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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 63/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello pronuncia la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 63/2024 R.G. Lav. promossa da:
– elettivamente domiciliata presso avv C.Bertoni e Parte_1
A.Manfredi e da loro difesa e rappresentata per procura in atti
Ricorrente contro
sede in Torino CP_1
Convenuto Contumace oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito il giudice del lavoro di Cuneo esponendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 8.2.15 al 25.2.22 CP_1 nell'ambito nell'appalto per il servizio di pulizie presso il Tribunale di
1 Cuneo, con mansioni di addetta alle pulizie e da aprile 2019 come caposquadra di una squadra di 10 addetti, con mansioni quindi ed anche riconducibili al IV livello del CCNL IS Pulizie;
era stata inquadrata sia come operaia pulitrice di I Livello del CCNL IS
Pulizie con mansioni di addetta alle pulizie, che aveva effettivamente e costantemente svolto e poi come II livello; chiedeva il riconoscimento del suo diritto a vedersi riconoscere la qualifica di dipendente di IV livello del CCNL IS, ( “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori. Profilo: 1.
Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti. Esempi: 1.1
Laminatori, levigatori, vetrificatori di pavimenti in legno, lucidatori a piombo;
1.2 Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo o l'unità operativa”); in subordine il riconoscimento del diritto ad ottenere la qualifica di III livello (“Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad opera-zioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori in-quadrati in livelli inferiori od uguali” ); in ulteriore subordine il diritto a vedersi riconoscere la qualifica di II livello a partire dal compimento del nono mese di anzianità di servizio come da previsione del citato CCNL Pulizie IS ( Appartengono altresì a questo livello
2 ( il I) i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio).
Inoltre richiamava l'art. 22 del CCNL IS : “in considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore, stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, 13^, 14^, indennità preavviso,
TFR, malattia infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella seguente: … II livello € 54,39” per affermare il suo diritto alla anzianità di servizio mai corrisposta.
Esponeva infine di essere stata regolarizzata come dipendente part time
31,25% (12,5 ore settimanali), di aver osservato sino al mese di dicembre
2021, un orario di 19 ore settimanali e tutte le ore di lavoro in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, come risulta dalle stesse buste paga allegate al ricorso (lamentando che peraltro non le erano state consegnate tutte e pertanto formulava richiesta di ordine di esibizione in giudizio di tutte le buste relative al rapporto di lavoro de quo), sono state retribuite come ore ordinarie e non come ore supplementari.
Conseguentemente non essendo stata correttamente retribuita risulta creditrice della complessiva somma di € 4.892,72 (come da conteggio sindacale che produceva.) non si costituiva nonostante regolare notifica e veniva pertanto CP_1 dichiarato contumace.
La causa era istruita con la fissazione di udienza per l'interpello formale del convenuto sui capi di ricorso relativi allo svolgimento di mansioni
3 superiori ed al conseguente credito retributivo. L'interpello del legale rappresentante del convenuto era negativo perché nonostante regolare notifica della ordinanza ammissiva il convenuto non si presentava alla udienza all'uopo fissata. La causa era quindi decisa.
Si osserva .
La contumacia del convenuto appare significativa del suo disinteresse a difendersi nel processo e consente di ritenere come non contestate le circostanze di fatto esposte in ricorso ed oggetto di puntuale capitolazione per interpello formale, negativo per l'assenza del convenuto. Tanto premesso rileva l'ufficio che la ricorrente ha prodotto ampia documentazione in ordine alla sussistenza del contratto di lavoro ed alla retribuzione a lei corrisposta.
Quanto allo svolgimento di mansioni superiori l'interpello negativo consente d ritenere provate le circostanze dedotte.
Tanto premesso, secondo la giurisprudenza prevalenti, va detto che il datore di lavoro è tenuto all'osservanza e all'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, delle clausole normative contenute nel C.C.N.L. corrispondente all'attività svolta, in quanto egli aderisca a talune associazioni datoriali stipulanti il contratto, ovvero nel caso in cui le parti abbiano, anche solo implicitamente, rinviato al C.C.N.L. di riferimento per regolare il rapporto di lavoro. Nel caso il rinvio è esplicito, ma in ogni caso, nel rispetto del e per l'applicazione diretta dell'art 36 della Costituzione, vi è applicabilità indiretta delle statuizioni dei patti collettivi, quale parametro di riferimento nella determinazione della retribuzione (globalmente intesa) “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, dovrà comunque giungersi in forza dell'art. 36, I comma della Costituzione.
4 Orbene, nel caso in esame, poiché può ritenersi provata la durata del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente dall'8 febbraio 2018 al 25 febbraio2022, anche sulla base della documentazione in atti, e poiché può ritenersi provato che da aprile 2019 ella svolse mansioni riconducibili al IV livello contrattuale, va accolta la domanda principale.
Spese come da soccombenza liquidate nei valori medi per la tabella di valore corrispondente e per n 4. fasi
PQM
Il giudice del lavoro
Definitivamente pronunciando
Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in CP_1 favore della ricorrente , quale dipendente di II Livello Parte_1
CCNL IS Pulizia dal novembre 2018 e di IV Livello dal mese di aprile 2019 al 25.2.22 della complessiva somma capitale di € 4.892,72, oltre interessi e rivalutazione e con obbligo di relativa regolarizzazione contributiva.
Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2600,00 oltre interessi e rivalutazione di legge.
Cuneo, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Natalia Fiorello pronuncia la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al N. 63/2024 R.G. Lav. promossa da:
– elettivamente domiciliata presso avv C.Bertoni e Parte_1
A.Manfredi e da loro difesa e rappresentata per procura in atti
Ricorrente contro
sede in Torino CP_1
Convenuto Contumace oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito il giudice del lavoro di Cuneo esponendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 8.2.15 al 25.2.22 CP_1 nell'ambito nell'appalto per il servizio di pulizie presso il Tribunale di
1 Cuneo, con mansioni di addetta alle pulizie e da aprile 2019 come caposquadra di una squadra di 10 addetti, con mansioni quindi ed anche riconducibili al IV livello del CCNL IS Pulizie;
era stata inquadrata sia come operaia pulitrice di I Livello del CCNL IS
Pulizie con mansioni di addetta alle pulizie, che aveva effettivamente e costantemente svolto e poi come II livello; chiedeva il riconoscimento del suo diritto a vedersi riconoscere la qualifica di dipendente di IV livello del CCNL IS, ( “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori. Profilo: 1.
Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella pulizia e manutenzione degli ambienti. Esempi: 1.1
Laminatori, levigatori, vetrificatori di pavimenti in legno, lucidatori a piombo;
1.2 Capisquadra o capigruppo che, pur lavorando essi stessi manualmente, coordinano e sorvegliano l'attività dei lavoratori componenti la squadra, il gruppo o l'unità operativa”); in subordine il riconoscimento del diritto ad ottenere la qualifica di III livello (“Appartengono a questo livello i lavoratori qualificati, adibiti ad opera-zioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori in-quadrati in livelli inferiori od uguali” ); in ulteriore subordine il diritto a vedersi riconoscere la qualifica di II livello a partire dal compimento del nono mese di anzianità di servizio come da previsione del citato CCNL Pulizie IS ( Appartengono altresì a questo livello
2 ( il I) i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio).
Inoltre richiamava l'art. 22 del CCNL IS : “in considerazione della specificità del settore caratterizzato da appalti di durata predeterminata agli operai sarà riconosciuta una anzianità forfettaria di settore, stabilita in unica quota fissa, non prevedendo ulteriori scatti. Il valore corrispondente alla anzianità forfettaria di settore sarà tenuto distinto dalla retribuzione tabellare e sarà computato ai fini dello straordinario, ferie, 13^, 14^, indennità preavviso,
TFR, malattia infortunio. L'anzianità forfettaria di settore non sarà corrisposta per i primi quattro anni di anzianità nel settore. A partire dal quinto anno di anzianità, senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore, fatti salvi i passaggi di appalto, sarà corrisposto secondo gli importi previsti dalla tabella seguente: … II livello € 54,39” per affermare il suo diritto alla anzianità di servizio mai corrisposta.
Esponeva infine di essere stata regolarizzata come dipendente part time
31,25% (12,5 ore settimanali), di aver osservato sino al mese di dicembre
2021, un orario di 19 ore settimanali e tutte le ore di lavoro in eccedenza rispetto all'orario contrattuale, come risulta dalle stesse buste paga allegate al ricorso (lamentando che peraltro non le erano state consegnate tutte e pertanto formulava richiesta di ordine di esibizione in giudizio di tutte le buste relative al rapporto di lavoro de quo), sono state retribuite come ore ordinarie e non come ore supplementari.
Conseguentemente non essendo stata correttamente retribuita risulta creditrice della complessiva somma di € 4.892,72 (come da conteggio sindacale che produceva.) non si costituiva nonostante regolare notifica e veniva pertanto CP_1 dichiarato contumace.
La causa era istruita con la fissazione di udienza per l'interpello formale del convenuto sui capi di ricorso relativi allo svolgimento di mansioni
3 superiori ed al conseguente credito retributivo. L'interpello del legale rappresentante del convenuto era negativo perché nonostante regolare notifica della ordinanza ammissiva il convenuto non si presentava alla udienza all'uopo fissata. La causa era quindi decisa.
Si osserva .
La contumacia del convenuto appare significativa del suo disinteresse a difendersi nel processo e consente di ritenere come non contestate le circostanze di fatto esposte in ricorso ed oggetto di puntuale capitolazione per interpello formale, negativo per l'assenza del convenuto. Tanto premesso rileva l'ufficio che la ricorrente ha prodotto ampia documentazione in ordine alla sussistenza del contratto di lavoro ed alla retribuzione a lei corrisposta.
Quanto allo svolgimento di mansioni superiori l'interpello negativo consente d ritenere provate le circostanze dedotte.
Tanto premesso, secondo la giurisprudenza prevalenti, va detto che il datore di lavoro è tenuto all'osservanza e all'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, delle clausole normative contenute nel C.C.N.L. corrispondente all'attività svolta, in quanto egli aderisca a talune associazioni datoriali stipulanti il contratto, ovvero nel caso in cui le parti abbiano, anche solo implicitamente, rinviato al C.C.N.L. di riferimento per regolare il rapporto di lavoro. Nel caso il rinvio è esplicito, ma in ogni caso, nel rispetto del e per l'applicazione diretta dell'art 36 della Costituzione, vi è applicabilità indiretta delle statuizioni dei patti collettivi, quale parametro di riferimento nella determinazione della retribuzione (globalmente intesa) “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, in ogni caso, sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”, dovrà comunque giungersi in forza dell'art. 36, I comma della Costituzione.
4 Orbene, nel caso in esame, poiché può ritenersi provata la durata del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente dall'8 febbraio 2018 al 25 febbraio2022, anche sulla base della documentazione in atti, e poiché può ritenersi provato che da aprile 2019 ella svolse mansioni riconducibili al IV livello contrattuale, va accolta la domanda principale.
Spese come da soccombenza liquidate nei valori medi per la tabella di valore corrispondente e per n 4. fasi
PQM
Il giudice del lavoro
Definitivamente pronunciando
Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento in CP_1 favore della ricorrente , quale dipendente di II Livello Parte_1
CCNL IS Pulizia dal novembre 2018 e di IV Livello dal mese di aprile 2019 al 25.2.22 della complessiva somma capitale di € 4.892,72, oltre interessi e rivalutazione e con obbligo di relativa regolarizzazione contributiva.
Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2600,00 oltre interessi e rivalutazione di legge.
Cuneo, 25 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Natalia Fiorello
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