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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 30/10/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10658/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giuseppe Fasanaro, giusta
[...] procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis del c.p.c., dott. Controparte_2
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo:
- di aver prestato servizio per il convenuto quale insegnante di sostegno CP_1 psicofisico con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 dal 18/09/2017 al 30/06/2018; nell'a.s. 2018/2019 dal 09/10/2018 al 30/06/2019; nell'a.s. 2019/2020 dal 20/09/2019 al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022 dal
04/09/2021 al 30/06/2022 e nell'a.s. 2022/2023 dal 05/09/2022 al 30/06/2023;
- di non aver mai usufruito, nonostante i suddetti rapporti di lavoro, come i colleghi di ruolo, della c.d. “carta docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- che il mancato riconoscimento del suddetto beneficio economico agli insegnanti con incarico annuale attua una palese discriminazione tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo;
- di aver diffidato il alla corresponsione di quanto dovuto a tale titolo con CP_1 pec del 2 dicembre 2022, rimasta priva di riscontro.
1 Tanto premesso, argomentando ampiamente circa l'illegittimità delle disposizioni che disciplinano l'erogazione della carta del docente, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Riconoscere e dichiarare in capo alla ricorrente, Pt_1
, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, il diritto all'assegnazione
[...] dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 12 L. 13 Luglio 2015, n. 107 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio prestato con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 Giugno;
2)
In conseguenza, condannare il Controparte_3
, in persona del in carica, leg. rappr. p.t., a pagare in favore della
[...] CP_4 ricorrente la somma di € 3.000,00 (tremila/00) maturata per la causale di cui è ricorso negli ultimi quattro anni di prestazione di servizio, come documentalmente provato;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali;
4) Disporre la distrazione delle spese e compensi di causa a favore dello scrivente procuratore antistatario il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Con memoria difensiva depositata in data 21/03/2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto, formulando le seguenti conclusioni: - CP_1
In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244)”.
Con il deposito della diffida in data 12/06/2025, parte ricorrente ha regolarizzato la documentazione indicata come corredante il ricorso - doc. 7 (come da ordinanza del
3 aprile 2025).
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del 30 ottobre 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte (come in atti) e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
*******
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data
17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il
2 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda). Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato,
Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_5 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle CP_5 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., CP_5 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» 3 qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto
a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.” Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...GI …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
(v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
4 necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE.
5 ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1 conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto
[...] Persona_4
45.)”.
GI ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli
Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468). Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
6 La Corte nomofilattica ha avuto, altresì, modo di statuire in ordine alla prescrizione del diritto controverso affermando che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Stante l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'Amministrazione resistente, e con statuizione assorbente in proposito, deve rilevarsi che il termine per presentare le domande di attribuzione del cd. “Bonus
Docenti” per l'anno scolastico 2017/2018 è stato fissato dal DPCM 28 novembre 2016, all'1 settembre (pertanto per tale annualità rileva la data, successiva, di assunzione e segnatamente il 18 settembre 2017) sicché, alla luce dei principi sopra esposti, considerato l'atto di diffida a mezzo pec del 28 dicembre 2022 idoneo ad interrompere i termini, la domanda afferente a tale anno scolastico – in disparte ogni valutazione in ordine alla comparabilità del servizio - non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione in data 18 settembre 2022.
Non possono, per converso, ritenersi prescritte le ulteriori domande per gli anni scolastici successivi.
Nella fattispecie in esame, con riferimento alle residue annualità richieste, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente (contratti di supplenza), la stessa è stata assunta negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Nello specifico la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2018/2019 dal 09/10/2018 al 30/06/2019; nell'a.s. 2019/2020 dal 20/09/2019 al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022 dal 04/09/2021 al
7 30/06/2022 e nell'a.s. 2022/2023 dal 05/09/2022 al 30/06/2023 in virtù di contratti a tempo determinato per i quali non vi è prova di spontaneo adempimento da parte dell'Amministrazione resistente.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio
a quo il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 indicati e documentati e così per complessivi € 2.500,00 con la condanna del agli adempimenti CP_1 conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno compensate per 1/6
e per i restanti 5/6 poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
pro alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica CP_4 CP_6 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro
8 2.500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei CP_1
5/6 delle spese processuali, che si liquidano in parte qua, in complessivi € 858,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato (ove versato) pari a € 49,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente;
compensa per il rimanente 1/6 le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 31 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 30/10/2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10658/2024 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto:
“Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giuseppe Fasanaro, giusta
[...] procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis del c.p.c., dott. Controparte_2
- Resistente -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2024, ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro esponendo:
- di aver prestato servizio per il convenuto quale insegnante di sostegno CP_1 psicofisico con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2017/2018 dal 18/09/2017 al 30/06/2018; nell'a.s. 2018/2019 dal 09/10/2018 al 30/06/2019; nell'a.s. 2019/2020 dal 20/09/2019 al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022 dal
04/09/2021 al 30/06/2022 e nell'a.s. 2022/2023 dal 05/09/2022 al 30/06/2023;
- di non aver mai usufruito, nonostante i suddetti rapporti di lavoro, come i colleghi di ruolo, della c.d. “carta docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
- che il mancato riconoscimento del suddetto beneficio economico agli insegnanti con incarico annuale attua una palese discriminazione tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo;
- di aver diffidato il alla corresponsione di quanto dovuto a tale titolo con CP_1 pec del 2 dicembre 2022, rimasta priva di riscontro.
1 Tanto premesso, argomentando ampiamente circa l'illegittimità delle disposizioni che disciplinano l'erogazione della carta del docente, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) Riconoscere e dichiarare in capo alla ricorrente, Pt_1
, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, il diritto all'assegnazione
[...] dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 12 L. 13 Luglio 2015, n. 107 (cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) pari ad € 500,00 per ogni anno di servizio prestato con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 Giugno;
2)
In conseguenza, condannare il Controparte_3
, in persona del in carica, leg. rappr. p.t., a pagare in favore della
[...] CP_4 ricorrente la somma di € 3.000,00 (tremila/00) maturata per la causale di cui è ricorso negli ultimi quattro anni di prestazione di servizio, come documentalmente provato;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali;
4) Disporre la distrazione delle spese e compensi di causa a favore dello scrivente procuratore antistatario il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosse le seconde”.
Con memoria difensiva depositata in data 21/03/2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il convenuto, formulando le seguenti conclusioni: - CP_1
In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244)”.
Con il deposito della diffida in data 12/06/2025, parte ricorrente ha regolarizzato la documentazione indicata come corredante il ricorso - doc. 7 (come da ordinanza del
3 aprile 2025).
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del 30 ottobre 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte (come in atti) e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
*******
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data
17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il
2 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda). Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data
16/3/2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato,
Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della l. n. 107/20151) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato … così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la 1 «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_5 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle CP_5 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ., CP_5 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.» 3 qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” ed aveva di conseguenza annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n.
107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto
a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97
Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.” Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
“...GI …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si CP_1 trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo
(v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI,
18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di
«ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda
a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti
4 necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale
è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza….». CP_1
………
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE.
5 ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso Persona_1 conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Per_3
C-631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto
[...] Persona_4
45.)”.
GI ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui “...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli
Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468). Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...” (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
6 La Corte nomofilattica ha avuto, altresì, modo di statuire in ordine alla prescrizione del diritto controverso affermando che “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Stante l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'Amministrazione resistente, e con statuizione assorbente in proposito, deve rilevarsi che il termine per presentare le domande di attribuzione del cd. “Bonus
Docenti” per l'anno scolastico 2017/2018 è stato fissato dal DPCM 28 novembre 2016, all'1 settembre (pertanto per tale annualità rileva la data, successiva, di assunzione e segnatamente il 18 settembre 2017) sicché, alla luce dei principi sopra esposti, considerato l'atto di diffida a mezzo pec del 28 dicembre 2022 idoneo ad interrompere i termini, la domanda afferente a tale anno scolastico – in disparte ogni valutazione in ordine alla comparabilità del servizio - non può trovare accoglimento per intervenuta prescrizione in data 18 settembre 2022.
Non possono, per converso, ritenersi prescritte le ulteriori domande per gli anni scolastici successivi.
Nella fattispecie in esame, con riferimento alle residue annualità richieste, la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente (contratti di supplenza), la stessa è stata assunta negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 come docente a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. 124/1999.
Nello specifico la ricorrente ha prestato servizio nell'a.s. 2018/2019 dal 09/10/2018 al 30/06/2019; nell'a.s. 2019/2020 dal 20/09/2019 al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021 dal 23/09/2020 al 30/06/2021; nell'a.s. 2021/2022 dal 04/09/2021 al
7 30/06/2022 e nell'a.s. 2022/2023 dal 05/09/2022 al 30/06/2023 in virtù di contratti a tempo determinato per i quali non vi è prova di spontaneo adempimento da parte dell'Amministrazione resistente.
La situazione lavorativa della parte ricorrente sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio
a quo il tema delle supplenze temporanee, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Stante quanto sopra, in definitiva, va accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 indicati e documentati e così per complessivi € 2.500,00 con la condanna del agli adempimenti CP_1 conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso e, liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno compensate per 1/6
e per i restanti 5/6 poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023; condanna, per l'effetto, il , in persona del Controparte_1
pro alla attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica CP_4 CP_6 nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di euro
8 2.500,00 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei CP_1
5/6 delle spese processuali, che si liquidano in parte qua, in complessivi € 858,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato (ove versato) pari a € 49,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente;
compensa per il rimanente 1/6 le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, in data 31 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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