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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 05/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1965/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGASSI ALDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ACQUISTAPACE PAMELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
FILIPPIS MAURIZIO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso i IGi e come sopra rappresentati e difesi, Pt_1 Controparte_1
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio adito pronunci sentenza di omologa della loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 1 di 6 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ponendosi come obiettivo la serenità e l'educazione di e;
Per_1 Per_2
2) la casa coniugale, sita a Ponte in Valtellina (SO), Via Guicciarda n. 29, di proprietà della IGa
verrà assegnata - con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti - a quest'ultima, la quale Controparte_1
continuerà ad abitarla unitamente ai figli, nonché a pagare le spese relative alle utenze (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gas, energia elettrica, acqua, internet rifiuti ecc.);
3) su accordo delle parti, il IG ha già lasciato la casa coniugale trasferendosi a Sondrio, Pt_1
Via Fiume n. 19, in un appartamento condotto in locazione e si impegna ad asportare dalla stessa tutti i beni e gli effetti personali di sua proprietà ancora ivi depositati entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
4) e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma saranno collocati, Per_1 Per_2
anche ai fini anagrafici, presso la madre;
5) resta inteso che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. In particolare:
- le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla salute, all'istruzione e all'educazione, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni degli stessi;
- le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente devono prendersi dell'interesse dei figli - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, scelte alimentari, ecc. - saranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore quando ha i minori con sé;
6) entrambi i genitori si impegnano al reciproco e assoluto rispetto, tanto in presenza dei figli, così come in loro assenza, avendo cura di partecipare e contribuire al naturale sviluppo della personalità degli stessi e adoperandosi affinché i minori conservino un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad evitare con i figli atteggiamenti tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerle in eventuali loro rapporti conflittuali;
7) il padre potrà tenere con sé e : Per_1 Per_2
- durante la settimana liberamente, previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e gli impegni scolastici e ricreativi dei minori. In ogni caso, sarà garantito al padre di tenere con sé i figli almeno due giorni (da concordare tra i genitori entro le ore pagina 2 di 6 20.00 del venerdì precedente), di cui uno dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso casa della madre, e l'altro dalle ore 18.00 sino al giorno successivo, quando li accompagnerà a scuola (ovvero, in assenza di lezioni, presso casa della madre);
- a fine settimana alternati con la IGa da venerdì alle ore 18.00 sino alla Controparte_1
domenica alle ore 21.00, quando li accompagnerà presso l'abitazione della madre;
- per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Con impegno di questi ultimi a fornirsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località ove soggiorneranno con i figli;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni con la madre (il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro);
- le vacanze natalizie (da intendersi, dal 26 al 31 dicembre) e l'Epifania (da intendersi, dal 1° al 6 gennaio), ad anni alterni con la madre;
- i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua ed i giorni dal Lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo, ad anni alterni con la madre.
Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno di e si seguirà il criterio Per_1 Per_2 dell'alternanza annuale.
Resta inteso che le modalità di gestione dei figli così come sopra specificate potranno essere modificate dai genitori, previo accordo tra loro, anche in funzione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
Resta, altresì, inteso tra le parti che qualora i figli soggiorneranno presso la baita di montagna (in particolare, dunque, durante l'estate) la madre si impegna ad accompagnarli presso la propria abitazione così da consentire al padre, nei giorni di propria competenza, di ritirarli lì.
Quando e staranno con il padre dovranno avere con loro i propri documenti di identità Per_1 Per_2
e tessere sanitarie.
8) Il IG potrà telefonare ai figli quando vorrà e, comunque, in orari compatibili con le loro Pt_1
abitudini; lo stesso dicasi per la IGa quando i minori saranno in compagnia del Controparte_1
padre;
pagina 3 di 6 9) il IG concorrerà al mantenimento di e corrispondendo alla IGa Pt_1 Per_1 Per_2
a mezzo bonifico alle coordinate bancarie IBAN: Controparte_1
[...]X09, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), a decorrere da novembre 2024, e ciò sino a che i medesimi raggiungeranno l'indipendenza economica. Resta inteso che, se uno dei figli dovesse raggiungere la propria indipendenza economica prima dell'altro, detta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta.
L'importo di cui sopra sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita a far tempo dal mese di novembre 2025;
10) il IG , inoltre, corrisponderà altresì alla IGa il 50% delle spese Pt_1 Controparte_1
straordinarie relative ai figli. A tal proposito la madre si impegna a comunicare al padre, a mezzo e- mail, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese, le spese sostenute, allegando i relativi giustificativi e/o fatture (anche ai fini delle detrazioni fiscali - cfr. punto 12). Il IG provvederà ad effettuare Pt_1 il versamento dell'importo a suo carico tramite bonifico bancario alle coordinate di cui sopra, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le spese sono state comunicate e documentate. Si fa riferimento, quanto al resto (ed in particolare alla necessità di preventivo accordo), alle “Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie e buone prassi nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Sondrio, di concerto con la Procura della Repubblica Cont presso il Tribunale di Sondrio, il COA di Sondrio, il e AIAF Lombardia - Sezione Territoriale di
Sondrio in data 12 luglio 2024 (doc. 5);
11) su accordo delle parti, l'Assegno Unico Universale relativo ai figli sarà percepito integralmente dalla IGa in aggiunta al contributo di cui al punto 9; Controparte_1
12) le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF non incluse nell'assegno di cui al punto che precede saranno operate da entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, per spese straordinarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
13) i coniugi convengono che nessuno dei due dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro, in quanto entrambi attualmente svolgono una attività lavorativa e sono dunque autosufficienti;
pagina 4 di 6 14) i coniugi dichiarano di aver già diviso fra loro qualsivoglia bene comune, nonché di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente e di non avere reciprocamente nulla più a pretendere, escluso quanto indicato nel presente atto;
15) le parti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio dei figli;
16) le parti ritengono valide e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a regolare la gestione dei minori in conformità alle stesse, sin dalla data del suo deposito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 04.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle sopra indicate condizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando pagina 5 di 6 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Ponte in Valtellina (SO) in data Controparte_1
31.08.2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte in Valtellina (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1965/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGASSI ALDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ACQUISTAPACE PAMELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
FILIPPIS MAURIZIO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso i IGi e come sopra rappresentati e difesi, Pt_1 Controparte_1
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Sondrio adito pronunci sentenza di omologa della loro separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 1 di 6 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ponendosi come obiettivo la serenità e l'educazione di e;
Per_1 Per_2
2) la casa coniugale, sita a Ponte in Valtellina (SO), Via Guicciarda n. 29, di proprietà della IGa
verrà assegnata - con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti - a quest'ultima, la quale Controparte_1
continuerà ad abitarla unitamente ai figli, nonché a pagare le spese relative alle utenze (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gas, energia elettrica, acqua, internet rifiuti ecc.);
3) su accordo delle parti, il IG ha già lasciato la casa coniugale trasferendosi a Sondrio, Pt_1
Via Fiume n. 19, in un appartamento condotto in locazione e si impegna ad asportare dalla stessa tutti i beni e gli effetti personali di sua proprietà ancora ivi depositati entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
4) e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, ma saranno collocati, Per_1 Per_2
anche ai fini anagrafici, presso la madre;
5) resta inteso che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. In particolare:
- le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla salute, all'istruzione e all'educazione, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni degli stessi;
- le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione che quotidianamente devono prendersi dell'interesse dei figli - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli acquisti di abbigliamento ordinario, scelte alimentari, ecc. - saranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore quando ha i minori con sé;
6) entrambi i genitori si impegnano al reciproco e assoluto rispetto, tanto in presenza dei figli, così come in loro assenza, avendo cura di partecipare e contribuire al naturale sviluppo della personalità degli stessi e adoperandosi affinché i minori conservino un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad evitare con i figli atteggiamenti tesi alla svalutazione dell'altro e a non coinvolgerle in eventuali loro rapporti conflittuali;
7) il padre potrà tenere con sé e : Per_1 Per_2
- durante la settimana liberamente, previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori e gli impegni scolastici e ricreativi dei minori. In ogni caso, sarà garantito al padre di tenere con sé i figli almeno due giorni (da concordare tra i genitori entro le ore pagina 2 di 6 20.00 del venerdì precedente), di cui uno dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00, quando li riaccompagnerà presso casa della madre, e l'altro dalle ore 18.00 sino al giorno successivo, quando li accompagnerà a scuola (ovvero, in assenza di lezioni, presso casa della madre);
- a fine settimana alternati con la IGa da venerdì alle ore 18.00 sino alla Controparte_1
domenica alle ore 21.00, quando li accompagnerà presso l'abitazione della madre;
- per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Con impegno di questi ultimi a fornirsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località ove soggiorneranno con i figli;
- la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ad anni alterni con la madre (il 24 dicembre con uno e il 25 dicembre con l'altro);
- le vacanze natalizie (da intendersi, dal 26 al 31 dicembre) e l'Epifania (da intendersi, dal 1° al 6 gennaio), ad anni alterni con la madre;
- i giorni dal Venerdì Santo sino alla Domenica di Pasqua ed i giorni dal Lunedì di Pasquetta al mercoledì successivo, ad anni alterni con la madre.
Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno di e si seguirà il criterio Per_1 Per_2 dell'alternanza annuale.
Resta inteso che le modalità di gestione dei figli così come sopra specificate potranno essere modificate dai genitori, previo accordo tra loro, anche in funzione delle rispettive esigenze lavorative, nonché degli impegni scolastici e ricreativi dei minori.
Resta, altresì, inteso tra le parti che qualora i figli soggiorneranno presso la baita di montagna (in particolare, dunque, durante l'estate) la madre si impegna ad accompagnarli presso la propria abitazione così da consentire al padre, nei giorni di propria competenza, di ritirarli lì.
Quando e staranno con il padre dovranno avere con loro i propri documenti di identità Per_1 Per_2
e tessere sanitarie.
8) Il IG potrà telefonare ai figli quando vorrà e, comunque, in orari compatibili con le loro Pt_1
abitudini; lo stesso dicasi per la IGa quando i minori saranno in compagnia del Controparte_1
padre;
pagina 3 di 6 9) il IG concorrerà al mantenimento di e corrispondendo alla IGa Pt_1 Per_1 Per_2
a mezzo bonifico alle coordinate bancarie IBAN: Controparte_1
[...]X09, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), a decorrere da novembre 2024, e ciò sino a che i medesimi raggiungeranno l'indipendenza economica. Resta inteso che, se uno dei figli dovesse raggiungere la propria indipendenza economica prima dell'altro, detta somma dovrà essere proporzionalmente ridotta.
L'importo di cui sopra sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita a far tempo dal mese di novembre 2025;
10) il IG , inoltre, corrisponderà altresì alla IGa il 50% delle spese Pt_1 Controparte_1
straordinarie relative ai figli. A tal proposito la madre si impegna a comunicare al padre, a mezzo e- mail, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese, le spese sostenute, allegando i relativi giustificativi e/o fatture (anche ai fini delle detrazioni fiscali - cfr. punto 12). Il IG provvederà ad effettuare Pt_1 il versamento dell'importo a suo carico tramite bonifico bancario alle coordinate di cui sopra, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le spese sono state comunicate e documentate. Si fa riferimento, quanto al resto (ed in particolare alla necessità di preventivo accordo), alle “Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese ordinarie e straordinarie e buone prassi nei procedimenti in materia familiare” adottato dal Tribunale di Sondrio, di concerto con la Procura della Repubblica Cont presso il Tribunale di Sondrio, il COA di Sondrio, il e AIAF Lombardia - Sezione Territoriale di
Sondrio in data 12 luglio 2024 (doc. 5);
11) su accordo delle parti, l'Assegno Unico Universale relativo ai figli sarà percepito integralmente dalla IGa in aggiunta al contributo di cui al punto 9; Controparte_1
12) le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF non incluse nell'assegno di cui al punto che precede saranno operate da entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente, pubblico o privato, per spese straordinarie relative ai figli andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima quota proporzionale di riparto delle spese stesse;
13) i coniugi convengono che nessuno dei due dovrà corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento in favore dell'altro, in quanto entrambi attualmente svolgono una attività lavorativa e sono dunque autosufficienti;
pagina 4 di 6 14) i coniugi dichiarano di aver già diviso fra loro qualsivoglia bene comune, nonché di aver definito con i presenti accordi ogni altro diverso rapporto economico tra loro pendente e di non avere reciprocamente nulla più a pretendere, escluso quanto indicato nel presente atto;
15) le parti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto da parte delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza e si impegnano a sottoscrivere la necessaria documentazione al fine del conseguimento e del rinnovo dei documenti di identità e di quelli necessari per l'espatrio dei figli;
16) le parti ritengono valide e vincolanti le determinazioni di cui al presente scritto e, pertanto, si impegnano a regolare la gestione dei minori in conformità alle stesse, sin dalla data del suo deposito.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 04.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle sopra indicate condizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando pagina 5 di 6 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Ponte in Valtellina (SO) in data Controparte_1
31.08.2013;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte in Valtellina (SO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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