Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/05/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza dell'07.05.2025 col deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2969 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
FASANO ANGELA e MARIA FASANO STEFANIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
TR
, in persona dell'Assessore pro tempore nonché per l
[...] [...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentati e difesi ex Controparte_2
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
-resistenti-
Oggetto: contratto a tempo determinato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 30.09.2024, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di essere in servizio alle dipendenze della Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente –
mensilità della retribuzione, o in quella maggiore cifra che riterrà secondo giustizia, quale danno derivante dalla mancata applicazione di una misura sanzionatoria, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario. Con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano l' TR
, nonché l' i quali contestavano
[...] Controparte_2
variamente la fondatezza del ricorso di cui chiedevano il rigetto.
La causa, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
I rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale rubricata “Riordino della legislazione in
materia forestale e di tutela della vegetazione” riguardante sia le categorie di operai forestali a tempo determinato che e a tempo indeterminato.
Sul punto, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. un recente pronunciamento di questo
Tribunale che si condivide “Va rammentato che le categorie di operai forestali a tempo determinato
e a tempo indeterminato risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata
“Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”. L'art. 46 di tale corpus
prevede che gli Uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda
regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in
amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo
indeterminato; b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia
di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. Gli artt. 47 e 48 regolano
la formazione dei contingenti degli operai a tempo indeterminato e degli operai con garanzia
occupazione di centocinquantuno e centouno giornate lavorative. L'art. 56 – con specifico riferimento
ai lavoratori impegnati nei servizi antincendio – prevede che “per le esigenze di difesa e conservazione
del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi gli uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle
rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene
attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali”
(comma 1) nonché che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro
a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di
ciascun anno” (comma 2). Il comma 3 stabilisce altresì che “in relazione a specifiche esigenze tecniche
ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati
territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate
lavorative annue”. Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli
operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono
disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione
collettiva integrativa regionale. Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente
che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante
nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa
organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle
degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti
ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattualcollettiva (cfr. sul punto anche
Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020). Inoltre, la limitazione dell'attività di intervento del
ricorrente a soli determinati periodi dell'anno non attinge di per sé la natura dell'attività ma la sua
estensione quantitativa” (cfr. Sent. n. 145/2025).
Orbene, ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non può
ritenersi sussistente un abusivo utilizzo di contratti a termine da parte dell'amministrazione regionale e, quindi, di violazione del d.lgs. n. 368/2001 e di “prestazione di lavoro in violazione
di disposizioni imperative”, essendo la suddetta disciplina della contrattazione a termine inapplicabile ai rapporti oggetto del giudizio, che trovano invece la loro fonte nella disciplina speciale delle “prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei
boschi dagli incendi” contenuta nel titolo III della L.R. n. 16/1996, la quale si configura come espressamente derogatoria rispetto a quella regolante i contratti a termine di cui al d.lgs. n.
368/2001.
Invero - come già sostenuto dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Trapani, sent. n.
60/2020) - la L.R. Siciliana n. 16/96 consente di affiancare al personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è
una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
Difatti, l'art. 56 della citata legge regionale prevede la possibilità per il Dipartimento
regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali di avvalersi di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1).
Va da sé che, le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività
lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale.
Pertanto, le caratteristiche del rapporto che emergono dalla disciplina speciale sopra descritta escludono, dunque, tanto l'applicabilità della disciplina dettata in generale per i contratti a termine dal D.lgs. n. 368/2001 (come peraltro espressamente previsto dall'art. 5,
comma 4 ter, del menzionato testo legislativo – secondo cui “le disposizioni di cui al comma 4
bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525” – e dall'art. 10 comma 2 del medesimo testo normativo a norma del quale “sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12
comma 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375”) quanto la sussistenza di qualsivoglia responsabilità datoriale per avere abusato dello strumento negoziale del contratto a termine,
nel caso in esame invece sicuramente lecito, per esplicita previsione normativa, per peculiarità del rapporto e dell'ambito di applicazione.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla sussistenza di varie pronunce giurisprudenziali in materia, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 08/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo