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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 416/2022
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv. Alessandro Di Baia e David Furia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Perugia, Piazza Italia n.9, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nerio CP_1
Zuccaccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via delle Prome n.5, come da procura generale rilasciata a rogito Notaio dr. di Bologna del 29/10/10, n. rep. Per_1
115840/33105 Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.690/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni sopra esposte e per quelle indicate nell'atto di citazione e negli scritti difensivi di primo grado, in totale accoglimento del presente atto di appello e in totale riforma della sentenza impugnata:
A) ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di CP_1 in ordine all'applicazione di interessi usurari relativamente ai rapporti di conto corrente n.
[...]
29459865 e n. 030065154 intercorsi con e, per l'effetto: Parte_1 - CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Controparte_1
restituzione in favore di della somma indebitamente percepita a titolo di Parte_1
interessi, nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- CONDANNARE, inoltre, al pagamento, in favore di dei Controparte_1 Parte_1
danni morali derivanti dalla illecita applicazione dei tassi usurari nei suddetti contratti di conto corrente, nella somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
B) ACCERTARE e DICHIARARE, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di CP_1
per aver illegittimamente richiesto al Notaio la levata del protesto nei confronti di
[...] Parte_1
per gli assegni n. 3605007950-11 del 3.04.2012, n. 3605007947-08 del 2.04.2012, n.
[...]
3605007948-9 del 4.04.2012 e n. 3605007949-10 del 5.04.2012, tutti tratti sul proprio conto corrente
n. 294559865, emessi nei confronti della stessa e, per l'effetto: Parte_1
- CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_1
in favore di a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti Parte_1 dall'indebito protesto dei predetti assegni bancari, la somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- CONDANNARE, inoltre, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di di tutti i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione Parte_1
della propria reputazione commerciale e della propria privacy, nella somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, compenso professionale ed accessori di legge per entrambi
i gradi di giudizio e della fase di mediazione svoltasi in corso di causa”.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere le richieste istruttorie formulate da parte attrice, odierna appellante, nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 31.12.2014, precedentemente reiette e ritualmente reiterate durante il giudizio di primo grado, ammissibili e rilevanti per i motivi esposti sia negli scritti difensivi di primo grado”.
Per : “Dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare l'appello in ogni sua parte in CP_1
quanto infondato, confermando in toto la impugnata pronuncia di rigetto delle domande formulate da adottata dal Tribunale di Perugia. Condannare la Società appellante al Parte_1
pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio (oltre 15% rimborso forfettario spese generali, contributo integrativo previdenziale ed iva come per legge)” Con ordinanza del 24/7/23 il Collegio rigettava le istanze istruttorie di parte appellante e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11/4/24 quando la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la correntista presso la , Parte_1 CP_1
interponeva appello avverso la sentenza n.690/22 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari nell'ambito dei quattro rapporti di conto corrente ivi intrattenuti e del contratto di mutuo a tasso variabile stipulato con il medesimo istituto nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da essa a seguito Parte_1 dell'avvenuta trasmissione di quattro assegni da lei emessi a favore di sé medesima al Notaio che aveva poi provveduto ad elevare i corrispondenti protesti, danni che sarebbero stati dovuti alla contrazione dei propri affari causata dall'avvenuta conoscenza di tali protesti da parte di diversi altri operatori commerciali con cui essa intratteneva rapporti. L'appellante dava poi atto che si CP_1
era costituita in I grado contestando tutte le sue argomentazioni e chiedendo pertanto il rigetto delle sue domande. Aggiungeva che, quanto alla sua doglianza in punto di usura, il Tribunale aveva disposto apposita CTU mentre non aveva ammesso né l'ordine di esibizione da lei richiesto ex art.210 cpc per ottenere dalla banca la documentazione non in suo possesso né le prove testimoniali da lei articolate e, all'esito, aveva così statuito: “Rigetta le domande proposte da parte attrice. 2) Spese di lite interamente compensate. 3) Spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti ciascuna della misura del 50%.”.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante ha censurato la motivazione con cui il primo Giudice aveva rigettato la sua istanza di ordine di esibizione ex art.210 cpc sul presupposto per cui essa non aveva prima richiesto la relativa documentazione alla banca ai sensi dell'art.119 TUB: in merito evidenziava che la necessità dell'invio della previa richiesta ex art.119 discende da un orientamento giurisprudenziale affatto unanime, esistendone un altro, molto più aderente alle esigenze di giustizia, che non condiziona l'accoglimento dell'ordine ex art.210 cpc a tale, previo, adempimento. Osservava quindi la che, ove fosse stata accolta la sua istanza istruttoria, essa avrebbe potuto Parte_1
dimostrare che lo sforamento del tasso debitore applicato dalla banca rispetto al tasso-soglia usurario era dipeso dall'esercizio dello jus variandi da parte di sicché trattavasi di usura originaria. CP_1 Quanto poi al secondo motivo di appello, la società si doleva del fatto che il Tribunale, contraddittoriamente, dapprima non aveva ammesso le prove testimoniali da lei articolate al fine di provare i danni subiti a causa dei protesti dei predetti quattro assegni richiesti dalla banca e poi aveva rigettato la relativa domanda ritenendo che detti danni non fossero stati dimostrati.
Osservava inoltre che la derivazione dei danni subiti dall'illegittima levata dei protesti risultava anche agli atti per tabulas sulla base dei documenti tempestivamente da lei depositati nonché, in parte, anche sulla base di ragionevoli presunzioni e concludeva pertanto come sopra.
Si costituiva anche in questa sede osservando, quanto ai motivi primo e terzo CP_1 dell'appello - che potevano trattarsi congiuntamente attenendo alle medesime questioni - come correttamente il Tribunale avesse ritenuto non esperibile il rimedio di cui all'art.210 cpc in assenza della previa istanza ex art.119 TUB.
Quanto al secondo motivo la banca rilevava che le prove per testi ex adverso articolate erano effettivamente inammissibili in quanto tendevano a far esprimere ai testi valutazioni, in particolare in ordine al nesso eziologico fra i protesti e la contrazione degli affari subita dalla società. contestava poi tutte le doglianze di parte appellante in ordine al quantum dei danni in CP_1 questione e concludeva anch'essa come sopra.
L'appello è infondato.
Quanto al primo e terzo motivo la Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale, ormai ampiamente consolidato, secondo cui l'istanza di ordine di esibizione ex art.210 cpc richiede, per essere accoglibile, il previo invio alla banca della richiesta di consegna di copie dei documenti ex art.119 TUB, previo invio che può avvenire sia prima del giudizio che nel corso di esso: tale principio riposa su precise ragioni, approfonditamente esaminate ad esempio nella sentenza della Corte di
Cassazione, sez.I, n.24641 del 13/9/21 laddove si è spiegato che “. . . . la ragione c'è. Si è detto che
l'articolo 119, quarto comma, pone una norma sostanziale che disegna una specifica obbligazione a carico della banca, obbligazione che viene a far parte del contenuto contrattuale: l'obbligazione di consegnare «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». E si è aggiunto che detta obbligazione, pur derivante dal contratto, rimane quiescente fintanto che il cliente non trasmetta alla banca la relativa richiesta: si tratta cioè come si premetteva di un diritto potestativo, che, fin quando non esercitato, non impone dal lato della banca di fare alcunché. Ora, l'istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 119, si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta — non quando l'inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora — quando l'obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire, ex articolo 101 c.p.c., che consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 4 maggio 2012,
n. 6749, tra le tantissime). Sicché ben si comprende l'orientamento di gran lunga prevalente dei collegi territoriali dell'ABF, secondo cui il ricorso rivolto ad esso arbitro, diretto alla consegna degli estratti conto, deve consistere, a pena di irricevibilità, in una contestazione dell'omissione da parte della banca della consegna della documentazione precedentemente richiesta: e cioè, ribadiscono in assoluta prevalenza i collegi territoriali dell'ABF, il cliente deve rivolgersi alla banca per richiedere la documentazione, e solo in seguito, trascorso il termine previsto, proporre ricorso all'arbitro per avere gli estratti conto che la banca non ha consegnato.”. Nello stesso senso, si veda del resto pure
Cass. civ., sez., n.23861/22 o Cass.civ., sez.I, n.11739/2024: in quest'ultima pronuncia si evidenzia anche come “Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative, generiche (come nella fattispecie), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca”. Incensurabile, dunque, la motivazione del Tribunale che sul punto ha fatto buon governo dei suindicati, consolidati, principi giurisprudenziali;
ne consegue che, non avendo l'appellante dimostrato le circostanze documentali da cui avrebbe dovuto risultare l'avvenuto esercizio dello jus variandi da parte di l'usura rilevata in alcuni trimestri dal CP_1
CTU non può considerarsi pattizia.
Venendo ora alla questione relativa al protesto degli assegni va anzitutto osservato che, al di là dei profili inerenti la dimostrazione e quantificazione dei pretesi danni, non risulta, a monte, la dedotta illegittimità della condotta di nel momento in cui aveva trasmesso gli assegni in questione CP_1
al Notaio per la levata del protesto. In punto di fatto risulta, in particolare – per averlo specificato la stessa società sin dal proprio atto di citazione in I grado – che nell'aprile del 2012 essa, in carenza di provvista sui suoi conti, aveva emesso in favore di sé medesima quattro assegni bancari per un importo complessivo di euro 57.744,00, tutti tratti da uno stesso conto corrente acceso presso e versati su altri conti, sempre a lei intestati, aperti presso Casse di risparmio dell'Umbria CP_1
spa – tanto che tali assegni erano stati poi, pacificamente, compensati da nella quale Controparte_2 successivamente si erano fuse le Casse di risparmio dell'Umbria - sui quali, ultimi, conti erano appoggiate delle scadenze di pagamenti relativi alla sua attività commerciale. I quattro assegni (di cui agli allegati da 1 a 4 all'atto di citazione in I grado) erano evidentemente destinati solo a creare, sugli altri conti su cui erano appoggiate le scadenze di pagamento, una provvista fittizia, condotta questa, allora e a tutt'oggi, illecita (conclusione che non cambia ove pure volesse ritenersi che, come allegato dalla , un tale comportamento le fosse stato consigliato da un direttore della filiale Parte_1
ove erano aperti i quattro conti correnti): ad escludere una tale illiceità, infatti, non vale CP_1 osservare, come fa l'appellante, che nella situazione in esame “nel caso di assegni emessi 'a me medesimo' non c'è nessun soggetto da tutelare contro l'insolvenza del traente, posto che quest'ultimo ed il beneficiario coincidono” (cfr. pag.9 dell'atto di appello) giacché, tra il traente ed il beneficiario si colloca l'erogazione di denaro che, pur in favore del beneficiario che è lo stesso traente, viene disposta da un terzo soggetto, ossia la banca, che effettua il pagamento dell'assegno in assenza di una reale provvista;
non si vede altrimenti come la società potesse, con tale escamotage, onorare le scadenze di pagamento in favore di altri operatori commerciali sui conti su cui erano stati versati gli assegni in questione. Né parte appellante ha mai dimostrato in I grado – prova certamente di natura documentale - di aver ottenuto a tal fine specifiche agevolazioni autorizzative di un tale modus operandi quale, come indicato dalla banca, avrebbe potuto essere un credito rotativo o quant'altro.
Del tutto condivisibili, poi – ove pure si fosse ritenuta illegittima la condotta della banca di invio dei quattro assegni al Notaio - le argomentazioni del Tribunale in punto di mancata prova dei danni che sarebbero a ciò conseguiti. Al riguardo vanno anzitutto rigettate le doglianze di parte appellante in merito alla decisione con cui il primo Giudice non aveva ammesso le prove testimoniali richieste in ordine, proprio, a tali aspetti, dovendosi osservare, in merito, che il rigetto delle predette prove testimoniali risulta corretto tenuto conto che nei relativi capitoli articolati dalla Parte_1
figuravano una serie di valutazioni, e non fatti, relative alla sussistenza del nesso eziologico tra i protesti e la contrazione del fatturato o il venir meno di taluni rapporti commerciali precedentemente intrattenuti con alcuni soggetti, laddove la sussistenza di un tale nesso eziologico non potrebbe mai essere affermata da questo o quel teste, dovendo essere semmai desunta, o esclusa, dallo stesso
Giudice sulla base dei dati di fatto emergenti dagli atti;
peraltro proprio sulla base di tali dati di fatto il Tribunale ha fornito una motivazione estremamente analitica ed esauriente per escludere che vi fosse la prova di un tale nesso.
Al riguardo deve rilevarsi in primo luogo che il Tribunale aveva evidenziato come “la società attrice già nell'anno 2011 (precedente ai protesti di cui si discute) ha subito un'importante flessione del proprio fatturato, passando da 2.753.907,20 euro nel 2010 a 1.619.902,48 nel 2011. Alcuna spiegazione viene offerta da parte attrice in ordine a tale importante contrazione, particolarmente rilevante se si considera che il valore fatto registrare nel 2010 non era per nulla occasionale, essendo aderente a quello del 2008 (2,9 milioni) e non distante da quello del 2009 (2,1 milioni). In assenza di spiegazione in ordine al crollo dei fatturati tra l'anno 2010 e quello 2011 è difficile ricondurre
l'ulteriore crollo avutosi nell'anno 2012 (quando sono avvenuti i protesti) alla pubblicazione dei protesti medesimi.” (cfr. pagg.19 e 20 della sentenza impugnata): ebbene parte appellante in questa sede non ha specificamente confutato tali dati e le conseguenti conclusioni del Tribunale, avendo in sostanza continuato a sottolineare l'ulteriore calo del fatturato avvenuto negli anni 2012 e 2013, cioè dopo i protesti di cui si discute, senza tuttavia spiegare perché vi fosse stato quasi un dimezzamento del fatturato prima ancora, ossia tra il 2010 ed il 2011: ma ben si comprende che, in assenza di diverse spiegazioni, quella verificatasi negli anni 2012 e 2013 rappresentava semmai la continuazione di un processo negativo iniziato tra il 2010 ed il 2011 ossia ben prima dei protesti. Peraltro è notorio che la grave crisi economica che per molti anni ha afflitto l'Italia si era conclamata già nel 2011 sicché la circostanza che proprio in quell'anno si fosse già verificato un grave ed anomalo calo del fatturato potrebbe agevolmente attribuirsi a tale situazione, come avvenuto del resto per molte altre aziende.
Inconferenti, poi, le argomentazioni di parte appellante in ordine alle ulteriori, precise, argomentazioni del primo Giudice laddove aveva anche osservato che “Il protesto viene levato nell'aprile 2012. Le società finanziarie revocano la collaborazione, la prima a distanza di 4 mesi da tale atto, le altre a distanza di 10-12 mesi. Un lasso temporale che lascia dubitare che tale revoca sia intervenuta proprio in ragione di tali protesti. Nulla in tali comunicazioni le società finanziarie indicano in merito ai motivi posti alla base della loro decisione. A sostegno della propria tesi la società attrice allega solamente scambio epistolare con del 2.12.2014 e Parte_2
3.12.2014. Con la prima delle due missive, la società attrice chiedeva a se il Parte_2
motivo della revoca fosse da imputare ai protesti oggetto di causa. Con la seconda tale società finanziaria rispondeva positivamente, aggiungendo che una volta cancellati i protesti non avrebbe avuto difficoltà a ripristinare il rapporto. Tale risposta suscita diverse perplessità – che avrebbero dovuto essere superate attraverso prova testimoniale non chiesta da parte attrice - atteso che nel momento in cui risponde (dicembre 2014), i protesti erano stati cancellati da Parte_2
più di un anno, nel settembre 2013, sicché non si vede la ragione per cui in tale contesto la società finanziaria si sia detta disponibile a riallacciare il rapporto una volta rimosse (le a quell'epoca già rimosse) evidenze relative ai protesti.” (cfr. pagg.20 e 21 della sentenza). Orbene parte appellante sostiene che il fatto che la si fosse mostrata pronta a ripristinare il rapporto con Parte_2
la non appena cancellati i protesti, che erano stati cancellati in realtà da più di un Parte_1
anno, doveva costituire una mera svista che non poteva inficiare la prima parte della risposta nella quale la società interpellata aveva affermato di aver interrotto il rapporto con essa appellante a causa dei protesti. Tale spiegazione appare sin troppo semplicistica e, come tale, inidonea a scalfire le logiche perplessità del primo Giudice. Ma, al di là di tale aspetto, rileva anche la Corte che il fatto che non si fosse trattato di una svista è desumibile anche dalla circostanza che la non Parte_1
ha mai dedotto di avere – come sarebbe stato normale – contattato, subito dopo la cancellazione dei protesti avvenuta nel settembre 2013, la al fine di ottenere al più presto quella Parte_2
ripresa dei rapporti di finanziamento il cui venir meno, a suo dire, aveva rappresentato una delle principali cause del dissesto causato dai protesti in questione. Ciò induce anche questa Corte a ritenere che la ripresa dei finanziamenti, in realtà, non era più praticabile per ben altre ragioni - verosimilmente le crescenti difficoltà economiche della società - diverse da quelle dalla stessa indicate.
Nessun altro elemento documentale in atti corrobora poi il dedotto nesso eziologico – che, si ripete, non poteva certo formare oggetto di valutazioni da demandare ai testimoni – tra la contrazione degli affari subita dalla società ed i protesti richiesti da dovendosi peraltro tenere conto che da CP_1 tali protesti non era nemmeno scaturita alcuna segnalazione della società presso la Centrale d'allarme interbancaria.
Del tutto sfornita di ogni idonea allegazione e prova è rimasta poi la domanda risarcitoria avanzata in relazione a pretesi danni morali.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, a carico dell'appellante, e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua modesta complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
- Condanna quest'ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel CP_1
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 17.179,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 16/1/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dr. Simone Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n. 416/2022
Tra:
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv. Alessandro Di Baia e David Furia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Perugia, Piazza Italia n.9, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nerio CP_1
Zuccaccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via delle Prome n.5, come da procura generale rilasciata a rogito Notaio dr. di Bologna del 29/10/10, n. rep. Per_1
115840/33105 Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.690/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni sopra esposte e per quelle indicate nell'atto di citazione e negli scritti difensivi di primo grado, in totale accoglimento del presente atto di appello e in totale riforma della sentenza impugnata:
A) ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di CP_1 in ordine all'applicazione di interessi usurari relativamente ai rapporti di conto corrente n.
[...]
29459865 e n. 030065154 intercorsi con e, per l'effetto: Parte_1 - CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Controparte_1
restituzione in favore di della somma indebitamente percepita a titolo di Parte_1
interessi, nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- CONDANNARE, inoltre, al pagamento, in favore di dei Controparte_1 Parte_1
danni morali derivanti dalla illecita applicazione dei tassi usurari nei suddetti contratti di conto corrente, nella somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
B) ACCERTARE e DICHIARARE, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di CP_1
per aver illegittimamente richiesto al Notaio la levata del protesto nei confronti di
[...] Parte_1
per gli assegni n. 3605007950-11 del 3.04.2012, n. 3605007947-08 del 2.04.2012, n.
[...]
3605007948-9 del 4.04.2012 e n. 3605007949-10 del 5.04.2012, tutti tratti sul proprio conto corrente
n. 294559865, emessi nei confronti della stessa e, per l'effetto: Parte_1
- CONDANNARE in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, Controparte_1
in favore di a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali derivanti Parte_1 dall'indebito protesto dei predetti assegni bancari, la somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- CONDANNARE, inoltre, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di di tutti i danni non patrimoniali derivanti dalla lesione Parte_1
della propria reputazione commerciale e della propria privacy, nella somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta giusta ed equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso, con vittoria di anticipazioni, compenso professionale ed accessori di legge per entrambi
i gradi di giudizio e della fase di mediazione svoltasi in corso di causa”.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere le richieste istruttorie formulate da parte attrice, odierna appellante, nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. del 31.12.2014, precedentemente reiette e ritualmente reiterate durante il giudizio di primo grado, ammissibili e rilevanti per i motivi esposti sia negli scritti difensivi di primo grado”.
Per : “Dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare l'appello in ogni sua parte in CP_1
quanto infondato, confermando in toto la impugnata pronuncia di rigetto delle domande formulate da adottata dal Tribunale di Perugia. Condannare la Società appellante al Parte_1
pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio (oltre 15% rimborso forfettario spese generali, contributo integrativo previdenziale ed iva come per legge)” Con ordinanza del 24/7/23 il Collegio rigettava le istanze istruttorie di parte appellante e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 11/4/24 quando la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la correntista presso la , Parte_1 CP_1
interponeva appello avverso la sentenza n.690/22 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi usurari nell'ambito dei quattro rapporti di conto corrente ivi intrattenuti e del contratto di mutuo a tasso variabile stipulato con il medesimo istituto nonché la condanna dello stesso al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti da essa a seguito Parte_1 dell'avvenuta trasmissione di quattro assegni da lei emessi a favore di sé medesima al Notaio che aveva poi provveduto ad elevare i corrispondenti protesti, danni che sarebbero stati dovuti alla contrazione dei propri affari causata dall'avvenuta conoscenza di tali protesti da parte di diversi altri operatori commerciali con cui essa intratteneva rapporti. L'appellante dava poi atto che si CP_1
era costituita in I grado contestando tutte le sue argomentazioni e chiedendo pertanto il rigetto delle sue domande. Aggiungeva che, quanto alla sua doglianza in punto di usura, il Tribunale aveva disposto apposita CTU mentre non aveva ammesso né l'ordine di esibizione da lei richiesto ex art.210 cpc per ottenere dalla banca la documentazione non in suo possesso né le prove testimoniali da lei articolate e, all'esito, aveva così statuito: “Rigetta le domande proposte da parte attrice. 2) Spese di lite interamente compensate. 3) Spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti ciascuna della misura del 50%.”.
Ciò posto, con il primo motivo l'appellante ha censurato la motivazione con cui il primo Giudice aveva rigettato la sua istanza di ordine di esibizione ex art.210 cpc sul presupposto per cui essa non aveva prima richiesto la relativa documentazione alla banca ai sensi dell'art.119 TUB: in merito evidenziava che la necessità dell'invio della previa richiesta ex art.119 discende da un orientamento giurisprudenziale affatto unanime, esistendone un altro, molto più aderente alle esigenze di giustizia, che non condiziona l'accoglimento dell'ordine ex art.210 cpc a tale, previo, adempimento. Osservava quindi la che, ove fosse stata accolta la sua istanza istruttoria, essa avrebbe potuto Parte_1
dimostrare che lo sforamento del tasso debitore applicato dalla banca rispetto al tasso-soglia usurario era dipeso dall'esercizio dello jus variandi da parte di sicché trattavasi di usura originaria. CP_1 Quanto poi al secondo motivo di appello, la società si doleva del fatto che il Tribunale, contraddittoriamente, dapprima non aveva ammesso le prove testimoniali da lei articolate al fine di provare i danni subiti a causa dei protesti dei predetti quattro assegni richiesti dalla banca e poi aveva rigettato la relativa domanda ritenendo che detti danni non fossero stati dimostrati.
Osservava inoltre che la derivazione dei danni subiti dall'illegittima levata dei protesti risultava anche agli atti per tabulas sulla base dei documenti tempestivamente da lei depositati nonché, in parte, anche sulla base di ragionevoli presunzioni e concludeva pertanto come sopra.
Si costituiva anche in questa sede osservando, quanto ai motivi primo e terzo CP_1 dell'appello - che potevano trattarsi congiuntamente attenendo alle medesime questioni - come correttamente il Tribunale avesse ritenuto non esperibile il rimedio di cui all'art.210 cpc in assenza della previa istanza ex art.119 TUB.
Quanto al secondo motivo la banca rilevava che le prove per testi ex adverso articolate erano effettivamente inammissibili in quanto tendevano a far esprimere ai testi valutazioni, in particolare in ordine al nesso eziologico fra i protesti e la contrazione degli affari subita dalla società. contestava poi tutte le doglianze di parte appellante in ordine al quantum dei danni in CP_1 questione e concludeva anch'essa come sopra.
L'appello è infondato.
Quanto al primo e terzo motivo la Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale, ormai ampiamente consolidato, secondo cui l'istanza di ordine di esibizione ex art.210 cpc richiede, per essere accoglibile, il previo invio alla banca della richiesta di consegna di copie dei documenti ex art.119 TUB, previo invio che può avvenire sia prima del giudizio che nel corso di esso: tale principio riposa su precise ragioni, approfonditamente esaminate ad esempio nella sentenza della Corte di
Cassazione, sez.I, n.24641 del 13/9/21 laddove si è spiegato che “. . . . la ragione c'è. Si è detto che
l'articolo 119, quarto comma, pone una norma sostanziale che disegna una specifica obbligazione a carico della banca, obbligazione che viene a far parte del contenuto contrattuale: l'obbligazione di consegnare «copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». E si è aggiunto che detta obbligazione, pur derivante dal contratto, rimane quiescente fintanto che il cliente non trasmetta alla banca la relativa richiesta: si tratta cioè come si premetteva di un diritto potestativo, che, fin quando non esercitato, non impone dal lato della banca di fare alcunché. Ora, l'istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 119, si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta — non quando l'inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora — quando l'obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire, ex articolo 101 c.p.c., che consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass. 4 maggio 2012,
n. 6749, tra le tantissime). Sicché ben si comprende l'orientamento di gran lunga prevalente dei collegi territoriali dell'ABF, secondo cui il ricorso rivolto ad esso arbitro, diretto alla consegna degli estratti conto, deve consistere, a pena di irricevibilità, in una contestazione dell'omissione da parte della banca della consegna della documentazione precedentemente richiesta: e cioè, ribadiscono in assoluta prevalenza i collegi territoriali dell'ABF, il cliente deve rivolgersi alla banca per richiedere la documentazione, e solo in seguito, trascorso il termine previsto, proporre ricorso all'arbitro per avere gli estratti conto che la banca non ha consegnato.”. Nello stesso senso, si veda del resto pure
Cass. civ., sez., n.23861/22 o Cass.civ., sez.I, n.11739/2024: in quest'ultima pronuncia si evidenzia anche come “Tale soluzione costituisce un giusto equilibrio tra il diritto del correntista di ottenere la documentazione bancaria, anche in corso di causa, e l'esigenza processuale di non consentire istanze esplorative, generiche (come nella fattispecie), non corredate da ragioni esplicative della mancata previa richiesta alla banca”. Incensurabile, dunque, la motivazione del Tribunale che sul punto ha fatto buon governo dei suindicati, consolidati, principi giurisprudenziali;
ne consegue che, non avendo l'appellante dimostrato le circostanze documentali da cui avrebbe dovuto risultare l'avvenuto esercizio dello jus variandi da parte di l'usura rilevata in alcuni trimestri dal CP_1
CTU non può considerarsi pattizia.
Venendo ora alla questione relativa al protesto degli assegni va anzitutto osservato che, al di là dei profili inerenti la dimostrazione e quantificazione dei pretesi danni, non risulta, a monte, la dedotta illegittimità della condotta di nel momento in cui aveva trasmesso gli assegni in questione CP_1
al Notaio per la levata del protesto. In punto di fatto risulta, in particolare – per averlo specificato la stessa società sin dal proprio atto di citazione in I grado – che nell'aprile del 2012 essa, in carenza di provvista sui suoi conti, aveva emesso in favore di sé medesima quattro assegni bancari per un importo complessivo di euro 57.744,00, tutti tratti da uno stesso conto corrente acceso presso e versati su altri conti, sempre a lei intestati, aperti presso Casse di risparmio dell'Umbria CP_1
spa – tanto che tali assegni erano stati poi, pacificamente, compensati da nella quale Controparte_2 successivamente si erano fuse le Casse di risparmio dell'Umbria - sui quali, ultimi, conti erano appoggiate delle scadenze di pagamenti relativi alla sua attività commerciale. I quattro assegni (di cui agli allegati da 1 a 4 all'atto di citazione in I grado) erano evidentemente destinati solo a creare, sugli altri conti su cui erano appoggiate le scadenze di pagamento, una provvista fittizia, condotta questa, allora e a tutt'oggi, illecita (conclusione che non cambia ove pure volesse ritenersi che, come allegato dalla , un tale comportamento le fosse stato consigliato da un direttore della filiale Parte_1
ove erano aperti i quattro conti correnti): ad escludere una tale illiceità, infatti, non vale CP_1 osservare, come fa l'appellante, che nella situazione in esame “nel caso di assegni emessi 'a me medesimo' non c'è nessun soggetto da tutelare contro l'insolvenza del traente, posto che quest'ultimo ed il beneficiario coincidono” (cfr. pag.9 dell'atto di appello) giacché, tra il traente ed il beneficiario si colloca l'erogazione di denaro che, pur in favore del beneficiario che è lo stesso traente, viene disposta da un terzo soggetto, ossia la banca, che effettua il pagamento dell'assegno in assenza di una reale provvista;
non si vede altrimenti come la società potesse, con tale escamotage, onorare le scadenze di pagamento in favore di altri operatori commerciali sui conti su cui erano stati versati gli assegni in questione. Né parte appellante ha mai dimostrato in I grado – prova certamente di natura documentale - di aver ottenuto a tal fine specifiche agevolazioni autorizzative di un tale modus operandi quale, come indicato dalla banca, avrebbe potuto essere un credito rotativo o quant'altro.
Del tutto condivisibili, poi – ove pure si fosse ritenuta illegittima la condotta della banca di invio dei quattro assegni al Notaio - le argomentazioni del Tribunale in punto di mancata prova dei danni che sarebbero a ciò conseguiti. Al riguardo vanno anzitutto rigettate le doglianze di parte appellante in merito alla decisione con cui il primo Giudice non aveva ammesso le prove testimoniali richieste in ordine, proprio, a tali aspetti, dovendosi osservare, in merito, che il rigetto delle predette prove testimoniali risulta corretto tenuto conto che nei relativi capitoli articolati dalla Parte_1
figuravano una serie di valutazioni, e non fatti, relative alla sussistenza del nesso eziologico tra i protesti e la contrazione del fatturato o il venir meno di taluni rapporti commerciali precedentemente intrattenuti con alcuni soggetti, laddove la sussistenza di un tale nesso eziologico non potrebbe mai essere affermata da questo o quel teste, dovendo essere semmai desunta, o esclusa, dallo stesso
Giudice sulla base dei dati di fatto emergenti dagli atti;
peraltro proprio sulla base di tali dati di fatto il Tribunale ha fornito una motivazione estremamente analitica ed esauriente per escludere che vi fosse la prova di un tale nesso.
Al riguardo deve rilevarsi in primo luogo che il Tribunale aveva evidenziato come “la società attrice già nell'anno 2011 (precedente ai protesti di cui si discute) ha subito un'importante flessione del proprio fatturato, passando da 2.753.907,20 euro nel 2010 a 1.619.902,48 nel 2011. Alcuna spiegazione viene offerta da parte attrice in ordine a tale importante contrazione, particolarmente rilevante se si considera che il valore fatto registrare nel 2010 non era per nulla occasionale, essendo aderente a quello del 2008 (2,9 milioni) e non distante da quello del 2009 (2,1 milioni). In assenza di spiegazione in ordine al crollo dei fatturati tra l'anno 2010 e quello 2011 è difficile ricondurre
l'ulteriore crollo avutosi nell'anno 2012 (quando sono avvenuti i protesti) alla pubblicazione dei protesti medesimi.” (cfr. pagg.19 e 20 della sentenza impugnata): ebbene parte appellante in questa sede non ha specificamente confutato tali dati e le conseguenti conclusioni del Tribunale, avendo in sostanza continuato a sottolineare l'ulteriore calo del fatturato avvenuto negli anni 2012 e 2013, cioè dopo i protesti di cui si discute, senza tuttavia spiegare perché vi fosse stato quasi un dimezzamento del fatturato prima ancora, ossia tra il 2010 ed il 2011: ma ben si comprende che, in assenza di diverse spiegazioni, quella verificatasi negli anni 2012 e 2013 rappresentava semmai la continuazione di un processo negativo iniziato tra il 2010 ed il 2011 ossia ben prima dei protesti. Peraltro è notorio che la grave crisi economica che per molti anni ha afflitto l'Italia si era conclamata già nel 2011 sicché la circostanza che proprio in quell'anno si fosse già verificato un grave ed anomalo calo del fatturato potrebbe agevolmente attribuirsi a tale situazione, come avvenuto del resto per molte altre aziende.
Inconferenti, poi, le argomentazioni di parte appellante in ordine alle ulteriori, precise, argomentazioni del primo Giudice laddove aveva anche osservato che “Il protesto viene levato nell'aprile 2012. Le società finanziarie revocano la collaborazione, la prima a distanza di 4 mesi da tale atto, le altre a distanza di 10-12 mesi. Un lasso temporale che lascia dubitare che tale revoca sia intervenuta proprio in ragione di tali protesti. Nulla in tali comunicazioni le società finanziarie indicano in merito ai motivi posti alla base della loro decisione. A sostegno della propria tesi la società attrice allega solamente scambio epistolare con del 2.12.2014 e Parte_2
3.12.2014. Con la prima delle due missive, la società attrice chiedeva a se il Parte_2
motivo della revoca fosse da imputare ai protesti oggetto di causa. Con la seconda tale società finanziaria rispondeva positivamente, aggiungendo che una volta cancellati i protesti non avrebbe avuto difficoltà a ripristinare il rapporto. Tale risposta suscita diverse perplessità – che avrebbero dovuto essere superate attraverso prova testimoniale non chiesta da parte attrice - atteso che nel momento in cui risponde (dicembre 2014), i protesti erano stati cancellati da Parte_2
più di un anno, nel settembre 2013, sicché non si vede la ragione per cui in tale contesto la società finanziaria si sia detta disponibile a riallacciare il rapporto una volta rimosse (le a quell'epoca già rimosse) evidenze relative ai protesti.” (cfr. pagg.20 e 21 della sentenza). Orbene parte appellante sostiene che il fatto che la si fosse mostrata pronta a ripristinare il rapporto con Parte_2
la non appena cancellati i protesti, che erano stati cancellati in realtà da più di un Parte_1
anno, doveva costituire una mera svista che non poteva inficiare la prima parte della risposta nella quale la società interpellata aveva affermato di aver interrotto il rapporto con essa appellante a causa dei protesti. Tale spiegazione appare sin troppo semplicistica e, come tale, inidonea a scalfire le logiche perplessità del primo Giudice. Ma, al di là di tale aspetto, rileva anche la Corte che il fatto che non si fosse trattato di una svista è desumibile anche dalla circostanza che la non Parte_1
ha mai dedotto di avere – come sarebbe stato normale – contattato, subito dopo la cancellazione dei protesti avvenuta nel settembre 2013, la al fine di ottenere al più presto quella Parte_2
ripresa dei rapporti di finanziamento il cui venir meno, a suo dire, aveva rappresentato una delle principali cause del dissesto causato dai protesti in questione. Ciò induce anche questa Corte a ritenere che la ripresa dei finanziamenti, in realtà, non era più praticabile per ben altre ragioni - verosimilmente le crescenti difficoltà economiche della società - diverse da quelle dalla stessa indicate.
Nessun altro elemento documentale in atti corrobora poi il dedotto nesso eziologico – che, si ripete, non poteva certo formare oggetto di valutazioni da demandare ai testimoni – tra la contrazione degli affari subita dalla società ed i protesti richiesti da dovendosi peraltro tenere conto che da CP_1 tali protesti non era nemmeno scaturita alcuna segnalazione della società presso la Centrale d'allarme interbancaria.
Del tutto sfornita di ogni idonea allegazione e prova è rimasta poi la domanda risarcitoria avanzata in relazione a pretesi danni morali.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue il rigetto dell'appello. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, a carico dell'appellante, e si liquidano come da dispositivo di cui appresso tenuto conto del valore della controversia, della sua modesta complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
- Condanna quest'ultima alla rifusione delle spese processuali sostenute da nel CP_1
presente grado di giudizio che si liquidano in euro 17.179,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 16/1/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dr. Simone Salcerini)