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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9052/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORESCHI MAURO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 55
e
(c.f. ), con l'avv. GUSBERTI FAZIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Manerbio, via Verdi, n. 42
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 11.7.2025 e 14.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.: «1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
2) assegnazione della casa coniugale sita in Gottolengo (BS) con tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli, Parte_2
3) affido condiviso della figlia ormai quasi maggiorenne ad entrambi i genitori. Il padre Persona_1 potrà vedere, tenere con sé ed incontrare la figlia quando lo desideri previo accordo con la Per_1 stessa,
4) porre a carico del Sig. l 'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario dei figli Parte_1 non economicamente autosufficienti con la corresponsione, in favore della sig.ra , della Parte_3 somma complessiva mensile di € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascun figlio) da versare mediante bonìfico bancario sul c/c della moglie aperto presso Poste Italiane (IBAN
ITI8L0760111200001074120898), entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025. Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT con decorrenza da maggio 2026,
5) i coniugi contribuiranno in ragione del 50% cadauno nelle spese straordinarie riguardanti i figli non economicamente autosufficienti, con la precisazione che le stesse saranno in ogni caso:
a) da documentare;
b) da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte e non dal medico curante: II) cure dentistiche;
ortodontiche, oculistiche III) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure termali e fisioterapiche;
II) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
III) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, iscrizione mensile alla scuola materna: Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
6) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per i figli per le quali i genitori concorreranno in ragione del 50% cadauno, saranno al 50% tra i coniugi se usufruibili,
7) disporre che l'Assegno Unico per i figli erogato dall' sia percepito in via esclusiva dalla CP_1 sig.ra con obbligo a carico del padre di sottoscrivere e consegnare alla moglie tutta la Parte_2 documentazione necessaria al fine dell'erogazione in favore di quest'ultima del predetto assegno,
8) nessuna statuizione in punto contributo nel mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti, godendo entrambi di un proprio reddito derivante da attività lavorativa, 9) ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti alla separazione personale dei coniugi:
- la IG , consapevole che il marito dovrà procedere al reperimento di altra Parte_2 autonoma abitazione e che dovrà conseguentemente arredarla, a fronte del fatto che tutto l'arredo della casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità/proprietà della moglie, sì obbliga a corrispondergli la somma complessiva di € 10.000.00. Tale somma verrà corrisposta al sig.
[...]
entro 30 giorni dall'emissione della sentenza che pronuncia la separazione dei beni, Pt_1
- quanto al denaro, comunque accantonato/investito depositato su i coniugi Controparte_2 espressamente riconoscono che la somma di € 60.000,00 rimarrà nella esclusiva titolarità della IG per essere denaro alla stessa pervenuto a seguito di successioni ereditarie e Parte_2 pertanto nella sua esclusiva proprietà; quanto alla somma residua - circa € 55.000,00 - la stessa verrà suddivisa tra i coniugi in ragione del 50% cadauno. Tale suddivisione avverrà nel termine dì giorni 30 dall'emissione della sentenza che pronuncia la separazione e i coniugi si obbligano a presentarsi congiuntamente presso l 'Ufficio Postale di Gottolengo,
- quanto ai libretti di risparmio aperti presso la Coop, portanti un credito di circa € 37.000,00 cadauno, quello intestato alla IG rimarrà nella sua esclusiva proprietà, mentre Parte_2 quello intestato al sig. rimarrà nell'esclusiva proprietà di quest'ultimo, Parte_1
- quanto al c/c cointestato ed aperto presso la Cassa Padana, lo stesso verrà chiuso congiuntamente dai coniugi e quanto giacente rimarrà nell'esclusiva proprietà/disponibilità della sig. Parte_2 che trasferirà sul proprio conto delle poste i rapporti (Unipolmovie, Fastweb. assegni familiari) su di esso allo stato appoggiati,
10) i coniugi rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio,
11) i coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale all'udienza che verrà fissata, non essendo loro intenzione riconciliarsi,
12) i coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza se pronunciata in conformità delle conclusioni rassegnate,
13) spese e compensi legali interamente compensati tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 28/04/2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio concordatario in Gottolengo (BS) in data 6.4.2003, dalla cui unione erano nati i figli il 28.12.2005 e il 17.12.2007, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_2 Per_1 ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gottolengo (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2003, parte II, serie A, n. 2;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9052/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. MORESCHI MAURO, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 55
e
(c.f. ), con l'avv. GUSBERTI FAZIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Manerbio, via Verdi, n. 42
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 11.7.2025 e 14.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.: «1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_2 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto,
2) assegnazione della casa coniugale sita in Gottolengo (BS) con tutto quanto in essa contenuto alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli, Parte_2
3) affido condiviso della figlia ormai quasi maggiorenne ad entrambi i genitori. Il padre Persona_1 potrà vedere, tenere con sé ed incontrare la figlia quando lo desideri previo accordo con la Per_1 stessa,
4) porre a carico del Sig. l 'obbligo di contribuire nel mantenimento ordinario dei figli Parte_1 non economicamente autosufficienti con la corresponsione, in favore della sig.ra , della Parte_3 somma complessiva mensile di € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascun figlio) da versare mediante bonìfico bancario sul c/c della moglie aperto presso Poste Italiane (IBAN
ITI8L0760111200001074120898), entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di maggio 2025. Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT con decorrenza da maggio 2026,
5) i coniugi contribuiranno in ragione del 50% cadauno nelle spese straordinarie riguardanti i figli non economicamente autosufficienti, con la precisazione che le stesse saranno in ogni caso:
a) da documentare;
b) da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario.
Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte e non dal medico curante: II) cure dentistiche;
ortodontiche, oculistiche III) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ma prescritti dal medico curante;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure termali e fisioterapiche;
II) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
III) farmaci particolari;
spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici: II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, iscrizione mensile alla scuola materna: Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
6) le detrazioni fiscali per le spese straordinarie per i figli per le quali i genitori concorreranno in ragione del 50% cadauno, saranno al 50% tra i coniugi se usufruibili,
7) disporre che l'Assegno Unico per i figli erogato dall' sia percepito in via esclusiva dalla CP_1 sig.ra con obbligo a carico del padre di sottoscrivere e consegnare alla moglie tutta la Parte_2 documentazione necessaria al fine dell'erogazione in favore di quest'ultima del predetto assegno,
8) nessuna statuizione in punto contributo nel mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti, godendo entrambi di un proprio reddito derivante da attività lavorativa, 9) ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti alla separazione personale dei coniugi:
- la IG , consapevole che il marito dovrà procedere al reperimento di altra Parte_2 autonoma abitazione e che dovrà conseguentemente arredarla, a fronte del fatto che tutto l'arredo della casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità/proprietà della moglie, sì obbliga a corrispondergli la somma complessiva di € 10.000.00. Tale somma verrà corrisposta al sig.
[...]
entro 30 giorni dall'emissione della sentenza che pronuncia la separazione dei beni, Pt_1
- quanto al denaro, comunque accantonato/investito depositato su i coniugi Controparte_2 espressamente riconoscono che la somma di € 60.000,00 rimarrà nella esclusiva titolarità della IG per essere denaro alla stessa pervenuto a seguito di successioni ereditarie e Parte_2 pertanto nella sua esclusiva proprietà; quanto alla somma residua - circa € 55.000,00 - la stessa verrà suddivisa tra i coniugi in ragione del 50% cadauno. Tale suddivisione avverrà nel termine dì giorni 30 dall'emissione della sentenza che pronuncia la separazione e i coniugi si obbligano a presentarsi congiuntamente presso l 'Ufficio Postale di Gottolengo,
- quanto ai libretti di risparmio aperti presso la Coop, portanti un credito di circa € 37.000,00 cadauno, quello intestato alla IG rimarrà nella sua esclusiva proprietà, mentre Parte_2 quello intestato al sig. rimarrà nell'esclusiva proprietà di quest'ultimo, Parte_1
- quanto al c/c cointestato ed aperto presso la Cassa Padana, lo stesso verrà chiuso congiuntamente dai coniugi e quanto giacente rimarrà nell'esclusiva proprietà/disponibilità della sig. Parte_2 che trasferirà sul proprio conto delle poste i rapporti (Unipolmovie, Fastweb. assegni familiari) su di esso allo stato appoggiati,
10) i coniugi rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio,
11) i coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale all'udienza che verrà fissata, non essendo loro intenzione riconciliarsi,
12) i coniugi dichiarano sin da ora di rinunciare all'appello dell'emananda sentenza se pronunciata in conformità delle conclusioni rassegnate,
13) spese e compensi legali interamente compensati tra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 28/04/2025, e , premesso di Parte_1 Parte_2 avere contratto matrimonio concordatario in Gottolengo (BS) in data 6.4.2003, dalla cui unione erano nati i figli il 28.12.2005 e il 17.12.2007, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_2 Per_1 ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso. All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gottolengo (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2003, parte II, serie A, n. 2;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti