Sentenza 4 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/08/2022, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/08/2022
N. 01350/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02409/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2015, proposto da
NT AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Paladini, n. 50;
contro
Comune di Carosino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Meo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, n. 16;
nei confronti
Grimaldi Pietro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. 2594/R del 5.5.2015 notificato l'11.6.2015, con cui il Responsabile U.T.C. del Comune di Carosino ha rigettato l'istanza di permesso di costruire prot. n. 1540 del 5.3.2015 presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni su un lotto ricadente in zona 13’ del P.R.G.;
- ove occorra, della nota prot. n. 1540/R del 31.3.2015 del Responsabile U.T.C. del Comune di Carosino recante "Comunicazione ai sensi dell'art. 10- bis della L. n. 241/1990";
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carosino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to R. Fanizzi, in sostituzione dell'avv.to G. Cezzi De Giorgi, e avv.to F. Meo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente - proprietaria del suolo sito nel Comune di Carosino (in catasto al Foglio 3 p.l1e 587, 598, 276, 278 e 279), che si colloca ad angolo fra due strade (via Torino e via Napoli), ricadente in zona B - sottozona "Be" del P.R.G. del 2002, la cui edificazione è disciplinata dall'art. 9 N.T.A. del P.R.G. - con ricorso notificato il 10/09/2015 e depositato in giudizio l’08/10/2015, impugna il provvedimento prot. n. 2594/R del 5.5.2015 notificato l'11.6.2015, con cui il Responsabile U.T.C. del Comune di Carosino ha rigettato l'istanza di permesso di costruire prot. n. 1540 del 5.3.2015 presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un fabbricato per (dodici alloggi per) civili abitazioni su un lotto ricadente in zona 13' del P.R.G., ove occorra, la nota prot. n. 1540/R del 31.3.2015 del Responsabile U.T.C. del Comune di Carosino recante "Comunicazione ai sensi dell'art. 10- bis della L. n. 241/1990" e ogni atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione disciplina della distanza dai confini contenuta nel vigente P.R.G. comunale e allegata scheda tecnica. Violazione e falsa applicazione principi e disciplina delle maglie urbanistiche. Violazione principi di proporzionalità e buon andamento. Difetto di istruttoria. Motivazione insufficiente e incongrua. Falsa ed erronea presupposizione. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Sviamento.
2) Violazione e falsa applicazione della nozione di "costruzione" di cui al T.U. edilizia, al P.R.G. e al Regolamento comunale. Violazione e falsa applicazione regole e principi in materia di opere assentibili con titolo edilizio. Falsa ed erronea applicazione art. 42 punto 6) del regolamento edilizio comunale. Difetto di istruttoria sotto altro profilo. Motivazione insufficiente, incongrua e contraddittoria. Ulteriori falsa ed erronea presupposizione. Travisamento. Contraddittorietà e Irragionevolezza. Sviamento.
3) Violazione art. 873 c.c. Violazione principio di prevenzione. Falsa erronea presupposizione. Travisamento. Contraddittorietà. Sviamento.
Il 22/10/2015, si è costituito in giudizio il Comune di Carosino.
Nella Camera di Consiglio del 28/10/2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte ricorrente, la difesa di quest’ultima ha chiesto la cancellazione dal ruolo dei giudizi cautelari ritenendo più opportuna una trattazione nel merito del ricorso, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo.
Il 19/06/2020, i difensori delle parti hanno depositato in giudizio un’istanza congiunta di rinvio, avendo la ricorrente presentato, in sede amministrativa, un’istanza di riesame della pratica edilizia.
Nella pubblica udienza del 21/07/2020, il Presidente, letta l'istanza di rinvio presentata congiuntamente dai difensori delle parti, ha disposto il rinvio della causa all' udienza pubblica del 3 novembre 2021.
Il 01/10/2021, i difensori delle parti hanno depositato in giudizio un’istanza congiunta di rinvio, al fine di consentire la conclusione del procedimento pendente con il rilascio del chiesto permesso di costruire, rappresentando che “ con successiva nota prot. n. 9102 del 25.8.2020, il Resp. Ufficio Tecnico del Comune di Carosino comunicava, con riferimento all’istanza di riesame proposta dalla ricorrente, “che l’istruttoria preliminare è stata effettuata con esito favorevole”, con richiesta di integrazione documentale della pratica ai fini del rilascio del successivo permesso di costruire ””.
Nella pubblica udienza del 03/11/2021, il Presidente di questa Sezione, letta l'istanza di rinvio in vista della cessata materia del contendere presentata da parte ricorrente poiché era stato comunicato l'esito favorevole dell'istanza di riesame e in attesa del rilascio del permesso di costruire, ha ritenuto di accogliere l'istanza di rinvio e di disporre il rinvio della causa all' udienza pubblica del 25 maggio 2022.
Il 22/04/2022, la difesa della ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per la declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze di lite, essendo la ricorrente in attesa del rilascio del permesso di costruire, rappresentando che “ con successiva nota del 21.4.2022, protocollata al Comune di Carosino in data 22.4.2022 (che si allega, all. 1), la ricorrente ha provveduto ad integrare tutta la documentazione cartografica richiesta dall’ente, oltre a depositare la marca da bollo di € 16,00, riservando la presentazione di successiva istanza di rateizzazione degli oneri quantificati dall’ente, all’esito della conferma dell’importo ”.
Nella pubblica udienza del 22/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è divenuto manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in disparte ogni questione inerente la dubbia ammissibilità del gravame per omessa tempestiva notifica al vicino controinteressato (Sig. Grimaldi Pietro).
1. - Osserva, in particolare, il Collegio che il 22/04/2022 la difesa della parte ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza per la declaratoria della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze di lite, essendo la ricorrente in attesa del rilascio del (chiesto) permesso di costruire.
Il Tribunale rileva, quindi, che, pur non essendo presenti nel caso di specie i presupposti necessari per la invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere (non risultando - allo stato - la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, bensì emergendo “ che la ricorrente è oggi in attesa del rilascio del relativo permesso di costruire ”, a seguito dell’istanza di riesame della pratica edilizia proposta dalla medesima), è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare - come avvenuto nel caso di specie - di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. - Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. - Sussistono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra tutte le parti (anche considerato l’esito del presente giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO