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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3169/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 3169/2023 R.G.
TRA
AVV. , da sé rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; CP_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_2
resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'avv. ha proposto opposizione CP_1
al decreto emesso in data 20.04.2023 dal Tribunale Penale di Lecce con il quale è stata parzialmente accolta l'istanza di liquidazione da costui proposta.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver assunto la difesa d'ufficio di , nel CP_3
procedimento penale n. 13031/2016 R.G.N.R. e n. 495/2018 R.G.T., e che costui non ha poi provveduto al pagamento dei diritti e degli onorari dovuti.
In ragione dell'inadempimento dello Zippo, l'Avv. ha esperito la procedura esecutiva per il CP_1
recupero del credito, la quale, tuttavia, ha avuto esito negativo.
Per effetto di ciò, il ricorrente ha proposto istanza di liquidazione degli onorari innanzi al giudice penale competente, il quale, in sede di liquidazione dei compensi, ha riconosciuto in favore del difensore una somma inferiore rispetto a quella liquidata dal Giudice di pace e nulla per le spese affrontate nella procedura instaurata per il tentativo di recupero del credito vantato.
Siffatto decreto di liquidazione è stato quindi opposto dall'Avv. che, nell'odierno giudizio, ne CP_1
ha chiesto la riforma articolando due motivi di opposizione.
Il resistente non si è costituito;
all'udienza del 12.12.2024, quindi, parte ricorrente ha CP_2
discusso oralmente ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo va dichiarato estinto.
In punto di fatto, va innanzitutto evidenziato che il Tribunale, all'udienza del 6.06.2024, rilevata la nullità della notifica effettuata nei confronti del – stante l'indicazione, nella relata di CP_2
notifica, di un registro sbagliato – ha concesso al ricorrente un termine, sino al 12.07.2024, per rinotificare l'atto introduttivo e gli atti di causa.
All'udienza del 24.10.2024, la parte, dato atto del fatto che “il termine concesso all'udienza del
6.06.2024 non è stato rispettato, atteso che l'atto è stato portato per la notifica il 16.07.2024”, ha chiesto un nuovo termine per rinotificare.
Tanto premesso in fatto, la richiesta di un nuovo termine non può essere accolta ed il processo va dichiarato estinto.
La richiesta di un nuovo termine per rinotificare è stata formulata dal ricorrente solo all'udienza del
24.10.2024, ossia quando era già incorso in decadenza, senza riferire l'esistenza di una causa a lui non imputabile e, quindi, in quanto tale, legittimante la richiesta di rimessione in termini.
Ne discende che, in assenza di una valida causa di giustificazione, il ricorrente, il quale ha provveduto a rinotificare gli atti oltre il termine perentorio fissato dal Tribunale, non può essere rimesso in termini.
In definitiva, tenuto conto del fatto che l'estinzione ex art. 307 comma 3 c.p.c. opera di diritto ed ha efficacia dalla data in cui si verifica la fattispecie estintiva, il procedimento va dichiarato estinto essendosi verificata detta condizione alla data del 12.07.2024.
In ragione della mancata costituzione di parte resistente, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
3169/2023 R.G. proposto dall'Avv. , nei confronti del , ogni CP_1 Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara estinto il procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Nulla sulle spese.
Lecce, 27.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado di giudizio al n. 3169/2023 R.G.
TRA
AVV. , da sé rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; CP_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., Controparte_2
resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'avv. ha proposto opposizione CP_1
al decreto emesso in data 20.04.2023 dal Tribunale Penale di Lecce con il quale è stata parzialmente accolta l'istanza di liquidazione da costui proposta.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver assunto la difesa d'ufficio di , nel CP_3
procedimento penale n. 13031/2016 R.G.N.R. e n. 495/2018 R.G.T., e che costui non ha poi provveduto al pagamento dei diritti e degli onorari dovuti.
In ragione dell'inadempimento dello Zippo, l'Avv. ha esperito la procedura esecutiva per il CP_1
recupero del credito, la quale, tuttavia, ha avuto esito negativo.
Per effetto di ciò, il ricorrente ha proposto istanza di liquidazione degli onorari innanzi al giudice penale competente, il quale, in sede di liquidazione dei compensi, ha riconosciuto in favore del difensore una somma inferiore rispetto a quella liquidata dal Giudice di pace e nulla per le spese affrontate nella procedura instaurata per il tentativo di recupero del credito vantato.
Siffatto decreto di liquidazione è stato quindi opposto dall'Avv. che, nell'odierno giudizio, ne CP_1
ha chiesto la riforma articolando due motivi di opposizione.
Il resistente non si è costituito;
all'udienza del 12.12.2024, quindi, parte ricorrente ha CP_2
discusso oralmente ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo va dichiarato estinto.
In punto di fatto, va innanzitutto evidenziato che il Tribunale, all'udienza del 6.06.2024, rilevata la nullità della notifica effettuata nei confronti del – stante l'indicazione, nella relata di CP_2
notifica, di un registro sbagliato – ha concesso al ricorrente un termine, sino al 12.07.2024, per rinotificare l'atto introduttivo e gli atti di causa.
All'udienza del 24.10.2024, la parte, dato atto del fatto che “il termine concesso all'udienza del
6.06.2024 non è stato rispettato, atteso che l'atto è stato portato per la notifica il 16.07.2024”, ha chiesto un nuovo termine per rinotificare.
Tanto premesso in fatto, la richiesta di un nuovo termine non può essere accolta ed il processo va dichiarato estinto.
La richiesta di un nuovo termine per rinotificare è stata formulata dal ricorrente solo all'udienza del
24.10.2024, ossia quando era già incorso in decadenza, senza riferire l'esistenza di una causa a lui non imputabile e, quindi, in quanto tale, legittimante la richiesta di rimessione in termini.
Ne discende che, in assenza di una valida causa di giustificazione, il ricorrente, il quale ha provveduto a rinotificare gli atti oltre il termine perentorio fissato dal Tribunale, non può essere rimesso in termini.
In definitiva, tenuto conto del fatto che l'estinzione ex art. 307 comma 3 c.p.c. opera di diritto ed ha efficacia dalla data in cui si verifica la fattispecie estintiva, il procedimento va dichiarato estinto essendosi verificata detta condizione alla data del 12.07.2024.
In ragione della mancata costituzione di parte resistente, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.
3169/2023 R.G. proposto dall'Avv. , nei confronti del , ogni CP_1 Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara estinto il procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Nulla sulle spese.
Lecce, 27.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
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