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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 3928/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/06/2025 e presentato dai coniugi con gli avv.ti Felber Valentina e Camerotto Maria Parte_1
Allegra
AN TI, con l'avv. TO Claudia
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 13/04/1986 a LA (VE).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
17/10/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 09/10/2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3928/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 13/04/1986
da (C.F. ) n. a LA Parte_2 C.F._1
(VVE) il 01/07/1965, e AN TI (C.F. ), n. C.F._2
a MONASTIER DI TREVISO (TV) il 01/08/1961, e trascritto al n. 5,
Parte I, Anno 1986 del registro degli atti di matrimonio del Comune
di LA (VE) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “2. La casa familiare di ER (TV), Via Pasubio n. 34 viene assegnata alla signora TO in uno agli arredi e ai corredi ivi presenti perché vi abiti con la figlia maggiorenne Persona_1
ma non economicamente indipendente, e ciò fino al trasferimento immobiliare di cui in premesse.
3. Quanto al mantenimento di il signor TA Persona_1
contribuirà con un assegno mensile di € 800,00, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese alla signora TO alle coordinate bancarie, che ella avrà cura di comunicare. Tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da luglio 2026.
4. L'assegno unico universale per la figlia sempre Persona_1
percepito dalla madre, rimarrà a favore della stessa nella misura del 100%.
5. Le spese straordinarie relative alla figlia, siccome previste dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi i genitori fin da ora a garantire ad di poter frequentare Persona_1
l'Università che la stessa ha scelto, sostenendone le conseguenti spese.
6. La signora TO rinuncia a qualsivoglia contributo per il suo mantenimento da parte del signor TA.
7. La signora TO continuerà a farsi carico dell'intera rata del mutuo della casa familiare fino alla scadenza dello stesso,
beneficiando integralmente dello sgravio fiscale ad esso relativo.
8. Il signor TA si impegna ed obbliga a trasferire per la somma concordata tra le parti di € 33.500,00 alla signora TO, che si impegna ed obbliga ad accettare, la propria quota di proprietà
di 1/2 della casa coniugale così catastalmente censita:
- Comune di ER - Catasto dei Fabbricati - Sezione C Urbana -
Foglio 2- Part. 681 sub 1 - particelle corrispondenti al Catasto
Terreni - Comune di ER - Foglio 11 - Part. 681 - Via Pasubio
n. 34 piano T 1 - Cat. A/2 - cl.
2 - vani 6,5 - R.C. Euro 621,04,
con superficie catastale mq 144 – totale escluse aree scoperte mq
138;
- Comune di ER - Catasto dei Fabbricati - Sezione Urbana C -
Foglio 2- Part. 681 sub 7 - particelle corrispondenti al Catasto
Terreni - Comune di ER - Foglio 11 - Part. 681 - Via Pasubio
n. 34 piano S 1 - Cat. C/6 - cl.
3 - consistenza mq 17 - R.C. Euro
37,75 con superficie catastale mq 21;
- Comune di ER - Catasto dei Fabbricati - Sezione Urbana C -
Foglio 2- Part. 681 sub 2 - particelle corrispondenti al Catasto
Terreni - Comune di ER - Foglio 11 - Part. 681 - Via Pasubio
n. 34 piano S 1 - Cat. C/6 - cl.
3 - consistenza mq 17 - R.C. Euro
37,75 con superficie catastale mq 21
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Il trasferimento del bene immobile è funzionale al conseguimento degli accordi di divorzio e dovrà avvenire nei termini meglio sopra concordati con spese notarili a carico della signora TO, con ogni esenzione prevista ex lege. A tal proposito i coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere del regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 19 della legge 6
marzo 1987, n. 74, ove è previsto che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché
ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6
della legge 1 dicembre 1970, n.898 sono esenti dall'imposta di bollo,
di registro e da ogni altra tassa”; esenzione estesa con sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999 a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
9. Le Parti dichiarano che con l'adempimento delle clausole di cui sopra hanno regolato ogni rapporto economico patrimoniale riguardante il matrimonio e di non aver più null'altro a pretendere reciprocamente, salvo il puntuale adempimento di tutto quanto indicato nel presente ricorso, confermando essi che quanto qui convenuto è esattamente conforme alla loro espressa volontà,
impegnandosi essi al suo adempimento secondo i canoni di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1358, 1375 c.c. ed alla sua interpretazione ai sensi dell'art. 1362 e segg. c.c.
10. Spese di lite integralmente compensate.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (VE)
di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi