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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/12/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 27 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo iscritto al n. 230 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), già , nonché Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 [...]
, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
APPELLANTE
E
quale erede di;
CP_1 Persona_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
; ; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia
[...] Controparte_5 CP_6
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 562/2022 – r.g. n. 1282/2019, pubblicata in data 17 agosto 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “voglia l'adita Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di prima comparizione e discussione, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata per i motivi suesposti. Spese vinte”
Per le appellate: “Voglia l'ill.mo Tribunale, in via preliminare, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Giudice adito per le ricorrenti , e , e dichiarare il ricorso CP_2 CP_5 CP_6 inammissibile;
nel merito, voglia rigettare le domande proposte, perché prive di ogni fondamento in fatto e diritto. Spese vinte”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414, c.p.c., depositato presso la cancelleria del Tribunale di Potenza in data 24 aprile
2019, , , Persona_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e hanno chiesto, previo riconoscimento giuridico ed economico delle
[...] CP_6 mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con relativo riconoscimento del trattamento retributivo, la condanna del al pagamento delle somme di loro spettanza, sia a titolo di CP_7 indennità di funzioni superiori che a titolo di emolumento accessorio della posizione economica per compiti di maggiore responsabilità, in qualità di assistenti amministrativi.
A fondamento del ricorso hanno esposto di essere alle dipendenze del in qualità di assistenti CP_7 amministrativi, con contratto a tempo indeterminato, presso le scuole di titolarità della provincia di
Potenza, con inquadramento nel profilo professionale ATA – area B e di avere ricevuto l'incarico di
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (in breve D.S.G.A.), negli anni scolastici 2017/2018 e
2018/2019, ad eccezione di che era stata incaricata anche per l'anno scolastico 2016/2017. Per_1
Tuttavia, nonostante l'espletamento di mansioni superiori, non avrebbero percepito l'indennità di funzioni superiori loto spettante, in violazione degli artt. 52 D.lgs. n. 165/2001 e 69 del CCNL comparto scuola 94-97, richiamato dall'art. 147 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007, nonché, il beneficio della posizione economica, in violazione dell'art. 2 della sequenza contrattuale, ai sensi dell'art. 62 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, il ha depositato memoria difensiva in cui ha concluso per CP_7
l'infondatezza del ricorso con condanna alle spese di lite, evidenziando come l'indennità di funzioni superiori comprendesse anche l'emolumento relativo alla posizione economica.
Dopo vari rinvii determinati dalla pendenza della questione di legittimità costituzionale relativa ai commi 44
e 45 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 2012, i ricorrenti hanno dichiarato di voler rinunciare al capo della domanda relativo all'indennità di funzioni superiori.
Con sentenza la sentenza n. 562/2022, del 17.08.2022, il giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza ha così disposto:” 1) Accoglie in parte il ricorso e per l'effetto accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici della posizione economica ex art. 62 CCNL 29.11.2007 ciascuno per i periodi indicati in ricorso introduttivo;
2) Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore di quale erede CP_1 di della somma di euro 3.600,00, di della somma di euro 3.525,00, di Persona_1 CP_2
della somma di euro 3.600,00, di della somma di euro 3.600,00, di Controparte_3 Controparte_4
della somma di euro 3.600,00, di della somma di euro 3.600,00, Controparte_5 CP_6 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. 3) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riconoscimento delle mansioni superiori e relative indennità attesa la rinuncia dei ricorrenti;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 11.915,00
(art.1-11- 4 DM 55/2014) oltre il 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc”.
Nella stilata motivazione della sentenza, ha ritenuto il Giudicante che all'assistente amministrativo che svolge funzioni di D.S.G.A. per un periodo di tempo superiore a quindici giorni, spetti il beneficio della posizione economica, assumendo lo stesso valenza di compenso previsto per la valorizzazione professionale
ATA.
Avverso tale sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 01 dicembre 2022, il
[...]
, insistendo su tutte le eccezioni respinte dal primo giudice e concludendo nei Parte_1 termini estesamente riportati in epigrafe. Fissata dal Presidente l'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato unitamente al ricorso di secondo grado, alle parti appellate, queste si costituivano tempestivamente nel giudizio di gravame con memoria difensiva, a loro volta concludendo come in atti.
All'udienza odierna, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la Corte d'Appello adita si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto, alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza resa dal Tribunale di Potenza, in funzione di Giudice del
Lavoro, nella parte in cui ha accertato il diritto delle ricorrenti alla percezione dell'emolumento accessorio legato alla posizione economica per la valorizzazione professionale ATA, senza considerare che nel corso del giudizio, aveva contestato tale spettanza sia nell'an che nel quantum. In particolare, le appellate non hanno allegato, prima ancora che provato, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 50 del CCNL comparto scuola, necessari per l'attribuzione della posizione economica.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, si rileva che non è accoglibile l'eccezione di parte appellata secondo cui, in sede di appello, il avrebbe modificato la sua posizione difensiva, posto che, già con la memoria difensiva Parte_1 depositata in primo grado, l'Amministrazione ha richiamato i requisiti necessari di cui all'art. 50 CCNL per l'attribuzione della posizione economica, dei quali non era stata fornita la prova.
Quanto al merito della questione, l'art. 2 del CCNL comparto scuola della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, attuativo dell'art. 62 del CCNL del 29 novembre 2007, ha riformulato l'art. 50 del contratto, disciplinando la rivalutazione del valore unitario delle posizioni economiche per la valorizzazione professionale del personale ATA, di cui alle aree professionali A e B, già previste dall'art. 7 del CCNL 7 dicembre 2005 e conseguente accordo attuativo del 10 maggio 2006.
L'art. 50, comma 2, prevede che:” L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del presente CCNL”.
Pertanto, l'accordo del 20 ottobre 2008, attuativo del menzionato art. 2, ha precisato che affinché, si possa essere destinatari della posizione economica e del trattamento economico connesso con tale posizione, è necessario che sia attivata la relativa procedura e che gli interessati siano inseriti in apposita graduatoria per l'attribuzione del beneficio economico, distinta in due fasce, previa presentazione delle relative domande. Ai fini dell'utile collocamento in graduatoria si tiene conto dei titoli di studio, del servizio prestato e dei crediti professionali. Il personale utilmente collocato nelle già menzionate graduatorie ha diritto di partecipare ai corsi di formazione, all'esito dei quali il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale, previo accertamento dell'esito favorevole della frequenza del corso, definisce l'elenco del personale cui è attribuita la posizione economica. La partecipazione al corso di formazione presuppone lo svolgimento di un test di valutazione finale. La frequentazione dei corsi è il necessario supporto professionale per lo svolgimento dei compiti connessi all'attribuzione del beneficio economico. In particolare, all'art. 4.3., secondo periodo, dell'accordo attuativo del 20 ottobre 2008, è previsto che:” La corresponsione del beneficio economico avviene previo superamento del corso di formazione di cui al successivo articolo 7”.
Nel caso di specie, le appellate hanno chiesto il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico corrispondente all'esercizio delle mansioni superiori senza allegare e provare la sussistenza del diritto alla posizione economica di cui al menzionato art. 50 CCNL, in violazione del disposto di cui all'art. 2967 c.c. che onera, chi allega fatti costitutivi, di fornirne anche la prova. In particolare, non hanno allegato, prima ancora che provato, di aver presentato la domanda di collocazione in graduatoria, nonché, di essere state utilmente collocate in graduatoria e di aver preso parte ai corsi di formazione di cui all'art. 7 dell'accordo attuativo del 20 ottobre 2010.
Non essendo stato allegato nè provato l'an della pretesa, resta assorbita la questione relativa al quantum e alla contestazione delle somme richieste.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022, scaglione € 26.001 - € 52.000 – complessità bassa – parametro medio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 230 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di Parte_3 CP_2
, ,
[...] CP_6 Controparte_5 Controparte_4 Controparte_8
quale erede di , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] Persona_1 provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;
2) Condanna le appellate, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellata, liquidandole in complessivi euro 3.470,00, oltre iva, cpa e cf come per legge.
Potenza, 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Rosa Larocca dr. Roberto Spagnuolo