Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22639/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. TONINELLI CATIA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Orzinuovi, viale Fabio Filzi, n. 11/b e
(c.f. ), con l'avv. TONINELLI CATIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Orzinuovi, viale Fabio Filzi, n. 11/b
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 19.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicare eventuali cambiamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita in Via Comune Vecchio n. 3 a Borgo San Giacomo (BS), sarà assegnata e resterà di uso esclusivo alla sig.ra , che vi continuerà a vivere con i mobili e gli arredi in essa presenti Pt_2 unitamente ai figli e fino alla maggiore età ed indipendenza economica degli stessi. Per_1 Per_2
3) Il sig. trasferirà la propria residenza entro e non oltre 60 giorni dal deposito del presente Parte_1 ricorso;
4) I figli minori e saranno affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, ai sensi della Legge Per_2 Per_1
n. 54/2006. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario loro interesse, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. I signori e eserciteranno in forma congiunta la responsabilità sui figli minori per le questioni Pt_2 Pt_1
e e relative alla loro istruzione, educazione e salute. Per_1
5) I figli e avranno la propria collocazione, residenza anagrafica e dimora abituale presso la Per_2 Per_1 madre, nella casa coniugale.
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi con gli stessi di volta in volta raggiunti, in ogni caso:
- durante la settimana: il martedì e il giovedì sera;
- a fine settimana alternati dal sabato mattina alle 7,00 o dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
21,00.
- durante le vacanze di Natale il genitore non collocatario potrà tenere con sé i figli per 7 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, in maniera tale che il giorno di Natale venga trascorso, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre, il tutto secondo le modalità e gli accordi di volta in volta stabiliti dai genitori;
- durante le vacanze pasquali 3 giorni anche non consecutivi, con facoltà di pernottamento, in maniera tale che il giorno di Pasqua venga trascorso, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre, il tutto secondo le modalità e gli accordi di volta in volta stabiliti dai genitori;
- durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi. Tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro 31 Maggio di ogni anno.
Il padre avrà diritto di recuperare i periodi che non avrà potuto trascorrere con i figli, accordandosi con padre sui tempi più opportuni, successivi a quelli non goduti.
7) A titolo di contributo al mantenimento per i figli e , il sig. entro il giorno 10 di ogni Per_2 Per_1 Pt_1 mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, verserà alla sig.ra mediante Pt_2 bonifico bancario, la somma di Euro 300,00 (Trecento/00) mensili, centocinquanta per ciascun figlio, sino alla maggiore età ed indipendenza economica degli stessi. Tale somma sarà da indicizzarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (rivalutazione automatica 100%) a decorrere dall'anno successivo al mese di prima erogazione.
8) I signori contribuiranno alle spese straordinarie dei figli minorenni nella misura del 50% Pt_1 Pt_2 ciascuno come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, tra cui:
- Spese mediche (da documentare con prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN già noto.
Per le ulteriori adempimenti delle parti si rimanda a quanto indicato dal protocollo adottato da codesto tribunale che si intende qui integralmente trascritto.
I genitori detrarranno quindi rispettivamente il 50% delle spese dei figli.
9) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di contributo / assegno di mantenimento.
10)L'automobile Musa tg. DW546NL intestata alla sig. sarà attribuita in proprietà esclusiva alla Pt_1 sig.ra che provvederà in proprio ai relativi adempimenti e costi, tra cui il passaggio di Parte_2 proprietà, assicurazione e bolli.
11) I coniugi, con quanto sopra, dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del vincolo matrimoniale o per altro titolo o ragione.
12) I coniugi si scambiano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carte di identità validi per l'espatrio e sia al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio dei figli minori e . Per_2 Per_1
13) Infine le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.»
PER IL DIVORZIO: «Le parti chiedono la pronuncia della sentenza di divorzio alle medesime condizioni della separazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 15/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BORGO SAN GIACOMO (anno 2000, parte II^, serie A, n. 1).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
– provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 19.6.2025
Il Presidente est.
CO TI