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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11989/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAGO Parte_1 C.F._1
VINCENZO ANTONIO e dell'avv. CIMADOMO DONATELLO ( ; C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA RINASCENZA 1 , presso il Parte_2
difensore avv. RAGO VINCENZO ANTONIO
attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 20 P.1 SC A MILANO, presso il difensore
convenuto opposto pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
1. preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione sussitendo tutti i presupposti di cui all'art.
649 c.p.c. per la ragioni esposto nella narrativa del presente atto;
2. revocare e/o dichiarare nullo il decreto opposto per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto
di opposizione;
3. condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite oltre IVA e CA., oltre
rimborso spese generale, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Per parte opposta:
- In via interinale:
rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto opposto non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e non sussistendone alcun motivo di
Legge;
- Nel merito:
rigettare l'opposizione in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, ivi compresa la domanda
riconvenzionale spiegata dalla opponente in quanto anch'essa inammissibile e priva di fondamento e
ragione giuridica, confermando integralmente il decreto opposto e comunque con condanna
dell'opponente alla consegna degli stessi beni indicati in sede monitoria.
Col favore delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo n. 2077/25 emesso dal Tribunale di Milano.
[...]
pagina 2 di 6 L'opponente in particolare esponeva:
- che il Tribunale, con decreto del 6.2.25, ingiungeva al la riconsegna del bene oggetto del Pt_1
contratto di locazione finanziaria (un trattore agricolo Same Frutteto dal valore residuo CP_3
Contr di 19.800,11 euro), unilateralmente risolto per inadempimento da con lettera del 7.2.24;
- Che tale decreto ingiuntivo era nullo per i seguenti motivi:
Contr
o violazione dell'art. 83 c.p.c., atteso che la procura alle liti a veniva rilasciata dal procuratore speciale , il quale a sua volta aveva ricevuto procura notarile CP_4
dal preposto della sede secondaria , non legittimato al Controparte_5
conferimento di poteri procuratori;
o erronea modalità di risoluzione del contratto a mezzo lettera, non conforme alle modalità
e alle formalità di cui all'art. 12 del contratto stesso, il quale imponeva una comunicazione a mezzo raccomanda a.r. ovvero a mezzo pec;
o mancata conoscenza, per assoluta impossibilità, della predetta lettera di risoluzione, in quanto spedita al domicilio dell'opponente il 7.2.24, allorchè costui si trovava ristretto in carcere e, successivamente, lasciata in giacenza per il ritiro presso l'ufficio postale,
allorchè lo stesso opponente si trovava in regime di arresti domiciliari;
o sopravvenuta impossibilità di adempiere alle obbligazioni di cui al contratto di leasing,
in conseguenza dello stato di detenzione dell'opponente e del sequestro penale del conto corrente dello stesso.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e in particolare rilevando:
- quanto ai vizi della procura, che il preposto della sede secondaria Controparte_5
pagina 3 di 6 godeva (tra gli altri) del potere di rappresentanza presso tutte le giurisdizioni e del CP_5
potere di delega agli avvocati;
- quanto all'operatività della risoluzione contrattuale, che la stessa era stata comunicata all'attore mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in seguito, nuovamente tramessa all'avvocato Rago a mezzo pec, a seguito di interlocuzioni nelle quali quest'ultimo rappresentava lo stato detentivo del Pt_1
- quanto all'oggettiva impossibilità di adempimento, che, concordemente con quanto affermato dalla Cassazione, il sequestro penale dei conti correnti non poteva considerarsi alla stregua di
factum principis non imputabile.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, all'udienza del 22.7.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e come tale non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Preliminarmente si osserva che dalla visura CCIAA prodotta da risulta, a pagina 4, che tra i poteri attribuiti al preposto vi era effettivamente anche quello di rappresentanza presso tutte le Pt_3
giurisdizioni (punto A) e quello di delega agli avvocati (punto J). Tali poteri legittimano il conferimento della procura alle liti per il tramite del procuratore speciale della società, , CP_4
incaricato dallo stesso Pt_3
Sul punto, peraltro, nessuna replica è stata fatta in sede di memoria ex art. 171 ter c.p.c. dall'attore.
Sono altresì infondati gli argomenti spesi dall'attore per far valere l'inoperatività della risoluzione contrattuale.
pagina 4 di 6 In primo luogo si osserva che la risoluzione è stata comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, restituita al mittente per “compiuta giacenza”, e pertanto con modalità conformi a quelle previste dall'art. 12 del contratto di locazione finanziaria.
Quanto al perfezionamento della notifica di tale atto ricettizio, si rileva che risulta raggiunta la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. invocata dallo stesso attore. La stessa giurisprudenza richiamata dall'attore, infatti, afferma che la lettera raccomandata, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. L'atto risulta dunque entrato nella “sfera di conoscibilità” del destinatario il 18.3.2024, allorchè il si trovava in regime di arresti domiciliari, Pt_1
pertanto non nell'assoluta impossibilità di avere conoscenza dell'atto, ben potendo delegare terzi al ritiro dello stesso. Significativo, peraltro, in tal senso che il 22.2.2024, ancor prima del perfezionamento della compiuta giacenza, l'avv. Rago sia stato incaricato dall'attore di interloquire con
Contr per una definizione delle pendenze.
In ogni caso, la risoluzione contrattuale veniva ritualmente notificata nuovamente con pec del
Contr 23.2.2024 trasmessa all'avv. Rago, indicato come domiciliatario del nella pec trasmessa a Pt_1
il giorno precedente.
Quanto alla pretesa impossibilità di adempiere al pagamento dei canoni di locazioni, vale richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza invocata da parte convenuta, secondo cui non può essere riconosciuto quale factum principis il sequestro dei conti correnti (né lo stato di detenzione), atteso che l'obbligo di diligenza si assolve non in negativo, mediante la generica astensione dall'illecito, ma in positivo, attraverso una condotta esente da rischi estranei a quelli connaturati all'impresa.
Nel caso di specie, pertanto, parte opponente avrebbe al limite dovuto provare una impossibilità
pagina 5 di 6 oggettiva sopravvenuta di adempimento, non potendosi considerare tale il sequestro di un conto corrente, a maggior ragione in difetto di prova dell'a insussistenza di altri e differenti mezzi utili all'adempimento.
Per le ragioni tutte esposte, in difetto di ulteriori motivi dio opposizione, il decreto ingiuntivo in esame deve trovare conferma, con attribuzione allo stesso di definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione del valore del bene richiesto in restituzione (euro 49.288,00), si liquidano in complessivi euro 4.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 570,00
per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2077/25 emesso dal Tribunale di Milano,
decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
4.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 4 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11989/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAGO Parte_1 C.F._1
VINCENZO ANTONIO e dell'avv. CIMADOMO DONATELLO ( ; C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA RINASCENZA 1 , presso il Parte_2
difensore avv. RAGO VINCENZO ANTONIO
attore opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CRESCENZO Controparte_1 P.IVA_1
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA SAN MAURILIO 20 P.1 SC A MILANO, presso il difensore
convenuto opposto pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
1. preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione sussitendo tutti i presupposti di cui all'art.
649 c.p.c. per la ragioni esposto nella narrativa del presente atto;
2. revocare e/o dichiarare nullo il decreto opposto per tutti i motivi di cui in narrativa del presente atto
di opposizione;
3. condannare la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite oltre IVA e CA., oltre
rimborso spese generale, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Per parte opposta:
- In via interinale:
rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione al decreto opposto non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione e non sussistendone alcun motivo di
Legge;
- Nel merito:
rigettare l'opposizione in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, ivi compresa la domanda
riconvenzionale spiegata dalla opponente in quanto anch'essa inammissibile e priva di fondamento e
ragione giuridica, confermando integralmente il decreto opposto e comunque con condanna
dell'opponente alla consegna degli stessi beni indicati in sede monitoria.
Col favore delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_2
, proponendo opposizione a decreto ingiuntivo n. 2077/25 emesso dal Tribunale di Milano.
[...]
pagina 2 di 6 L'opponente in particolare esponeva:
- che il Tribunale, con decreto del 6.2.25, ingiungeva al la riconsegna del bene oggetto del Pt_1
contratto di locazione finanziaria (un trattore agricolo Same Frutteto dal valore residuo CP_3
Contr di 19.800,11 euro), unilateralmente risolto per inadempimento da con lettera del 7.2.24;
- Che tale decreto ingiuntivo era nullo per i seguenti motivi:
Contr
o violazione dell'art. 83 c.p.c., atteso che la procura alle liti a veniva rilasciata dal procuratore speciale , il quale a sua volta aveva ricevuto procura notarile CP_4
dal preposto della sede secondaria , non legittimato al Controparte_5
conferimento di poteri procuratori;
o erronea modalità di risoluzione del contratto a mezzo lettera, non conforme alle modalità
e alle formalità di cui all'art. 12 del contratto stesso, il quale imponeva una comunicazione a mezzo raccomanda a.r. ovvero a mezzo pec;
o mancata conoscenza, per assoluta impossibilità, della predetta lettera di risoluzione, in quanto spedita al domicilio dell'opponente il 7.2.24, allorchè costui si trovava ristretto in carcere e, successivamente, lasciata in giacenza per il ritiro presso l'ufficio postale,
allorchè lo stesso opponente si trovava in regime di arresti domiciliari;
o sopravvenuta impossibilità di adempiere alle obbligazioni di cui al contratto di leasing,
in conseguenza dello stato di detenzione dell'opponente e del sequestro penale del conto corrente dello stesso.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando quanto ex Controparte_2
adverso dedotto e in particolare rilevando:
- quanto ai vizi della procura, che il preposto della sede secondaria Controparte_5
pagina 3 di 6 godeva (tra gli altri) del potere di rappresentanza presso tutte le giurisdizioni e del CP_5
potere di delega agli avvocati;
- quanto all'operatività della risoluzione contrattuale, che la stessa era stata comunicata all'attore mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in seguito, nuovamente tramessa all'avvocato Rago a mezzo pec, a seguito di interlocuzioni nelle quali quest'ultimo rappresentava lo stato detentivo del Pt_1
- quanto all'oggettiva impossibilità di adempimento, che, concordemente con quanto affermato dalla Cassazione, il sequestro penale dei conti correnti non poteva considerarsi alla stregua di
factum principis non imputabile.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, all'udienza del 22.7.2025, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e come tale non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Contr Preliminarmente si osserva che dalla visura CCIAA prodotta da risulta, a pagina 4, che tra i poteri attribuiti al preposto vi era effettivamente anche quello di rappresentanza presso tutte le Pt_3
giurisdizioni (punto A) e quello di delega agli avvocati (punto J). Tali poteri legittimano il conferimento della procura alle liti per il tramite del procuratore speciale della società, , CP_4
incaricato dallo stesso Pt_3
Sul punto, peraltro, nessuna replica è stata fatta in sede di memoria ex art. 171 ter c.p.c. dall'attore.
Sono altresì infondati gli argomenti spesi dall'attore per far valere l'inoperatività della risoluzione contrattuale.
pagina 4 di 6 In primo luogo si osserva che la risoluzione è stata comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, restituita al mittente per “compiuta giacenza”, e pertanto con modalità conformi a quelle previste dall'art. 12 del contratto di locazione finanziaria.
Quanto al perfezionamento della notifica di tale atto ricettizio, si rileva che risulta raggiunta la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. invocata dallo stesso attore. La stessa giurisprudenza richiamata dall'attore, infatti, afferma che la lettera raccomandata, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale. L'atto risulta dunque entrato nella “sfera di conoscibilità” del destinatario il 18.3.2024, allorchè il si trovava in regime di arresti domiciliari, Pt_1
pertanto non nell'assoluta impossibilità di avere conoscenza dell'atto, ben potendo delegare terzi al ritiro dello stesso. Significativo, peraltro, in tal senso che il 22.2.2024, ancor prima del perfezionamento della compiuta giacenza, l'avv. Rago sia stato incaricato dall'attore di interloquire con
Contr per una definizione delle pendenze.
In ogni caso, la risoluzione contrattuale veniva ritualmente notificata nuovamente con pec del
Contr 23.2.2024 trasmessa all'avv. Rago, indicato come domiciliatario del nella pec trasmessa a Pt_1
il giorno precedente.
Quanto alla pretesa impossibilità di adempiere al pagamento dei canoni di locazioni, vale richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza invocata da parte convenuta, secondo cui non può essere riconosciuto quale factum principis il sequestro dei conti correnti (né lo stato di detenzione), atteso che l'obbligo di diligenza si assolve non in negativo, mediante la generica astensione dall'illecito, ma in positivo, attraverso una condotta esente da rischi estranei a quelli connaturati all'impresa.
Nel caso di specie, pertanto, parte opponente avrebbe al limite dovuto provare una impossibilità
pagina 5 di 6 oggettiva sopravvenuta di adempimento, non potendosi considerare tale il sequestro di un conto corrente, a maggior ragione in difetto di prova dell'a insussistenza di altri e differenti mezzi utili all'adempimento.
Per le ragioni tutte esposte, in difetto di ulteriori motivi dio opposizione, il decreto ingiuntivo in esame deve trovare conferma, con attribuzione allo stesso di definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate in ragione del valore del bene richiesto in restituzione (euro 49.288,00), si liquidano in complessivi euro 4.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 570,00
per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2077/25 emesso dal Tribunale di Milano,
decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
4.370,00, oltre c.p.a., di cui euro 570,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 4 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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