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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 29.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2645/2022 R.G.
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, Parte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sabatino Rainone
( ) e ( ), con i quali C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domicilia
Ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), presso i cui uffici domiciliano in Napoli alla Via Diaz n.11 P.IVA_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.5.2022, con contestuale istanza cautelare, il ricorrente in epigrafe riferiva di essere dipendente del , Controparte_1 con mansioni di docente, in servizio presso l'Istituto Statale di Istruzione secondaria di secondo grado “ ” di San Gennaro Vesuviano, con CP_1 classe di concorso A012 – Discipline Letterarie;
che da molti anni è affetto da una rara forma di tricoleucemia, meglio conosciuta come leucemia a cellule capellute, peggiorata nell'ultimo periodo;
che per tali motivi di salute in data 27.03.2022 comunicava all'Istituto di appartenenza l'intenzione di non voler assumere l'incarico quale Commissario interno dell'Esame di Stato 2021-2022 per la Classe VB del Liceo Scientifico;
che, nella speranza di un miglioramento delle proprie condizioni di salute, in data 25.03.2022 presentava l'istanza di nomina a Presidente di Commissione con contestuale domanda per l'inserimento negli elenchi regionali, in modo da decidere, ove eventualmente nominato, se accettare o meno l'incarico; che con decreto n° 573 del 30.04.2022, prot. n° 5138/VII, l'Istituto revocava l'istanza di nomina dell'aspirante Presidente di Commissione comunicandola anche all'Ufficio
1 Esami di Stato UAT di Napoli, che lo avrebbe poi espunto dall'elenco regionale.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente chiedeva: « Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente disapplicare e/o annullare: a) il decreto n° 573 del
30.04.2022, prot. n° 5138/VII, emesso dal Dirigente Scolastico dell'
[...]
”, avente ad oggetto la “revoca della domanda Controparte_1 CP_1
Presidente di Commissione Esame di Stato Prof. nato a [...] Parte_1
Paolo Belsito il 31.10.1972”; b) l'elenco dei Presidenti di Commissione della Regione Campania per l'Anno Scolastico 2021-2022, pubblicato il 09.05.2022, nella parte in cui ha escluso dall'elenco nominativo in ordine alfabetico il ricorrente, c) di ogni altro atto preordinato, connesso e Parte_1 conseguente, comunque lesivo dei diritti del ricorrente. 3) Riconoscere il diritto del ricorrente ad essere inserito nel suddetto elenco regionale per la quale era già stata presentata l'istanza per la nomina di Presidente di Commissione per l'Esame di Stato 2021-2022; 4) Condannare le parti intimate al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente, con particolare riferimento al danno per equivalente, nella somma di € 1.249 (compenso spettante per la nomina a
Presidente di Commissione) cui aggiungere il compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame, con un minimo di € 171 ed un massimo di € 2.270 (ai sensi del quadro C della Tabella A allegata al
D.M. del 24.05.2007 in base al tempo di percorrenza utile per raggiungere la sede di Esame), salvo ulteriori aumenti dal momento che, alla data del
18.05.2022, da mancato guadagno e/o perdita di chance, nelle misure che codesto Giudicante vorrà riconoscere, anche secondo giustizia, per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione convenuta, se necessario anche mediante ausilio di C.T.U».
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Rigettata l'istanza cautelare, all'odierna udienza, trattata con modalità cartolare ex art. 127ter cpc, il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda non può trovare accoglimento.
Appare dirimente e assorbente, a parere del Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass.
12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017), la genericità delle allegazioni attoree in punto di danni patrimoniali e non, che la parte fa conseguire all'asserita illecita revoca dell'istanza di nomina a Presidente di Commissione di Esame di Stato per l'anno scolastico 2021-22.
Si osserva, infatti, che il ricorso si caratterizza per un impianto di tipo sillogistico, per cui premessa l'istanza di iscrizione nell'elenco regionale degli aspiranti Presidenti di Commissione e premessa l'illegittimità della revoca, si fa ipso facto discendere la sussistenza di danni patrimoniali e da perdita di chance.
2 Invero, in merito al danno patrimoniale vale il principio per cui la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. , richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece — anche semplicemente in considerazione dell' id quod plerumque accidit — connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità (Cassazione civile , sez. III , 14/03/2022 , n.
8101).
La Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare la "par condicio" fra gli aspiranti alla promozione e chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di "chance" deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per perdita di
"chance" di un docente, al quale era stata negata l'assegnazione della
"funzione obiettivo" di cui all'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 26 maggio
1999, che a detto fine prevede la valutazione comparativa delle esperienze professionali e culturali e la frequenza di corsi di formazione, non avendo il ricorrente allegato elementi, neppure di carattere presuntivo, idonei ad avvalorare l'ipotesi di sua prevalenza sugli altri concorrenti;
v. Cass. 495 del
2016).
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che nel caso in cui il datore di lavoro nella procedura concorsuale non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance, quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente;
in tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare, sia pure in via presuntiva e probabilistica, la concreta probabilità di essere selezionata ed il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva, e non ipotetica, probabilità di vittoria (Cass. 11522/1997, n. 682/2001, n. 22524/2004).
Ebbene, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, come già osservato nell'ordinanza che ha definito il giudizio cautelare, pure difettando nella
3 fattispecie un concorso pubblico in senso tecnico, è innegabile che l'individuazione dei Presidenti di Commissione dall'elenco degli “aspiranti” (così definiti nell'elenco pubblicato;
v. doc. 2 fasc. ric.) segua un predeterminato ordine di scelta, sulla base dei requisiti di ciascun “aspirante”. Invero, l'OM del 14.3.2022 all'art. 8 comma 4 prevede: «I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del d.m. 183/2019….». A sua volta l'art. 4 del dm 18372019 recita: «I predetti aspiranti, nel rispetto del principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, riportate nel Bollettino ufficiale integrato con l'elenco delle scuole paritarie, sono nominati in base al seguente ordine di precedenza: a) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
b) dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
c) docenti In servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
d) docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso
l'anno in corso, incarico di presidenza;
e) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n.165 del 2001; f) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
g) docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
h) dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
i) dirigenti di istituti statali d'istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
I) docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.».
Sul punto la parte si è limitata ad allegare di essere “docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno
4 in corso, incarico di presidenza”, nonché “docente in servizio di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale”, senza fornire alcun elemento che possa, anche in via presuntiva ovvero in chiave quantitativo-probabilistica, fare ritenere che una volta inserita nell'elenco sarebbe stata individuata tra i
Presidenti di . CP_2
All'uopo non è infatti rilevante la circostanza della nomina nel precedente anno scolastico, che, come visto, è solo uno dei requisiti che consente l'iscrizione nell'elenco degli aspiranti Presidenti (ai sensi della lettera d) del citato art. 4).
Né tantomeno appaiono utili le schermate di diversi siti internet prodotti in corso di causa, attestanti la difficoltà di individuare il numero necessario dei Presidenti di Commissione, trattandosi di meri articoli di stampa (e in ogni caso facenti riferimento quasi esclusivo alla Regione Lombardia).
Tali criticità impongono il rigetto della domanda, assorbendo ogni valutazione in ordine alla legittimità dell'operato della parte convenuta.
Difatti, l'interesse del lavoratore ad una pronuncia di illegittimità della selezione per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede è condizionato dall'interesse a vedersi ammesso ad un risultato positivo, non avendo diversamente il lavoratore nessun interesse processuale ad una dichiarazione di illegittimità di un procedura concorsuale alla quale sia indifferente. Pertanto la prova almeno dell'esistenza di una "probabilità" di promozione in caso di corretta osservanza della procedura, se non del diritto alla promozione, giustifica anche l'interesse alla pronuncia di irregolarità e di illegittimità della procedura medesima (Cass. 1715 del 2009).
La novità della questione e l'assenza di precedenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Nola, 29.1.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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