Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA Settore Civile R.G. n. 1748/2022
Il Giudice designato Dr. Claudio Cozzella esaminati gli atti di causa;
rilevato che, all'esito dell'udienza del 4/12/2024, il Giudice ha rilevato che, nonostante l'autorizzazione alla rinnovazione delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio disposta in data
14/2/2024, la parte attrice non vi aveva provveduto senza addurre validi motivi;
considerato che
, con ordinanza in data 4/12/2024, il Giudice ha fissato alla parte attrice termine perentorio, decorrente dalla comunicazione della medesima, affinchè la stessa parte producesse documentazione attestante la tempestiva e diligente attivazione ai fini dell'adempimento di cui sopra;
rilevato che, ad oggi, a distanza di quasi 4 mesi, la parte attrice nulla ha prodotto;
ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 307, comma 3, c.p.c., con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio;
P.Q.M.
letto l'art. 307, comma 3, c.p.c.
DICHIARA estinto il giudizio per inattività della parte attrice.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Tempio Pausania, 26/03/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella