risarcitorio intrapreso nei confronti del datore di lavoro, sono proprio le tabelle in uso in materia di responsabilità civile che devono essere utilizzate;
il CTU ha valutato il danno in base ai baremes in uso in ambito civilistico (per la precisione, in base a quello di maggiore impiego ed autorevolezza, di diretta emanazione SIMLA), chiarendo, in ogni caso, che la valutazione in rapporto al danno funzionale respiratorio nelle citate tabelle SIMLA è sostanzialmente analoga a quella delle tabelle . CP_2
Rileva la Corte che il consulente d'ufficio ha operato in conformità con l'orientamento espresso in numerose pronunce della Suprema Corte, che, prendendo le mosse dalla diversa natura e funzione del risarcimento e dell'indennizzo, da cui discende la superiorità del primo rispetto al secondo, hanno precisato che il danno biologico nei confronti del datore di lavoro va determinato alla stregua del danno civilistico nel diritto comune, dove il grado di invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge, ma elaborati dalla comunità scientifica medico legale (cd. barèmes: cfr. Cass. 10/04/2017 n. 9166 in motivazione;
Cass. 24880 del 2019; Cass. 8243 del 2016;
Cass. 26913 del 2016).
A tanto va, comunque, aggiunto che, sul piano pratico, non è certo che vi siano significative differenze tra le percentuali attribuite alle menomazioni dalle tabelle rispetto a quelle CP_2
medico legali utilizzate nella pratica delle cause civili di risarcimento danni, elaborate dalla comunità scientifica in base ad apposite linee-guida.
Del resto, come ha evidenziato il CTU, lo stesso consulente di parte dott. - che pure ha Per_1 invocato l'applicabilità delle tabelle , sostenendo genericamente che “le tabelle in uso per la CP_2
responsabilità civile non sono assolutamente esaustive proprio rispetto all'asbestosi ed alle patologie ad esso correlate” - ha riconosciuto che la valutazione del 5% di danno per il deficit respiratorio è del tutto congrua (“Per l'insufficienza respiratoria ivi compreso il danno anatomico rappresentato dalle strie polmonari disventilatorie è corretta secondo la tabella la percentuale del
5% riconosciuta dal CTU. Resta da valutare il nodulo polmonare che potrebbe essere una noxa patogena a se stante oppure essere una manifestazione della pleuropatia asbestotica”; cfr. osservazioni critiche alla bozza del CTU redatte dal dott. ). Per_1
Secondo il CT di parte è congrua la percentuale del 5 %, ma resterebbe da valutare il nodulo polmonare che potrebbe essere una noxa patogena a se stante oppure essere una manifestazione della pleuropatia asbestotica. In ordine a tale ultimo aspetto, il CTU ha segnalato l'errore metodologico del ragionamento del
CTP, vale a dire che il danno anatomico e quello funzionale vadano scorporati, valutati separatamente e quindi sommati. In realtà, ha chiarito il CTU, il danno funzionale, quando c'è, assorbe quello anatomico (nel caso di specie sia quello pleurico che quello polmonare), che ne rappresenta semplicemente il substrato. Ciò è vero in ambito civilistico ma anche in quello delle assicurazioni sociali. Infatti, proprio in riferimento al codice tabellare n. 331 (con CP_2 riconoscimento di un d.b. fino a 5), “Il danno percentuale superiore al 5% è invece guidato, in via essenziale, dai parametri di funzionalità respiratoria ricorrenti nel caso di specie e ricomprende sia il pregiudizio anatomico che quello funzionale. In altri termini, mano a mano che si rende evidente un maggiore deficit ventilatorio la valutazione del danno sarà sempre più guidata dal parametro emergente dalle prove di funzionalità respiratoria, riassorbendo progressivamente la quota parte di danno anatomico” ( , – Danno biologico Le tabelle di legge – Tes_1 Per_5
Ed. Giuffré – pagg. 271,272). E' questa la ratio che ha indotto, nella bozza, ad elevare al 7% un danno che, dal punto di vista del solo deficit funzionale, si associa ad una (condivisa) valutazione del 5% (cfr. relazione del CTU).
Anche a fronte di tali motivazioni alcuna specifica censura si rinviene nel ricorso in appello.
5.6- Infine, del tutto priva di fondamento è la doglianza, sempre formulata nell'ambito del primo motivo di gravame, con la quale parte appellante lamenta la mancata quantificazione del danno biologico temporaneo.
Premesso che il CTU ha ritenuto che l'insorgenza dell'infermità è documentata a partire dal gennaio 2019 e che essa determina una percentuale di danno biologico permanente pari al 7%, evidenzia la Corte che la parte istante nel ricorso di primo grado (e così anche in quello di appello) non ha formulato alcuna specifica deduzione sulla sussistenza di un danno biologico temporaneo.
In primo grado il si è limitato a riportare, nei conteggi di cui al paragrafo “VIII Quantum” Pt_1 del ricorso ex art. 414 c.p.c., l'importo di euro 191.625,00 rivendicato a titolo di indennità temporanea parziale, “I.T.P. calcolata mediamente al 25% dalla data di riconoscimento CP_2
(2009) per la durata dell'aspettativa di vita (85 anni per gli uomini) pari a 5475 giorni, ovvero ->
25% di Euro 140,00 = E 35,00 X giorni 5475 = Euro 191.625,00 di indennità temporanea parziale” (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c.).
Al di là della erroneità della richiesta (si invoca una I.T.P. per il periodo successivo al riconoscimento dell' e, dunque, dopo la stabilizzazione della patologia e per tutta la durata CP_2 dell'aspettativa di vita;
si tratta, in pratica, del danno biologico permanente), ribadisce la Corte che il , tanto in primo come in secondo grado, non ha mai dedotto né tanto meno Pt_1 documentato di aver riportato a causa della patologia di origine professionale, comunque lieve
(trattasi, infatti, di deficit ventilatorio restrittivo di grado lieve e con DLCO nella norma), temporaneamente una lesione dell'integrità psicofisica di entità maggiore rispetto a quella accertata dal consulente.
Del resto, lo stesso CT di parte, dott. , nelle sue osservazioni critiche alla bozza di relazione Per_1
del CTU non ha sollevato alcuna doglianza per la mancata determinazione del danno biologico temporaneo, evidentemente insussistente.
6.- E, invece, fondato e va accolto il secondo motivo di gravame, che attiene al danno differenziale.
6.1- Il Tribunale ha ritenuto priva di fondamento la richiesta di riconoscimento di un danno biologico differenziale, in considerazione del fatto che il danno biologico permanente accertato dal
CTU (7%) era evidentemente inferiore a quanto già riconosciuto dall'Istituto Assicurativo (9%)
e liquidato mediante indennizzo in capitale. Ha sostenuto che, nel caso in esame, “non è stata ravvisata una differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 cit. e il CP_2
risarcimento del danno biologico con la conseguenza che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato” (cfr. sentenza di primo grado).
Le motivazioni addotte dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda di risarcimento del danno differenziale non appaiono condivisibili.
6.2- E' noto che il calcolo dell'indennizzo e quello del risarcimento sono diversi e fondati su parametri differenti: le tabelle obbligatorie, per l'indennizzo; le tabelle giurisprudenziali CP_2
elaborate dal tribunale di Milano, per il risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 07-06-2011, n. 12408;
Cass. civ., sez. III, 20-05-2015, n. 10263), giacché proprio da tale diversità nasce il danno differenziale di cui si discute.
Il danno differenziale quantitativo, come da definizione giurisprudenziale, è una differenza pecuniaria tra quanto il lavoratore avrebbe ottenuto in sede civilistica, se si fosse trattato di un qualunque danno all'integrità psico-fisica da fatto illecito, e quanto egli ottiene, o potrebbe in astratto ottenere, dall' sotto forma di indennizzo da assicurazione obbligatoria per lo stesso CP_2
danno.
Indubbiamente, il danno biologico sofferto dal lavoratore va integralmente risarcito al lavoratore come al normale cittadino, anche se il primo è agevolato, in attuazione del principio costituzionale dell'art. 38 Cost., dal sistema di assicurazione obbligatoria che gli assicura, automaticamente e a prescindere dall'imputazione della responsabilità del fatto generatore del danno, un indennizzo. Da ciò il corollario, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il danno differenziale è un quantum pecuniario, costituito da una somma di denaro destinata a colmare una differenza puramente quantitativa tra un risarcimento (più ampio, ma eventuale) e un indennizzo
(più ridotto, ma certo), a fronte di un unico danno alla persona: non può, quindi, il danno differenziale costituire una terza e ulteriore voce risarcitoria, derivante da un'autonoma valutazione del pregiudizio al bene salute.
Tuttavia, sul piano processuale, occorre valutare se l'eventuale accertamento della percentuale di danno in sede amministrativa, ai fini dell'indennizzo, possa incidere nel giudizio intrapreso ai fini del risarcimento.
Rileva il Collegio, come già in due precedenti della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 04-10-
2019, n. 24880, che richiama Cass. civ., sez. lav., 26-04-2016, n. 8243, cit.), che, nel sistema vigente, non può esistere alcun vincolo tra i due accertamenti, nemmeno se derivanti da giudicati contrapposti, dal momento che le parti sono diverse e i due istituti – indennizzo e risarcimento – hanno finalità e consistenza differenti, venendo calcolati in base a parametri non omogenei;
né la
Corte può ritenersi vincolata dall'accertamento svolto in sede amministrativa tra altre parti, a fini indennitari, in mancanza di qualsivoglia elemento, indicato o prodotto dalle parti, utile ad una eventuale valutazione tecnica di esso rispetto all'accertamento richiesto nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso concreto, dunque, la valutazione non potrà che fondarsi sul materiale probatorio raccolto nel presente giudizio e negli esiti della relazione del C.T.U. nominato nel corso del primo grado di questo giudizio.
6.3- Ebbene, partendo da questo dato e dunque da una percentuale del 7% di danno biologico, il risarcimento spettante al lavoratore deve essere quantificato secondo le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, da ultimo aggiornate, in conformità all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12408/2011 e successive).
Secondo le nuove tabelle la liquidazione va effettuata unitariamente, tenendo conto del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di
"dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico “standard” e c.d. danno morale. Considerando, dunque, una percentuale del 7% di danno biologico per un uomo di 69 anni (età relativa all'epoca cui risale l'insorgenza della patologia), sulla scorta delle tabelle di Milano si ottiene, sommando le due voci, la somma complessiva di € 10.384,00.
Alcun importo può essere aggiunto in termini di personalizzazione, in assenza di qualsivoglia deduzione da parte del ricorrente di elementi tipici e specifici della fattispecie concreta, tali da giustificare una liquidazione maggiorata rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari.
Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, “ha chiarito (v., da ultimo, Cass. n. 14364 del 2019) che la personalizzazione è un'operazione" che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. n. 2193 del 2017). Il giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe;
e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico. … La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede
l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie” (cfr. Cass., sentenza n. 10989 del 2020).
Detraendo dall'importo di euro € 10.384,00 previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano
l'indennizzo già liquidato dall' , pari – come dichiarato - ad € 6.856,37, residua a favore del CP_2 lavoratore un importo differenziale di € 3.527,63, da arrotondarsi ad € 3.528,00, al cui pagamento l'odierna appellata deve essere condannata.
7.- Sulla somma sopra indicata, liquidata all'attualità a titolo risarcitorio, vanno riconosciuti gli interessi compensativi, correlati alla compensazione del pregiudizio subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta, dal momento in cui questa doveva essergli messa a disposizione in poi (Cass. SS.UU. n. 1712/1995).
È principio ormai granitico della S.C., sul punto, che, ai fini dell'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che costituisce debito di valore, occorre riconoscere al danneggiato sia la rivalutazione monetaria - che attualizza al momento della liquidazione il danno subito -, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza in poi (Cass. civ., sez. III, n. 11899/2016).
Non sussiste, dunque, alcuna incompatibilità tra la valutazione all'attualità del danno biologico e il riconoscimento degli interessi compensativi, che sono volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito (Cass. n. 10251/2002). Inoltre, la rivalutazione monetaria e la previsione di interessi compensativi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, da liquidarsi anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi, ove non espressamente esclusi, devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria (Cass. civ., sez. I, ord., n.
15255/2022).
Tali interessi compensativi, in sede di liquidazione giudiziale, “vanno determinati con riferimento al periodo che decorre dalla data del sinistro a quella della pubblicazione della sentenza” (Cass. civ., Sez. III, n. 9194/2020), che provvede ad accertare l'an e a liquidare il quantum debeatur.
Al contempo, occorre evitare che si verifichino ingiuste locupletazioni in capo ai creditori per il fatto che gli accessori decorrono dal giorno del fatto su una somma che è stata già liquidata all'attualità e in moneta corrente.
A tal fine, gli interessi compensativi vanno calcolati non già sulla somma rivalutata, bensì con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma - equivalente al bene perduto - si incrementa nominalmente in base ad un indice medio, in quest'ultimo caso risultando corretti sia il metodo di calcolo degli interessi dalla data del fatto sull'importo costituito dalla media tra il credito originario e quello risultato dalla rivalutazione, sia quello che pone come base di calcolo il credito originario rivalutato secondo un indice medio (fra le tante, v. Cass. civ., sez. II, ord., n. 1627/2022, che richiama in motivazione Cass. n. 3747/2005).
Ebbene, valutati i diversi meccanismi indicati dalla Corte di Cassazione, il Collegio reputa più adeguato quello consistente nel calcolare gli interessi al tasso legale dal giorno del fatto sulla somma devalutata a quella data e, successivamente, annualmente rivalutata fino alla presente pronuncia.
Da quest'ultimo momento decorrono, secondo i principi generali sulla mora, ulteriori interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità, fino all'effettivo soddisfo.
7.- Le spese del doppio grado vanno compensate per metà in considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda e della difformità di pronuncia sulla questione affrontata attinente al danno differenziale, mentre per la residua parte, liquidata come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 3.528,00 a titolo di danno differenziale, oltre interessi legali dal gennaio 2019, computati sulla somma risultante dalla devalutazione a tale data dell'importo liquidato e rivalutata anno per anno dal gennaio 2019 ad oggi, ed oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
2) compensa per metà le spese del doppio grado e condanna l'appellata società al pagamento della residua frazione che liquida, già in tale ridotta misura, in € 1.300,00 per il primo grado ed € 1.100,00 per l'appello, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, l'8.7.2025
L'Estensore Il Presidente
dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone