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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/11/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 6650/2022 R.G. promossa
DA
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
); rappresentato e difeso dall'avv. Piteo Antonio C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Prefetto p.t., Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Nell'udienza del 27.11.2025, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con verbale n. 390923535 del 27.4.2022 i Carabinieri della Compagnia di Maglie
contestavano a la violazione dell'art. 148, commi 12 e 16, C.d.S. per Parte_1
aver sorpassato altri veicoli in corrispondenza di una intersezione non regolata da semafori o agenti del traffico.
Avverso tale verbale proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace Parte_1
di eccependo la mancata indicazione del Km della commessa infrazione e del verso CP_1
di marcia, nonché il difetto di prova della manovra di sorpasso. La si costituiva in giudizio, resistendo all'opposizione e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
La causa veniva decisa dal Giudice di Pace di con sentenza di rigetto del ricorso e CP_1
compensazione delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado n.5080/22 Parte_1
dell'8.7.2022 evidenziandone l'erroneità per avere il Giudice di prime cure erroneamente ammesso la rilevanza probatoria del verbale di accertamento dei Carabinieri della
Compagnia di Maglie sulla circostanza, non documentata, che la manovra di sorpasso sia stata effettuata in prossimità di un'intersezione. Ha contestato poi la decisione di primo grado per avere il Giudice di Pace fondato la propria decisione sulla mancata dichiarazione a verbale di quanto poi eccepito nel ricorso.
Esposto quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento dei motivi di opposizione.
La non si è costituita nel presente giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e discussa in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in premessa, l'appellante ha proposto appello avverso la sentenza n.5080/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lecce in data 8.7.2022 evidenziandone l'erroneità per avere il giudicante erroneamente ammesso la rilevanza probatoria del verbale di accertamento dei Carabinieri di Maglie sulla circostanza, non documentata, che la manovra di sorpasso sia stata effettuata in prossimità di un'intersezione e contestandone, altresì, la motivazione in ordine alla mancata dichiarazione a verbale di quanto poi eccepito nel ricorso.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione dell'evidente connessione.
L'appello è infondato e non merita accoglimento. Ritiene il Tribunale che la causa merita di essere decisa in base al principio espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale
o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente
l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/02/2013, n.3705; nello stesso senso anche Tribunale Teramo sez. I, 02/02/2022, n.75; Tribunale Roma sez. XIII, 28/12/2020,
n.18597; Tribunale Salerno, sez. I, 10/02/2014, n. 447).
Orbene, nel caso di specie l'infrazione è stata rilevata direttamente dagli agenti accertatori, non essendovi stato utilizzo di mezzi elettronici con contestazione differita, ed i medesimi hanno indicato il punto esatto della stessa.
Invero, dal verbale in atti emerge il luogo esatto della manovra di sorpasso ovvero via G.
Delli Ponti altezza intersezione autosalone Parte_2
Sicchè non appare necessario che vi fosse indicazione del Km o del senso di marcia una volta che il ricorrente in sede di verbale non aveva negato il fatto, ma si era limitato a dichiarare “Nulla”.
Dunque, dinanzi alla fede privilegiata del verbale, non si vede in che modo il fatto accertato dai verbalizzanti “de visu” potesse essere posto in contestazione, posto che il ricorrente non ha mai dedotto di non aver commesso il fatto e neppure ha dedotto la falsità del verbale di accertamento. Resta assorbito il profilo riferito alla mancata pronuncia sulla richiesta di un mezzo istruttorio ed alla mancata ammissione dello stesso.
Per le motivazioni fin qui esposte l'appello va rigettato con conferma della decisione del
Giudice di primo grado.
Non essendovi stata costituzione della in secondo grado, nulla deve statuirsi CP_1
sulle spese.
Stante il rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa R.G.N. 6650/2022, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la decisione del Giudice di Pace di n. CP_1
5080/2022 dell'8.7.2022;
2. Nulla per le spese.
3. Dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Lecce, 27.11.2025 Il Giudice Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Mariangela Liaci, con la supervisione del magistrato.