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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
24 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3341/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Oliveri, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.4.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio, esponendo: di essere vedova ed erede di , deceduto in data 11.08.2018 Persona_1
“a causa di emotrasfusione di sangue infetto che ha determinato al proprio congiunto il contagio dell'epatite C e B fino a causarne la morte”; che il proprio marito, affetto da emofilia A-grave, a partire dal 1980 in poi, aveva effettuato emotrasfusioni ed assunzione di emoderivati a causa di ripetuti episodi emorragici e che le sacche di sangue e gli emoderivati utilizzati sono risultate essere infetti;
che, a causa di tali trasfusioni di sangue infetto, il congiunto era stato contagiato da virus epatite sia di tipo B che di tipo C, venendogli riscontrata sieropositività nel 1984 e certificata a decorrere tra il 1980 ed il 1982; che lo stesso, per tale patologia, era stato costretto a praticare cicli di terapia antivirale e con interferone e nel contempo terapia sostitutiva con FVIII
1 ricombinante per la patologia emofiliaca e nel Mese di Marzo del 1991 era stato sottoposto a gastrectomia sub-totale e splenectomia a causa di Linfoma Non Hodgkin, praticando successivamente chemioterapia antiblastica;
che, a seguito di domanda inoltrata il 12.01.1994 ai sensi della Legge 210/1992 il era stato visitato dalla CMO II di Messina che riconobbe il Per_1 nesso di causalità tra le trasfusioni subite e l'infermità con verbale prot. 500 .210/CMO/4127 Pt_2 del 05/07/1995 che così recita: “SI esiste nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e
l'infermità: epatite virale persistente HCV correlata ed esiti di splenectomia in soggetto
emotrasfuso per emofilia ascrivibile alla QUINTA categoria della Tabella A allegata al D.P.R.
30/12/1981 n° 834”; che al predetto era stato conseguentemente riconosciuto il diritto all'indennizzo spettante in forza della Legge 210/1992 ai soggetti emotrasfusi con sangue infetto contagiati in tal modo da epatite C;
che il 25.03.2008 i medici della Divisione Clinicizzata di
Ematologia dell'Ospedale Ferrarotto di Catania avevano diagnosticato al sig. "Emofilia Per_1
A grave in terapia sostitutiva con FVIII ricombinante in soggetto con epatopatia cronica attiva HCV correlata post-terapia con emoderivati splenectomia e gastrectomia totale per linfoma gastrico"; per tale patologia il predetto aveva dovuto praticare ripetuti cicli di polichemioterapia, terapia antivirale e terapia sostitutiva con FVIII ricombinante, oltre terapia con Octacog Alfa(Refacto); che, già negli ultimi anni di vita, si era verificato a carico del proprio congiunto un progressivo dimagrimento ed un notevole stato di astenia associato ad anemizzazione progressiva;
tale stato “era ovviamente consequenziale al complesso patologico” da cui era affetto il sig. che, in data 21.01.2009, in occasione di un controllo specialistico Per_1
presso la Divisione Clinicizzata di Ematologia dell'Ospedale Ferrarotto di Catania, era stata formulata la seguente diagnosi: "Emofilia A grave (fattore VIII:C < 1%) in terapia sostitutiva con
Fattore VIII ricombinante e con grave emartrosi cronica alle ginocchia, articolazioni coxo-
femorali e gomiti;
......In atto il paziente pratica terapia sostitutiva con Fattore VIII ric. on demand
e presenta segni cimici-strumentali e bioumorali di epatopatia cronica, grave emartrosi cronica che limita notevolmente la deambulazione ed uno stato di deperimento organico progressivo”; che nella stessa occasione era stato evidenziato “uno stato di deperimento organico con scarsissima rappresentazione di pannicolo adiposo, colore cutaneo terreo, masse muscolari
ipotonico - ipotrofiche e stato di adinamia marcata associata a discreto stato di depressione
reattiva del tono dell'umore, oltre notevole riduzione della articolarità di entrambe le ginocchia, delle articolazioni coxo-femorali e dei gomiti.”; che, pertanto, il sig. “a causa delle Per_1
numerose emotrasfusioni e per l'assunzione di emoderivati, è stato infettato da virus epatite sia B che C” e che, per tal motivo, lo stesso “ha praticato terapia antivirale e con interferone, ma non si è ottenuta la regressione o la stabilizzazione della epatopatia tant'è che gli è stata diagnosticata
2 nel mese di Marzo del 2008 "epatopatia cronica attiva HCV correlata”; che lo stesso ha altresì
“subito sia la asportazione della milza che la gastrectomia a causa della comparsa di patologia neoplastica (Linfoma NON Hodgkin) con successivi cicli di chemioterapia antiblastica”; che “la situazione, fortemente compromessa, ha determinato un progressivo decadimento fisico e psicologico, costringendo il ad una condizione di vita disperata, privo di autonomia ed Per_1 autosufficienza.”; che l'11.02.2018 il sig. è deceduto;
che il 22.01.2019 la ricorrente, quale Per_1
coniuge superstite, ha inviato al Ministero della salute domanda di riconoscimento della reversibilità dell'indennizzo ex art. 2 comma 3 della Legge 210/92; che solo in data 31.03.2022 il ha riscontrato negativamente la richiesta con nota prot. 0009966 a firma Controparte_1
del Dirigente della Competente Direzione generale vigilanza, con la quale la domanda è stata rigettata perché, la Commissione Medica Ospedaliera 2 di Messina aveva escluso l'esistenza del
“nesso causale tra l'infermità contratta dal Signor e il decesso dello stesso in quanto Per_1
"Vasculopatia cardiaca (causa iniziale); scompenso cardiaco (causa intermedia); arresto
cardiaco (causa finale)" non può considerarsi legata ad evoluzione o complicazione della
patologia epatica per la quale erano stati riconosciuti i benefici della legge 210/92. in quanto non
è presente in atti documentazione clinica o strumentale da cui emergano segni di sofferenza epatica tali da potersi considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato”.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Giudice adito di “ritenere fondata” ed accogliere
“la domanda di reversibilità dell'indennizzo”, “con ogni conseguenza economica”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che la previsione dell'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (ai sensi del quale anche per il riconoscimento dell'assegno reversibile di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 210/1992 è necessario accertare il nesso di causalità tra epatite e morte) si applicherebbe irretroattivamente soltanto agli indennizzi successivi alla data di entrata in vigore della predetta legge e cioè a quelli successivi al 01.01.2004, mentre per gli indennizzi riconosciuti anteriormente, come è quello che era stato riconosciuto al sig.
si dovrebbe applicare la disciplina previgente che individuava “l'assegno come reversibile Per_1 sempre e comunque e cioè senza limitazione o condizione alcuna”, per cui “gli eredi di coloro i quali avevano … già ottenuto l'indennizzo ex Legge 210/1992 anteriormente al 2004,”, come essa ricorrente, avrebbero “diritto di ottenere l'assegno reversibile per 15 anni anche in assenza di nesso causale tra la patologia contratta e il decesso”.
In secondo luogo, la ricorrente ha comunque rappresentato che, nella specie, è ricorrente il nesso causale tra l'epatite C contratta a seguito delle emotrasfusioni e la morte dell'assistito, la prima dovendosi ritenere “concausa diretta e primaria del decesso del sig. quale causa Per_1
3 scatenante le altre problematiche cardiache” che ne hanno provocato la morte;
in altri termini,
“l'esito finale e” le patologie indicate nel certificato di morte, e “cioè vasculopatia cardiaca, scompenso cardiaco e quindi arresto cardiaco, sono conseguenze dirette della Epatite C o, per
meglio dire, dello stato di grave debilitazione fisica e deperimento organico nel quale il corpo del sig. si trovava ormai da anni e certamente determinato dalle conseguenze derivanti dal Per_1 virus HCV.”.
Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura erariale, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito, osservando, in particolare, che presupposto comune per il riconoscimento tanto dell'assegno di reversibilità quanto dell'assegno una tantum è la verifica della sussistenza del
“nesso eziologico tra la patologia da cui era affetto il de cuius ed il decesso”, atteso che il diritto all'assegno reversibile (così come il diritto all'assegno una tamtum) nasce per effetto del decesso del de cuius e, quindi, spetta al familiare superstite iure proprio, per cui, nella specie, il marito della ricorrente essendo deceduto in data 11.08.2018, si deve applicare in ogni caso la disciplina dettata dalla legge n. 350 del 2003, a nulla rilevando a tal fine “la diversa e più risalente nel tempo data di riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n.
210/1992”.
La difesa erariale ha poi sottolineato che, in ogni caso, l'art. 3, comma 145, della legge n. 350 del 2003 ha carattere meramente interpretativo e non già innovativo, per cui la disposizione si dovrebbe applicare retroattivamente;
infine, ha eccepito che la ricorrente non aveva allegato alcunchè in ordine al requisito della vivenza a carico del defunto.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U.; ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del
24.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno reversibile di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992.
Appare utile al riguardo descrivere brevemente il quadro normativo in materia di indennizzo spettante in caso di emotrasfusioni o assunzione di emoderivati, oltre che in caso di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate.
4 L'art. 1, commi 1, 1-bis, 2 e 3 della legge n. 210 del 1992, riconosce il diritto “ad un indennizzo da parte dello Stato” in favore delle seguenti categorie di soggetti: coloro che abbiano “riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”;
“coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.”;
i “soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV”;
“coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali”.
L'art. 2, comma 1, della legge n. 210/1992, poi, stabilisce che l'indennizzo in discussione
“consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”.
Per quello che maggiormente rileva in questa sede, poi, il terzo comma del suddetto art. 2, prevede che “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori,
i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia”.
La legge n. 210 del 1992, pertanto, ha previsto che, in caso di morte del beneficiario, l'indennizzo reversibile può essere versato in favore del familiare superstite che può optare fra ricevere una somma una tantum (pari ai vecchi 150 milioni di lire, corrispondenti a 77.468,53 euro) oppure continuare a percepire l'assegno mensile per ulteriori quindici anni.
E la ricorrente, quale coniuge superstite di soggetto al quale, già nel 1995, era stato riconosciuto l'indennizzo per avere contratto una patologia epatica post-trasfusionale, ha
5 optato per l'assegno reversibile con domanda che è stata rigettata dal competente organo ministeriale.
Ebbene, l'attrice lamenta l'esito reiettivo della domanda di assegno reversibile, perchè, a suo dire, tale assegno le spetterebbe “sempre e comunque e cioè senza limitazione o condizione alcuna”, “anche in assenza di nesso causale tra la patologia contratta e il decesso”.
Tale tesi non è meritevole di accoglimento.
Come anticipato, invero, l'art. 3, comma 145, della legge n. 350 del 2003 dispone che “La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n.
210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge”, e cioè soltanto a condizione che la morte “sia derivata” dalla patologia (nella specie epatite C) contratta per effetto della emotrasfusione o della vaccinazione.
Ebbene, a prescindere dalla soluzione del quesito in ordine al carattere interpretativo o innovativo della suddetta disposizione, deve rilevarsi che il diritto del familiare superstite all'assegno reversibile, così come all'assegno una tantum, trae origine dal decesso del de cuius, trattandosi di un diritto che non era ancora sorto nel patrimonio del defunto e che il familiare superstite fa valere iure proprio: il fatto costitutivo del diritto agli assegni in parola, quindi, è la morte del familiare al quale era stato riconosciuto l'indennizzo ex lege n.
210/1992.
In tale direzione la Suprema Corte ha affermato che “il diritto a godere dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, il diritto all'assegno una tantum”, in quanto “non penetrati nel patrimonio del dante causa”, spettano ai familiari superstiti iure proprio e soltanto nell'ipotesi in cui sussista la “connessione causale” tra il decesso e le vaccinazioni o le patologie previste dalla legge n. 210/1992. (Cass. Sez. lav. n. 15902/2018;
Cass. Sez. lav. 18.02.2009, n. 3879).
Ed ancora, i giudici di legittimità hanno osservato che l'assegno in favore dei superstiti
“risulta qualificato dall'evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, è quantificato in misura autonoma dall'omologo assegno introdotto per soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, riguarda il complesso delle malattie prese in considerazione dalla L. n. 210 del 1992, e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione. Prova ulteriore, al di là dell'inequivoco testo letterale della legge, è fornita dalla previsione dell'art. 3, comma 4, che, nell'individuare la documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, fa menzione non solo
6 delle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, ma anche dell'evento trasfusionale o della somministrazione di emoderivati” (Cass. Sez. lav. 18.12.2015, n. 25559).
Pertanto, non si pone una questione di violazione del principio di irretroattività della legge, in quanto, trattandosi di diritto iure proprio, esso può entrare nella sfera giuridica del richiedente soltanto al momento del decesso del titolare dell'indennizzo, decesso che, nel caso in esame,
è avvenuto nel 2018, quando la legge n. 350 del 2003 era certamente in vigore.
Pertanto, pur non potendosi trascurare l'esistenza di pronunce contrarie di alcuni giudici di merito (ad esempio, si veda la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 574/2020 del
29.12.2020, secondo la quale la sottoposizione ex lege n. 350/2003 della reversibilità dell'assegno in favore dei superstiti alle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, varrebbe solo
“per il futuro” e la fattispecie indennitaria sarebbe legata alla data della domanda proposta in via amministrativa, anziché al decesso del de cuius, perché “l'evento naturale della morte della persona fisica determina ipso iure l'esordio del fenomeno successorio, ma non è elemento costitutivo del beneficio, che, nella sua consistenza economica, è già entrato a far parte del patrimonio ereditario nella sua predeterminata trasmissibilità per quindici anni”), deve ritenersi che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno reversibile sia subordinato all'accertamento del nesso causale tra la patologia insorta per effetto delle emotrasfusioni e il decesso.
Ebbene, sul punto è stata espletata apposita C.T.U. il cui esito sfavorevole alla ricorrente è pienamente condiviso dallo scrivente organo giudicante, in quanto frutto di ragionamenti scientificamente apprezzabili ed esenti da vizi di illogicità.
In particolare, il C.T.U., sulla base della documentazione presente agli atti, ha aderito al giudizio della Commissione medica ospedaliera di Messina, compendiato nel verbale del
18.10.2019, nel quale premesso che “al sig. era già stato riconosciuto il nesso causale Per_1
tra le trasfusioni subite e la patologia: “Epatite virale persistente HCV correlata ed esiti di splenectomia in soggetto emotrasfuso per emofilia”, si è osservato che “la morte per
“Vasculopatia cardiaca (causa iniziale); scompenso cardiaco (causa intermedia); arresto cardiaco (causa finale)” non può considerarsi legata ad evoluzione o complicazione della suddetta patologia epatica per la quale erano stati riconosciuti i benefici della Legge 210/92, in
quanto non è presente in atti documentazione clinica o strumentale da cui emergano segni di
sofferenza epatica tali da potersi considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato”.
7 Del resto, lo scrivente organo giudicante, quale peritus peritorum, osserva come appaia ragionevole reputare che il deperimento organico e gli scompensi cardiaci che, a lungo andare, hanno provocato l'esito letale siano stati il risultato delle gravissime malattie dalle quali era originariamente afflitto l'assistito (emofilia e successivo tumore allo stomaco, alias linfoma gastrico) e del costante, assiduo e debilitante trattamento farmacologico, chirurgico e chemioterapico al quale lo stesso è stato sottoposto.
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della complessità della materia e dell'esistenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, si ritiene che le stesse debbano essere interamente compensate.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, invece, vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3341/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, rigetta il ricorso, compensa interamente le spese processuali tra le parti e pone le spese di
C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Catania, 18 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
24 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3341/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Oliveri, giusta procura allegata al Parte_1 ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.4.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio, esponendo: di essere vedova ed erede di , deceduto in data 11.08.2018 Persona_1
“a causa di emotrasfusione di sangue infetto che ha determinato al proprio congiunto il contagio dell'epatite C e B fino a causarne la morte”; che il proprio marito, affetto da emofilia A-grave, a partire dal 1980 in poi, aveva effettuato emotrasfusioni ed assunzione di emoderivati a causa di ripetuti episodi emorragici e che le sacche di sangue e gli emoderivati utilizzati sono risultate essere infetti;
che, a causa di tali trasfusioni di sangue infetto, il congiunto era stato contagiato da virus epatite sia di tipo B che di tipo C, venendogli riscontrata sieropositività nel 1984 e certificata a decorrere tra il 1980 ed il 1982; che lo stesso, per tale patologia, era stato costretto a praticare cicli di terapia antivirale e con interferone e nel contempo terapia sostitutiva con FVIII
1 ricombinante per la patologia emofiliaca e nel Mese di Marzo del 1991 era stato sottoposto a gastrectomia sub-totale e splenectomia a causa di Linfoma Non Hodgkin, praticando successivamente chemioterapia antiblastica;
che, a seguito di domanda inoltrata il 12.01.1994 ai sensi della Legge 210/1992 il era stato visitato dalla CMO II di Messina che riconobbe il Per_1 nesso di causalità tra le trasfusioni subite e l'infermità con verbale prot. 500 .210/CMO/4127 Pt_2 del 05/07/1995 che così recita: “SI esiste nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e
l'infermità: epatite virale persistente HCV correlata ed esiti di splenectomia in soggetto
emotrasfuso per emofilia ascrivibile alla QUINTA categoria della Tabella A allegata al D.P.R.
30/12/1981 n° 834”; che al predetto era stato conseguentemente riconosciuto il diritto all'indennizzo spettante in forza della Legge 210/1992 ai soggetti emotrasfusi con sangue infetto contagiati in tal modo da epatite C;
che il 25.03.2008 i medici della Divisione Clinicizzata di
Ematologia dell'Ospedale Ferrarotto di Catania avevano diagnosticato al sig. "Emofilia Per_1
A grave in terapia sostitutiva con FVIII ricombinante in soggetto con epatopatia cronica attiva HCV correlata post-terapia con emoderivati splenectomia e gastrectomia totale per linfoma gastrico"; per tale patologia il predetto aveva dovuto praticare ripetuti cicli di polichemioterapia, terapia antivirale e terapia sostitutiva con FVIII ricombinante, oltre terapia con Octacog Alfa(Refacto); che, già negli ultimi anni di vita, si era verificato a carico del proprio congiunto un progressivo dimagrimento ed un notevole stato di astenia associato ad anemizzazione progressiva;
tale stato “era ovviamente consequenziale al complesso patologico” da cui era affetto il sig. che, in data 21.01.2009, in occasione di un controllo specialistico Per_1
presso la Divisione Clinicizzata di Ematologia dell'Ospedale Ferrarotto di Catania, era stata formulata la seguente diagnosi: "Emofilia A grave (fattore VIII:C < 1%) in terapia sostitutiva con
Fattore VIII ricombinante e con grave emartrosi cronica alle ginocchia, articolazioni coxo-
femorali e gomiti;
......In atto il paziente pratica terapia sostitutiva con Fattore VIII ric. on demand
e presenta segni cimici-strumentali e bioumorali di epatopatia cronica, grave emartrosi cronica che limita notevolmente la deambulazione ed uno stato di deperimento organico progressivo”; che nella stessa occasione era stato evidenziato “uno stato di deperimento organico con scarsissima rappresentazione di pannicolo adiposo, colore cutaneo terreo, masse muscolari
ipotonico - ipotrofiche e stato di adinamia marcata associata a discreto stato di depressione
reattiva del tono dell'umore, oltre notevole riduzione della articolarità di entrambe le ginocchia, delle articolazioni coxo-femorali e dei gomiti.”; che, pertanto, il sig. “a causa delle Per_1
numerose emotrasfusioni e per l'assunzione di emoderivati, è stato infettato da virus epatite sia B che C” e che, per tal motivo, lo stesso “ha praticato terapia antivirale e con interferone, ma non si è ottenuta la regressione o la stabilizzazione della epatopatia tant'è che gli è stata diagnosticata
2 nel mese di Marzo del 2008 "epatopatia cronica attiva HCV correlata”; che lo stesso ha altresì
“subito sia la asportazione della milza che la gastrectomia a causa della comparsa di patologia neoplastica (Linfoma NON Hodgkin) con successivi cicli di chemioterapia antiblastica”; che “la situazione, fortemente compromessa, ha determinato un progressivo decadimento fisico e psicologico, costringendo il ad una condizione di vita disperata, privo di autonomia ed Per_1 autosufficienza.”; che l'11.02.2018 il sig. è deceduto;
che il 22.01.2019 la ricorrente, quale Per_1
coniuge superstite, ha inviato al Ministero della salute domanda di riconoscimento della reversibilità dell'indennizzo ex art. 2 comma 3 della Legge 210/92; che solo in data 31.03.2022 il ha riscontrato negativamente la richiesta con nota prot. 0009966 a firma Controparte_1
del Dirigente della Competente Direzione generale vigilanza, con la quale la domanda è stata rigettata perché, la Commissione Medica Ospedaliera 2 di Messina aveva escluso l'esistenza del
“nesso causale tra l'infermità contratta dal Signor e il decesso dello stesso in quanto Per_1
"Vasculopatia cardiaca (causa iniziale); scompenso cardiaco (causa intermedia); arresto
cardiaco (causa finale)" non può considerarsi legata ad evoluzione o complicazione della
patologia epatica per la quale erano stati riconosciuti i benefici della legge 210/92. in quanto non
è presente in atti documentazione clinica o strumentale da cui emergano segni di sofferenza epatica tali da potersi considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato”.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Giudice adito di “ritenere fondata” ed accogliere
“la domanda di reversibilità dell'indennizzo”, “con ogni conseguenza economica”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che la previsione dell'art. 3, comma 145, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (ai sensi del quale anche per il riconoscimento dell'assegno reversibile di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 210/1992 è necessario accertare il nesso di causalità tra epatite e morte) si applicherebbe irretroattivamente soltanto agli indennizzi successivi alla data di entrata in vigore della predetta legge e cioè a quelli successivi al 01.01.2004, mentre per gli indennizzi riconosciuti anteriormente, come è quello che era stato riconosciuto al sig.
si dovrebbe applicare la disciplina previgente che individuava “l'assegno come reversibile Per_1 sempre e comunque e cioè senza limitazione o condizione alcuna”, per cui “gli eredi di coloro i quali avevano … già ottenuto l'indennizzo ex Legge 210/1992 anteriormente al 2004,”, come essa ricorrente, avrebbero “diritto di ottenere l'assegno reversibile per 15 anni anche in assenza di nesso causale tra la patologia contratta e il decesso”.
In secondo luogo, la ricorrente ha comunque rappresentato che, nella specie, è ricorrente il nesso causale tra l'epatite C contratta a seguito delle emotrasfusioni e la morte dell'assistito, la prima dovendosi ritenere “concausa diretta e primaria del decesso del sig. quale causa Per_1
3 scatenante le altre problematiche cardiache” che ne hanno provocato la morte;
in altri termini,
“l'esito finale e” le patologie indicate nel certificato di morte, e “cioè vasculopatia cardiaca, scompenso cardiaco e quindi arresto cardiaco, sono conseguenze dirette della Epatite C o, per
meglio dire, dello stato di grave debilitazione fisica e deperimento organico nel quale il corpo del sig. si trovava ormai da anni e certamente determinato dalle conseguenze derivanti dal Per_1 virus HCV.”.
Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura erariale, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso nel merito, osservando, in particolare, che presupposto comune per il riconoscimento tanto dell'assegno di reversibilità quanto dell'assegno una tantum è la verifica della sussistenza del
“nesso eziologico tra la patologia da cui era affetto il de cuius ed il decesso”, atteso che il diritto all'assegno reversibile (così come il diritto all'assegno una tamtum) nasce per effetto del decesso del de cuius e, quindi, spetta al familiare superstite iure proprio, per cui, nella specie, il marito della ricorrente essendo deceduto in data 11.08.2018, si deve applicare in ogni caso la disciplina dettata dalla legge n. 350 del 2003, a nulla rilevando a tal fine “la diversa e più risalente nel tempo data di riconoscimento dell'indennizzo di cui alla legge n.
210/1992”.
La difesa erariale ha poi sottolineato che, in ogni caso, l'art. 3, comma 145, della legge n. 350 del 2003 ha carattere meramente interpretativo e non già innovativo, per cui la disposizione si dovrebbe applicare retroattivamente;
infine, ha eccepito che la ricorrente non aveva allegato alcunchè in ordine al requisito della vivenza a carico del defunto.
La causa è stata istruita mediante acquisizioni documentali ed espletamento di C.T.U.; ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato il deposito di note, all'esito dell'udienza del
24.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno reversibile di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 210/1992.
Appare utile al riguardo descrivere brevemente il quadro normativo in materia di indennizzo spettante in caso di emotrasfusioni o assunzione di emoderivati, oltre che in caso di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate.
4 L'art. 1, commi 1, 1-bis, 2 e 3 della legge n. 210 del 1992, riconosce il diritto “ad un indennizzo da parte dello Stato” in favore delle seguenti categorie di soggetti: coloro che abbiano “riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica”;
“coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.”;
i “soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV”;
“coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali”.
L'art. 2, comma 1, della legge n. 210/1992, poi, stabilisce che l'indennizzo in discussione
“consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.”.
Per quello che maggiormente rileva in questa sede, poi, il terzo comma del suddetto art. 2, prevede che “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori,
i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia”.
La legge n. 210 del 1992, pertanto, ha previsto che, in caso di morte del beneficiario, l'indennizzo reversibile può essere versato in favore del familiare superstite che può optare fra ricevere una somma una tantum (pari ai vecchi 150 milioni di lire, corrispondenti a 77.468,53 euro) oppure continuare a percepire l'assegno mensile per ulteriori quindici anni.
E la ricorrente, quale coniuge superstite di soggetto al quale, già nel 1995, era stato riconosciuto l'indennizzo per avere contratto una patologia epatica post-trasfusionale, ha
5 optato per l'assegno reversibile con domanda che è stata rigettata dal competente organo ministeriale.
Ebbene, l'attrice lamenta l'esito reiettivo della domanda di assegno reversibile, perchè, a suo dire, tale assegno le spetterebbe “sempre e comunque e cioè senza limitazione o condizione alcuna”, “anche in assenza di nesso causale tra la patologia contratta e il decesso”.
Tale tesi non è meritevole di accoglimento.
Come anticipato, invero, l'art. 3, comma 145, della legge n. 350 del 2003 dispone che “La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n.
210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge”, e cioè soltanto a condizione che la morte “sia derivata” dalla patologia (nella specie epatite C) contratta per effetto della emotrasfusione o della vaccinazione.
Ebbene, a prescindere dalla soluzione del quesito in ordine al carattere interpretativo o innovativo della suddetta disposizione, deve rilevarsi che il diritto del familiare superstite all'assegno reversibile, così come all'assegno una tantum, trae origine dal decesso del de cuius, trattandosi di un diritto che non era ancora sorto nel patrimonio del defunto e che il familiare superstite fa valere iure proprio: il fatto costitutivo del diritto agli assegni in parola, quindi, è la morte del familiare al quale era stato riconosciuto l'indennizzo ex lege n.
210/1992.
In tale direzione la Suprema Corte ha affermato che “il diritto a godere dell'assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, il diritto all'assegno una tantum”, in quanto “non penetrati nel patrimonio del dante causa”, spettano ai familiari superstiti iure proprio e soltanto nell'ipotesi in cui sussista la “connessione causale” tra il decesso e le vaccinazioni o le patologie previste dalla legge n. 210/1992. (Cass. Sez. lav. n. 15902/2018;
Cass. Sez. lav. 18.02.2009, n. 3879).
Ed ancora, i giudici di legittimità hanno osservato che l'assegno in favore dei superstiti
“risulta qualificato dall'evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, è quantificato in misura autonoma dall'omologo assegno introdotto per soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, riguarda il complesso delle malattie prese in considerazione dalla L. n. 210 del 1992, e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione. Prova ulteriore, al di là dell'inequivoco testo letterale della legge, è fornita dalla previsione dell'art. 3, comma 4, che, nell'individuare la documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, fa menzione non solo
6 delle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, ma anche dell'evento trasfusionale o della somministrazione di emoderivati” (Cass. Sez. lav. 18.12.2015, n. 25559).
Pertanto, non si pone una questione di violazione del principio di irretroattività della legge, in quanto, trattandosi di diritto iure proprio, esso può entrare nella sfera giuridica del richiedente soltanto al momento del decesso del titolare dell'indennizzo, decesso che, nel caso in esame,
è avvenuto nel 2018, quando la legge n. 350 del 2003 era certamente in vigore.
Pertanto, pur non potendosi trascurare l'esistenza di pronunce contrarie di alcuni giudici di merito (ad esempio, si veda la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 574/2020 del
29.12.2020, secondo la quale la sottoposizione ex lege n. 350/2003 della reversibilità dell'assegno in favore dei superstiti alle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, varrebbe solo
“per il futuro” e la fattispecie indennitaria sarebbe legata alla data della domanda proposta in via amministrativa, anziché al decesso del de cuius, perché “l'evento naturale della morte della persona fisica determina ipso iure l'esordio del fenomeno successorio, ma non è elemento costitutivo del beneficio, che, nella sua consistenza economica, è già entrato a far parte del patrimonio ereditario nella sua predeterminata trasmissibilità per quindici anni”), deve ritenersi che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto a fruire dell'assegno reversibile sia subordinato all'accertamento del nesso causale tra la patologia insorta per effetto delle emotrasfusioni e il decesso.
Ebbene, sul punto è stata espletata apposita C.T.U. il cui esito sfavorevole alla ricorrente è pienamente condiviso dallo scrivente organo giudicante, in quanto frutto di ragionamenti scientificamente apprezzabili ed esenti da vizi di illogicità.
In particolare, il C.T.U., sulla base della documentazione presente agli atti, ha aderito al giudizio della Commissione medica ospedaliera di Messina, compendiato nel verbale del
18.10.2019, nel quale premesso che “al sig. era già stato riconosciuto il nesso causale Per_1
tra le trasfusioni subite e la patologia: “Epatite virale persistente HCV correlata ed esiti di splenectomia in soggetto emotrasfuso per emofilia”, si è osservato che “la morte per
“Vasculopatia cardiaca (causa iniziale); scompenso cardiaco (causa intermedia); arresto cardiaco (causa finale)” non può considerarsi legata ad evoluzione o complicazione della suddetta patologia epatica per la quale erano stati riconosciuti i benefici della Legge 210/92, in
quanto non è presente in atti documentazione clinica o strumentale da cui emergano segni di
sofferenza epatica tali da potersi considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessato”.
7 Del resto, lo scrivente organo giudicante, quale peritus peritorum, osserva come appaia ragionevole reputare che il deperimento organico e gli scompensi cardiaci che, a lungo andare, hanno provocato l'esito letale siano stati il risultato delle gravissime malattie dalle quali era originariamente afflitto l'assistito (emofilia e successivo tumore allo stomaco, alias linfoma gastrico) e del costante, assiduo e debilitante trattamento farmacologico, chirurgico e chemioterapico al quale lo stesso è stato sottoposto.
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto della complessità della materia e dell'esistenza di contrastanti indirizzi giurisprudenziali, si ritiene che le stesse debbano essere interamente compensate.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, invece, vanno poste a carico della ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3341/2022 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, rigetta il ricorso, compensa interamente le spese processuali tra le parti e pone le spese di
C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Catania, 18 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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