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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2152 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANATO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato ex lege presso la sua sede;
Parte appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1861/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
05/10/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni eventuale contraria domanda,
eccezione e/o deduzione, previa sospensione del provvedimento impugnato e previo
annullamento e/o disapplicazione del provvedimento Cat.A12/2023/Imm/2 Sez/
Cmg/061515498283 emesso dalla Questura di Verona in data 8.2.2023 e notificato alla parte
ricorrente in data 09.02.2023, con cui si rigettava l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per
coesione familiare, con invito, formulato nei confronti dell'odierno appellante, a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di giorni quindici dalla notifica;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno appellante al rilascio di permesso di soggiorno
per motivi familiari, ex art. 30 TU Immigrazione.
Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede alla Corte adita “si chiede vengano sentiti sulle circostanze di cui in
parte narrativa, epurate da eventuali formulazioni negative e/o da valutazioni e giudizi non
demandabili a testimoni:
- residente in [...]; Testimone_1
- e Per_1 Per_2 Per_3
- , residente in [...]”. Testimone_2
Per parte appellata
“chiede il rigetto dell'appello, con refusione delle spese”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 5 aprile 2023 il ricorrente nato in [...] il Parte_1
23.12.1980, domiciliato in Verona, Viale dell'Industria n.14, proponeva impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno emesso dalla Questura
di Verona in data 8.2.2023 Cat.A12/2023/Imm/2 Sez/ Cmg/061515498283, richiesto per coesione familiare. A sostegno della propria domanda il ricorrente, dato atto di essere sposato con cittadina titolare di permesso lungosoggiornanti, di convivere con la stessa, di aver avuto una figlia, anch'ella titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, di avere quindi uno stabile e solido nucleo familiare, ha evidenziato la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3,
D. Lgs. 286/98, nonché dell'art. 5 del medesimo decreto, carenza di motivazione da parte dell'amministrazione ed erroneità della rilevanza data alla pericolosità sociale.
2. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamando i motivi CP_1
illustrati nella relazione della Questura di Verona, esponeva in particolare la gravità del reato commesso, rientrante tra quelli ostativi, il mancato allontanamento dall'Italia nonostante l'insussistenza del titolo per lunghi periodi e l'inutilizzabilità del legame familiare quale scudo per evitare l'allontanamento, pur in presenza di sintomi di pericolosità sociale. Deduceva, infine,
che il aveva richiesto il rilascio del permesso di soggiorno anche ai sensi dell'art. 31 d.lgs. Pt_1
286/98, procedimento che pendeva davanti al Tribunale dei minorenni di Venezia.
3. All'udienza del 27 giugno 2023 il Tribunale, rilevato che non risultava depositata documentazione relativa all'alloggio, al reddito ed al contratto di lavoro, concedeva termine fino al 15.7.2023 per il deposito in forma telematica di quanto mancante e rinviava per discussione e
3 decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.9.2023. Il ricorrente in data 13
luglio 2023 depositava una lettera di impegno ad assunzione datata 06.07.2023, il certificato contestuale di residenza e stato famiglia di sua moglie dal 2017, il contratto di Per_4
locazione abitativa agevolata della stessa, la dichiarazione redditi di - periodo imposta Per_4
2022, l'estratto per riassunto atto di nascita di , nata dalla sua unione con . Persona_5 Per_4
4. Con la sentenza n. 1861/2023 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda formulata dal ricorrente, ripercorrendo le condotte tenute dal e ritenendo sia che la costituzione di un Pt_1
nucleo familiare non potesse costituire un salvacondotto a fronte della commissione di reati così
gravi per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza, concernendo il traffico di droga – reati accertati con la sentenza n. 995/2011 pronunciata in data 08.06.2011 dal G.U.P. del Tribunale di
Verona, che riteneva la penale responsabilità del per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e artt. Pt_1
73 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90 con condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione - sia che l'interesse della figlia minore sarebbe stato valutato nell'apposito procedimento già pendente e instaurato ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998. Sosteneva, quanto al merito, che “Esistono reati
considerati ai fini dell'ingresso e della permanenza sul territorio nazionale particolarmente
gravi da imporre l'allontanamento e vi sono comportamenti sintomatici della pericolosità
sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte
illecite serbate. Nel caso di specie, si aggiunge alla gravità dei fatti commessi di rilievo penale,
anche la consapevolezza di non essere mai uscito dall'Italia malgrado il provvedimento di
allontanamento. Tali elementi complessivamente considerati, precludono qualsiasi concreto e
serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: il comportamento criminale diviene
intollerabile per lo Stato che offre l'ospitalità. Del resto la formazione di una famiglia sul
4 territorio nazionale non può essere scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca
o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può
trattenersi sul territorio nazionale. La motivazione del diniego resa dall'amministrazione è
dunque nel caso di specie, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di
pericolosità che in concreto ne deriva, pienamente sufficiente. Il ricorso non risulta fondato.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia”
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 23 novembre 2023 impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo censurava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, non avendo accertato la pericolosità in concreto del limitandosi a richiamare il Pt_1
solo precedente penale risalente al 2011.
5.2 Con il secondo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, per avere il Tribunale ritenuto, in assenza di qualsivoglia indagine atta a fotografare le condizioni di vita attuale del nel Pt_1
senso dell'accertamento del suo inserimento o meno nei tempi odierni in ambienti criminogeni,
che il medesimo costituisse una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
5.3 Con il terzo motivo censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, d.
lgs. 286/1998 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della CEDU, non avendo operato il dovuto bilanciamento - escludendosi automatismi di sorta - tra l'interesse dello Stato all'ordine pubblico e alla sicurezza, da un lato, e l'interesse alla coesione familiare, dall'altro lato, con analisi della “natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con
5 il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso”.
5.4 Con il quarto motivo ha lamentato il difetto di motivazione per omessa valutazione e ammissione delle prove testimoniali con i testi indicati, che nella presente sede di gravame sono state comunque reiterate, che avrebbero permesso di accertare l'avvenuta integrazione dell'odierno appellante, soggiornante in Italia da due decenni, e, in generale, il contesto sociale e familiare in cui è inserito, senza trascurarne il ruolo genitoriale svolto non solo a livello affettivo,
ma anche sul piano economico, avendo stabile occupazione presso la ditta Edile Cela Jona.
5.5 Chiedeva, quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale contestava l'avversa impugnazione evidenziando che la sentenza penale non solo aveva condannato il ricorrente alla pena di 4 anni e
8 mesi di reclusione e al pagamento della multa di 20.000,00 euro per il reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” – per oltre 10 chili di eroina, in concorso (art. 110 c.p., e artt.
73 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90) (doc. 1, sentenza confermata sia dalla Corte di Appello nel
2012, che dalla Corte di Cassazione, la quale in data 10.01.2013 aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso con conseguente definitività della stessa), ma anche che nella motivazione della sentenza penale il Giudice aveva evidenziato che: “… dal tenore delle
conversazioni ambientali …. emerge con nettezza un pieno e consapevole coinvolgimento del
prevenuto e una sua diretta cointeressenza negli affari anche rispetto ai contatti con i fornitori…
Il cura, spesso, materialmente la consegna ai clienti ...” e che “gli eccezionali Parte_1
quantitativi sequestrati, la natura della droga, il grave pericolo per la salute pubblica che lo
smercio di simili quantità ha e avrebbe comportato la possibilità di soddisfare la richieste di
6 numerosissimi consumatori per l'elevato numero di dosi ricavabili.”.
7. Depositate da entrambe le parti le conclusioni e le note scritte, all'udienza del 31 marzo
2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 1° aprile 2025, dal Consigliere Istruttore nominato sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe. Nei termini intermedi a ritroso le parti non depositavano né le comparse conclusionali né le repliche.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Infatti, dalla lettura della sentenza si comprendono adeguatamente le ragioni della decisione, che si fondano sulla gravità delle condotte di reato tenute e per il quale il è stato condannato nel 2011 per i fatti commessi Pt_1
tra fine 2009 e febbraio 2010, concernenti detenzione di oltre 10 kg di eroina per fini di spaccio,
in concorso con altre cinque persone, fatti che sono stati ritenuti prevalenti sui legami familiari con la moglie, connazionale albanese e con la figlia di 5 anni, in relazione alle necessità della quale il Tribunale ha dato atto della pendenza di un procedimento ai sensi dell'art. 31 d. lgs
286/98. L'eventuale erroneità della valutazione di prevalenza effettuata dal Tribunale non rende la predetta motivazione apparente né la sentenza nulla, sussistendo quel nucleo argomentativo idoneo a far comprendere le ragioni della decisione.
8.2 Gli ulteriori motivi di impugnazione, invece, che possono esaminarsi congiuntamente, in quanto censurano il fulcro della motivazione da diverse prospettive, sono fondati nei termini che seguono. La Corte di cassazione, nell'esaminare la rilevanza e la portata della pericolosità
7 sociale del soggetto richiedente il permesso di soggiorno, ha affermato diversi principi. In primo luogo, ha richiesto una valutazione di pericolosità sociale attuale e concreta. In secondo luogo,
ha evidenziato che i precedenti penali, specie se risalenti, possono costituire un indizio della personalità come elemento di sostegno, a fronte di ulteriori riscontri istruttori. In terzo luogo, ha richiesto un'accurata verifica dell'esistenza ed effettività dei legami familiari (cfr ex multis Cass.
Civ. n. 7842/2021; Cass. Civ. n. 30342/2021). Nel caso di specie l'esame condotto dalla
Questura si è incentrato sul precedente penale, oggettivamente di notevole gravità e indice,
all'epoca della sua commissione e anche per gli anni successivi, di pericolosità del richiedente.
Ma deve rilevarsi che si tratta di un unico precedente di quindici anni fa (erano tredici anni quando è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno nel 8 febbraio 2023). Da allora non risulta che siano stati commessi altri reati dal e nel frattempo, a distanza di diversi anni Pt_1
dalla commissione del predetto reato, si è sposato ed ha avuto una figlia e la Parte_1
moglie, per il tramite della sua ditta, è in grado di fornirgli regolare occupazione.
Questa Corte condivide pienamente il principio richiamato dalla Questura che la costituzione di una famiglia non può costituire scudo a fronte della commissione di gravi reati. Ma se questo è
un principio indiscutibile quando i reati sono commessi in periodo di poco antecedente al matrimonio o addirittura dopo la costituzione di una famiglia, con conseguente presunzione che neppure l'esistenza di legami forti ed importanti ha indotto il richiedente a mutare abitudini di vita, nel caso in esame non vi è né la prova e neppure l'allegazione di tutto ciò. Il precedente penale, di cui alla sentenza di condanna del 2011, è rimasto isolato e il ha, allo stato e da Pt_1
anni, dato prova di avere cambiato vita, integrandosi nel tessuto sociale e creando legami familiari solidi e significativi, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del 20 Giugno 2023
8 inviata al Tribunale per i minorenni (doc. 3 allegato all'atto di appello). Dalla medesima relazione, sopravvenuta al deposito del ricorso in primo grado, si evince come il percorso di integrazione e di consapevolezza del disvalore di quanto in precedenza commesso sia stato condotto dal una volta scontata la pena comminata, con l'accettazione prima da parte della Pt_1
coniuge, poi da parte dei familiari della stessa, inizialmente molto diffidenti per il precedente penale del medesimo. Il fatto, poi, che sia pendente un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni non è ostativo all'esame del reclamo, posto che nel citato procedimento si valutano i legami familiari e i precedenti penali nell'ottica del pregiudizio che deriverebbe alla minore
(attualmente di anni 7) dall'allontanamento dal territorio nazionale del padre, mentre nel presente procedimento il legame familiare nel suo complesso viene valutato in bilanciamento con altri interessi, tra cui quello tutelato dalla norma della sicurezza sociale. E, tuttavia, difetta nel caso in esame l'attualità dell'elemento della pericolosità sociale del sicché, in definitiva, deve Pt_1
ritenersi prevalente il diritto all'unità familiare del medesimo, con conseguente accoglimento dell'impugnazione.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto e riformata la sentenza impugnata, con l'annullamento del diniego del permesso di soggiorno.
10. Alla riforma della sentenza di primo grado consegue una nuova valutazione unitaria per entrambi i gradi di giudizio delle spese di lite, che questa Corte ritiene vadano compensate per eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
9 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, consistenti, nel caso in esame, nella sopravvenienza di materiale istruttorio che ha fatto emergere la solidità dei legami familiari, come valorizzati nella presente decisione e il fattivo percorso evolutivo del richiedente,
in relazione al quale viene meno l'indice di pericolosità sociale derivante dal risalente precedente penale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annulla il diniego del permesso di soggiorno dell'8 febbraio 2023 nei confronti di Parte_1
riconoscendo la sussistenza dei presupposti per il rilascio dello stesso da parte della
Questura di Verona.
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2152 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANATO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato ex lege presso la sua sede;
Parte appellata
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Venezia
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1861/2023 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data
05/10/2023 e non notificata
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni eventuale contraria domanda,
eccezione e/o deduzione, previa sospensione del provvedimento impugnato e previo
annullamento e/o disapplicazione del provvedimento Cat.A12/2023/Imm/2 Sez/
Cmg/061515498283 emesso dalla Questura di Verona in data 8.2.2023 e notificato alla parte
ricorrente in data 09.02.2023, con cui si rigettava l'istanza di rilascio del titolo di soggiorno per
coesione familiare, con invito, formulato nei confronti dell'odierno appellante, a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di giorni quindici dalla notifica;
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno appellante al rilascio di permesso di soggiorno
per motivi familiari, ex art. 30 TU Immigrazione.
Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si chiede alla Corte adita “si chiede vengano sentiti sulle circostanze di cui in
parte narrativa, epurate da eventuali formulazioni negative e/o da valutazioni e giudizi non
demandabili a testimoni:
- residente in [...]; Testimone_1
- e Per_1 Per_2 Per_3
- , residente in [...]”. Testimone_2
Per parte appellata
“chiede il rigetto dell'appello, con refusione delle spese”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 5 aprile 2023 il ricorrente nato in [...] il Parte_1
23.12.1980, domiciliato in Verona, Viale dell'Industria n.14, proponeva impugnazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di permesso di soggiorno emesso dalla Questura
di Verona in data 8.2.2023 Cat.A12/2023/Imm/2 Sez/ Cmg/061515498283, richiesto per coesione familiare. A sostegno della propria domanda il ricorrente, dato atto di essere sposato con cittadina titolare di permesso lungosoggiornanti, di convivere con la stessa, di aver avuto una figlia, anch'ella titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, di avere quindi uno stabile e solido nucleo familiare, ha evidenziato la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 3,
D. Lgs. 286/98, nonché dell'art. 5 del medesimo decreto, carenza di motivazione da parte dell'amministrazione ed erroneità della rilevanza data alla pericolosità sociale.
2. Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamando i motivi CP_1
illustrati nella relazione della Questura di Verona, esponeva in particolare la gravità del reato commesso, rientrante tra quelli ostativi, il mancato allontanamento dall'Italia nonostante l'insussistenza del titolo per lunghi periodi e l'inutilizzabilità del legame familiare quale scudo per evitare l'allontanamento, pur in presenza di sintomi di pericolosità sociale. Deduceva, infine,
che il aveva richiesto il rilascio del permesso di soggiorno anche ai sensi dell'art. 31 d.lgs. Pt_1
286/98, procedimento che pendeva davanti al Tribunale dei minorenni di Venezia.
3. All'udienza del 27 giugno 2023 il Tribunale, rilevato che non risultava depositata documentazione relativa all'alloggio, al reddito ed al contratto di lavoro, concedeva termine fino al 15.7.2023 per il deposito in forma telematica di quanto mancante e rinviava per discussione e
3 decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.9.2023. Il ricorrente in data 13
luglio 2023 depositava una lettera di impegno ad assunzione datata 06.07.2023, il certificato contestuale di residenza e stato famiglia di sua moglie dal 2017, il contratto di Per_4
locazione abitativa agevolata della stessa, la dichiarazione redditi di - periodo imposta Per_4
2022, l'estratto per riassunto atto di nascita di , nata dalla sua unione con . Persona_5 Per_4
4. Con la sentenza n. 1861/2023 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda formulata dal ricorrente, ripercorrendo le condotte tenute dal e ritenendo sia che la costituzione di un Pt_1
nucleo familiare non potesse costituire un salvacondotto a fronte della commissione di reati così
gravi per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza, concernendo il traffico di droga – reati accertati con la sentenza n. 995/2011 pronunciata in data 08.06.2011 dal G.U.P. del Tribunale di
Verona, che riteneva la penale responsabilità del per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e artt. Pt_1
73 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90 con condanna alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione - sia che l'interesse della figlia minore sarebbe stato valutato nell'apposito procedimento già pendente e instaurato ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/1998. Sosteneva, quanto al merito, che “Esistono reati
considerati ai fini dell'ingresso e della permanenza sul territorio nazionale particolarmente
gravi da imporre l'allontanamento e vi sono comportamenti sintomatici della pericolosità
sociale del reo, in quanto indice della mancata comprensione del disvalore delle condotte
illecite serbate. Nel caso di specie, si aggiunge alla gravità dei fatti commessi di rilievo penale,
anche la consapevolezza di non essere mai uscito dall'Italia malgrado il provvedimento di
allontanamento. Tali elementi complessivamente considerati, precludono qualsiasi concreto e
serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo: il comportamento criminale diviene
intollerabile per lo Stato che offre l'ospitalità. Del resto la formazione di una famiglia sul
4 territorio nazionale non può essere scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca
o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può
trattenersi sul territorio nazionale. La motivazione del diniego resa dall'amministrazione è
dunque nel caso di specie, avuto riguardo alla connotazione delle condotte e al giudizio di
pericolosità che in concreto ne deriva, pienamente sufficiente. Il ricorso non risulta fondato.
Spese compensate attesa la peculiarità della materia”
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello notificato in data 23 novembre 2023 impugnava la Parte_1
predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo censurava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, non avendo accertato la pericolosità in concreto del limitandosi a richiamare il Pt_1
solo precedente penale risalente al 2011.
5.2 Con il secondo motivo lamentava la contraddittorietà della motivazione e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, per avere il Tribunale ritenuto, in assenza di qualsivoglia indagine atta a fotografare le condizioni di vita attuale del nel Pt_1
senso dell'accertamento del suo inserimento o meno nei tempi odierni in ambienti criminogeni,
che il medesimo costituisse una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
5.3 Con il terzo motivo censurava la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 5, d.
lgs. 286/1998 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della CEDU, non avendo operato il dovuto bilanciamento - escludendosi automatismi di sorta - tra l'interesse dello Stato all'ordine pubblico e alla sicurezza, da un lato, e l'interesse alla coesione familiare, dall'altro lato, con analisi della “natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con
5 il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso”.
5.4 Con il quarto motivo ha lamentato il difetto di motivazione per omessa valutazione e ammissione delle prove testimoniali con i testi indicati, che nella presente sede di gravame sono state comunque reiterate, che avrebbero permesso di accertare l'avvenuta integrazione dell'odierno appellante, soggiornante in Italia da due decenni, e, in generale, il contesto sociale e familiare in cui è inserito, senza trascurarne il ruolo genitoriale svolto non solo a livello affettivo,
ma anche sul piano economico, avendo stabile occupazione presso la ditta Edile Cela Jona.
5.5 Chiedeva, quindi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
6. Si costituiva in giudizio la parte appellata la quale contestava l'avversa impugnazione evidenziando che la sentenza penale non solo aveva condannato il ricorrente alla pena di 4 anni e
8 mesi di reclusione e al pagamento della multa di 20.000,00 euro per il reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti” – per oltre 10 chili di eroina, in concorso (art. 110 c.p., e artt.
73 e 80 comma 2 D.P.R. 309/90) (doc. 1, sentenza confermata sia dalla Corte di Appello nel
2012, che dalla Corte di Cassazione, la quale in data 10.01.2013 aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso con conseguente definitività della stessa), ma anche che nella motivazione della sentenza penale il Giudice aveva evidenziato che: “… dal tenore delle
conversazioni ambientali …. emerge con nettezza un pieno e consapevole coinvolgimento del
prevenuto e una sua diretta cointeressenza negli affari anche rispetto ai contatti con i fornitori…
Il cura, spesso, materialmente la consegna ai clienti ...” e che “gli eccezionali Parte_1
quantitativi sequestrati, la natura della droga, il grave pericolo per la salute pubblica che lo
smercio di simili quantità ha e avrebbe comportato la possibilità di soddisfare la richieste di
6 numerosissimi consumatori per l'elevato numero di dosi ricavabili.”.
7. Depositate da entrambe le parti le conclusioni e le note scritte, all'udienza del 31 marzo
2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, con ordinanza del 1° aprile 2025, dal Consigliere Istruttore nominato sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe. Nei termini intermedi a ritroso le parti non depositavano né le comparse conclusionali né le repliche.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
8.1 Il primo motivo di impugnazione è infondato. Infatti, dalla lettura della sentenza si comprendono adeguatamente le ragioni della decisione, che si fondano sulla gravità delle condotte di reato tenute e per il quale il è stato condannato nel 2011 per i fatti commessi Pt_1
tra fine 2009 e febbraio 2010, concernenti detenzione di oltre 10 kg di eroina per fini di spaccio,
in concorso con altre cinque persone, fatti che sono stati ritenuti prevalenti sui legami familiari con la moglie, connazionale albanese e con la figlia di 5 anni, in relazione alle necessità della quale il Tribunale ha dato atto della pendenza di un procedimento ai sensi dell'art. 31 d. lgs
286/98. L'eventuale erroneità della valutazione di prevalenza effettuata dal Tribunale non rende la predetta motivazione apparente né la sentenza nulla, sussistendo quel nucleo argomentativo idoneo a far comprendere le ragioni della decisione.
8.2 Gli ulteriori motivi di impugnazione, invece, che possono esaminarsi congiuntamente, in quanto censurano il fulcro della motivazione da diverse prospettive, sono fondati nei termini che seguono. La Corte di cassazione, nell'esaminare la rilevanza e la portata della pericolosità
7 sociale del soggetto richiedente il permesso di soggiorno, ha affermato diversi principi. In primo luogo, ha richiesto una valutazione di pericolosità sociale attuale e concreta. In secondo luogo,
ha evidenziato che i precedenti penali, specie se risalenti, possono costituire un indizio della personalità come elemento di sostegno, a fronte di ulteriori riscontri istruttori. In terzo luogo, ha richiesto un'accurata verifica dell'esistenza ed effettività dei legami familiari (cfr ex multis Cass.
Civ. n. 7842/2021; Cass. Civ. n. 30342/2021). Nel caso di specie l'esame condotto dalla
Questura si è incentrato sul precedente penale, oggettivamente di notevole gravità e indice,
all'epoca della sua commissione e anche per gli anni successivi, di pericolosità del richiedente.
Ma deve rilevarsi che si tratta di un unico precedente di quindici anni fa (erano tredici anni quando è stata rigettata la richiesta di permesso di soggiorno nel 8 febbraio 2023). Da allora non risulta che siano stati commessi altri reati dal e nel frattempo, a distanza di diversi anni Pt_1
dalla commissione del predetto reato, si è sposato ed ha avuto una figlia e la Parte_1
moglie, per il tramite della sua ditta, è in grado di fornirgli regolare occupazione.
Questa Corte condivide pienamente il principio richiamato dalla Questura che la costituzione di una famiglia non può costituire scudo a fronte della commissione di gravi reati. Ma se questo è
un principio indiscutibile quando i reati sono commessi in periodo di poco antecedente al matrimonio o addirittura dopo la costituzione di una famiglia, con conseguente presunzione che neppure l'esistenza di legami forti ed importanti ha indotto il richiedente a mutare abitudini di vita, nel caso in esame non vi è né la prova e neppure l'allegazione di tutto ciò. Il precedente penale, di cui alla sentenza di condanna del 2011, è rimasto isolato e il ha, allo stato e da Pt_1
anni, dato prova di avere cambiato vita, integrandosi nel tessuto sociale e creando legami familiari solidi e significativi, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali del 20 Giugno 2023
8 inviata al Tribunale per i minorenni (doc. 3 allegato all'atto di appello). Dalla medesima relazione, sopravvenuta al deposito del ricorso in primo grado, si evince come il percorso di integrazione e di consapevolezza del disvalore di quanto in precedenza commesso sia stato condotto dal una volta scontata la pena comminata, con l'accettazione prima da parte della Pt_1
coniuge, poi da parte dei familiari della stessa, inizialmente molto diffidenti per il precedente penale del medesimo. Il fatto, poi, che sia pendente un procedimento davanti al Tribunale per i minorenni non è ostativo all'esame del reclamo, posto che nel citato procedimento si valutano i legami familiari e i precedenti penali nell'ottica del pregiudizio che deriverebbe alla minore
(attualmente di anni 7) dall'allontanamento dal territorio nazionale del padre, mentre nel presente procedimento il legame familiare nel suo complesso viene valutato in bilanciamento con altri interessi, tra cui quello tutelato dalla norma della sicurezza sociale. E, tuttavia, difetta nel caso in esame l'attualità dell'elemento della pericolosità sociale del sicché, in definitiva, deve Pt_1
ritenersi prevalente il diritto all'unità familiare del medesimo, con conseguente accoglimento dell'impugnazione.
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, accolto l'appello proposto e riformata la sentenza impugnata, con l'annullamento del diniego del permesso di soggiorno.
10. Alla riforma della sentenza di primo grado consegue una nuova valutazione unitaria per entrambi i gradi di giudizio delle spese di lite, che questa Corte ritiene vadano compensate per eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
9 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, consistenti, nel caso in esame, nella sopravvenienza di materiale istruttorio che ha fatto emergere la solidità dei legami familiari, come valorizzati nella presente decisione e il fattivo percorso evolutivo del richiedente,
in relazione al quale viene meno l'indice di pericolosità sociale derivante dal risalente precedente penale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata annulla il diniego del permesso di soggiorno dell'8 febbraio 2023 nei confronti di Parte_1
riconoscendo la sussistenza dei presupposti per il rilascio dello stesso da parte della
Questura di Verona.
2) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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