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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1636 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CHIETERA FRANCESCA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1
SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO Resistente
Oggetto: illegittimità sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni;
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'08.02.2023, la parte istante in epigrafe indicata, premesso di essere alle dipendenze della con inquadramento nel livello AE2 del CCNL Legno Sughero e Arredamento CP_1
Industria, e di essere stata nuovamente collocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore, da ultimo, a decorrere dal 16.10.2015 sino al 15.10.2016, ha chiesto accertarsi la illegittimità della sospensione dalla attività lavorativa a zero ore con la decorrenza e per il periodo suindicato, stante la assenza di rotazione nella scelta dei lavoratori da collocare in cigs, con condanna dell'azienda convenuta al pagamento di una somma, anche a titolo di risarcimento del danno, pari alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione secondo le tariffe salariali e l'inquadramento giuridico- contrattuale ricevuto al momento della collocazione in CIGS, e quanto percepito a titolo di integrazione salariale , con decorrenza dal 16.10.2015 e sino al 15.10.2016, quantificate nella somma di € 8.638,73, oltre a interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha eccepito la non spettanza del risarcimento ex art. 1227, co. 2, c.p.c., in quanto - avendo “il lavoratore … introdotto il presente giudizio a distanza di ben 7 anni dalla cessazione della collocazione in CIGS” - “Il protrarsi del comportamento omissivo osservato da parte ricorrente, ha inconfutabilmente concorso all'aggravamento del preteso danno”; in via preliminare di merito, ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale;
ha poi sostenuto che occorre far riferimento alla differenza tra quanto percepito in regime di cassa integrazione e quanto il lavoratore avrebbe percepito in forza del contratto di solidarietà. Ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che procedimenti analoghi al presente, introdotti da colleghi di lavoro dell'odierna parte ricorrente interessati dalla medesima procedura di cassa integrazione, sono stati già definiti da questo Tribunale con sentenze di accoglimento (fra le altre, cfr. sentenza n. 364 del
25/01/2017), le cui motivazioni si condividono integralmente e di seguito si riportano ex art. 118 disp. att c.p.c..
Per giurisprudenza consolidata nelle ipotesi in cui la parte datoriale eserciti illegittimamente il potere di sospensione della prestazione e quindi della retribuzione, i lavoratori possono agire “per ottenere il risarcimento della retribuzione piena ed integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede” (Cass. n. 10236 del 4.5.2009).
Ciò posto, in termini generali, non appare corretta la ricostruzione normativa, secondo cui la disciplina contenente gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 comma 7 della legge 223/91 sarebbe stata interamente superata dal DPR 218/2000, normativa considerata abrogativa di quella previgente.
Sul punto va sottolineato che il DPR 218/2000, di natura regolamentare, non ha affatto abrogato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91, avendo il precipuo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della e non già quello di alterare il CP_2 complesso di garanzie assicurato dalla legge 223/91 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha infatti univocamente affermato che il DPR 218/2000 non può in alcun modo ritenersi abrogativo delle precedenti disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91 e di cui all'art. 5 della legge 164/75, in quanto la delega
2 attribuita dalla legge di semplificazione amministrativa (art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59) riguarda unicamente il procedimento amministrativo e non già gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in tema di cassa integrazione. Il problema tra le fonti legali (art. 1 legge 223/91 e art. 5 legge 164/75) e quelle regolamentari è stato risolto dalla Suprema Corte nel senso che “la disciplina del DPR 218 del 2000non abroga la legge 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultimo testo. Il DPR 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge 164/75 e dell'art. 1 comma 7, della legge 223 del 1991 riguardanti l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali l'avvio della procedura per l'integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione, atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale” (cfr. Cass.
n. 193 del 2016; Cass. n. 681 del 14.1.2013, Cass. n. 12183 del 16.7.2012; Cass. n. 26587 del 2011; Cass. n. 12056 del 31.5.2011, Cass. n. 13593 dell'1.7.2009; Cass. n. 13240 del 9.6.2009).
Da ultimo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10844 del 04.05.17 emessa all'esito di una controversia promossa nei confronti dell'odierna convenuta in relazione a una fattispecie sovrapponibile alla presente, ha ribadito che “In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il D.P.R. 10 giugno
2000, n. 218, e le disposizioni della L. 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 citata, art. 1, commi 7 e 8. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta
e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218, art. 2 citato, sarebbe del tutto estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti
d'informazione spettanti al sindacato, dando luogo a un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato”. Ciò chiarito, occorre ricordare che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma
7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5 (cfr. Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. 4 maggio 2009, n. 10236; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393; Cass. 21 settembre 2011, n. 19235, Cass. 1 giugno 2015, n. 11322).
In applicazione del suddetto principio, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti a una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi a operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. n. 7720/2004; in tal senso, v. altresì Cass. n. 12719 e n. 11660 del 2006); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi
3 dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del 2011, n. 7459 del 2012); e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n.
13240 e n. 15393 del 2009).
Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale non si pongono in antitesi (così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione 28 novembre 2008, n. 28464) le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazione previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione
(cfr. Cass. 2 agosto 2004, n. 14721; Cass. 5 maggio 2004, n. 8353; Cass.21 agosto 2003, n. 12307; Cass. 29 maggio 2006, n. 12719; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25892; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851).
Tale orientamento risponde alla logica in base alla quale è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758).
La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la L. 23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione, situazioni che, nonostante la evidente diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano sotto tale profilo, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, a un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, bensì la correttezza procedurale delle diverse operazioni (cfr. Cass. 3 marzo
2009, n. 5089; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541). E' stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde a un “vuoto formalismo”, ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell'assetto normativo della L. n. 223 del
1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui D.P.R. 10 giugno 2000: cfr.
Cass. n. 11322/2015, Cass. n. 26587/2011; Cass. n. 20391/2011; Cass. n. 13240/2009) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere “decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione” dei lavoratori (cfr. Cass. n. 2555/2006, Cass. n. 6841/2010), richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/2000; Cass. S.U. n. 461/2000; Cass. n. 8353/2004; Cass.
n. 10236/2009). Pertanto, il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e
4 5,non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori a una gestione trasparente e affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/2010).
Infatti, la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma e a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicché nel corso della sua durata non è consentito, pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (Cass. n. 13377/2008; Cass. n. 25140/2010).
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7459/2012) ha ritenuto generici e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s., facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico organizzative" (riferite, nello specifico, a un non meglio precisato "andamento della ristrutturazione e riorganizzazione" nonché ad altrettanto vaghe "richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento"), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame devono essere esaminati l'accordo del 3 marzo del 2015 e l'accordo del 14 ottobre 2015 con cui è stata disposta la proroga della cassa integrazione dal 16 ottobre
2015 al 15 ottobre 2016 (trattamento di cassa integrazione per cessazione dell'attività presso il sito di SA).
In tema, occorre innanzitutto osservare come, presso vari stabilimenti della società convenuta, nel corso degli anni, vi siano stati svariati trattamenti di CIGS per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1, co. 3 L. 223/1991 (ratione temporis vigente). Basti pensare all'accordo del 10 ottobre 2013, siglato nella fase amministrativa avviata dal Ministero del Lavoro, dopo che la fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo si era conclusa “in assenza di un'intesa tra le parti”. In quest'ultima sede, in particolare, il esponeva di aver approntato un Piano CP_3
Industriale prevedente, tra l'altro: la cessazione delle attività dei siti di SA (esplicitamente programmato “entro il mese di Novembre 2013”) e (con trasferimento presso altri stabilimenti delle attività di magazzino); Parte_2 la cessazione della sola attività di produzione salotto sul sito di Matera Iesce;
la riorganizzazione del Polo di Laterza. In una ottica di “sensibile” riduzione del costo lavorativo, in quel contesto, si era altresì programmato un esubero strutturale di 1506 unità lavorative complessive.
Ebbene, le Parti sociali, nel 2013, avevano previsto che la per riorganizzazione fosse prorogata CP_2 per un ulteriore anno e che il licenziamento collettivo avviato fosse definito per 600 lavoratori, secondo il criterio della non opposizione. Parallelamente, al fine del riassorbimento delle eccedenze delle unità lavorative, la società si era impegnata ad individuare soggetti terzi (ed, in particolare, start up) cui affidare parte delle attività derivanti dallo sviluppo delle produzioni all'estero.
5 Tale ultimo processo, tuttavia, subiva dei rallentamenti nel corso dei mesi, tanto vero che le Parti sociali siglavano il successivo accordo del 3.3.2015. Esso, in particolare, era preceduto da un esame congiunto, ex art. 2 D.P.R. 218/2000, finalizzato ad una seconda proroga della per CP_2 riorganizzazione e conclusosi con la presa d'atto dell'impossibilità del raggiungimento di un accordo. A fronte di una seconda richiesta di esame congiunto, appunto nel marzo del 2015, veniva concordato un nuovo organigramma ed il sito di SA diveniva l'unità presso la quale sarebbe proseguito il percorso di per riorganizzazione, con il secondo anno di proroga. CP_2
Per la maggioranza dei lavoratori, estranea alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, veniva invece disposto il ricorso al contratto di solidarietà.
I dipendenti interessati dalla CIGS (500 lavoratori), invece, venivano destinati, oltre ad interventi di formazione, anche ad iniziative di ricollocazione “sia interna che esterna”. In particolare, per il periodo successivo alla proroga, le parti concordavano: che 100 – 120 unità lavorative sarebbero state impegnate, presso lo stesso stabilimento di SA, alla fabbricazione interna delle sedute imbottite;
100 unità lavorative sarebbero state impiegate nelle start up impegnate nelle attività interessate in passato dai processi di esternalizzazione in Romania;
le altre 280 unità sarebbero state coinvolte da licenziamento collettivo incentivato e fondato sul criterio della non opposizione.
Sul punto, il Tribunale di Bari ha già avuto modo di porre in evidenza che l'accordo del 2015 che ha previsto la proroga della cassa integrazione sino al 15.10.2015 “non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale. Infatti, non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione (cosa significa "sino ad un numero massimo di 500"?) e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro. In definitiva deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva”.
Appare evidente la assoluta genericità di tali criteri, dal momento che in tale accordo non sono state previste le modalità con cui applicare i criteri di scelta stessi;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri, non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito.
In una vicenda simile a quella che ci occupa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2216 del
4.02.2016 ha statuito che non appare affatto sufficiente ai fini della sussistenza di un adeguato tasso di specificità un semplice richiamo contenuto nell'accordo sindacale ai criteri legali indicati nell'art. 5 della L. n. 223 del 1991, e ha, altresì, affermato in modo condivisibile come “… menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in ma non CP_2 anche il criterio che presiede a tale selezione”.
Ne deriva che la società resistente va dunque condannata al risarcimento dei danni.
E' poi evidente che nel caso che ci occupa non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di un'ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro (come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass. S.U. 8 ottobre 2002, n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del
6 provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo mette in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione (vedi. (Cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009;
Cass. 6 novembre 2002, n. 15593). Inoltre, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico - giuridico;
ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa non divenuta impossibile) e non essendo prevista un'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 legge n. 2248 all. E del 1865, con conseguente accertamento della
"illegittimità" (nei termini sopra precisati) della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto "ex tunc", in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di "sospensione" del rapporto per effetto della c.i.g.s., riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (Cass. Sez. Lav., n. 11263 del 09/11/1998; nello stesso senso cfr. anche Cass. Sez. Lav.
n. 10012 del 2016).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, in definitiva, la società resistente va dunque condannata al risarcimento dei danni.
Peraltro, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale (cfr. Cass. n. 23382 del 15.10.2013), rinuncia implicita che nel caso che ci occupa difetta del tutto;
in particolare, “la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 cod. civ.” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 19235 del 21/09/2011; n. 7459 del 14/05/2012; Cass. n. 31922/2022).
Sul versante, poi, del secondo comma dell'art. 1227 c.c., occorre premettere come la difesa della società convenuta abbia correttamente valorizzato la relativa previsione come ipotesi distinta rispetto a quella del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso e, piuttosto, riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione (Cass. n. 22352/2021).
Tuttavia, quanto al caso di specie, vale innanzitutto la considerazione generale che il danneggiato non è tenuto a far valere celermente il suo diritto nei confronti del danneggiante al fine di evitare l'aggravarsi del danno derivante dal protrarsi dell'inadempimento o del mancato risarcimento: infatti l'obbligo del risarcimento scaturisce legalmente dall'inadempimento e la sua esecuzione non dipende dall'impulso del creditore.
7 Inoltre, anche in concreto, non risulta agli atti la dimostrazione che un'anticipazione della iniziativa processuale del lavoratore ricorrente avrebbe potuto evitare un aggravamento del pregiudizio risarcibile, dovendosi piuttosto ribadire, in relazione alle difese espresse nella memoria difensiva, come “la mera inerzia” non sia “sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore” (occorrendo un quid pluris che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa) e che “in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la <> del datore di lavoro ” (Cass. n. 37021/2022).
Si aggiunga, poi, che la ritardata iniziativa giudiziale volta a rimuovere le conseguenze dannose prodotte dall'altrui condotta illegittima non pare possa integrare il disposto dell'art. 1227, co. 2, c.c., come preteso dalla parte resistente, essendo, viceversa, quest'ultima nella piena facoltà di limitare il protrarsi delle conseguenze dannose derivanti dal proprio contegno inadempiente ed evitare così il maggior danno.
Infondata risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, applicandosi nella fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di azione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 25139 del
13/12/2010).
Pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena e il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo dal 16.10.2015 sino al 15.10.2016.
Ai fini della quantificazione, considerate le contestazioni mosse dalla parte resistente sul quantum, è stata disposta CTU contabile per determinare l'importo delle somme spettanti al ricorrente.
Dalle risultanze della CTU si evince che parte ricorrente è creditore nei confronti della società CP_1
a titolo di differenze fra retribuzione dovuta secondo il CCNL di categoria e retribuzione
[...] percepita a titolo di CIGS a zero ore, per il periodo dal 16.10.2015 sino al 15.10.2016, dell'importo complessivo di € 11.585,29, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria maturati al
07.03.2025.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni, immuni da vizi logici o da contraddizioni, cui è pervenuto il CTU, attraverso l'accurata analisi dei dati ricavati dagli atti di causa, con le precisazioni che seguono in punto di accessori.
Ne discende che, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dell'istante, la parte resistente deve essere condannata a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di € 11.585,29, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria maturati al
07.03.2025, per i titoli di cui al ricorso, oltre a ulteriori interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c., sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
8 Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'08.02.2023, CP_1 così provvede.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro della parte ricorrente con decorrenza dal 16.10.2015 sino al 15.10.2016, condanna la società resistente a corrispondere, in favore del ricorrente, il risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito, pari alla somma complessiva di € 11.585,29, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria maturati al 07.03.2025, per i titoli di cui al ricorso, oltre a ulteriori interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Bari, lì 24.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1636/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CHIETERA FRANCESCA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1
SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO Resistente
Oggetto: illegittimità sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni;
1 ***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dell'08.02.2023, la parte istante in epigrafe indicata, premesso di essere alle dipendenze della con inquadramento nel livello AE2 del CCNL Legno Sughero e Arredamento CP_1
Industria, e di essere stata nuovamente collocata in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria a zero ore, da ultimo, a decorrere dal 16.10.2015 sino al 15.10.2016, ha chiesto accertarsi la illegittimità della sospensione dalla attività lavorativa a zero ore con la decorrenza e per il periodo suindicato, stante la assenza di rotazione nella scelta dei lavoratori da collocare in cigs, con condanna dell'azienda convenuta al pagamento di una somma, anche a titolo di risarcimento del danno, pari alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione secondo le tariffe salariali e l'inquadramento giuridico- contrattuale ricevuto al momento della collocazione in CIGS, e quanto percepito a titolo di integrazione salariale , con decorrenza dal 16.10.2015 e sino al 15.10.2016, quantificate nella somma di € 8.638,73, oltre a interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha eccepito la non spettanza del risarcimento ex art. 1227, co. 2, c.p.c., in quanto - avendo “il lavoratore … introdotto il presente giudizio a distanza di ben 7 anni dalla cessazione della collocazione in CIGS” - “Il protrarsi del comportamento omissivo osservato da parte ricorrente, ha inconfutabilmente concorso all'aggravamento del preteso danno”; in via preliminare di merito, ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale;
ha poi sostenuto che occorre far riferimento alla differenza tra quanto percepito in regime di cassa integrazione e quanto il lavoratore avrebbe percepito in forza del contratto di solidarietà. Ha, dunque, concluso per il rigetto del ricorso.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che procedimenti analoghi al presente, introdotti da colleghi di lavoro dell'odierna parte ricorrente interessati dalla medesima procedura di cassa integrazione, sono stati già definiti da questo Tribunale con sentenze di accoglimento (fra le altre, cfr. sentenza n. 364 del
25/01/2017), le cui motivazioni si condividono integralmente e di seguito si riportano ex art. 118 disp. att c.p.c..
Per giurisprudenza consolidata nelle ipotesi in cui la parte datoriale eserciti illegittimamente il potere di sospensione della prestazione e quindi della retribuzione, i lavoratori possono agire “per ottenere il risarcimento della retribuzione piena ed integrata, restando tale diritto insensibile alle vicende interessanti il piano delle relazioni sindacali e gli eventuali accordi intervenuti in quella sede” (Cass. n. 10236 del 4.5.2009).
Ciò posto, in termini generali, non appare corretta la ricostruzione normativa, secondo cui la disciplina contenente gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1 comma 7 della legge 223/91 sarebbe stata interamente superata dal DPR 218/2000, normativa considerata abrogativa di quella previgente.
Sul punto va sottolineato che il DPR 218/2000, di natura regolamentare, non ha affatto abrogato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91, avendo il precipuo scopo di semplificare il procedimento amministrativo che consente l'autorizzazione della e non già quello di alterare il CP_2 complesso di garanzie assicurato dalla legge 223/91 a tutela dei singoli lavoratori e delle organizzazioni sindacali. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha infatti univocamente affermato che il DPR 218/2000 non può in alcun modo ritenersi abrogativo delle precedenti disposizioni di cui all'art. 1 della legge 223/91 e di cui all'art. 5 della legge 164/75, in quanto la delega
2 attribuita dalla legge di semplificazione amministrativa (art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59) riguarda unicamente il procedimento amministrativo e non già gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in tema di cassa integrazione. Il problema tra le fonti legali (art. 1 legge 223/91 e art. 5 legge 164/75) e quelle regolamentari è stato risolto dalla Suprema Corte nel senso che “la disciplina del DPR 218 del 2000non abroga la legge 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione fissati dall'art. 1 di quest'ultimo testo. Il DPR 218 non incide, infatti, sulle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 5 della legge 164/75 e dell'art. 1 comma 7, della legge 223 del 1991 riguardanti l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare alle organizzazioni sindacali l'avvio della procedura per l'integrazione salariale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione, atteso che la disciplina da esso prevista attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale” (cfr. Cass.
n. 193 del 2016; Cass. n. 681 del 14.1.2013, Cass. n. 12183 del 16.7.2012; Cass. n. 26587 del 2011; Cass. n. 12056 del 31.5.2011, Cass. n. 13593 dell'1.7.2009; Cass. n. 13240 del 9.6.2009).
Da ultimo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10844 del 04.05.17 emessa all'esito di una controversia promossa nei confronti dell'odierna convenuta in relazione a una fattispecie sovrapponibile alla presente, ha ribadito che “In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il D.P.R. 10 giugno
2000, n. 218, e le disposizioni della L. 23 luglio 1991, n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui alla L. n. 223 citata, art. 1, commi 7 e 8. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta
e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218, art. 2 citato, sarebbe del tutto estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti
d'informazione spettanti al sindacato, dando luogo a un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato”. Ciò chiarito, occorre ricordare che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma
7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5 (cfr. Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. 4 maggio 2009, n. 10236; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393; Cass. 21 settembre 2011, n. 19235, Cass. 1 giugno 2015, n. 11322).
In applicazione del suddetto principio, è stato precisato che: a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti a una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi a operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. n. 7720/2004; in tal senso, v. altresì Cass. n. 12719 e n. 11660 del 2006); b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi
3 dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464); c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del 2011, n. 7459 del 2012); e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n.
13240 e n. 15393 del 2009).
Rispetto a tale orientamento giurisprudenziale non si pongono in antitesi (così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione 28 novembre 2008, n. 28464) le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazione previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione
(cfr. Cass. 2 agosto 2004, n. 14721; Cass. 5 maggio 2004, n. 8353; Cass.21 agosto 2003, n. 12307; Cass. 29 maggio 2006, n. 12719; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25892; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851).
Tale orientamento risponde alla logica in base alla quale è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758).
La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la L. 23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione, situazioni che, nonostante la evidente diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano sotto tale profilo, introducendo un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, a un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, bensì la correttezza procedurale delle diverse operazioni (cfr. Cass. 3 marzo
2009, n. 5089; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541). E' stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde a un “vuoto formalismo”, ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell'assetto normativo della L. n. 223 del
1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui D.P.R. 10 giugno 2000: cfr.
Cass. n. 11322/2015, Cass. n. 26587/2011; Cass. n. 20391/2011; Cass. n. 13240/2009) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere “decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione” dei lavoratori (cfr. Cass. n. 2555/2006, Cass. n. 6841/2010), richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedimentali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/2000; Cass. S.U. n. 461/2000; Cass. n. 8353/2004; Cass.
n. 10236/2009). Pertanto, il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione e in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e
4 5,non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori a una gestione trasparente e affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/2010).
Infatti, la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma e a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicché nel corso della sua durata non è consentito, pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori, determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (Cass. n. 13377/2008; Cass. n. 25140/2010).
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7459/2012) ha ritenuto generici e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s., facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico organizzative" (riferite, nello specifico, a un non meglio precisato "andamento della ristrutturazione e riorganizzazione" nonché ad altrettanto vaghe "richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento"), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame devono essere esaminati l'accordo del 3 marzo del 2015 e l'accordo del 14 ottobre 2015 con cui è stata disposta la proroga della cassa integrazione dal 16 ottobre
2015 al 15 ottobre 2016 (trattamento di cassa integrazione per cessazione dell'attività presso il sito di SA).
In tema, occorre innanzitutto osservare come, presso vari stabilimenti della società convenuta, nel corso degli anni, vi siano stati svariati trattamenti di CIGS per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1, co. 3 L. 223/1991 (ratione temporis vigente). Basti pensare all'accordo del 10 ottobre 2013, siglato nella fase amministrativa avviata dal Ministero del Lavoro, dopo che la fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo si era conclusa “in assenza di un'intesa tra le parti”. In quest'ultima sede, in particolare, il esponeva di aver approntato un Piano CP_3
Industriale prevedente, tra l'altro: la cessazione delle attività dei siti di SA (esplicitamente programmato “entro il mese di Novembre 2013”) e (con trasferimento presso altri stabilimenti delle attività di magazzino); Parte_2 la cessazione della sola attività di produzione salotto sul sito di Matera Iesce;
la riorganizzazione del Polo di Laterza. In una ottica di “sensibile” riduzione del costo lavorativo, in quel contesto, si era altresì programmato un esubero strutturale di 1506 unità lavorative complessive.
Ebbene, le Parti sociali, nel 2013, avevano previsto che la per riorganizzazione fosse prorogata CP_2 per un ulteriore anno e che il licenziamento collettivo avviato fosse definito per 600 lavoratori, secondo il criterio della non opposizione. Parallelamente, al fine del riassorbimento delle eccedenze delle unità lavorative, la società si era impegnata ad individuare soggetti terzi (ed, in particolare, start up) cui affidare parte delle attività derivanti dallo sviluppo delle produzioni all'estero.
5 Tale ultimo processo, tuttavia, subiva dei rallentamenti nel corso dei mesi, tanto vero che le Parti sociali siglavano il successivo accordo del 3.3.2015. Esso, in particolare, era preceduto da un esame congiunto, ex art. 2 D.P.R. 218/2000, finalizzato ad una seconda proroga della per CP_2 riorganizzazione e conclusosi con la presa d'atto dell'impossibilità del raggiungimento di un accordo. A fronte di una seconda richiesta di esame congiunto, appunto nel marzo del 2015, veniva concordato un nuovo organigramma ed il sito di SA diveniva l'unità presso la quale sarebbe proseguito il percorso di per riorganizzazione, con il secondo anno di proroga. CP_2
Per la maggioranza dei lavoratori, estranea alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, veniva invece disposto il ricorso al contratto di solidarietà.
I dipendenti interessati dalla CIGS (500 lavoratori), invece, venivano destinati, oltre ad interventi di formazione, anche ad iniziative di ricollocazione “sia interna che esterna”. In particolare, per il periodo successivo alla proroga, le parti concordavano: che 100 – 120 unità lavorative sarebbero state impegnate, presso lo stesso stabilimento di SA, alla fabbricazione interna delle sedute imbottite;
100 unità lavorative sarebbero state impiegate nelle start up impegnate nelle attività interessate in passato dai processi di esternalizzazione in Romania;
le altre 280 unità sarebbero state coinvolte da licenziamento collettivo incentivato e fondato sul criterio della non opposizione.
Sul punto, il Tribunale di Bari ha già avuto modo di porre in evidenza che l'accordo del 2015 che ha previsto la proroga della cassa integrazione sino al 15.10.2015 “non soddisfa i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla elaborazione giurisprudenziale. Infatti, non sono specificati nel testo in questione il numero dei lavoratori interessati dalla proroga della cassa integrazione (cosa significa "sino ad un numero massimo di 500"?) e, soprattutto, i criteri di scelta dei vari lavoratori da includere nell'ambito della sospensione del rapporto di lavoro. In definitiva deve ritenersi che la società convenuta non abbia previamente definito, nell'ambito delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali, le concrete modalità operative della rotazione ed in particolare i criteri di selezione del personale che non avrebbe seguito la rotazione, in modo tale da consentire una verifica sia preventiva che successiva”.
Appare evidente la assoluta genericità di tali criteri, dal momento che in tale accordo non sono state previste le modalità con cui applicare i criteri di scelta stessi;
non sono stati indicati i meccanismi operativi che portano all'individuazione concreta dei licenziati con la indicazione dei parametri assegnati ai vari criteri, non è stato precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi, né tantomeno l'obbligo di stilare una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati e di ogni altro elemento che aiuti a comprendere il percorso seguito.
In una vicenda simile a quella che ci occupa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2216 del
4.02.2016 ha statuito che non appare affatto sufficiente ai fini della sussistenza di un adeguato tasso di specificità un semplice richiamo contenuto nell'accordo sindacale ai criteri legali indicati nell'art. 5 della L. n. 223 del 1991, e ha, altresì, affermato in modo condivisibile come “… menzionare, ad esempio, l'ufficio o il reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in ma non CP_2 anche il criterio che presiede a tale selezione”.
Ne deriva che la società resistente va dunque condannata al risarcimento dei danni.
E' poi evidente che nel caso che ci occupa non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di un'ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c.. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credendi del datore di lavoro (come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass. S.U. 8 ottobre 2002, n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del
6 provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo mette in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione (vedi. (Cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009;
Cass. 6 novembre 2002, n. 15593). Inoltre, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico - giuridico;
ne consegue che, avendo i lavoratori il diritto soggettivo di percepire la retribuzione (per la prestazione lavorativa non divenuta impossibile) e non essendo prevista un'idoneità del provvedimento a degradare tale situazione soggettiva ad interesse legittimo, ben possono i lavoratori sospesi sollecitare l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento amministrativo, chiedendone la disapplicazione ex art. 5 legge n. 2248 all. E del 1865, con conseguente accertamento della
"illegittimità" (nei termini sopra precisati) della sospensione dal lavoro e quindi dell'inadempimento del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto "ex tunc", in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di "sospensione" del rapporto per effetto della c.i.g.s., riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle obbligazioni (Cass. Sez. Lav., n. 11263 del 09/11/1998; nello stesso senso cfr. anche Cass. Sez. Lav.
n. 10012 del 2016).
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, in definitiva, la società resistente va dunque condannata al risarcimento dei danni.
Peraltro, il solo ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare del diritto stesso e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale (cfr. Cass. n. 23382 del 15.10.2013), rinuncia implicita che nel caso che ci occupa difetta del tutto;
in particolare, “la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 cod. civ.” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 19235 del 21/09/2011; n. 7459 del 14/05/2012; Cass. n. 31922/2022).
Sul versante, poi, del secondo comma dell'art. 1227 c.c., occorre premettere come la difesa della società convenuta abbia correttamente valorizzato la relativa previsione come ipotesi distinta rispetto a quella del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso e, piuttosto, riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione (Cass. n. 22352/2021).
Tuttavia, quanto al caso di specie, vale innanzitutto la considerazione generale che il danneggiato non è tenuto a far valere celermente il suo diritto nei confronti del danneggiante al fine di evitare l'aggravarsi del danno derivante dal protrarsi dell'inadempimento o del mancato risarcimento: infatti l'obbligo del risarcimento scaturisce legalmente dall'inadempimento e la sua esecuzione non dipende dall'impulso del creditore.
7 Inoltre, anche in concreto, non risulta agli atti la dimostrazione che un'anticipazione della iniziativa processuale del lavoratore ricorrente avrebbe potuto evitare un aggravamento del pregiudizio risarcibile, dovendosi piuttosto ribadire, in relazione alle difese espresse nella memoria difensiva, come “la mera inerzia” non sia “sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore” (occorrendo un quid pluris che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa) e che “in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la <
Si aggiunga, poi, che la ritardata iniziativa giudiziale volta a rimuovere le conseguenze dannose prodotte dall'altrui condotta illegittima non pare possa integrare il disposto dell'art. 1227, co. 2, c.c., come preteso dalla parte resistente, essendo, viceversa, quest'ultima nella piena facoltà di limitare il protrarsi delle conseguenze dannose derivanti dal proprio contegno inadempiente ed evitare così il maggior danno.
Infondata risulta, altresì, l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, applicandosi nella fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di azione risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale del datore di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 25139 del
13/12/2010).
Pertanto, la società convenuta va condannata al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari al differenziale tra la retribuzione piena e il trattamento di integrazione salariale percepito per il periodo dal 16.10.2015 sino al 15.10.2016.
Ai fini della quantificazione, considerate le contestazioni mosse dalla parte resistente sul quantum, è stata disposta CTU contabile per determinare l'importo delle somme spettanti al ricorrente.
Dalle risultanze della CTU si evince che parte ricorrente è creditore nei confronti della società CP_1
a titolo di differenze fra retribuzione dovuta secondo il CCNL di categoria e retribuzione
[...] percepita a titolo di CIGS a zero ore, per il periodo dal 16.10.2015 sino al 15.10.2016, dell'importo complessivo di € 11.585,29, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria maturati al
07.03.2025.
Ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni, immuni da vizi logici o da contraddizioni, cui è pervenuto il CTU, attraverso l'accurata analisi dei dati ricavati dagli atti di causa, con le precisazioni che seguono in punto di accessori.
Ne discende che, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dell'istante, la parte resistente deve essere condannata a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di € 11.585,29, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria maturati al
07.03.2025, per i titoli di cui al ricorso, oltre a ulteriori interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c., sino al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
8 Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato l'08.02.2023, CP_1 così provvede.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro della parte ricorrente con decorrenza dal 16.10.2015 sino al 15.10.2016, condanna la società resistente a corrispondere, in favore del ricorrente, il risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito, pari alla somma complessiva di € 11.585,29, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria maturati al 07.03.2025, per i titoli di cui al ricorso, oltre a ulteriori interessi legali e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Bari, lì 24.06.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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