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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1291/2024 R.G.L. proposta da
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 22.08.1994, rappresentato e difeso disgiuntamente Avv. Celeste LISO
(C.F. e dall'Avv. Sabino SERNIA (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato in Andria, alla via C.F._3
Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del tempore, elettivamente domiciliato presso CP_2
l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_2
resistenti contumaci
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”.
Conclusioni Per il ricorrente: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in Controparte_1
favore del ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2024, chiede l'accertamento Parte_1
del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolat a all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
al pagamento, in favore dello stesso, della somma complessiva pari ad € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
Pag. 2 di 9 contratti a tempo determinato, annu ali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato .
In data 14.03.2025 parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione di udienza, all'esito delle quali la causa viene decisa in data odierna
Stante la ritualità della notifica, le parti resistenti non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 3 di 9 In particolare, risulta provato che ha pr estato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023 (18 ore settimanali);
a.s. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al pr ofilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
Pag. 4 di 9 del piano triennale dell'offerta formati va delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai do centi di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, conc luso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015)
Pag. 5 di 9 emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escl udere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 d el 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 6 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al
[...]
termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche come risulta dalle GPS allegate (deposito del
14.03.2025).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della car ta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto,
Pag. 7 di 9 non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisi one della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 30.12.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e CdS, pubblicata il
16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quind i dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1291/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le st esse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
Pag. 8 di 9 1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_1
soddisfo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_5
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 117,60 per compensi oltre spese generali del
15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1291/2024 R.G.L. proposta da
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 22.08.1994, rappresentato e difeso disgiuntamente Avv. Celeste LISO
(C.F. e dall'Avv. Sabino SERNIA (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato in Andria, alla via C.F._3
Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del tempore, elettivamente domiciliato presso CP_2
l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
Controparte_3
(C.F. ) P.IVA_2
resistenti contumaci
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.”.
Conclusioni Per il ricorrente: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.
2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in Controparte_1
favore del ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.12.2024, chiede l'accertamento Parte_1
del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolat a all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
al pagamento, in favore dello stesso, della somma complessiva pari ad € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
Pag. 2 di 9 contratti a tempo determinato, annu ali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato .
In data 14.03.2025 parte ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione di udienza, all'esito delle quali la causa viene decisa in data odierna
Stante la ritualità della notifica, le parti resistenti non si costituiscono e vengono dichiarate formalmente contumaci.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 3 di 9 In particolare, risulta provato che ha pr estato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
a.s. 2022/2023, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023 (18 ore settimanali);
a.s. 2023/2024, contratto di lavoro decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al pr ofilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito
Pag. 4 di 9 del piano triennale dell'offerta formati va delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai do centi di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, conc luso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015)
Pag. 5 di 9 emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escl udere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 d el 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Pag. 6 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al
[...]
termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche come risulta dalle GPS allegate (deposito del
14.03.2025).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della car ta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto,
Pag. 7 di 9 non si rinvengono ragioni per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisi one della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 30.12.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e CdS, pubblicata il
16.03.2022, senza che il Ministero abbia inteso modificare la propria azione e quind i dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1291/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le st esse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
Pag. 8 di 9 1.000,00 a favore di oltre interessi sino al Parte_1
soddisfo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_5
in favore dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 117,60 per compensi oltre spese generali del
15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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