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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 608/2024
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Palma
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Veruska Crocetti
RESISTENTE con l'intervento del
pagina 1 di 11 PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello.
INTERVENUTO
Oggetto: delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Del ricorrente: “…. reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, dichiarare l'efficacia nella Repubblica
Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale di Fermo resa in data
26.08.2020 successivamente ratificata dal Tribunale ecclesiastico regionale, in data 04.11.2020 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 29.04.2024.
Conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello stato civile del comune di
Corridonia (MC) di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi del d.P.R. n.
396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica Italiana emanata ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985 della sentenza di nullità del matrimonio resa dai Tribunali Ecclesiastici, nonché quest'ultima sentenza con ogni con-seguente effetto ex lege. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Della resistente: “… previa l'istruttoria eventualmente occorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respingere la domanda di delibazione proposta in quanto la delibazione della sentenza emessa il 26/08/2020 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale di Fermo, ratificata con decreto in data 04/11/2020 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale di appello, resa esecutiva con decreto in data 29/04/2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico;
con vittoria di spese;
- in subordine, nella remota ipotesi di accoglimento della domanda, voglia la
Corte disporre a carico dell'attore medesimo, in via provvisoria, ai sensi degli artt.
pagina 2 di 11 129 c.c. e 8, comma 2, della l. n. 121/1985, ed in favore della convenuta, il pagamento della somma di Euro 500,00 o di quella diversa (maggiore o minore) che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al saldo…; in ogni caso, voglia la Corte condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite
…”
Del Procuratore Generale: nulla oppone a quanto richiesto.
FATTI DI CAUSA
I) Con sentenza pronunciata in data 26.8.2020 il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra e con rito concordatario CP_1 Parte_1 il 18.5.1974 “per grave difetto di discrezione in entrambi”; tale sentenza è divenuta esecutiva, in mancanza di appello, come accertato con decreto esecutorio del predetto Tribunale in data 4.11.2020, e resa esecutiva in data 29.4.2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
II) Con atto depositato il 20.6.2024 , sulla base Parte_1 delle predette circostanze, dal medesimo documentate , ha evidenziato che, nella specie, ricorrono tutti i presupposti previst i dall'art. 8 c.2 della legge n. 121/1985 per la delibabilità della decisione di nullità del matrimonio, emessa a seguito di un procedimento che ha tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa delle parti, tenuto conto anche del fatto che il capo di nullità dedotto e pronunciato non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art. 120 c.c.); ha quindi chiesto di dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della predetta pronuncia con ogni conseguente statuizione.
III) Si è costituita con comparsa depositata il 27.9.2024 CP_1 contestando la domanda e chiedendone la reiezione con condanna della controparte alle spese di lite e domandando, in subordine, in caso di accoglimento pagina 3 di 11 della richiesta avanzata dal ricorrente, il pagamento in favore della di una CP_1 somma di denaro ex art. 129 c.c., comma 2, della L. n. 121/1985, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
IV) Il Procuratore Generale della Repubblica è intervenuto in data 4.11.2024, nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
V) Le parti, nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., hanno depositato le note di trattazione con cui hanno ribadito le rispettive domande contestando quelle avversarie.
E' stata quindi fissata ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. la data del
3.3.2025 per la decisione innanzi al Collegio, assegnando contestualmente alle parti i termini a ritroso per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali.
In data 5.3.2025, il Collegio, preso atto delle note scritte e delle comparse depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) La resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda proposta dal ricorrente per i seguenti motivi:
a) la convivenza tra i coniugi protrattasi nel tempo, per oltre tre anni, dopo la celebrazione del matrimonio, è ostativa alla delibazione, tenuto conto dei principi affermati dalle SS.UU della Suprema Corte (n. 16379/2014 e n. 16380/2014): nella specie il matrimonio tra le parti è stato celebrato il 18.5.1974, successivamente le stesse hanno convissuto come coniugi, per oltre 40 anni, fino alla data di omologa della separazione del 20.9.2017 e dalla loro unione sono nati tre figli (nel 1974, nel 1982 e nel 1989);
b) il limite di tempo vale per qualsiasi vizio che abbia determinato la dichiarazione di nullità del matrimonio, come statuito dalle Sezioni Unite (e da altre sentenze successive indicate nella comparsa di costituzione), e, in ogni caso, la immaturità e la fragilità affettiva, riscontrata nel caso di specie, non possono giustificare la richiesta della controparte, poiché si tratta di situazioni non pagina 4 di 11 inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 120 c.c., avuto riguardo all'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 28409/2023) secondo cui la incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento italiano.
2.) Ad avviso del ricorrente la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla controparte non è applicabile alla fattispecie in esame, essendo stata superata da un più recente orientamento (Cass. civ. n. 149/2023; Cass. civ. n. 28409/2023;
Cass. civ. n. 32148/2023) in base al quale la convivenza ultra-triennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per grave vizio di discrezione di giudizio, atteso che tale motivo invalidante è previsto anche nell'ordinamento italiano (art. 120 c.c.) e non
è sanabile dal fatto che la convivenza coniugale si è protratta nel tempo.
3.) Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
E' opportuno premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio in base al quale la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico. La convivenza deve essere connotata dai requisiti della esteriorità, della stabilità, e da comportamenti dai quali può legittimamente inferirsi una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale (Cass. SS.UU. n. 16379/2014).
Negli ultimi anni i giudici di legittimità hanno specificato ulteriormente tale principio precisando che, pur se la convivenza come coniugi protratta per almeno tre anni integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del matrimonio-atto, a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano;
la protrazione del rapporto coniugale non può infatti risultare impeditiva pagina 5 di 11 dell'accertamento di vizi genetici che rilevano come tali anche per il codice civile italiano senza rilevanza di limiti temporali alla loro deduzione (Cass. n. 17910 del
01/06/2022); pertanto è stato affermato il principio secondo cui la convivenza ultra triennale non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c. (Cass. n. 149 del
04/01/2023).
E' stato peraltro altresì precisato che il vizio di capacità previsto dall'art. 120
c.c. non è integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente;
spetta, peraltro, alla Corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano (Cass. civ. n. 28307/2023).
La Cassazione ha recentemente richiamato tali principi ed ha affermato che
“nell'ambito del giudizio di delibazione in cui sia stato dedotto il limite d'ordine pubblico e positivamente accertata la sussistenza della convivenza coniugale ultra triennale, nei termini descritti dalla citata sentenza a sezioni unite, restano irrilevanti quei deficit della volontà, e ancor più della personalità, pur in concreto riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, che non corrispondano esattamente al difetto di capacità di intendere e di volere previsto dall'art 120
c.c., inteso come condizione psico-patologica che toglie alla persona l'attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti, tale da impedirle di valutare la rilevanza e la conseguenza dell'impegno che assume con il matrimonio (Cass.
21/07/2021, n. 20862); nell'ordinamento italiano, l'annullamento di un atto per incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive bensì la prova che il soggetto sia privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (in arg. Cass. 15/04/2010, n. 9081). Inoltre, deve osservarsi che nel nostro
pagina 6 di 11 ordinamento non rilevano gli stati emotivi che, restando in interiore homine, non si traducano in comportamenti oggettivamente apprezzabili e giuridicamente rilevanti e che non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'iter formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare (Cass. s.u. n. 19809 del 18/07/2008)” (Cass. civ.
n.14739/2024).
Con quest'ultima decisione è stato altresì precisato che “pur se nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico non è consentito il riesame nel merito da parte del giudice italiano, ….., sussiste però il potere e dovere di controllo della sentenza canonica sotto il profilo della sua eventuale contrarietà con l'ordine pubblico italiano. Ora, la stabilità del rapporto matrimoniale, e di quell'insieme di diritti, doveri e responsabilità ad esso connessi, dimostrata dalla convivenza ultra triennale, costituisce un bene la cui tutela è principio di ordine pubblico (il c.d. favor matrimoni), pur se l'eccezione è rilevabile solo dalla parte;
di conseguenza è questione di ordine pubblico, cioè di rispondenza a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, anche la verifica della concreta operatività di questo limite che, come questa Corte ha già affermato, non può riconoscersi se l'ordinamento nazionale non lo prevede neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno (Cass.
17910/2022 cit.). Pertanto ove si debba valutare se la convivenza ultra triennale tra i coniugi osti o meno alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per un vizio genetico del matrimonio-atto, rispondente a quelli rilevanti anche per l'ordinamento italiano, dovrà farsi riferimento al vizio in concreto accerto nella sentenza ecclesiastica e non al suo nomen iuris;
e, quanto alla convivenza, accertare se ha avuto le caratteristiche rilevanti per
l'ordinamento italiano e non per quello canonico” (Cass. civ. n.14739/2024 cit.).
4.) Nella fattispecie in esame è pacifica tra le parti la durata ultra triennale pagina 7 di 11 della convivenza, peraltro desumibile dalle circostanze dedotte e documentate sia dal ricorrente che dalla resistente.
Invero i sigg.ri hanno celebrato il matrimonio concordatario Parte_2 nel 1974 e – in base a quanto evidenziato dalla e non contestato dal CP_1
– essi hanno sempre vissuto insieme fino a quando, nel 2017, si sono Parte_1 separati consensualmente: il lungo lasso di tempo, la nascita di tre figli, il fatto
(pacifico) che le parti hanno sempre abitato nella stessa casa e hanno proceduto all'acquisto di immobili in comproprietà (circostanza anche questa dedotta dalla resistente e non contestata dal ricorrente) sono circostanze che, valutate complessivamente, denotano (in difetto di ulteriori e contrari elementi) una consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, connotata da una progettualità familiare e quindi una convivenza come coniugi che, in base alla sentenza delle SS.UU del 2014, rappresenta un elemento essenziale del matrimonio-rapporto.
5.) In base ai principi affermati dalle successive decisioni della Suprema Corte
è quindi necessario verificare se tale convivenza ultra-triennale osti o meno alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per un vizio genetico del matrimonio-atto: a tale fine va pertanto valutata, in concreto, la natura del vizio accertato nella sentenza ecclesiastica, perché – come chiarito dai giudici di legittimità - la convivenza ultra triennale non è ostativa alla delibazione solo qualora sia ravvisabile un vizio psichico tale da rendere incapace a contrarre il matrimonio ai sensi dell'art. 120 c.c.
5.1) Detta disposizione attribuisce rilievo alla incapacità di intendere o di volere di un soggetto, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (Cass. civ. 20862/2021); sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, tanto da impedire, in ogni caso, la formazione di una volontà cosciente e che quindi il soggetto, al momento di compiere l'atto, si trovi in uno stato patologico, inteso come alterazione dello stato fisiologico, tale da incidere sulle facoltà psichiche in modo decisivo, quindi superiore rispetto alla pagina 8 di 11 ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera “immaturità o fragilità affettiva” (Cass. civ. 32148/2023).
5.2) Dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico risulta che i coniugi, al momento del matrimonio, non si trovavano in uno stato patologico tale da impedire la seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto.
A tale riguardo, infatti, il Tribunale ha evidenziato quanto segue: “il perito psichiatra conclude che al momento di prestare il consenso alle nozze e Pt_1
non differissero di alcuna psicopatologia e le loro modalità decisionali non CP_1 erano vincolate da immaturità psicoaffettiva…aggiunge inoltre che la loro discrezione di giudizio non era limitata…. In particolare riguardo il convenuto esclude l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio …e il
Collegio ha convenuto pienamente ritenendo un uomo capace ed il grado Pt_1 di sostenere gli oneri del matrimonio non presentando alcuna limitazione funzionale.
Diversamente i Giudici hanno concluso in merito al grave difetto di discrezione di giudizio che, periti peritorum, hanno individuato in entrambi….le risultanze istruttorie nel loro complesso descrivono due ragazzi immaturi ed impreparati per la scelta matrimoniale. ed non sono in condizione di comprendere CP_1 Pt_1 pienamente il progetto matrimoniale cristiano;
lei è ancora fragile ed insicura, dubbiosa sulla sua vocazione: si lascia condizionare dagli eventi e dalle aspettative della famiglia e non assume una decisione autonoma: lui che invece appare un ragazzo risoluto, non considera il matrimonio il luogo di elezione per realizzazione una piena comunione di vita e di amore e mantiene da sposato un comportamento inadeguato ed irresponsabile”.
5.3) Gli elementi valorizzati dal Tribunale evidenziano che il vizio riscontrato attiene non alla incapacità di intendere e di volere, nel senso sopra delineato, ma a carenze caratteriali ed alla immaturità di entrambi i coniugi che, come accertato dal perito, non presentavano alcun disturbo tale da influire negativamente sulle facoltà psichiche in modo decisivo e quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, alla mera “immaturità o fragilità affettiva” (v.Cass. civ.
32148/2023 cit.).
pagina 9 di 11 D'altra parte la convivenza protrattasi per oltre 40 anni, connotata da una progettualità familiare, dalla nascita di tre figli con adempimento dei relativi doveri genitoriali e con piena accettazione del rapporto matrimoniale, denotano il consapevole superamento da parte di entrambi i coniugi della inziale immaturità
e delle criticità caratteriali: ciò induce non solo a ravvisare – come si è detto - una convivenza come coniugi ostativa alla delibazione, ma anche ad escludere che il vizio genetico, dedotto e rilevato, sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 120 c.c. e sia quindi corrispondente a quelli rilevanti per l'ordinamento italiano.
5.4) Per le considerazioni svolte la convivenza matrimoniale protrattasi nel tempo per oltre tre anni dalla celebrazione del matrimonio è, nella specie, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal
Tribunale ecclesiastico sulla base di una situazione che non assume rilievo nell'ordinamento, perché il vizio genetico posto a base della sentenza non trova corrispondenza nella ipotesi di invalidità prevista dall'art. 120 c.c.: la domanda del va quindi respinta. Parte_1
6.) Tale conclusione assorbe l'esame della domanda proposta in via subordinata dalla rendendo superflua ogni considerazione anche in ordine alla CP_1 ammissibilità della stessa.
7.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, il va condannato a rifondere alla controparte le Parte_1 spese del presente procedimento liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM n. 55 del 2014 succ. modifiche, ragguagliati allo scaglione relativo ai procedimenti di valore indeterminabile-bassa complessità, applicando i valori minimi, tenuto del fatto che la controversia ha sostanzialmente riguardato gli aspetti concernenti la rilevanza del vizio accertato dal Tribunale ecclesiastico, essendo invece pacifica la convivenza ultra triennale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed pagina 10 di 11 eccezione, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
, rigetta la domanda di delibazione della sentenza resa dal Tribunale
[...]
Ecclesiastico Regionale Piceno del 26.8.2020;
condanna il a rifondere alla controparte le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva ed
€. 1.735,00 per quella decisoria, oltre spese generali al 15% , IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona il 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Anna Bora
Il Presidente dott. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 608/2024
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesca Palma
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Veruska Crocetti
RESISTENTE con l'intervento del
pagina 1 di 11 PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello.
INTERVENUTO
Oggetto: delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Del ricorrente: “…. reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, dichiarare l'efficacia nella Repubblica
Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale di Fermo resa in data
26.08.2020 successivamente ratificata dal Tribunale ecclesiastico regionale, in data 04.11.2020 e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica del 29.04.2024.
Conseguentemente, ordinare all'Ufficiale dello stato civile del comune di
Corridonia (MC) di trascrivere negli archivi dello stato civile, ai sensi del d.P.R. n.
396 del 2000, l'emananda sentenza di efficacia nella Repubblica Italiana emanata ai sensi dell'art.
8.2 della legge n. 121 del 1985 della sentenza di nullità del matrimonio resa dai Tribunali Ecclesiastici, nonché quest'ultima sentenza con ogni con-seguente effetto ex lege. Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio”.
Della resistente: “… previa l'istruttoria eventualmente occorrente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- respingere la domanda di delibazione proposta in quanto la delibazione della sentenza emessa il 26/08/2020 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale di Fermo, ratificata con decreto in data 04/11/2020 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale di appello, resa esecutiva con decreto in data 29/04/2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico;
con vittoria di spese;
- in subordine, nella remota ipotesi di accoglimento della domanda, voglia la
Corte disporre a carico dell'attore medesimo, in via provvisoria, ai sensi degli artt.
pagina 2 di 11 129 c.c. e 8, comma 2, della l. n. 121/1985, ed in favore della convenuta, il pagamento della somma di Euro 500,00 o di quella diversa (maggiore o minore) che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda al saldo…; in ogni caso, voglia la Corte condannare l'attore alla rifusione delle spese di lite
…”
Del Procuratore Generale: nulla oppone a quanto richiesto.
FATTI DI CAUSA
I) Con sentenza pronunciata in data 26.8.2020 il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Piceno ha dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra e con rito concordatario CP_1 Parte_1 il 18.5.1974 “per grave difetto di discrezione in entrambi”; tale sentenza è divenuta esecutiva, in mancanza di appello, come accertato con decreto esecutorio del predetto Tribunale in data 4.11.2020, e resa esecutiva in data 29.4.2024 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
II) Con atto depositato il 20.6.2024 , sulla base Parte_1 delle predette circostanze, dal medesimo documentate , ha evidenziato che, nella specie, ricorrono tutti i presupposti previst i dall'art. 8 c.2 della legge n. 121/1985 per la delibabilità della decisione di nullità del matrimonio, emessa a seguito di un procedimento che ha tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa delle parti, tenuto conto anche del fatto che il capo di nullità dedotto e pronunciato non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art. 120 c.c.); ha quindi chiesto di dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della predetta pronuncia con ogni conseguente statuizione.
III) Si è costituita con comparsa depositata il 27.9.2024 CP_1 contestando la domanda e chiedendone la reiezione con condanna della controparte alle spese di lite e domandando, in subordine, in caso di accoglimento pagina 3 di 11 della richiesta avanzata dal ricorrente, il pagamento in favore della di una CP_1 somma di denaro ex art. 129 c.c., comma 2, della L. n. 121/1985, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
IV) Il Procuratore Generale della Repubblica è intervenuto in data 4.11.2024, nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
V) Le parti, nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., hanno depositato le note di trattazione con cui hanno ribadito le rispettive domande contestando quelle avversarie.
E' stata quindi fissata ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c. la data del
3.3.2025 per la decisione innanzi al Collegio, assegnando contestualmente alle parti i termini a ritroso per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali.
In data 5.3.2025, il Collegio, preso atto delle note scritte e delle comparse depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) La resistente, costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda proposta dal ricorrente per i seguenti motivi:
a) la convivenza tra i coniugi protrattasi nel tempo, per oltre tre anni, dopo la celebrazione del matrimonio, è ostativa alla delibazione, tenuto conto dei principi affermati dalle SS.UU della Suprema Corte (n. 16379/2014 e n. 16380/2014): nella specie il matrimonio tra le parti è stato celebrato il 18.5.1974, successivamente le stesse hanno convissuto come coniugi, per oltre 40 anni, fino alla data di omologa della separazione del 20.9.2017 e dalla loro unione sono nati tre figli (nel 1974, nel 1982 e nel 1989);
b) il limite di tempo vale per qualsiasi vizio che abbia determinato la dichiarazione di nullità del matrimonio, come statuito dalle Sezioni Unite (e da altre sentenze successive indicate nella comparsa di costituzione), e, in ogni caso, la immaturità e la fragilità affettiva, riscontrata nel caso di specie, non possono giustificare la richiesta della controparte, poiché si tratta di situazioni non pagina 4 di 11 inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 120 c.c., avuto riguardo all'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 28409/2023) secondo cui la incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento italiano.
2.) Ad avviso del ricorrente la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla controparte non è applicabile alla fattispecie in esame, essendo stata superata da un più recente orientamento (Cass. civ. n. 149/2023; Cass. civ. n. 28409/2023;
Cass. civ. n. 32148/2023) in base al quale la convivenza ultra-triennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per grave vizio di discrezione di giudizio, atteso che tale motivo invalidante è previsto anche nell'ordinamento italiano (art. 120 c.c.) e non
è sanabile dal fatto che la convivenza coniugale si è protratta nel tempo.
3.) Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente non sia meritevole di accoglimento.
E' opportuno premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio in base al quale la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico. La convivenza deve essere connotata dai requisiti della esteriorità, della stabilità, e da comportamenti dai quali può legittimamente inferirsi una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale (Cass. SS.UU. n. 16379/2014).
Negli ultimi anni i giudici di legittimità hanno specificato ulteriormente tale principio precisando che, pur se la convivenza come coniugi protratta per almeno tre anni integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del matrimonio-atto, a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano;
la protrazione del rapporto coniugale non può infatti risultare impeditiva pagina 5 di 11 dell'accertamento di vizi genetici che rilevano come tali anche per il codice civile italiano senza rilevanza di limiti temporali alla loro deduzione (Cass. n. 17910 del
01/06/2022); pertanto è stato affermato il principio secondo cui la convivenza ultra triennale non è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c. (Cass. n. 149 del
04/01/2023).
E' stato peraltro altresì precisato che il vizio di capacità previsto dall'art. 120
c.c. non è integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in un deficit psichico, ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente;
spetta, peraltro, alla Corte d'appello, quale giudice della delibazione, il controllo sulla circostanza se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano (Cass. civ. n. 28307/2023).
La Cassazione ha recentemente richiamato tali principi ed ha affermato che
“nell'ambito del giudizio di delibazione in cui sia stato dedotto il limite d'ordine pubblico e positivamente accertata la sussistenza della convivenza coniugale ultra triennale, nei termini descritti dalla citata sentenza a sezioni unite, restano irrilevanti quei deficit della volontà, e ancor più della personalità, pur in concreto riscontrati dalla sentenza del tribunale ecclesiastico, che non corrispondano esattamente al difetto di capacità di intendere e di volere previsto dall'art 120
c.c., inteso come condizione psico-patologica che toglie alla persona l'attitudine ad intendere il reale significato dei propri atti, tale da impedirle di valutare la rilevanza e la conseguenza dell'impegno che assume con il matrimonio (Cass.
21/07/2021, n. 20862); nell'ordinamento italiano, l'annullamento di un atto per incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive bensì la prova che il soggetto sia privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (in arg. Cass. 15/04/2010, n. 9081). Inoltre, deve osservarsi che nel nostro
pagina 6 di 11 ordinamento non rilevano gli stati emotivi che, restando in interiore homine, non si traducano in comportamenti oggettivamente apprezzabili e giuridicamente rilevanti e che non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nell'ordinamento canonico, come incidenti sull'iter formativo del volere, anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro ordine pubblico, per il quale solo cause esterne e oggettive possono incidere sulla formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare (Cass. s.u. n. 19809 del 18/07/2008)” (Cass. civ.
n.14739/2024).
Con quest'ultima decisione è stato altresì precisato che “pur se nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico non è consentito il riesame nel merito da parte del giudice italiano, ….., sussiste però il potere e dovere di controllo della sentenza canonica sotto il profilo della sua eventuale contrarietà con l'ordine pubblico italiano. Ora, la stabilità del rapporto matrimoniale, e di quell'insieme di diritti, doveri e responsabilità ad esso connessi, dimostrata dalla convivenza ultra triennale, costituisce un bene la cui tutela è principio di ordine pubblico (il c.d. favor matrimoni), pur se l'eccezione è rilevabile solo dalla parte;
di conseguenza è questione di ordine pubblico, cioè di rispondenza a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, anche la verifica della concreta operatività di questo limite che, come questa Corte ha già affermato, non può riconoscersi se l'ordinamento nazionale non lo prevede neppure quanto alle fattispecie interamente disciplinate al proprio interno (Cass.
17910/2022 cit.). Pertanto ove si debba valutare se la convivenza ultra triennale tra i coniugi osti o meno alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio pronunciata per un vizio genetico del matrimonio-atto, rispondente a quelli rilevanti anche per l'ordinamento italiano, dovrà farsi riferimento al vizio in concreto accerto nella sentenza ecclesiastica e non al suo nomen iuris;
e, quanto alla convivenza, accertare se ha avuto le caratteristiche rilevanti per
l'ordinamento italiano e non per quello canonico” (Cass. civ. n.14739/2024 cit.).
4.) Nella fattispecie in esame è pacifica tra le parti la durata ultra triennale pagina 7 di 11 della convivenza, peraltro desumibile dalle circostanze dedotte e documentate sia dal ricorrente che dalla resistente.
Invero i sigg.ri hanno celebrato il matrimonio concordatario Parte_2 nel 1974 e – in base a quanto evidenziato dalla e non contestato dal CP_1
– essi hanno sempre vissuto insieme fino a quando, nel 2017, si sono Parte_1 separati consensualmente: il lungo lasso di tempo, la nascita di tre figli, il fatto
(pacifico) che le parti hanno sempre abitato nella stessa casa e hanno proceduto all'acquisto di immobili in comproprietà (circostanza anche questa dedotta dalla resistente e non contestata dal ricorrente) sono circostanze che, valutate complessivamente, denotano (in difetto di ulteriori e contrari elementi) una consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, connotata da una progettualità familiare e quindi una convivenza come coniugi che, in base alla sentenza delle SS.UU del 2014, rappresenta un elemento essenziale del matrimonio-rapporto.
5.) In base ai principi affermati dalle successive decisioni della Suprema Corte
è quindi necessario verificare se tale convivenza ultra-triennale osti o meno alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per un vizio genetico del matrimonio-atto: a tale fine va pertanto valutata, in concreto, la natura del vizio accertato nella sentenza ecclesiastica, perché – come chiarito dai giudici di legittimità - la convivenza ultra triennale non è ostativa alla delibazione solo qualora sia ravvisabile un vizio psichico tale da rendere incapace a contrarre il matrimonio ai sensi dell'art. 120 c.c.
5.1) Detta disposizione attribuisce rilievo alla incapacità di intendere o di volere di un soggetto, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (Cass. civ. 20862/2021); sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, tanto da impedire, in ogni caso, la formazione di una volontà cosciente e che quindi il soggetto, al momento di compiere l'atto, si trovi in uno stato patologico, inteso come alterazione dello stato fisiologico, tale da incidere sulle facoltà psichiche in modo decisivo, quindi superiore rispetto alla pagina 8 di 11 ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera “immaturità o fragilità affettiva” (Cass. civ. 32148/2023).
5.2) Dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico risulta che i coniugi, al momento del matrimonio, non si trovavano in uno stato patologico tale da impedire la seria valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto.
A tale riguardo, infatti, il Tribunale ha evidenziato quanto segue: “il perito psichiatra conclude che al momento di prestare il consenso alle nozze e Pt_1
non differissero di alcuna psicopatologia e le loro modalità decisionali non CP_1 erano vincolate da immaturità psicoaffettiva…aggiunge inoltre che la loro discrezione di giudizio non era limitata…. In particolare riguardo il convenuto esclude l'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio …e il
Collegio ha convenuto pienamente ritenendo un uomo capace ed il grado Pt_1 di sostenere gli oneri del matrimonio non presentando alcuna limitazione funzionale.
Diversamente i Giudici hanno concluso in merito al grave difetto di discrezione di giudizio che, periti peritorum, hanno individuato in entrambi….le risultanze istruttorie nel loro complesso descrivono due ragazzi immaturi ed impreparati per la scelta matrimoniale. ed non sono in condizione di comprendere CP_1 Pt_1 pienamente il progetto matrimoniale cristiano;
lei è ancora fragile ed insicura, dubbiosa sulla sua vocazione: si lascia condizionare dagli eventi e dalle aspettative della famiglia e non assume una decisione autonoma: lui che invece appare un ragazzo risoluto, non considera il matrimonio il luogo di elezione per realizzazione una piena comunione di vita e di amore e mantiene da sposato un comportamento inadeguato ed irresponsabile”.
5.3) Gli elementi valorizzati dal Tribunale evidenziano che il vizio riscontrato attiene non alla incapacità di intendere e di volere, nel senso sopra delineato, ma a carenze caratteriali ed alla immaturità di entrambi i coniugi che, come accertato dal perito, non presentavano alcun disturbo tale da influire negativamente sulle facoltà psichiche in modo decisivo e quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, alla mera “immaturità o fragilità affettiva” (v.Cass. civ.
32148/2023 cit.).
pagina 9 di 11 D'altra parte la convivenza protrattasi per oltre 40 anni, connotata da una progettualità familiare, dalla nascita di tre figli con adempimento dei relativi doveri genitoriali e con piena accettazione del rapporto matrimoniale, denotano il consapevole superamento da parte di entrambi i coniugi della inziale immaturità
e delle criticità caratteriali: ciò induce non solo a ravvisare – come si è detto - una convivenza come coniugi ostativa alla delibazione, ma anche ad escludere che il vizio genetico, dedotto e rilevato, sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 120 c.c. e sia quindi corrispondente a quelli rilevanti per l'ordinamento italiano.
5.4) Per le considerazioni svolte la convivenza matrimoniale protrattasi nel tempo per oltre tre anni dalla celebrazione del matrimonio è, nella specie, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal
Tribunale ecclesiastico sulla base di una situazione che non assume rilievo nell'ordinamento, perché il vizio genetico posto a base della sentenza non trova corrispondenza nella ipotesi di invalidità prevista dall'art. 120 c.c.: la domanda del va quindi respinta. Parte_1
6.) Tale conclusione assorbe l'esame della domanda proposta in via subordinata dalla rendendo superflua ogni considerazione anche in ordine alla CP_1 ammissibilità della stessa.
7.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, il va condannato a rifondere alla controparte le Parte_1 spese del presente procedimento liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM n. 55 del 2014 succ. modifiche, ragguagliati allo scaglione relativo ai procedimenti di valore indeterminabile-bassa complessità, applicando i valori minimi, tenuto del fatto che la controversia ha sostanzialmente riguardato gli aspetti concernenti la rilevanza del vizio accertato dal Tribunale ecclesiastico, essendo invece pacifica la convivenza ultra triennale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed pagina 10 di 11 eccezione, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
, rigetta la domanda di delibazione della sentenza resa dal Tribunale
[...]
Ecclesiastico Regionale Piceno del 26.8.2020;
condanna il a rifondere alla controparte le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 per la fase introduttiva ed
€. 1.735,00 per quella decisoria, oltre spese generali al 15% , IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona il 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Anna Bora
Il Presidente dott. Guido Federico
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