Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2125/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 09/09/2024 da e Parte_1 Pt_2
, rappresentati e difesi dall'avv. CASERTANO ROSINA, tendente ad ottenere la
[...] separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Caserta San Leucio (Ce) in data 04/01/2003; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli (18/06/2003) e (26/03/2007); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate nell'istanza congiunta del 26/05/2025, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
a) I coniugi e vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
Parte_1 Parte_2
b) La casa coniugale in Caserta alla Via Amalfi 23, di proprietà per acquisto ante coniugio di resta Parte_1 allo stesso attribuita, avendo cura il predetto di restituire alla moglie beni arredi e suppellettili di provenienza della appena la signora avrà modo e spazi per allocarli;
Pt_2
c) insegnante precaria in Rovereto ha avuto conferma di incarico annuale di insegnamento in detta sede, Parte_3 trasferendo ivi la propria domiciliazione;
d)Il mantenimento dei figli della coppia (Caserta 18-06-2003), studente universitario di Medicina in Roma Per_1 presso Istituto Cattolica Sacro Cuore e MI (Caserta 23-06-2007) che sta completando il quinto anno di liceo classico presso Istituto Salesiani in Caserta, attesa la precarietà dell'occupazione della e, in ogni caso, l'apporto della Pt_2 stessa alla creazione del patrimonio familiare dovuto alla ripartizione di ruoli nella famiglia, ricadrà interamente sul padre sia per l'ordinario che per lo straordinario;
Parte_1
e) Dopo primo trasferimento di presso la madre in Rovereto, il ragazzo divenuto maggiorenne è rientrato in Per_2
Caserta stabilendo residenza presso la casa coniugale di proprietà del padre sita in Via Amalfi n.23 Caserta, assegnata al . attualmente sta effettuando gli esami di maturità avendo terminato il quinto anno di liceo classico Parte_1 Per_2 presso l' Istituto Salesiani di Caserta;
f) Ferma la raggiunta maggiore età del ragazzo allorquando la rientrerà in Caserta per vedere e stare con Pt_2
un weekend con cadenza quindicinale e comunque, per festività, ricorrenze, bisogni ed esigenze di Per_2 Per_2 dimorerà con il figlio presso la famiglia di origine in Via G. M. Bosco, 69. Per le ferie estive il ragazzo già maggiorenne avrà facoltà di trasferirsi presso la madre in Rovereto;
g) A titolo di contributo di mantenimento del coniuge, in virtù dell'apporto suddetto recato dalla (oggi insegnante Pt_2 precaria) alla famiglia, il , dirigente medico ospedaliero di I livello presso l'AORN Cardarelli Napoli, riconosce Parte_1 alla moglie dazione una tantum di euro 40.000,00 (quarantamila/00) che verranno versati a mezzo bonifico bancario alla sottoscrizione del presente atto;
le parti sono consapevoli che detto riconoscimento attiene unicamente alla fase separativa non comportando accettazione e/o rinuncia reciproca alcuna per la successiva fase divorzile soggetta ad autonoma previsione come per legge;
h) Parimenti ad integrazione di quanto sopra, il entro 30 giorni dalla sentenza recettiva dei patti e condizioni Parte_1 provvederà ad intestare alla moglie l'usufrutto delle seguenti unità immobiliari, restandone nudo proprietario: unità in
Caserta al fl.52 p.lle 21 e 296 corrispondenti ad immobile sito in Caserta alla Via Unità Italiana Palazzo Eta scala B int 4 Piano 1 e Via Ferrarecce scala H Interno 32 piano S2;
i)I coniugi autorizzano l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta a trascrivere l'intervenuta separazione dei coniugi per effetto dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 396.00 (Ordinamento dello Stato Civile) nonché per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/15, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione della separazione (Atto n. 1, Parte II, Serie A, Anno
2003);
l) Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia;
m) le parti dichiarano: - che non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
- di aderire alla fissata sostituzione dell'l'udienza 6 giugno 2025 in modalità cartolare con il deposito di note scritte;
- di non volersi riconciliare e di rinunciare reciprocamente al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51, comma 3, c.p.c. All'uopo sottoscrivono il ricorso;
n) Incombenti di rito;
o) Spese a carico di entrambi. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 06/06/2025 visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata il Parte_1 Parte_2
20/05/1975 in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta San Leucio (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2003);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 06/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese