Decreto cautelare 25 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Benedetti e Alessandro Fontana, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Fontana in Massa, via Dorsale n. 23/A;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) della Nota della Direzione Centrale territoriale del Nord Ovest -UMCLC _ Prot. -OMISSIS-del 18.10.2023 contenente:
a) il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest - Ufficio della Motorizzazione Civile di Bergamo – Sezione di Lecco datato 14 ottobre 2023 con cui il Direttore disponeva il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, notificato in data 27.12.2023;
b) il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest - Ufficio della Motorizzazione Civile di Bergamo – Sezione di Lecco datato 16 ottobre 2023 con cui il Responsabile della Sezione disponeva l''annullamento dell''esame e della patente di guida -OMISSIS-, notificato in data 27.12.2023;
2) il verbale di ritiro effettuato dalla Questura di Milano, ai sensi dell''art. 12 co. E) D.Lgs n. 285/1992 della patente di guida nr -OMISSIS- del 27 dicembre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Vista l’ordinanza cautelare n. 180 del 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FE PE SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, corredato da istanza cautelare, il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida per mancanza di requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1 del C.d.s., oltreché il conseguente annullamento dell’esame e della patente di guida, ed il suo ritiro;
- si costituivano in giudizio le Amministrazioni gravate, deducendo l’infondatezza del gravame;
- questo T.A.R., all’esito dell’udienza camerale del 21 febbraio 2024, con l’ordinanza n. 180 del 2024 respingeva la domanda di sospensione per carenza di fumus boni iuris;
Rilevato che all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, il Tribunale ha prospettato ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. una possibile ragione di inammissibile del ricorso per difetto di giurisdizione; la causa è, quindi, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo;
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 120, d.lgs. n. 185 del 1992, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell'esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto (cf. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 8.1.2020, n. 86, Cass. Civ. Sez. Un., 14.3.2022, n. 8188; Cons. Stato, sez. V, 31.3.2025, n. 2626);
Rilevato, dunque, che, alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento alla fattispecie in esame sussiste il difetto di giurisdizione di questo G.A., atteso che esula dalla giurisdizione di legittimità la cognizione degli atti aventi a oggetto l’insussistenza dei requisiti morali ai fini del rilascio e della permanenza dei presupposti per il titolo di abilitazione alla guida, restando attratti alla giurisdizione del Giudice Ordinario;
Ritenuto, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di cui all'art. 11 del cod.proc.amm.;
le spese di causa possono essere compensate tra le parti avuto riguardo all’esito processuale della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI ER, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
FE PE SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE PE SS | NI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.