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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 144/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Moleti 78, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso lo studio dell'Avv. Pietro
Fazio che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(c.f. ), elettiv.te domiciliate in Via Papa Giovanni XXIII CodiceFiscale_3
242, Barcellona Pozzo di Gotto (ME), presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Domenico Cicala che le rappresenta e difende per procura in atti, appellate, avente ad oggetto: cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (appello avverso la sentenza n. 74/22 R.S. del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 26 febbraio 2022 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 74/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato le domande da lui proposte nei confronti di e , rispettivamente sorella e Controparte_2 Controparte_1
1 madre dell'odierno appellante, condannandolo al pagamento delle spese processuali. Il esponeva di aver impugnato il testamento pubblico del Pt_1 padre, deceduto in data 28 settembre 2007, chiedendone la Persona_1
declaratoria di nullità, invalidità o comunque inefficacia;
aveva chiesto che venisse dichiarata aperta la successione legittima e si procedesse alla divisione, attribuendo all'attore legittimario la quota di riserva nella sua reale consistenza, previa esatta determinazione di essa mediante la riduzione della dissimulata donazione di cui al contratto 27.3.2006 in Notar di Barcellona nonché Per_2 delle altre donazioni anche indirette, poste in essere in vita dal de cuius a favore della convenuta . Al fine di ricostruire l'asse ereditario aveva Controparte_2 chiesto che venisse accertata la simulazione del contratto di vendita del 27 marzo
2006 tra il padre e la figlia in realtà dissimulante una Per_1 CP_2 donazione, nonché la donazione indiretta del padre, sempre in favore della figlia avente ad oggetto il denaro necessario per l'acquisto - con atto del 19 CP_2 maggio 1998 - e la ristrutturazione, da parte di quest'ultima, di un appartamento.
Il Siracusa precisava inoltre che, con le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado, aveva chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere reintegrato nelle somme spese per i lavori di ricostruzione e ristrutturazione dell'appartamento sito in Barcellona, Via Statale Oreto, concessogli in comodato dal padre e poi da quest'ultimo trasferito alla sorella con l'atto del 27 CP_2 marzo 2006.
Con il primo motivo di gravame il lamentava la violazione del diritto Pt_1 di difesa, del principio del contraddittorio, degli artt. 112 e 189 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata;
il giudice di prime cure, con ordinanza del 27 maggio 2021, aveva invitato le parti a precisare le conclusioni, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate, alla luce dell'eccezione di inammissibilità ex art. 564 c.c. della domanda proposta dall'attore, sollevata dalle convenute. Il giudice istruttore aveva assunto la causa in decisione senza rimetterla al Collegio e, dopo aver rigettato l'eccezione ex art. 564 c.c., aveva deciso nel merito la causa rigettando le domande svolte dall'odierno appellante;
deduceva anche, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 111 Cost., non solo per la irragionevole durata del processo ma perché, avendo sorpreso le parti con
2 una decisione motivata su altre e non dibattute questioni, le ha di fatto private di un grado di giudizio, con buona pace del giusto processo (pag. 18 atto di appello).
Con il terzo motivo di appello il censurava l'erronea qualificazione Pt_1
della domanda operata dal giudice di primo grado;
evidenziava di avere proposto una domanda di riduzione e di simulazione, previa declaratoria di inefficacia nei suoi confronti del testamento paterno impugnato e conseguente apertura della successione legittima;
precisava, inoltre, che la domanda relativa al mero rimborso delle spese di ristrutturazione dell'appartamento di Via Statale Oreto era stata formulata in via subordinata e condizionata all'eventuale rigetto della domanda principale (pag. 19 appello).
Con il quarto motivo di gravame l'appellante si doleva del rigetto della domanda di riduzione da lui svolta, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che egli non avesse indicato i limiti entro i quali era stata lesa la sua quota di riserva;
con il quinto motivo censurava il rigetto delle domande di simulazione avendo il giudice di prime cure, anche in questo caso, valutato in modo erroneo e contraddittorio il materiale probatorio in atti così come erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che le spese di ristrutturazione inerenti all'immobile di Via Statale
Oreto, in uso all'appellante, fossero state sostenute dal de cuius.
Con il sesto motivo di appello il lamentava la mancata ammissione Pt_1
delle richieste istruttorie formulate, dolendosi infine, con il settimo motivo, della condanna al pagamento delle spese processuali disposta a suo carico dal
Tribunale. chiedeva quindi, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, l'accoglimento di tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado e ribadite nell'atto di appello.
e costituendosi, contestavano la Controparte_1 Controparte_2 fondatezza delle doglianze svolte dall'appellante e chiedevano il rigetto del gravame.
I primi due motivi di appello sono infondati.
L'art. 189 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) disponeva che “il giudice istruttore quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'art. 187 o dell'art. 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183. Le conclusioni di merito
3 debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'art. 187, secondo e terzo comma. La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma”.
A fronte del chiaro dettato normativo le censure svolte dall'appellante appaiono prive di pregio.
Il giudice istruttore, contrariamente a quanto affermato dal Siracusa, ha invitato le parti a precisare le conclusioni davanti a lui, rimettendo poi la causa al collegio per la decisione in camera di consiglio. Non si comprende quale sia la violazione contestata, atteso che la sentenza è stata correttamente emessa dal Tribunale in composizione collegiale il quale, dopo aver affrontato la questione inerente all'eccezione sollevata dalle convenute, ha poi deciso nel merito la controversia, potere espressamente attribuito al collegio dall'art. 189, ultimo comma, c.p.c., come pure ribadito dalla S.C. (Cass. Civ. Sez. 2, 20 agosto 2020 n. 17450: “In caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c. per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio
è investito del potere di decisione dell'intera controversia e, in mancanza di conclusioni istruttorie, deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti”).
Immune da censure deve quindi ritenersi la condotta del giudice di primo grado che, dopo aver ritenuto infondata la preliminare eccezione sollevata dalle odierne appellate, ha poi esaminato nel merito le domande formulate dall'attore, domande in ordine alle quali le parti avevano già interloquito ed argomentato, articolando mezzi istruttori, anche con le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Anche il terzo ed il quarto motivo di gravame sono infondati.
Il giudice di prime cure, nell'esercitare il potere-dovere di qualificazione della domanda, ha correttamente ritenuto che le domande svolte dal fossero Pt_1 volte a conseguire la quota ereditaria a lui riservata quale legittimario e che, quindi, non si facesse valere una causa di nullità o annullabilità del testamento, malgrado nelle conclusioni dell'atto di citazione si chiedesse di “ritenere e dichiarare nullo, invalido o comunque inefficace il testamento pubblico (del padre, ) raccolto il 4.04.07 dal AI . e dichiarare Persona_1 Per_3
aperta la successione legittima di e procedere alla divisione. Si Persona_1 rileva, infatti, che allorché le disposizioni testamentarie siano lesive dei diritti di
4 un erede legittimario, ciò non comporta la nullità, l'invalidità o l'inefficacia dell'intero testamento, ma dovranno essere dichiarate inefficaci solo le disposizioni soggette a riduzione, nei limiti in cui ciò sia necessario per integrare la quota di riserva (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 8 ottobre 1971 n. 2771).
Il giudice di primo grado ha correttamente affermato che il aveva Pt_1
esercitato azione di riduzione e di simulazione degli atti, compiuti in vita dal de cuius, ritenuti lesivi dei diritti di legittimario dell'appellante, dovendo ritenere improprio solo il richiamo all'art. 735 c.c., non pertinente alla fattispecie.
Ciò posto, appare immune da censure anche il rigetto della domanda di riduzione sulla scorta del costante orientamento della S.C. secondo cui, nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. Civ. Sez. 2, 2 settembre 2020 n. 18199).
Con tale pronuncia la Corte ha chiarito che “l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius. Una volta soddisfatto tale onere deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione” (conforme Cass. Civ. Sez. 2, 28 maggio 2024 n. 14881).
Nel caso in esame si osserva che il si è limitato a dedurre l'avvenuta Pt_1 lesione della quota di riserva a lui spettante senza neanche indicarne la misura,
5 senza produrre alcuna documentazione in ordine alla esistenza di c/c bancari o postali del de cuius, ricerca che egli avrebbe avuto l'onere di effettuare prima dell'instaurazione del giudizio, senza limitarsi a sollecitare l'esercizio dei poteri del Tribunale ex artt. 210 e 213 c.p.c. Non ha in alcun modo indicato il presumibile valore dei beni ereditari, anche tenuto conto che egli stesso era stato beneficiario di un lascito paterno costituito dai 15/16 di un appezzamento di terreno e dalla nuda proprietà di un altro terreno.
Tali elementi non consentono di ritenere assolto l'onere che sullo stesso gravava di indicare il valore della massa ereditaria, la propria quota di riserva e la verosimile lesione subita, non potendo demandare, per un verso, al tribunale l'acquisizione di documentazione che lo stesso , quale erede del padre, Pt_1
avrebbe potuto reperire e, per altro verso, al c.t.u. la stima di immobili il cui valore egli avrebbe dovuto comunque indicare, ancorché approssimativamente.
Ne deriva l'infondatezza anche del quinto motivo di appello.
Il mancato accoglimento della domanda di riduzione rende superfluo l'esame relativo alle domande di simulazione atteso che le stesse erano strumentali rispetto all'azione di riduzione svolta.
Deve, inoltre, confermarsi anche la statuizione di inammissibilità della domanda di restituzione delle somme asseritamente sborsate dall'odierno appellante per la ristrutturazione dell'appartamento che il padre aveva dapprima concesso in uso a lui e poi trasferito alla sorella con l'atto del 27 CP_2
marzo 2006; tale domanda, formulata per la prima volta con le memorie ex art. 183, 6° comma n. 1), c.p.c., costituiva, come affermato nella sentenza impugnata, un inammissibile ampliamento del tema di indagine (pag. 5 della sentenza). Le considerazioni svolte dal giudice di prime cure in ordine alla infondatezza nel merito di tale domanda appaiono quindi ultronee e non pregiudicano la correttezza della preliminare statuizione di inammissibilità.
Alla luce delle considerazioni svolte anche gli altri due motivi di gravame
(sesto e settimo) sono infondati.
Il Tribunale, infatti, correttamente non ha ammesso i mezzi istruttori articolati dall'appellante e, in particolare, l'acquisizione di documentazione contabile che, come detto, anche lo stesso , n.q. di erede del padre, avrebbe potuto Pt_1
6 richiedere e la c.t.u. che, alla luce degli scarni elementi forniti dall'appellante, avrebbe avuto carattere esplorativo.
La regolamentazione delle spese, avuto riguardo all'esito del giudizio, appare immune da censure, essendo conforme al principio della soccombenza.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, a favore delle appellate in solido.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 74/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna l'appellante al pagamento, a favore di e Controparte_1
, delle spese processuali liquidate in € 6.000,00 per compensi Controparte_2
(€ 1.300,00 fase studio, € 900,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, €
2.200,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 7 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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