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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di TE, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.362 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.666/2022 emessa il 27.5.2022 dal Tribunale di TE in composizione monocratica e pubblicata il 3.6.2022, e vertente tra
(c.f. ), in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Dell'Aglio ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale – Dipartimento Presidente Giunta, in TE alla Via Vincenzo Verrastro n.4; APPELLANTE
E
(p. iva. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Nicola Solimando presso il cui studio in Moliterno, alla Via Roma n. 54, elettivamente domicilia;
(già (p. iva. ), in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Tartaglia ed elettivamente domiciliata in TE, alla Via del Popolo n.30, presso dell'Avv. Beniamino Palamone;
APPELLATI
trattenuta in decisione il 3.12.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 28.11.2024 e il 2.12.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.7.2010 il Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...]
TE la , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., per sentirla Parte_1 condannare al pagamento della somma di € 613.550,80 (pari a £ 1.188.000.000), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di saldo (corrispondente al 30% del totale) del contributo regionale provvisoriamente determinato e riconosciuto in favore del sig. titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale poi trasformata in società in accomandita semplice denominata
, per la realizzazione di un Centro Controparte_1
Turistico Sportivo nel Comune di Nova Siri, alla località Cardinale, contributo erogato nell'ambito di interventi destinati alla creazione di infrastrutture a supporto del Sistema Turistico della EG
Basilicata, nonché per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati alla società attrice dalla omessa corresponsione del contributo nei termini previsti;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 22.11.2010 si costituiva in giudizio la la quale, Parte_1
in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo sul rilievo che il credito fatto valere dall'attrice fosse astrattamente riconducibile alla mancata approvazione degli atti di collaudo in corso d'opera da parte della competente
Commissione, con conseguente configurabilità in capo all'attrice di una posizione giuridica qualificabile in termini di interesse legittimo. Nel merito, la contestava la Parte_1
fondatezza della avversa pretesa assumendo che la mancata adozione degli atti di collaudo, presupposto essenziale ai fini dell'integrale erogazione del contributo regionale, fosse imputabile alla mancata produzione della documentazione richiesta all'attrice ed attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, pagamento da provarsi a mezzo di bonifici bancari e/o assegni con relativo estratto conto ovvero con vaglia postale.
Su tali basi la concludeva affinché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del Parte_1
giudice ordinario e, nel merito, fossero rigettate le domande formulate dalla società attrice;
in via riconvenzionale, spiegava domanda di condanna del Controparte_1 CP_1
alla restituzione di tutte le somme provvisoriamente percepite a titolo di contributi,
[...] somme quantificabili in € 1.431.618,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di avvenuto pagamento delle singole anticipazioni sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese di lite.
In pendenza del giudizio di merito il con Controparte_1
ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva al Tribunale di TE di condannare la al Parte_1 pagamento del saldo del contributo regionale, pari ad € 613.550,80.
Si costituiva nel procedimento d'urgenza la contestando la sussistenza dei Parte_1
presupposti ex art.700 c.p.c. per l'accoglimento della domanda ed insistendo per la restituzione delle somme già erogate alla ricorrente a titolo di contributo regionale;
inoltre, chiedeva che il contraddittorio fosse esteso alla società la quale in virtù di polizza fideiussoria Controparte_3
n.180948, emessa il 12.5.2000, aveva assunto la garanzia della restituzione delle somme erogate pag. 2 dalla , a titolo di contributo ai sensi della legge regionale n.32/1996, alla società Parte_1
Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di assicurazioni, con comparsa depositata il
20.1.2012 si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, contestava Controparte_3
l'ammissibilità della chiamata in causa sia per la mancata formulazione di una domanda nei suoi confronti da parte della in sede di comparsa di costituzione nel procedimento Parte_1
cautelare, sia per impossibilità di avanzare domanda riconvenzionale nei confronti di un soggetto terzo estraneo al giudizio di merito;
in ogni caso, eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda cautelare.
Con provvedimento del 2.7.2021 il Tribunale di TE rigettava il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal nei confronti della Controparte_1 [...]
, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti Parte_1 Parte_1
della società ricorrente e rigettava la domanda proposta dalla stessa nei confronti Parte_1
di rinviando la liquidazione delle spese alla pronuncia di merito. Controparte_3
Proposto dalla società attrice reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso il suindicato provvedimento cautelare, a cui seguiva il reclamo incidentale proposto dalla , Parte_1
con provvedimento del 31.10.2013 il Tribunale di TE, in composizione collegiale, rigettava il reclamo principale e dichiarava inammissibile quello incidentale.
Con separato atto di citazione notificato il 15.1.2019 il Controparte_1
dedotto che la con Determinazione Dirigenziale
[...] Parte_1
n.15AA.2017/D.00209 del 17.2.2017 aveva revocato la concessione del contributo, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di TE la affinché, previa riunione del nuovo Parte_1
processo così promosso a quello già pendente tra le stesse parti, fosse dichiarata la non applicabilità della normativa di cui alla D.G.R. n.1358/2002 al contratto di finanziamento intercorso fra le parti e, previo accertamento dell'adempimento delle obbligazioni sorte in capo alla società attrice dal contratto di finanziamento, fosse pronunciata la condanna della al pagamento Parte_1 della somma di € 613.550,80, a titolo di secondo ed ultimo S.A.L. e di saldo finale, oltre al risarcimento dei danni sofferti.
Il processo veniva iscritto al n. 174/2019 R.G.
Nonostante la regolarità della notificazione del nuovo atto di citazione, la non si Parte_1
costituiva in giudizio, sicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Con provvedimento reso il 18.11.2020 il giudice disponeva la riunione dei due processi.
Esaurita la fase istruttoria e precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa all'udienza del
28.1.2022 veniva trattenuta in decisione.
pag. 3 Con sentenza n.666/2022, emessa il 27.5.2022 e pubblicata il 3.6.2022, il Tribunale di TE, in accoglimento della domanda proposta dal Controparte_1
condannava la al pagamento della somma di € 613.550,80, oltre interessi di
[...] Parte_1
mora dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalla nei confronti della società attrice e la domanda proposta sempre Parte_1
dalla nei confronti della terza Parte_1 Controparte_4 chiamata in causa;
accoglieva la domanda proposta dal Controparte_1 nel giudizio iscritto al n.174/2019 R.G. e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia
[...]
del provvedimento di revoca del finanziamento concesso;
rigettava ogni ulteriore domanda proposta dalle parti;
condannava la alla rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_1
attrice nonché in favore della Compagnia di Assicurazioni Controparte_2
Con atto notificato il 18.7.2022 la proponeva appello avverso la suindicata Parte_1
sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la omessa considerazione della documentazione prodotta dall'ente pubblico sul presupposto erroneo del mancato deposito del fascicolo di parte nel termine previsto dall'art.169 c.p.c.; il mancato accertamento del difetto di giurisdizione del giudice ordinario sia in relazione all'impugnativa della D.G.R. n.1358 del 29.7.2002 e della Determinazione
Dirigenziale n.73.2004/D68 del 27.1.2004 da parte della società attrice, trattandosi di atti amministrativi generali di approvazione di norme attuative del Regolamento CE n. 438/2001, sia in relazione alla domanda principale avanzata nel giudizio di primo grado;
la nullità delle domande proposte dalla società attrice in quanto l'atto introduttivo del giudizio era privo di qualsiasi riferimento all'effettiva sede dell'organo del Presidente della EG, sita in TE alla Via
Verrastro n. 4; l'errata valutazione dei fatti dedotti in giudizio, giacché la revoca del finanziamento era stata disposta dalla per non avere la beneficiaria adempiuto integralmente Parte_1
agli obblighi previsti nella Determinazione Dirigenziale n. 05C.1999/D.510 del 6.7.1999 e per non avere presentato l'intera documentazione relativa alle spese sostenute, presupposto necessario ai fini del collaudo e della liquidazione finale del contributo;
la erroneità della pronuncia di condanna dell'ente pubblico al pagamento della somma di € 613.550,80 in quanto, anche in caso di accertata inefficacia della Determinazione Regionale di revoca dei contributi originariamente assegnati, la società appellata avrebbe dovuto comunque restituire la somma di € 293.201,88 già percepita ed indebitamente trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione;
la erroneità della decisione di rigetto della domanda avanzata dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_4
terza chiamata in causa.
[...]
Pertanto, la conveniva dinanzi alla Corte di Appello di TE il Parte_1 [...]
e la in Controparte_1 Controparte_2
pag. 4 persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza stessa fosse rigettata la domanda proposta in primo grado dal fosse accertata la Controparte_1
legittimità del provvedimento regionale di revoca del contributo e fosse accolta la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti della società (già , Controparte_2 Controparte_3
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 27.10.2022 si costituiva in giudizio il
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che contestava la Controparte_1
fondatezza dei motivi di impugnazione addotti da parte avversa e concludeva per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa depositata il 15.11.2022 si costituiva in giudizio anche la società Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava ancora una volta la fondatezza
[...]
della domanda formulata nei suoi confronti dalla EG , chiedendone il rigetto con Parte_1
vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Con ordinanza emessa il 10.1.2023 e pubblicata in pari data la Corte di Appello disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.666/2002 del Tribunale di TE, emessa il
27.5.2022 e pubblicata il 3.6.2022.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 21.11.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 3.12.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 28.11.2024 e il
2.12.2024, con provvedimento emesso il 3.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto dalla è fondato nei termini che si vanno ad illustrare. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la ha lamentato che la decisione del Parte_1
Tribunale di TE sia stata assunta senza tenere in considerazione la documentazione prodotta dall'ente pubblico sul presupposto erroneo del mancato deposito del fascicolo di parte nel termine previsto dall'art.169 c.p.c.
In particolare, l'ente pubblico appellante ha osservato che all'udienza del 5.11.2021 il Tribunale di
TE, riscontrata l'assenza delle produzioni delle parti nel fascicolo d'ufficio, aveva dato atto a pag. 5 verbale che i fascicoli di parte non risultavano ritirati ed aveva disposto che la cancelleria provvedesse alla ricerca dei fascicoli stessi, ma all'udienza successiva non aveva adottato nessun provvedimento ulteriore e, soprattutto, non aveva disposto la ricostituzione dei fascicoli di parte non rinvenuti, così inducendo il difensore della a supporre che i fascicoli stessi Parte_1 fossero stati ritrovati ed inseriti nell'incarto processuale d'ufficio, di tal ché non gravava sulla nessun onere di ricostituzione del proprio fascicolo, né di depositare lo stesso Parte_1 fascicolo nel termine previsto dall'art.169 c.p.c. in quanto esso non era stato mai ritirato.
1.1 La doglianza di per sé non incide sulla validità della sentenza.
Le risultanze dell'incarto processuale consentono di ritenere acclarate le seguenti circostanze:
- all'udienza del 5.11.2021 il giudice di prime cure, non avendo rinvenuto le produzioni di parte nel fascicolo d'ufficio e non emergendo nessun riscontro dell'eventuale ritiro delle produzioni stesse ad opera di una o di entrambe le parti, ha dato disposizioni alla cancelleria di ricercare i fascicoli di parte;
- all'udienza immediatamente successiva ed a quelle che sono seguite nei verbali non è stato più fatto cenno alle produzioni delle parti, né le parti stesse – e, segnatamente, la – Parte_1 hanno dedotto a verbale la perdurante assenza delle rispettive produzioni nel fascicolo d'ufficio ed hanno espressamente avanzato al giudice l'istanza di ricostruzione dei propri fascicoli;
- nel fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado non v'è riscontro che all'udienza del
28.1.2022, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, ovvero in data immediatamente successiva le parti - o soltanto la - abbiano proceduto al ritiro delle rispettive produzioni ai Parte_1 sensi dell'art.169 co.2 c.p.c.;
- il giudice di prime cure, in sede di decisione della causa, non ha rinvenuto nell'incarto processuale la produzione di parte della ed ha pronunciato la sentenza senza valutare i Parte_1 documenti depositati dall'ente pubblico;
- la difesa della il giorno 23.6.2022 ha ritirato nella cancelleria del Tribunale di Parte_1
TE il proprio fascicolo di parte inserito nel fascicolo d'ufficio relativo alla causa n.1904/2010
R.G.
Tali essendo le risultanze oggettive degli atti processuali, non ricorrendo elementi certi di valutazione che consentano di riconoscere non rispondente al vero quanto riportato dal giudice nel verbale dell'udienza del 5.11.2021 e nella sentenza emessa a definizione del giudizio di primo grado, deve ragionevolmente inferirsi che le produzioni di parte, non rinvenute nel fascicolo d'ufficio all'udienza del 5.11.2021, non siano state mai ricercate dalla cancelleria (come disposto dal giudice con provvedimento pronunciato a quella stessa udienza) ovvero, pur ricercate, non siano state mai rinvenute dalla cancelleria, sicché al momento della decisione il giudice non era in pag. 6 condizioni di valutare i documenti prodotti dalla . Parte_1
La circostanza che all'udienza immediatamente successiva a quella del 5.11.2021 ed alle udienze che sono seguite nei verbali non sia stato più fatto cenno alle produzioni delle parti è di per sé neutra e scarsamente significativa in quanto può essere ragionevolmente ricondotta a plurime e tra loro divergenti giustificazioni, ivi compresa quella di una mancanza di ulteriore controllo, ad opera delle parti e del giudice, in ordine al contenuto del fascicolo d'ufficio e, quindi, in ordine all'avvenuto inserimento nel fascicolo medesimo delle produzioni di parte.
Pertanto, non può essere condiviso l'assunto dell'ente pubblico appellante secondo cui la circostanza appena esposta sarebbe valsa ad indurre il difensore della a supporre Parte_1
che le produzioni di parte fossero state ritrovate ed inserite nell'incarto processuale d'ufficio, giacché, come detto, nei verbali delle udienze successive a quella del 5.11.2021 la mancata formulazione di osservazioni e la mancata adozione di provvedimenti in merito alle produzioni di parte possono trovare spiegazioni alternative e tutte plausibili, non ravvisandosi chiare ed inequivoche emergenze processuali che autorizzino a preferirne l'una invece che le altre.
Neppure può essere condiviso, di conseguenza, il convincimento della che non Parte_1 gravasse sulla stessa l'onere di ricostituzione del proprio fascicolo. A ben vedere, infatti, in applicazione del generale dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità imposto alle parti ed ai loro difensori dall'art.88 co.1 c.p.c., sulla incombeva lo specifico onere di Parte_1 controllare, in occasione dell'udienza immediatamente successiva a quella del 5.11.2021, che la propria produzione documentale fosse stata effettivamente ricercata e rinvenuta dalla cancelleria
(come disposto dal giudice con provvedimento adottato il 5.11.2021) e fosse stata nuovamente inserita nel fascicolo d'ufficio. E, ove tale controllo avesse sortito esito negativo, sempre sulla gravava l'ulteriore onere di richiedere al giudice il termine per ricostruire il Parte_1
proprio fascicolo di parte, depositando nuovamente atti e documenti, previa dimostrazione di averli già ritualmente prodotti.
Le illustrate considerazioni non temono di vedere svilita la loro valenza persuasiva dal rilievo che la difesa della il giorno 23.6.2022 abbia ritirato nella cancelleria del Tribunale di Parte_1
TE il proprio fascicolo di parte inserito nel fascicolo d'ufficio relativo alla causa n.1904/2010
R.G. In difetto di ulteriori più pregnanti elementi di valutazione, infatti, non può escludersi che la produzione documentale della sia stata rinvenuta dalla cancelleria soltanto in Parte_1
data immediatamente precedente e prossima al 23.6.2022 e, comunque, in data successiva a quella
(27.5.2022) a cui risale la decisione del giudice.
Tanto precisato, appurato che al momento della decisione il Tribunale di TE non ha rinvenuto nel fascicolo d'ufficio la produzione documentale della e che non v'è riscontro Parte_1
pag. 7 che all'udienza del 28.1.2022, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, ovvero in data immediatamente successiva la avesse proceduto al ritiro della produzione ai Parte_1 sensi dell'art.169 co.2 c.p.c., non può revocarsi in dubbio che il giudice di prime cure, tenuto altresì conto di quanto accertato e disposto con il provvedimento adottato all'udienza del 5.11.2021, fosse obbligato a rimettere la causa sul ruolo e ad invitare la parte alla ricostruzione del proprio fascicolo, dovendo ragionevolmente presumere che le ricerche demandate alla cancelleria con il richiamato provvedimento non avessero sortito esito positivo.
Ed invero, poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale, ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e, quindi, neanche del successivo nuovo deposito), il giudice non può rigettare una domanda o un'eccezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere (in carenza di contraria risultanza ovvero della prova rigorosa fornita da controparte che il fascicolo sia stato ritirato dall'altra parte nonostante la mancanza della necessaria indicazione) che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e, dunque, che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito. Conseguentemente, il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine alla parte per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte stessa le conseguenze del mancato reperimento. Soltanto all'esito infruttuoso delle ricerche ad opera della cancelleria ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione (cfr. Cass. civ. sez. III, 9 ottobre 2003 n.15060).
Nel caso di specie, già con il provvedimento adottato all'udienza del 5.11.2021 il Tribunale di
TE aveva disposto le opportune ricerche, tramite la cancelleria, della produzione documentale della , sicché il mancato rinvenimento di detta produzione nel fascicolo d'ufficio Parte_1
al momento della decisione avrebbe dovuto indurre il giudice a concludere che le disposte ricerche si fossero esaurite senza successo e, quindi, che fosse necessario concedere alla Parte_1
un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo.
Sennonché il Tribunale di TE non ha ritenuto di osservare l'esposta regola processuale ed ha adottato la decisione impugnata prescindendo dalla documentazione prodotta dalla
[...]
. Parte_1
Come sopra rimarcato, la scelta operativa del primo giudice non comporta la nullità della sentenza, ma può al più valere a configurare il vizio di difetto di motivazione ove venga specificamente prospettato che dal fascicolo di parte della il giudice di prime cure avrebbe Parte_1
potuto o dovuto trarre elementi utili e determinanti per la decisione della causa.
pag. 8 Tuttavia, nell'articolare il motivo di gravame in esame l'ente pubblico appellante si è limitato a fare menzione di taluni dei documenti prodotti in primo grado ed asseritamente non valutati dal
Tribunale di TE (id est, gli atti regolatori della procedura ad evidenza pubblica;
la corrispondenza intercorsa tra la e la società beneficiaria;
gli atti della Parte_1
Commissione incaricata del collaudo finale), ma non ha espressamente illustrato quali elementi utili ai fini della decisione il primo giudice avrebbe potuto trarre dagli indicati documenti ed in quale misura e sotto quale specifico aspetto la considerazione dei documenti stessi avrebbe potuto incidere sul processo di convincimento del giudice al punto da indirizzarlo verso una decisione finale diversa da quella adottata con la sentenza impugnata.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la ha eccepito che il Tribunale di Parte_1
TE, quale giudice ordinario, difettasse di giurisdizione con riferimento all'impugnativa, da parte della società attrice, della D.G.R. n.1358 del 29.7.2002 e della Determinazione Dirigenziale
n.73.2004/D68 del 27.1.2004, trattandosi di atti amministrativi generali di approvazione di norme attuative del Regolamento CE n. 438/2001, e non potesse estendere la propria cognizione all'atto amministrativo di approvazione del progetto di variante all'originario progetto finanziato.
Anche con riguardo alla domanda attorea volta all'accertamento dell'obbligo della
[...]
di corrispondere la somma € 613.550,80 ed alla conseguente condanna dell'ente pubblico Parte_1 al pagamento della somma stessa l'appellante ha sostenuto che difettasse la giurisdizione in capo al giudice ordinario. Ciò perchè, essendo il mancato pagamento della somma dipeso dalla mancata approvazione, ad opera della competente commissione, degli atti di collaudo finale, la società attrice avrebbe dovuto preventivamente impugnare dinanzi al giudice amministrativo il rifiuto o la mancata adozione dell'atto di collaudo.
2.1 Il motivo di gravame è infondato.
2.1.1 Innanzitutto, va messo in evidenza che il Controparte_1 on l'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.174/2019 R.G. Trib.TE non ha
[...]
impugnato la D.G.R. n.1358 del 29.7.2002 e la Determinazione Dirigenziale n.73.2004/D68 del
27.1.2004, ma ha invocato esclusivamente l'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi gravanti sulla medesima società in virtù del contratto di finanziamento intercorso fra le parti e l'accertamento dell'inadempimento, da parte della , degli obblighi derivati a Parte_1 carico dell'ente pubblico dallo stesso contratto e, segnatamente, dell'obbligo di corrispondere alla società la somma di € 613.550,80 a titolo di quota del contributo riferita al secondo ed ultimo
S.A.L. e di saldo finale del contributo, accertamento da operarsi sul presupposto che al predetto contratto di finanziamento non potesse applicarsi la “normativa” richiamata nella D.G.R. n.1358 del pag. 9 29.7.2002. È, dunque, ravvisabile nella domanda azionata dal Controparte_1
la sottoposizione al giudice di una questione di individuazione delle corrette
[...]
disposizioni di legge applicabili alla fattispecie e, a tutto concedere, può configurarsi solo una sollecitazione all'esercizio del potere di disapplicazione del menzionato atto amministrativo sul rilievo che esso sia fondato su “normativa” non operante nel caso di specie. Invero, il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio - e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale - e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n.13193 del 25/05/2018).
2.1.2 Ad ogni modo, in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2024 n.1946; Cass., Sez. Un., 20 luglio 2011,
n. 15867; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2013, n. 1776), il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato applicando il generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
Pertanto:
- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, e il quomodo dell'erogazione;
- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
pag. 10 - viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
In particolare, la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell'atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione (Cass.,
Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966).
In altri termini, la controversia concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi o di oneri al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità e revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.
Nel caso di specie, è incontroversa l'esistenza del provvedimento di concessione del contributo ex
L.R. n.32/96 al come pure è pacifica Controparte_1
l'intervenuta erogazione di parte del contributo concesso.
Per converso, la ha contestato la fondatezza della pretesa azionata in giudizio dal Parte_1 imputando alla società beneficiaria del Controparte_1
contributo condotte inadempienti rispetto agli obblighi di rendicontazione e documentazione delle spese imposti nel provvedimento concessorio, come rimodulati per effetto della D.G.R. n.1358 del
29.7.2002 adottata al fine di dare attuazione al Regolamento CEE 438/01, ed ascrivendo all'inadempimento di detti obblighi la mancata redazione, ad opera della competente Commissione, del verbale di collaudo delle opere, redazione a cui era subordinata l'erogazione delle residue somme del contributo riferibili al secondo ed ultimo SAL ed al saldo finale.
Si tratta, all'evidenza, di condotte inadempienti che afferiscono ad una fase successiva alla concessione del finanziamento, ossia alla fase più propriamente attuativa o esecutiva del rapporto, rispetto alla quale, per un verso, la posizione della società beneficiaria si connota in termini di pag. 11 diritto soggettivo e, per altro verso, l'amministrazione non dispone di alcun potere discrezionale, non venendo più in rilievo una riconsiderazione o comparazione tra interessi pubblici e interesse del privato, ma solo l'ammissione a rendiconto delle spese ed il rispetto di regole di contabilizzazione.
Ne consegue che la controversia, non involgendo aspetti di ponderazione o comparazione tra interessi pubblici o di riconsiderazione dell'interesse del privato rispetto ai primi, come accade nei casi in cui si controverta sulla concreta erogazione del contributo o sul ritiro disposto dalla Pubblica
Amministrazione per inadempimento degli obblighi imposti al beneficiario, senza che siano ravvisabili margini di discrezionalità nell'apprezzamento delle ragioni di pubblico interesse sottese all'erogazione o al recupero, appartenga senz'altro alla cognizione del giudice ordinario in virtù dei principi giurisprudenziali della Suprema Corte sopra enunciati in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo con riferimento alle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche.
*
3.0 Con un terzo motivo di impugnazione la ha eccepito che la notificazione Parte_1 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile iscritto al n.174/20189 R.G. Trib.TE fosse
“del tutto inesistente” perchè effettuata non già presso la sede dell'organo rappresentativo della
, in TE al Viale della EG Basilicata n.4 (oggi via Verrastro n.4), bensì Parte_1
in TE al Viale della EG Basilicata n.9 (oggi via Verrastro n.9) dove ha sede il
Dipartimento Salute e Politiche della Persona.
3.1 La doglianza è priva di fondamento.
Innanzitutto, deve escludersi che la dedotta errata indicazione del numero civico dell'indirizzo identificante la sede della Presidenza della valga a configurare un'ipotesi di Parte_1 inesistenza della notificazione dell'atto di citazione.
È stato autorevolmente affermato (v. Cass. Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916) che
“l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto". Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita". Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta,
pag. 12 cioè, in definitiva, omessa". Orbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile
l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge".
Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del
"collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice".
In particolare, è stato affermato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass.Sez.Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916; nello stesso senso, più di recente, cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.26544 dell'11 ottobre 2024).
In applicazione degli esposti principi, la circostanza che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile iscritto al n.174/20189 R.G. Trib.TE sia stata effettuata in
TE al Viale della EG Basilicata n.9 (oggi via Verrastro n.9) e non già presso la sede del
Presidente della EG , in TE al Viale della EG Basilicata n.4 (oggi via Parte_1
Verrastro n.4), non comporta – come affrettatamente opinato dall'ente pubblico appellante –
l'inesistenza della notificazione, non potendosi certo revocare in dubbio che siano pur sempre configurabili gli elementi costitutivi essenziali della notificazione come sopra delineati, specie ove si consideri anche che l'atto di citazione è stato indirizzato e consegnato presso la sede del
Dipartimento Salute e Politiche della Persona, vale a dire presso un compartimento della stessa
. Pt_1 Parte_1
Acclarato, dunque, che al più potrebbe ravvisarsi una ipotesi di nullità della notificazione dell'atto di citazione, va rimarcato che detta nullità, non rientrando nel novero di quelle insanabili previste dall'art. 158 c.p.c., resta sanata, per effetto dell'art. 157 c.p.c., se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, senza che in difetto di tale iniziativa della parte essa possa esser rilevata d'ufficio dal giudice.
pag. 13 Pertanto, avendo nell'atto di impugnazione la allegato di avere acquisito piena Parte_1
conoscenza del giudizio iscritto al n.174/2019 R.G. e dell'atto di citazione introduttivo del giudizio medesimo soltanto dopo la riunione di esso al giudizio iscritto al n.1904/2010 R.G. nel quale la era regolarmente costituita, deve ragionevolmente inferirsi che l'Ente pubblico Parte_1 abbia ricevuto “notizia” ex art.157 co.2 c.p.c. del luogo di esecuzione della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.174/2019 R.G. in epoca immediatamente successiva e prossima alla pronuncia, in data 18.11.2020, del provvedimento di riunione dei processi, sicché lo stesso Ente pubblico avrebbe dovuto, a rigore, far valere la nullità della notificazione nella prima istanza o nella prima difesa utile successiva all'emissione del richiamato provvedimento di riunione.
Non emergendo dall'incarto processuale che la abbia tempestivamente sollevato Parte_1
l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n.174/2019 R.G., deve ritenersi verificata la sanatoria della nullità.
*
4.0 Con un quarto motivo di impugnazione la ha censurato la decisione del Parte_1
Tribunale di TE di dichiarare l'inefficacia del provvedimento di revoca del contributo senza valutare la legittimità del provvedimento medesimo e senza esaminare e confutare le motivazioni alla base della revoca del contributo.
Dopo avere evidenziato che la ragione fondante della decisione del primo giudice risiede nel convincimento che le modifiche apportate con D.G.R. n.1358/2002 circa la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento non potessero estendere la loro efficacia ai finanziamenti già concessi, tra cui quello al Controparte_1
l'ente pubblico appellante ha sostenuto che le modifiche in discorso non avessero pregiudicato,
[...]
né aggravato la posizione della società appellata, che la mancata osservanza della D.G.R.
n.1358/2002 non avesse influito sulla revoca del contributo e che detta revoca fosse stata disposta non già per non avere la società beneficiaria provato i pagamenti con l'unica modalità ammessa dalla indicata delibera, cioè con il bonifico bancario, bensì per non avere la medesima società adempiuto agli obblighi previsti dalla Determinazione dirigenziale n.05C.1999/D.510 del 6.7.1999 di concessione del contributo e per non avere presentato l'intera documentazione ivi indicata per consentire il collaudo finale dell'opera da parte della commissione appositamente nominata, collaudo finale a cui era subordinata la liquidazione del saldo finale.
4.1 Il motivo di gravame esprime fondate ragioni di doglianza su uno punto specifico della sentenza di primo grado.
4.1.1 Occorre, innanzitutto, ripercorrere le argomentazioni spese in sentenza dal Tribunale di pag. 14 TE per sorreggere la decisione impugnata.
Il primo giudice, nell'affrontare nel merito la pretesa azionata dal Controparte_1 [...]
ha esordito richiamando i contenuti della Determinazione Dirigenziale Controparte_1
n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 con la quale la aveva approvato il progetto Parte_1
esecutivo proposto dalla predetta società, secondo il quadro economico allegato alla stessa determinazione, ed aveva concesso il contributo in conto capitale rideterminato d'ufficio in £.
3.960.000.000 su un investimento riconosciuto ammissibile in £.
8.443.000.000 per la realizzazione di un centro turistico sportivo.
Il Tribunale di TE ha messo in evidenza che con la Determinazione Dirigenziale
n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 e con quella n.05E.2000/D326 del 16.3.2000 era stato stabilito:
- che l'erogazione dell'acconto, pari al 30% del contributo concesso, fosse subordinato alla produzione di una fideiussione bancaria o assicurativa per l'intero periodo di tempo fissato per la realizzazione dell'iniziativa nonché alla produzione del certificato antimafia di cui alla legge n.55/90 e succ.mod.;
- che l'erogazione del contributo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori, pari al 40% del contributo concesso, fosse condizionata alla produzione: a) della dichiarazione del Direttore dei
Lavori attestante che le opere eseguite fossero conformi alla concessione a costruire ed al progetto presentato;
b) del certificato di collaudo della struttura in cemento armato, vistato dal competente
Ufficio regionale del Dipartimento Assetto del Territorio;
c) del certificato della commissione di collaudo attestante la realizzazione delle opere per almeno il 50% dell'investimento nonché le effettive rispondenze al piano finanziario;
- che l'erogazione del contributo relativo al secondo ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori, pari al 20% del contributo concesso, fosse condizionata alla produzione: a) della dichiarazione del
Direttore dei Lavori attestante che le opere eseguite fossero conformi alla concessione a costruire ed al progetto presentato;
b) del certificato della commissione di collaudo attestante la realizzazione delle opere previste nel programma di investimento ammesso;
- che l'erogazione della quota residua del contributo fosse condizionata alla produzione: a) del certificato di abitabilità corredato del certificato di collaudo statico del Genio Civile e del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF.; b) della licenza di esercizio e relativa classifica;
c) dell'atto di impegno al mantenimento, per almeno dieci anni, della destinazione originaria dell'opera per cui era stato concesso il contributo, atto di impegno trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di TE;
d) della polizza assicurativa contro danni derivanti da incendi del fabbricato e danni alle attrezzature per un capitale non inferiore al contributo regionale erogato.
Operata la ricognizione dei contenuti della Determina Dirigenziale n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 e pag. 15 di quella n.05E.2000/D326 del 16.3.2000 nella parte rilevante ai fini della decisione, il Tribunale di
TE ha riconosciuto, alla stregua della documentazione versata in atti, che “la con Pt_1
disposizione dirigenziale n.05E.2000/L225 del 31.5.2000, acquisita la documentazione prevista e dettagliatamente descritta, liquidava in favore della società attrice la somma di Lire 1.188.000.000, pari al 30% del contributo concesso;
con successiva disposizione n.73F.2001/L.500, acquisita
l'ulteriore documentazione, come descritta in detta disposizione, liquidava in favore della società
l'ulteriore somma di Lire 1.584.000.000, pari al 40% del contributo concesso, costituente il primo
SAL” (v. pag. 6 della sentenza impugnata).
In sostanza, il Tribunale di TE ha riconosciuto che la avesse regolarmente Parte_1 liquidato e corrisposto al sia l'acconto Controparte_1
del contributo (pari al 30% del totale), sia la quota del contributo relativa al primo Stato di
Avanzamento dei Lavori (pari al 40% del totale), rimarcando come il pagamento delle relative somme fosse avvenuto previo positivo riscontro della produzione, ad opera della società beneficiaria, della documentazione a cui nella Determinazione Dirigenziale n.05C.1999/D510 del
6.7.1999 e in quella n.05E.2000/D326 del 16.3.2000 era condizionata, appunto, l'erogazione dell'acconto e della quota del contributo riferita al primo S.A.L.
A questo punto il Tribunale di TE ha valorizzato la relazione resa il 30.11.2001 dalla
Commissione di Collaudo (relazione in cui la Commissione aveva dichiarato che l'investimento ammissibile realizzato dalla società beneficiaria risultava essere di £. 6.258.153.750, pari al 74,12% dell'investimento di £. 8.443.272.734, e che, avendo la società documentato spese per £.
4.264.260.531, ritenute ammissibili, risultava superato il 50% dell'investimento assentito per cui poteva essere liquidato lo stato di avanzamento) ed ha sostenuto che la , Parte_1
nonostante la suddetta relazione della Commissione di Collaudo e nonostante la produzione di ulteriore documentazione ad opera della società beneficiaria, non avesse proceduto alla liquidazione del secondo ed ultimo S.A.L. “sul presupposto della carenza di documentazione relativa alle spese sostenute e tanto sulla base della D.G.R. n.1358 del 29/7/2002 con cui veniva deliberato di modificare il modello di attuazione del Regolamento CEE 438/2001, stabilendo quale fosse la documentazione necessaria ai fini della erogazione dei finanziamenti” (v. pag. 6 della sentenza impugnata).
Ad avviso del giudice di prime cure, il comportamento della consistito nella Parte_1
mancata liquidazione e nel conseguente mancato pagamento della quota del contributo riferita al secondo ed ultimo S.A.L. sarebbe contra legem per le seguenti ragioni:
I) perchè sarebbe stato assunto in violazione dei canoni di correttezza e buona fede sanciti dall'art.1337 c.c., avendo la ingenerato nella società beneficiaria il ragionevole Parte_1
pag. 16 affidamento nella legittimità delle delibere adottate al momento della concessione del finanziamento e, quindi, nella legittima aspettativa di poter fruire del contributo avendo adempiuto correttamente ai propri obblighi;
II) perchè, in ragione di accordi tra le parti per effetto della Delibera della Giunta Regionale di concessione del contributo previsto dalla Legge Regionale n.32/1996, la mancata liquidazione della quota del contributo riferita al secondo ed ultimo S.A.L. integrerebbe una responsabilità contrattuale della per violazione delle obbligazioni assunte per effetto dei Parte_1
predetti accordi;
III) perchè le modifiche apportate con la D.G.R. n.1358/2002 in merito ai criteri di acquisizione della documentazione necessaria per procedere alla erogazione dei finanziamenti non avrebbero potuto estendere la loro efficacia ai finanziamenti già concessi, disciplinati dalle disposizioni vigenti al momento della loro erogazione, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che, al momento dell'adozione della D.G.R. n.1358/2002, i lavori erano stati ultimati ed erano stati effettuati tutti i pagamenti ai fornitori, ai tecnici ed all'impresa costruttrice, come riscontrato dalla stessa Commissione di collaudo la quale nel verbale del 30.11.2001 aveva ritenuto ammissibili le spese documentate ed aveva ritenuto dovuta la corresponsione del secondo S.A.L. essendo stato superato il 50% dell'investimento assentito.
Sulla base dell'esposto percorso motivazionale il Tribunale di TE ha concluso per l'accoglimento della domanda azionata dal Controparte_1 ed ha, di conseguenza, condannato la al pagamento della somma di €
[...] Parte_1
613.550,80, oltre interessi di mora, in favore della società attrice.
4.1.2 Già dai richiamati contenuti della motivazione della sentenza impugnata emerge un primo eclatante errore di valutazione inficiante la decisione del primo giudice.
Il Tribunale di TE, pur avendo espressamente riconosciuto che la avesse Parte_1 regolarmente liquidato e corrisposto al Controparte_1 sia l'acconto del contributo (pari al 30% del totale), sia la quota del contributo relativa al primo
Stato di Avanzamento dei Lavori (pari al 40% del totale), rimarcando come il pagamento delle relative somme fosse avvenuto previo positivo riscontro della produzione, ad opera della società beneficiaria, della documentazione a cui nella Determinazione Dirigenziale n.05C.1999/D510 del
6.7.1999 e in quella n.05E. del 16.3.2000 era condizionata l'erogazione dell'acconto e C.F._1
della quota del contributo riferita al primo S.A.L., ha valorizzato, in funzione della configurabilità, a carico della stessa , di una responsabilità contrattuale per mancato pagamento Parte_1
della quota del contributo riferita al secondo ed ultimo S.A.L., un documento (la relazione resa il
30.11.2001 dalla Commissione di Collaudo) che all'evidenza era strumentale esclusivamente alla pag. 17 erogazione della quota del contributo riferita al primo S.A.L.
Come il medesimo giudice di prime cure ha evidenziato nella sentenza fatta oggetto di gravame, i contenuti della Determinazione Dirigenziale n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 e di quella n.05E.2000/D326 del 16.3.2000 facevano obbligo alla di provvedere alla Parte_1
liquidazione ed al pagamento del contributo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori, pari al 40% del contributo concesso, ove la società beneficiaria avesse prodotto, tra l'altro, il certificato della commissione di collaudo attestante la realizzazione delle opere per almeno il 50% dell'investimento nonché le effettive rispondenze al piano finanziario.
Pertanto, come anche di fatto riconosciuto dal Controparte_1
attraverso la ricostruzione della vicenda operata nella citazione introduttiva del giudizio di
[...]
primo grado iscritto al n.1904/2010 R.G., la certificazione resa il 30.11.2001 dalla Commissione di
Collaudo – attestante che la società aveva documentato spese per £. 4.264.260.531, con ciò risultando superato il 50% dell'investimento assentito – era riferita esclusivamente alla erogazione della quota del 40% del contributo relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori ed era stata valutata dalla EG ai fini dell'emissione in data 5.12.2001 della Determinazione Parte_1
Dirigenziale n.73F.2001/L.500 con cui era stata liquidata, in favore della società beneficiaria, la somma di Lire 1.584.000.000, pari al 40% del contributo concesso, proprio in riferimento al primo
S.A.L.
Del resto, i contenuti della relazione del 30.11.2001 della Commissione di Collaudo evidenziano che la ricognizione e l'esame generale, da parte della Commissione, dei lavori e delle opere eseguite abbiano riguardato soltanto i lavori di cui allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 redatto dal
Direttore dei Lavori in data 7.11.2001 (v. pag.5 della relazione) e che nell'attestazione rilasciata a chiusura della relazione la Commissione di Collaudo abbia dichiarato che “in considerazione dello stato di realizzazione delle opere e dell'entità dell'investimento realizzato è possibile liquidare lo stato d'avanzamento”, da identificarsi necessariamente nello Stato di Avanzamento dei Lavori n.1 redatto dal Direttore dei Lavori in data 7.11.2001, non risultando dal documento che la
Commissione abbia valutato ulteriori S.A.L. in quel contesto.
Invece, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 e di quella n.05E.2000/D326 del 16.3.2000, l'erogazione della ulteriore quota pari al 20% del contributo relativa al secondo ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori, che il Direttore dei Lavori avrebbe dovuto redigere soltanto ad ultimazione dei lavori, era condizionata, tra l'altro, al rilascio, da parte della Commissione di collaudo, di un diverso successivo certificato attestante la realizzazione delle opere previste nel programma di investimento ammesso, ciò implicando che le opere fossero state tutte ultimate e che il controllo positivo della Commissione di collaudo dovesse riguardare, da un pag. 18 lato, la corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli previsti nel programma di investimento ammesso e, dall'altro, le effettive rispondenze delle spese documentate al piano finanziario.
Ne consegue che sia affetto da irrimediabile errore di valutazione l'assunto che in ragione della relazione/certificazione resa il 30.11.2001 dalla Commissione di Collaudo e della “produzione di ulteriore documentazione da parte della società attrice” fosse sorto in capo alla EG Parte_1
l'obbligo giuridico di procedere alla liquidazione del contributo in riferimento al secondo ed ultimo
S.A.L. (v. pag. 6 della sentenza impugnata: “La , nonostante tale relazione, Parte_1
nonostante le numerose diffide e produzione di ulteriore documentazione da parte della società attrice a sostegno del diritto vantato, non ha inteso procedere alla liquidazione del secondo ed ultimo S.A.L.”).
E ciò per due ordini di ragioni: A) perchè – si ribadisce – la relazione/certificazione resa il
30.11.2001 dalla Commissione di Collaudo riguardava esclusivamente l'erogazione della quota del
40% del contributo relativa al primo Stato di Avanzamento dei Lavori, erogazione pacificamente avvenuta con l'emissione in data 5.12.2001 della determinazione dirigenziale n.73F.2001/L.500, sicché quella certificazione aveva esaurito la propria efficacia e non poteva essere identificata con quella occorrente per l'erogazione della ulteriore quota pari al 20% del contributo relativa al secondo ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori;
B) perchè, secondo quanto pacificamente emergente dalle risultanze processuali, nella “produzione di ulteriore documentazione da parte della società attrice” non figurava – come invece era prescritto nella Determina Dirigenziale
n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 e in quella n.05E.2000/D326 del 16.3.2000 ai fini dell'erogazione della ulteriore quota pari al 20% del contributo relativa al secondo ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori - nessuna certificazione della Commissione di collaudo attestante la realizzazione integrale delle opere previste nel programma di investimento ammesso e, quindi, la corrispondenza di tutti i lavori ultimati con quelli contemplati nel programma di investimento medesimo, certificazione mai rilasciata dalla Commissione di collaudo.
Pertanto, contrariamente a quanto con eccessiva approssimazione opinato dal giudice di prime cure, in capo alla non era sorto nessun obbligo giuridico di procedere alla liquidazione Parte_1
del contributo in riferimento al secondo ed ultimo S.A.L. e, di conseguenza, nessuna responsabilità contrattuale da inadempimento o da violazione dei canoni di correttezza e buona fede sarebbe potuta configurarsi a carico dell'Ente pubblico nei termini prospettati nella sentenza impugnata.
4.1.3 Anche con riguardo all'incidenza esplicata dalla D.G.R. n.1358 del 29/7/2002 sulla decisione della di non procedere alla liquidazione del secondo ed ultimo S.A.L. deve Parte_1
registrarsi un determinante errore di valutazione imputabile al Tribunale di TE.
Ha sostenuto il primo giudice che la decisione in questione sia stata assunta dalla Pt_1
pag. 19 “sul presupposto della carenza di documentazione relativa alle spese sostenute e tanto Parte_1
sulla base della D.G.R. n.1358 del 29/7/2002 con cui veniva deliberato di modificare il modello di attuazione del Regolamento CEE 438/2001, stabilendo quale fosse la documentazione necessaria ai fini della erogazione dei finanziamenti” (v. pag. 6 della sentenza impugnata).
Ad avviso del Tribunale di TE, la D.G.R. n.1358/2002 avrebbe introdotto delle modifiche nella documentazione che la società beneficiaria avrebbe dovuto depositare perché la Parte_1
potesse procedere alla erogazione dei finanziamenti, ma tali modifiche – che nel convincimento del primo giudice la aveva evocato a giustificazione della mancata liquidazione del Parte_1
secondo ed ultimo S.A.L. – non avrebbero potuto riguardare il caso di specie atteso che il contributo in favore del era già stato deliberato e Controparte_1
concesso in epoca precedente alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1358/2002 e, di conseguenza, soggiaceva, anche per quel che concerneva la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento, alle previgenti disposizioni.
Orbene, emerge dall'incarto processuale che con deliberazione n.1358 del 29.7.2002 la Giunta
Regionale abbia approvato, da un lato, la modifica al modello di attuazione del Regolamento CEE
438/2001 “Controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali” e, dall'altro, la direttiva “Orientamenti riguardo ai sistemi di gestione e di controllo finalizzati a garantire una sana gestione finanziaria dei fondi comunitari in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria”. Per effetto di detta deliberazione n.1358/2002 la Parte_1
era tenuta a procedere agli atti di liquidazione (stati di avanzamento lavori e saldo finale) esclusivamente se, in aggiunta alla documentazione richiesta nel Bando P.O.R. e nella relativa determinazione dirigenziale di concessione del contributo, il soggetto beneficiario avesse prodotto anche la documentazione prevista ai punti 7), 9), 10) e 11) dell'anzidetta direttiva. In particolare, il punto 9) prevedeva che, a far data dall'approvazione della direttiva, i documenti giustificativi delle spese dovessero essere costituiti da bonifici bancari riportanti specifiche indicazioni nella causale.
Proprio sulla previsione che i documenti giustificativi delle spese dovessero essere costituiti esclusivamente da bonifici bancari si è incentrata la difesa del Controparte_1
nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado iscritto al n.1904/2010
[...]
R.G. Nelle pagine 6, 7 e 8 la società attrice ha contestato la conformità alla normativa comunitaria di siffatta previsione contenuta nella D.G.R. n.1358/2002 ed ha espressamente sollecitato la
“disapplicazione” della menzionata deliberazione di Giunta Regionale nella parte in cui stabilisce
“che le spese siano comprovate esclusivamente attraverso l'utilizzo del bonifico bancario”.
Nella citazione introduttiva la difesa del Controparte_1
non ha eccepito la contrarietà a legge di nessuna ulteriore modifica apportata con la D.G.R.
pag. 20 n.1358/2002 alla documentazione necessaria ai fini della erogazione del finanziamento, né ha lamentato che, ad eccezione di quella riferita al bonifico bancario quale unico valido documento giustificativo delle spese, le altre modifiche di cui alla D.G.R. n.1358/2002 avessero ingiustificatamente pregiudicato o aggravato la propria posizione.
Anche nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado iscritto al n.174/2019 R.G. la difesa del ha ribadito le ragioni già svolte nel Controparte_1
precedente giudizio in merito ai profili della deliberazione di Giunta Regionale n.1358/2002 ritenuti illegittimi, insistendo nel sostenere che i documenti giustificativi della spesa successivi alla predetta deliberazione dovessero considerarsi comunque validi anche se non consistenti in bonifici bancari ma in altri documenti sufficienti a dimostrare l'esborso (es. fattura) e sollecitando ancora una volta la “disapplicazione” della D.G.R. n.1358/2002 esclusivamente nella parte in cui stabilisce “che le spese siano comprovate esclusivamente attraverso l'utilizzo del bonifico bancario”. Non figurano formulate, invece, doglianze in merito alle ulteriori modifiche apportate con la D.G.R. n.1358/2002 alla documentazione necessaria ai fini della erogazione del finanziamento.
Ne consegue che il Tribunale di TE, allorquando nella sentenza impugnata ha fatto riferimento alle modifiche introdotte dalla D.G.R. n.1358/2002 in ordine ai criteri di acquisizione della documentazione necessaria per procedere alla erogazione dei finanziamenti, intendesse prendere in considerazione esclusivamente la previsione dell'utilizzo del bonifico bancario quale unico valido documento giustificativo della spesa, giacché, in difetto di una espressa contestazione mossa dal avverso le ulteriori modifiche apportate Controparte_1
con la D.G.R. n.1358/2002, non vi era nessun plausibile motivo perchè il primo giudice estendesse il controllo di legittimità, sia pure in via incidentale, ad ulteriori aspetti e profili del provvedimento amministrativo.
Quindi, è ragionevole inferire che nel convincimento del Tribunale di TE fosse proprio la modifica apportata dalla D.G.R. n.1358/2002 con riguardo all'utilizzo del bonifico bancario quale unico valido documento giustificativo della spesa a non poter esplicare efficacia nel caso di specie in quanto il contributo in favore del era Controparte_1
già stato deliberato e concesso in epoca precedente alla Deliberazione di Giunta Regionale
n.1358/2002 e, di conseguenza, soggiaceva, anche per quel che concerneva la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento, alle previgenti disposizioni (v. pag.6, in fondo, della sentenza impugnata). In tale chiave interpretativa trova giustificazione anche l'affermazione immediatamente successiva operata dal primo giudice in sentenza (v. pag.7, in testa): “Si consideri ancora che, al momento dell'adozione della predetta D.G.R., i lavori erano stati ultimati ed effettuati tutti i pagamenti ai fornitori, tecnici e all'impresa costruttrice, tanto che la stessa
pag. 21 Commissione di collaudo, nominata dalla nel verbale del 30/11/2001 aveva ritenuto Pt_1 ammissibili le spese documentate…”. È evidente, infatti, il collegamento diretto fra la riportata affermazione e la modifica introdotta dalla D.G.R. n.1358/2002 quanto all'utilizzo del bonifico bancario quale unico valido documento giustificativo della spesa: invero, poiché al momento dell'adozione della predetta D.G.R. … tutti i pagamenti ai fornitori, tecnici e all'impresa costruttrice erano già stati effettuati, magari con modalità diverse dal bonifico bancario, sarebbe stato impossibile al Centro Turistico produrre valida Controparte_1
documentazione giustificativa della relativa spesa ove si fosse ritenuta immediatamente applicabile alla predetta società la Deliberazione di Giunta Regionale n.1358/2002.
È coerente, dunque, con l'illustrato ragionamento che il Tribunale di TE sia giunto alla conclusione che le modifiche apportate dal D.G.R. n.1358/2002 – modifiche che nel convincimento del primo giudice la aveva evocato a giustificazione della mancata liquidazione Parte_1
del secondo ed ultimo S.A.L. – non potessero riguardare il caso di specie perchè alla data di adozione della D.G.R. n.1358/2002 il contributo in favore del Controparte_1
era già stato deliberato e concesso e, di conseguenza, soggiaceva, anche per
[...] quel che concerneva la documentazione necessaria per l'erogazione del finanziamento, alle previgenti disposizioni.
Sennonché sia il ragionamento che le conclusioni del Tribunale di TE risultano irrimediabilmente inficiati da errori non emendabili nella considerazione delle risultanze processuali e nella individuazione e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione.
Innanzitutto, non risponde al vero che, al momento dell'adozione della predetta D.G.R., i lavori erano stati ultimati ed effettuati tutti i pagamenti ai fornitori, tecnici e all'impresa costruttrice.
Ribadito ancora una volta che non è pertinente in questo contesto il richiamo al verbale ed alla relazione del 30.11.2001 della Commissione di collaudo in quanto l'accertamento di cui danno contezza i due documenti riguarda i lavori relativi al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e, quindi, l'erogazione della quota del 40% del contributo relativa a detto S.A.L. mentre oggetto della controversia è la mancata erogazione del contributo relativo al secondo ed ultimo Stato di
Avanzamento dei Lavori, pari al 20% del contributo concesso, è stato lo stesso
[...]
nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado Controparte_1 iscritto al n.174/2019 R.G. (v. pag.3), a riconoscere che l'ultimazione dei lavori è avvenuta “nel corso del settembre 2002” e che in data 2.10.2002 la società aveva chiesto l'erogazione della somma relativa al secondo ed ultimo S.A.L. Pertanto, è pacificamente acquisito che alla data del
29.7.2002, a cui risale la Deliberazione di Giunta Regionale n.1358/02, le opere non fossero state ancora ultimate e, di conseguenza, non potessero in via logica considerarsi già effettuati tutti i pag. 22 pagamenti a fornitori, tecnici, maestranze ed altri.
In secondo luogo, come si evince dal testo della comunicazione prot. n.2455 del 19.9.2002 inviata con raccomandata al dal Dirigente Controparte_1 dell'Ufficio Sistemi Produttivi di Matera, facente parte del Dipartimento Attività Produttive e
Politiche dell'Impresa della EG Basilicata (v. doc. n.7 della produzione di parte attrice in primo grado nella causa iscritta al n.1904/2010 R.G.), la società beneficiaria era stata informata in via formale che “per le fatture precedenti alla data di approvazione della direttiva valgono documenti attestanti pagamenti in modalità differente a quella del bonifico bancario”.
Tanto vale a significare che, contrariamente a quanto opinato in sentenza dal primo giudice, giammai la modifica apportata dalla D.G.R. n.1358/2002 con riguardo all'utilizzo del bonifico bancario quale unico valido documento giustificativo della spesa avrebbe potuto essere applicata con riferimento ai pagamenti già effettuati dal Controparte_1 in epoca anteriore all'adozione della D.G.R. n.1358/2002, pagamenti che la società
[...]
beneficiaria del contributo avrebbe potuto continuare a dimostrare producendo la stessa tipologia di documentazione – eventualmente diversa dai bonifici bancari – che aveva utilizzato a giustificazione della spesa per i lavori di cui al primo S.A.L.
Di conseguenza, del tutto priva di concreta valenza argomentativa si palesa la valutazione del primo giudice circa l'impossibilità di estendere ai finanziamenti già concessi l'efficacia della previsione contenuta nella D.G.R. n.1358/2002 quanto all'utilizzo del bonifico bancario quale unico valido documento giustificativo della spesa. Ed invero, come già rimarcato, la stessa Parte_1
aveva ritenuto – informando di ciò in via formale il Controparte_1
– che detta previsione non si applicasse ai pagamenti dalla società beneficiaria del
[...] contributo già effettuati in epoca anteriore all'adozione della predetta deliberazione, sicchè nessun profilo di contrarietà alla legge avrebbe avuto ragione di configurare il primo giudice nella D.G.R.
n.1358/2002 in riferimento alla previsione in discorso perchè fosse abilitato a disapplicare il provvedimento amministrativo nei termini sollecitati dal Controparte_1
[...]
Quanto ai pagamenti che la società beneficiaria del contributo avesse effettuato dopo la data di approvazione della direttiva di cui alla D.G.R. n.1358/2002, non è dato cogliere nelle difese della società attrice in primo grado e nella motivazione della sentenza impugnata quale concreta violazione di legge e/o quale effettiva lesione della posizione giuridica della beneficiaria del contributo si sarebbe configurata (o si sarebbe potuta configurare) ove la società stessa si fosse conformata – come doveva – alla nuova prescrizione riferita alla documentazione giustificativa della spesa introdotta con la D.G.R. n.1358/2002, atteso che nessuno specifico ostacolo giuridico o pag. 23 soltanto pratico il ha opposto al Controparte_1
pagamento mediante bonifico bancario, a partire da data successiva al 29.7.2002 (a cui risaliva la
Deliberazione di Giunta Regionale n.1358/02), dei corrispettivi spettanti a fornitori, tecnici, maestranze ed altri.
In ultimo, viene in rilievo la decisiva ed assorbente considerazione che, a dispetto dell'errato convincimento del Tribunale di TE, la non ha affatto evocato le modifiche Parte_1
apportate con la D.G.R. n.1358/2002 a giustificazione della mancata liquidazione della quota del contributo riferita al secondo ed ultimo S.A.L. e della mancata liquidazione del saldo finale del contributo stesso.
È già stato messo in risalto che, alla luce dei contenuti della Determinazione Dirigenziale
n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 e di quella n.05E.2000/D326 del 16.3.2000:
- l'erogazione del contributo relativo al secondo ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori, pari al
20% del contributo concesso, fosse condizionata alla produzione: a) della dichiarazione del
Direttore dei Lavori attestante che le opere eseguite fossero conformi alla concessione a costruire ed al progetto presentato;
b) del certificato della commissione di collaudo attestante la realizzazione delle opere previste nel programma di investimento ammesso;
- l'erogazione della quota residua (pari al 10%) del contributo fosse condizionata alla produzione: a) del certificato di abitabilità corredato del certificato di collaudo statico del Genio Civile e del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF.; b) della licenza di esercizio e relativa classifica;
c) dell'atto di impegno al mantenimento, per almeno dieci anni, della destinazione originaria dell'opera per cui era stato concesso il contributo, atto di impegno trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di TE;
d) della polizza assicurativa contro danni derivanti da incendi del fabbricato e danni alle attrezzature per un capitale non inferiore al contributo regionale erogato.
Alla luce della copiosa corrispondenza intercorsa tra Uffici della ed il Parte_1 [...]
la Commissione di collaudo non è stata in Controparte_1
condizioni di rilasciare, una volta ultimati i lavori, il certificato di sua competenza in ragione della mancata trasmissione, da parte della società beneficiaria del contributo, di tutta la documentazione necessaria al collaudo.
Dopo numerose sollecitazioni inoltrate alla predetta società, da ultimo con nota raccomandata n.234114 del 23.12.2009 gli Uffici della EG avevano comunicato al Parte_1 [...]
l'elenco dei documenti non compresi tra quelli Controparte_1
inviati dalla società, la cui produzione era necessaria per il collaudo dei lavori finanziati e per la conseguente erogazione delle quote residue del contributo concesso. Si trattava in particolare dei pag. 24 seguenti documenti:
1) il prospetto riepilogativo delle spese sostenute (fatture) con riferimento al piano finanziario approvato distinto per categorie di spese, con indicazione della modalità di pagamento;
2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (giustificativi di spesa), bonifici bancari, assegni o vaglia postale;
3) copia del libro giornale su cui erano registrate le fatture;
4) l'atto di vincolo;
5) polizza;
6) certificato di prevenzione incendi.
La considerazione della documentazione richiesta dagli Uffici della EG rende Parte_1 manifesto come nessuna sostanziale incidenza sull'osservanza degli obblighi gravanti a carico del la previsione contenuta nella Parte_2
D.G.R. n.1358/2002 quanto all'utilizzo del bonifico bancario quale unico valido documento giustificativo della spesa.
Invero, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (giustificativi di spesa), il cui deposito era stato ripetutamente sollecitato dagli Uffici della , non si esauriva con Parte_1
i bonifici bancari, ma contemplava espressamente anche gli assegni ed i vaglia postali, sicchè nella dimostrazione delle spese sostenute nessuna specifica limitazione era imposta al
[...]
per effetto della previsione contenuta nella D.G.R. Controparte_1
n.1358/2002 in quanto era stato consentito alla società beneficiaria di provare i pagamenti anche con modalità diverse da quella (bonifico bancario) ammessa in via esclusiva dalla indicata delibera.
Quanto alla documentazione di cui ai suindicati numeri 4), 5) e 6) (id est, atto di vincolo, polizza e certificato di prevenzione incendi), la produzione della stessa era già espressamente prevista dalla
Determinazione Dirigenziale n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 e da quella n.05E.2000/D326 del
16.3.2000 ai fini dell'erogazione della quota residua, pari al 10%, del contributo. Anche sul punto, dunque, nessuna sostanziale incidenza sull'osservanza degli obblighi gravanti a carico del
[...] esplicava la previsione contenuta nella D.G.R. Controparte_1
n.1358/2002.
Infine, non può seriamente ritenersi che configurasse una violazione di legge o una effettiva lesione della posizione giuridica della beneficiaria del contributo la richiesta di deposito di copia del libro giornale su cui erano registrate le fatture. Del resto, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio in primo grado iscritto al n.1904/2010 R.G. e in tutti gli atti processuali il Controparte_1
non ha mai lamentato la illegittimità della D.G.R. n.1358/2002 nella
[...]
parte in cui era previsto il deposito di copia conforme delle registrazioni sul libro mastro aziendale e pag. 25 sul registro i.v.a., né ha mai sollecitato la disapplicazione della deliberazione medesima in parte qua.
In conclusione, è del tutto destituito di fondamento l'assunto del Tribunale di TE a tenore del quale la non aveva proceduto alla liquidazione della quota di contributo riferita Parte_1 al secondo ed ultimo S.A.L. “sul presupposto della carenza di documentazione relativa alle spese sostenute e tanto sulla base della D.G.R. n.1358 del 29/7/2002 con cui veniva deliberato di modificare il modello di attuazione del Regolamento CEE 438/2001, stabilendo quale fosse la documentazione necessaria ai fini della erogazione dei finanziamenti” (v. pag. 6 della sentenza impugnata).
Alla stregua delle argomentazioni svolte, infatti, la mancata erogazione della quota (pari al 20%) di contributo riferita al secondo ed ultimo S.A.L. e la mancata erogazione della quota residua finale
(pari al 10%) del contributo vanno ricondotte a ragioni che prescindono del tutto dai contenuti della
D.G.R. n.1358/2002 e vanno invece causalmente collegate all'omesso deposito, da parte del
[...]
di documentazione necessaria al preventivo Controparte_1
rilascio del certificato di collaudo ad opera della competente Commissione nominata dalla
[...]
, documentazione la cui produzione a cura della società beneficiaria del contributo già era Parte_1
prevista dalla Determinazione Dirigenziale n.05C.1999/D510 del 6.7.1999 e da quella n.05E.2000/D326 del 16.3.2000.
Di conseguenza, è parimenti destituita di fondamento la declaratoria di inefficacia del provvedimento di revoca del contributo (provvedimento assunto dalla con Parte_1
Determinazione Dirigenziale n.15AA.2017/D.00209 del 17.2.2017), declaratoria operata dal
Tribunale di TE nella sentenza impugnata sulla base della “insussistenza dei presupposti di legge”. Invero, la decisione sul punto risulta sprovvista di qualsiasi adeguata motivazione che valga ad illustrare quali “presupposti di legge” fossero insussistenti e per quali ragioni. E tale deficienza motivazionale assume ancora maggiore valenza ove si consideri che l'intero impianto argomentativo approntato dal Tribunale di TE a supporto dell'accoglimento della domanda proposta dalla società attrice risulta riposare sulla ritenuta incidenza esplicata dalla D.G.R. n.1358 del 29/7/2002 sulla decisione della di non procedere alla liquidazione della Parte_1
quota di contributo riferita al secondo ed ultimo S.A.L., incidenza che, come sopra spiegato, non pare sussistere del tutto. Infatti, la revoca del contributo è stata disposta non già per non avere la società beneficiaria provato i pagamenti con l'unica modalità (bonifico bancario) ammessa dalla indicata deliberazione di Giunta Regionale, bensì per non avere la medesima società adempiuto agli obblighi previsti dalla Determinazione Dirigenziale n.05C.1999/D.510 del 6.7.1999 di concessione del contributo, vale a dire per non avere presentato l'intera documentazione ivi indicata necessaria pag. 26 al fine di consentire il collaudo finale dell'opera da parte della commissione appositamente nominata, collaudo finale a cui era subordinata la liquidazione del saldo residuale del contributo.
Neppure ha pregio far valere, a fondamento della declaratoria di inefficacia del suindicato provvedimento di revoca del contributo, la circostanza che la Determinazione Dirigenziale
n.15AA.2017/D.00209 del 17.2.2017 sia stata adottata oltre il “termine ragionevole” previsto dall'art.21 nonies della legge n.241/90 per la revoca di un provvedimento amministrativo. Ed invero, la disposizione appena evocata contempla e disciplina l'esercizio del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui sia stato adottato dalla stessa amministrazione un provvedimento in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. In siffatte ipotesi, l'art.21 nonies della legge n.241/90 conferisce alla Pubblica Amministrazione il potere di
“annullare” di ufficio – si badi, “annullare”, non “revocare” – il provvedimento amministrativo illegittimo precedentemente adottato. A ben vedere, la norma fa riferimento ad un vizio genetico del provvedimento amministrativo a cui la Pubblica Amministrazione può rimediare in via di autotutela attraverso l'adozione di un provvedimento di “annullamento” dell'atto viziato, il quale viene rimosso del tutto dal mondo giuridico con efficacia ex tunc. Per converso, la qualifica di “revoca” è tradizionalmente attribuita all'atto con il quale la Pubblica Amministrazione, in ragione di una diversa sopravvenuta valutazione degli interessi pubblici al cui soddisfacimento era stato in precedenza emesso un provvedimento amministrativo pienamente conforme a legge, procede alla rimozione di quest'ultimo provvedimento con efficacia ex nunc, senza attingere, cioè, gli effetti prodottisi fino al momento della revoca.
Nel caso in esame, con la Determinazione Dirigenziale n.15AA.2017/D.00209 del 17.2.2017 la non ha disposto l'annullamento di ufficio della Determinazione dirigenziale Parte_1
n.05C.1999/D.510 del 6.7.1999 riguardante la concessione del contributo sul rilievo della riconosciuta illegittimità della sua adozione in quanto si trattava di provvedimento assunto in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, ma ha disposto la “revoca” del medesimo provvedimento di concessione del contributo in applicazione del punto 9 della stessa
Determinazione dirigenziale n.05C.1999/D.510 del 6.7.1999, punto 9 “che prescrive la revoca dalle agevolazioni nel caso di mancato adempimento della società beneficiaria agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 della suddetta determina, in particolare, per non aver prodotto la documentazione tecnica e amministrativa, oltre gli atti di contabilità finale, onde consentire alla Commissione di collaudo di sottoscrivere apposito verbale utile ai fini della rendicontazione del progetto alla
Comunità Europea entro i termini stabiliti”.
Pertanto, la disposizione dettata dall'art.21 nonies della legge n.241/90 (ed il “termine ragionevole” in essa contemplato), operando esclusivamente in presenza di un pregresso provvedimento pag. 27 amministrativo illegittimo perché emesso in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza ed attribuendo alla Pubblica Amministrazione il potere di “annullare” il provvedimento medesimo, non trova applicazione nella fattispecie in esame.
Pertanto, il motivo di impugnazione è fondato.
*
5.0 Con un quinto motivo di impugnazione la ha lamentato la mancata Parte_1
valutazione, ad opera del Tribunale di TE, della circostanza che, nonostante i ripetuti solleciti, il non avesse prodotto nella sua interezza Controparte_1
la documentazione richiesta dai competenti Uffici regionali affinché la competente Commissione nominata dalla potesse procedere alle verifiche di legge in funzione del rilascio Parte_1
del certificato di collaudo delle opere, rilascio che, come già rimarcato, costituiva momento necessario e pregiudiziale all'erogazione della quota del contributo riferita al secondo ed ultimo
S.A.L. ed all'erogazione del saldo finale del contributo stesso.
Il motivo di gravame, che sostanzialmente ricalca argomentazioni già spese a supporto del precedente motivo di appello, deve considerarsi fondato alla stregua delle ragioni articolate nei paragrafi 4.1.2 e 4.1.3 della presente motivazione a cui va fatto rinvio.
Quello che giova ribadire ancora una volta è la circostanza mai contestata che le opere, una volta ultimate, non siano state mai collaudate in quanto la competente Commissione nominata dalla non ha potuto a tanto procedere a causa della mancata produzione nella sua Parte_1
interezza della documentazione richiesta dai competenti Uffici regionali al Centro Turistico
Controparte_1
È stato già evidenziato che, dopo varie sollecitazioni, in ultimo con nota raccomandata n.234114 del
23.12.2009 gli Uffici della avevano comunicato al Parte_1 Controparte_1
l'elenco dei documenti non compresi tra quelli inviati dalla società, la
[...]
cui produzione era necessaria per il collaudo dei lavori finanziati e per la conseguente erogazione delle quote residue del contributo concesso. Si trattava in particolare dei seguenti documenti:
1) il prospetto riepilogativo delle spese sostenute (fatture) con riferimento al piano finanziario approvato distinto per categorie di spese, con indicazione della modalità di pagamento;
2) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (giustificativi di spesa), bonifici bancari, assegni o vaglia postale;
3) copia del libro giornale su cui erano registrate le fatture;
4) l'atto di vincolo;
5) polizza;
6) certificato di prevenzione incendi.
pag. 28 Per contrastare l'assunto della era onere del Parte_1 Controparte_1
[... di dimostrare in primo grado l'avvenuto tempestivo deposito presso gli Controparte_1
uffici regionali di tutta la suindicata documentazione. Sennonchè la società beneficiaria del contributo si è limitata soltanto ad allegare di avere adempiuto puntualmente alla richiesta inoltrata dalla , ribadendo la medesima difesa anche nella comparsa di costituzione nel Parte_1
presente giudizio di impugnazione, ma non ha dimostrato la circostanza dedotta. Nella produzione di parte riferita al giudizio di primo grado si rinviene soltanto copia di una “memoria ex artt.9 e 10
L. n.241/1990” depositata il 10.7.2009 presso il Dipartimento Attività Produttive della EG
Basilicata, memoria in cui è operato l'elenco della documentazione (asseritamente) prodotta a seguito di sollecitazione della , senza tuttavia che nell'incarto processuale siffatta Parte_1
memoria sia corredata della copia di tutti gli atti e di tutti i documenti di cui al predetto elenco, sicchè è impedito alla Corte di controllare se e quale documentazione sia stata effettivamente depositata presso gli uffici regionali il 10.7.2009 e se essa corrisponda a quella richiesta per il collaudo dei lavori finanziati e per la conseguente erogazione delle quote residue del contributo concesso.
Difettando la prova del deposito della documentazione in concreto necessaria affinché la competente Commissione nominata dalla potesse procedere alle verifiche di Parte_1
legge in funzione del rilascio del certificato di collaudo delle opere, giammai la Parte_1
avrebbe potuto liquidare la quota del contributo riferita al secondo ed ultimo S.A.L. nonché il saldo finale del contributo stesso.
*
6.0 Con un sesto motivo di impugnazione l'ente pubblico appellante ha contestato la decisione del
Tribunale di TE di riconoscere nel comportamento della , consistito nella Parte_1
mancata liquidazione e nel conseguente mancato pagamento della quota del contributo riferita al secondo ed ultimo S.A.L., la violazione dei canoni di correttezza e buona fede sanciti dall'art.1337
c.c. per avere ingenerato nella società beneficiaria del contributo il ragionevole affidamento nella legittimità delle delibere assunte al momento della concessione del finanziamento e, quindi, la legittima aspettativa di poter fruire del contributo.
Ha sostenuto l'appellante che il primo giudice abbia operato in sentenza una valutazione fuorviante del comportamento della , non configurandosi nel caso di specie i presupposti di Parte_1
legge perchè possa ipotizzarsi che con detto comportamento l'ente pubblico avesse indotto la società privata a coltivare una legittima aspettativa sul consolidamento della propria posizione soggettiva e, di conseguenza, perché possa ravvisarsi l'insorgenza, in capo alla medesima società, del diritto di avvalersi della tutela del legittimo affidamento.
pag. 29 Il motivo di gravame è fondato per le ragioni già ampiamente esposte al paragrafo 4.1.2 della presente motivazione a cui va fatto rinvio.
*
7.0 Con un settimo motivo di impugnazione l'ente pubblico appellante ha lamentato che la pronuncia di condanna della al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
della somma di € 613.550,80, oltre interessi moratori, sia Controparte_1 stata assunta dal Tribunale di TE in conseguenza dell'accoglimento della domanda proposta in primo grado dalla società attrice senza che fosse stata fornita nessuna prova della corretta determinazione della somma indicata, la quale era stata calcolata come percentuale residua del contributo inizialmente ammesso in via provvisoria e ciò in assenza del prescritto collaudo e prescindendo del tutto dalle spese effettivamente sostenute e rendicontate con validi titoli di spesa e documenti attestanti i relativi pagamenti. Ha sottolineato l'appellante che da parte del primo giudice non fosse sufficiente il generico richiamo in sentenza alla produzione, ad opera della società attrice, delle fatture e delle lettere liberatorie, occorrendo anche che lo stesso giudice controllasse in dettaglio la idoneità e la completezza della documentazione contabile presentata, documentazione che la , come comprovato dalle missive allegate all'incarto processuale, aveva Parte_1
ripetutamente riconosciuto insufficiente a consentire il rilascio del certificato di collaudo delle opere da parte della competente Commissione.
7.1 Il motivo di gravame è fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza dal Tribunale di TE, la sin Parte_1
dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado depositata il 22.11.2010 ha eccepito la mancata produzione, da parte della società beneficiaria del contributo, di tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento per la liquidazione delle quote residue del contributo concesso in via provvisoria, rimarcando come la non completa produzione documentale avesse impedito alla Commissione di collaudo di rilasciare il certificato di competenza una volta ultimati i lavori da parte della società attrice.
Anche nella memoria di costituzione depositata il 7.6.2011 nel procedimento d'urgenza ex art.700
c.p.c. promosso dal ed iscritto al n.1904- Controparte_1
1/10 R.G. la ha contestato la completezza ed idoneità della documentazione Parte_1
prodotta dalla società ricorrente a supporto della pretesa azionata, riservando le pagine 13, 14, 15 e
16 della memoria stessa ad una dettagliata descrizione dei profili critici e dei limiti probatori di consistente parte della documentazione contabile prodotta dalla menzionata società, profili critici e limiti probatori a cui il non ha inteso Controparte_1
opporre significative e specifiche obiezioni né nel procedimento incidentale d'urgenza, né nel pag. 30 giudizio di merito.
Ne consegue che in sede di decisione della controversia il Tribunale di TE fosse tenuto, innanzitutto, a verificare se la documentazione contabile prodotta in giudizio dal
[...] fosse completa e rispondesse alle prescrizioni della Controparte_1
normativa di riferimento ed a quelle della Determinazione dirigenziale n.05C.1999/D.510 del
6.7.1999 di concessione del contributo perché la Commissione appositamente nominata dalla potesse senz'altro procedere al collaudo finale dell'opera ed al rilascio della Parte_1
relativa certificazione, a cui era subordinata la liquidazione del saldo finale del contributo. In secondo luogo, il Tribunale di TE avrebbe dovuto accertare se alla stregua della predetta documentazione contabile (o di quella parte della documentazione stessa ritenuta conforme alle prescrizioni della normativa di riferimento ed a quelle della Determinazione Dirigenziale
n.05C.1999/D.510 del 6.7.1999) la somma effettivamente spettante al Controparte_1 fosse pari a quella di € 613.550,80, oltre interessi moratori, come
[...]
richiesta nella citazione introduttiva del giudizio.
Tale attività di verifica e di accertamento è stata del tutto omessa dal giudice di prime cure, sicché la determinazione della somma di € 613.550,80, oltre interessi moratori, quale oggetto di pagamento di cui alla pronuncia di condanna resa nei confronti della appare Parte_1
sprovvista di qualsiasi adeguata motivazione.
Né ha pregio lo svolgimento in questa sede dell'attività di verifica e di accertamento in discorso, giacché le argomentazioni già diffusamente esposte in occasione dello scrutinio del quarto e del quinto motivo di impugnazione valgono da sole ad escludere che, in considerazione degli elementi qualificanti della domanda azionata in primo grado dal Controparte_1
e del tenore delle difese articolate dalla , sia mai sorto in
[...] Parte_1
capo alla stessa un obbligo giuridico di procedere alla liquidazione del Parte_1
contributo in riferimento al secondo ed ultimo S.A.L. ed alla liquidazione del saldo finale del contributo e, di conseguenza, che sia ravvisabile, a carico dell'Ente pubblico, una responsabilità contrattuale da inadempimento o da violazione dei canoni di correttezza e buona fede nei termini prospettati nella sentenza impugnata. Tanto è già sufficiente all'accoglimento del gravame senza che occorra approfondire, attraverso lo studio delle emergenze processuali, l'indagine volta all'accertamento della effettiva misura della somma eventualmente dovuta al
[...]
a titolo di liquidazione delle anzidette residuali quote del Controparte_1
contributo concesso in via provvisoria.
Del resto, difettando nell'incarto processuale la copia della documentazione contabile asseritamente depositata dal negli uffici regionali, è Controparte_1
pag. 31 preclusa in questa sede ogni verifica in merito alla idoneità di detta documentazione ad assurgere, in tutto o in parte, a valido titolo giustificativo della spesa e, quindi, è impedita ogni valutazione circa la correttezza della determinazione della somma di € 613.550,80, come pretesa dalla società beneficiaria del contributo.
*
8.0 Con un ottavo motivo di impugnazione la ha contestato la decisione del Parte_1
Tribunale di TE di rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso ente pubblico nei confronti del e volta ad ottenere la Controparte_1
condanna della società attrice alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di anticipazione del contributo concesso, somme quantificabili in € 1.431.618,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di avvenuto pagamento delle singole anticipazioni sino all'effettivo soddisfo.
Ha sostenuto l'appellante che, pur a voler condividere l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, il giudice di prime cure fosse tenuto comunque a considerare i fatti dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione riconvenzionale tesa a produrre l'effetto di impedire l'accoglimento della pretesa avversaria.
8.1 Il motivo di gravame è infondato.
Con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado in data 22.11.2010 la
, in relazione al medesimo rapporto obbligatorio dedotto dalla società attrice a Parte_1
base della pretesa azionata con la citazione introduttiva, sul presupposto del mancato adempimento, da parte della società medesima, dell'obbligo di produrre l'integrale documentazione reiteratamente sollecitata dagli uffici regionali e dalla Commissione di collaudo ai fini del collaudo delle opere realizzate, ha spiegato domanda riconvenzionale mirante ad ottenere la condanna del
[...] alla restituzione di tutte le somme percepite a Controparte_1
titolo di anticipazione del contributo concesso, somme quantificabili in € 1.431.618,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di avvenuto pagamento delle singole anticipazioni sino all'effettivo soddisfo.
Ad avviso dell'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità, la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che il convenuto intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore (cfr. Cass. Sez. 3, 07/11/2023, n. 31010; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7592 del
21/03/2024).
Tanto vale a significare che se il deducente con la sua istanza processuale si limiti a richiedere il pag. 32 rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione;
se, invece, egli tenda ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale.
In applicazione degli esposti principi, non può revocarsi in dubbio che nel caso di specie la
[...]
abbia formulato una vera e propria domanda riconvenzionale, pretendendo dal giudice la Parte_1
pronuncia con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, avente ad oggetto, appunto, la condanna della parte attrice alla restituzione della somma di € 1.431.618,52, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Né può essere riconosciuto spazio operativo ai principi enunciati dalle massime giurisprudenziali
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21472 del 25/10/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9044 del 15/04/2010) evocate dalla EG alle pagine 22 e 23 dell'atto di appello a supporto del proposto Parte_1
motivo di gravame.
Invero, la massima tratta da Cass. n.21472/2016 è riferita all'ipotesi in cui il convenuto chieda, in via riconvenzionale, accertarsi l'esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dall'attore, sull'assunto che da ciò ne deriverebbe la nullità o l'inefficacia, totale o parziale, o comunque un effetto estintivo, impeditivo o modificativo dei diritti fatti valere dall'attore medesimo. Per converso, nel caso in esame la non ha allegato l'esistenza di un Parte_1
rapporto contrattuale diverso da quello prospettato dalla società attrice e, soprattutto, la considerazione della domanda come eccezione riconvenzionale seguita dal riscontro del mancato adempimento, da parte del dell'obbligo Controparte_1 di produrre l'integrale documentazione reiteratamente sollecitata dagli uffici regionali giammai avrebbe potuto condurre, come auspicato dall'ente pubblico appellante, all'accertamento della insussistenza dei presupposti di legge per la conservazione, da parte della società attrice, dei benefici concessi e già erogati.
Quanto alla massima desunta da Cass. n.9044/2010 come riportata, in carattere corsivo, a pagina 23 dell'atto di appello, essa non si identifica con quella corretta e reale tratta dalla sentenza della Corte di Cassazione, che è così formulata: “L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l'eccezione riconvenzionale relativa all'onerosità del rapporto, essendo quest'ultima
pag. 33 necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l'una come progressione difensiva dell'altra”.
Tanto premesso, vale ancora una volta ribadire che la “stessa situazione” sulla quale domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale si basavano nella prospettazione della
[...]
era il venir meno del diritto alla conservazione del contributo pubblico già concesso ed Parte_1 erogato in via provvisoria, situazione che nelle intenzioni dell'ente appellante avrebbe giustificato la pronuncia di “una sentenza meramente dichiarativa della sussistenza del diritto della Pt_1 alla ripetizione dell'indebito e del corrispondente obbligo della società attrice in primo grado alla restituzione del contributo” (v. pag. 22 dell'atto di gravame). Ne consegue che un'eccezione riconvenzionale basata sull'esposta “situazione” non potesse essere funzionale al rigetto della domanda azionata dal perché tale Controparte_1
domanda mirava a conseguire il pagamento del contributo non ancora erogato dall'ente pubblico.
Una volta qualificata in termini di domanda riconvenzionale la pretesa restitutoria avanzata dalla nei confronti del con Parte_1 Controparte_1
la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado in data 22.11.2010, deve rilevarsi che essa, come riconosciuto dalla stessa appellante, era inammissibile.
Ai sensi del combinato disposto degli artt.166 e 167 c.p.c., la parte convenuta che intenda spiegare domanda riconvenzionale deve proporre quest'ultima, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta che va depositata in cancelleria all'atto della costituzione in giudizio la quale deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di citazione ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art.168 bis co.5 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'art.166 c.p.c., coordinato con il successivo art.167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art.168-bis co.5 c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore, escludendo, quindi, che il rinvio d'ufficio dell'udienza, a norma dell'art.168-bis co.4
c.p.c., determini la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e, quindi, per la proposizione della domanda riconvenzionale.
Nel caso di specie, emerge dall'incarto processuale che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio civile iscritto al n.1904/10 R.G. l'udienza di prima comparizione delle parti fosse stata fissata per il giorno 10.12.2010, che la si sia costituita in giudizio con comparsa Parte_1
depositata il 22.11.2010 contemplante la domanda riconvenzionale nei confronti del
[...]
che l'udienza di prima comparizione delle parti Controparte_1
pag. 34 come fissata nell'atto di citazione si sia tenuta proprio il giorno 10.12.2010 e, quindi, che non sia stato adottato dal giudice designato per la trattazione della causa alcun decreto di differimento della data della prima di udienza di comparizione ai sensi dell'art.168 bis co.5 c.p.c.
Pertanto, essendosi la costituitasi nel giudizio di primo grado senza il rispetto Parte_1 del termine previsto a pena di decadenza dall'art.166 c.p.c., la pretesa azionata in via riconvenzionale nei confronti del deve Controparte_1
riconoscersi inammissibile perché tardivamente proposta.
*
9.0 Con un nono ed ultimo motivo di impugnazione la ha contestato la decisione Parte_1
del Tribunale di TE di rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso ente pubblico nei confronti della terza chiamata in causa, successivamente Controparte_3 Controparte_2
Ha sostenuto l'ente pubblico appellante che nel procedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.
[...]
iscritto al n.1904-1/10 R.G. il giudice avesse autorizzato la chiamata in causa della Compagnia di
Assicurazioni, al fine di consentire alla di escutere la fideiussione prestata a Parte_1
garanzia delle somme anticipate in favore del Controparte_1
e che detta domanda riconvenzionale di garanzia dovesse considerarsi validamente confluita e
[...]
traslata nel giudizio ordinario principale per espressa disposizione di rinvio contenuta nell'ordinanza emessa dal Tribunale di TE il 2.7.2012 a definizione del procedimento cautelare ex art.700 c.p.c.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, in sede di decisione nel merito della controversia principale il
Tribunale di TE avrebbe dovuto pronunciarsi sulla indicata domanda riconvenzionale di garanzia.
9.1 Il motivo di gravame è infondato.
Acquisita pacificamente la circostanza che la esclusivamente nell'ambito del Parte_1 procedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. iscritto al n.1904-1/10 R.G. abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia di Assicurazioni, giova subito rimarcare che il Tribunale di TE nell'ordinanza emessa il 2.7.2012 a definizione del menzionato procedimento cautelare si è pronunciato nel senso dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale di garanzia perché sprovvista dei requisiti di legge necessari a qualificarla come domanda cautelare ex art.700 c.p.c. e si è limitato ad aggiungere che la domanda stessa avrebbe potuto costituire oggetto di trattazione nel giudizio di merito.
Tale pronuncia non è valsa a far validamente confluire e traslare nel giudizio ordinario principale la domanda riconvenzionale di garanzia, come assunto dalla . E ciò per l'evidente Parte_1 motivo che, a prescindere dai contenuti dell'ordinanza emessa il 2.7.2012, il procedimento pag. 35 d'urgenza ex art.700 c.p.c., promosso in pendenza del giudizio di merito, è autonomo e distinto dal procedimento principale, di tal chè le domande (aventi, di regola, petitum cautelare) avanzate nel primo procedimento non possono trasmigrare nel secondo.
Diversamente opinando, si consentirebbe un uso distorto dello strumento processuale ex art.700
c.p.c. per articolare nell'ambito del procedimento cautelare domande ed eccezioni nuove al solo scopo di vedere le stesse poi confluire automaticamente nel procedimento ordinario di merito, così eludendo la rigorosa disciplina processuale dei termini perentori per la proposizione delle domande e delle eccezioni in senso stretto.
Orbene, a norma degli artt.166, 167 e 269 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), il convenuto che intenda chiamare in causa un terzo deve, a pena di decadenza, costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione deve fare dichiarazione dell'intenzione di chiamare in causa un terzo chiedendo anche il differimento dell'udienza di prima comparizione e, poi, deve provvedere alla chiamata del terzo mediante citazione a comparire nell'udienza fissata dal giudice, osservati i termini ex art.163 bis c.p.c.
È stato già messo in evidenza che la si è costituita nel giudizio di primo grado Parte_1
con comparsa depositata il 22.11.2010 senza il rispetto del termine previsto a pena di decadenza dall'art.166 c.p.c. e, inoltre, nella comparsa di costituzione non ha manifestato la volontà di chiamare in causa la né ha mai chiesto al giudice il differimento dell'udienza Controparte_3
di prima comparizione al fine di estendere il contraddittorio nei confronti della Compagnia di assicurazioni.
Di conseguenza, la era decaduta dal potere di chiamare in causa la Compagnia di Parte_1
assicurazione nel giudizio principale e tale decadenza non poteva certamente essere superata o elusa attraverso la formulazione dell'istanza di chiamata in causa nell'ambito del procedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. iscritto al n.1904-1/10 R.G.
Pertanto, è corretta la decisione del Tribunale di TE di considerare inammissibile la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione come operata dalla . Parte_1
*
10 In conclusione, l'appello proposto dalla merita di essere accolto nei termini Parte_1
di cui alla motivazione che precede, sicchè, in parziale riforma della sentenza n.666/2022 emessa il
27.5.2022 dal Tribunale di TE e pubblicata il 3.6.2022, va innanzitutto rigettata la domanda avanzata dal con atto di citazione Controparte_1
notificato in data 26.7.2010, introduttivo del giudizio iscritto al n.1904/10 R.G., ed intesa ad ottenere la condanna della , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1
pag. 36 al pagamento della somma di € 613.550,80 (pari a £ 1.188.000.000), oltre interessi e rivalutazione, a titolo di saldo (corrispondente al 30% del totale) del contributo regionale provvisoriamente determinato e riconosciuto per la realizzazione di un Centro Turistico Sportivo nel Comune di Nova
Siri, alla località Cardinale, contributo erogato nell'ambito di interventi destinati alla creazione di infrastrutture a supporto del Sistema Turistico della EG . Parte_1
Va, altresì, rigettata la medesima domanda come reiterata dal Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 15.1.2019 introduttivo del giudizio
[...]
iscritto al n.174/19 R.G., domanda che nella nuova articolazione implicava la preventiva disapplicazione del provvedimento di revoca del contributo concesso, provvedimento assunto dalla con Determinazione Dirigenziale n.15AA.2017/d.00209 del 17.2.2017. Ne Parte_1
consegue che vada annullata la pronuncia di inefficacia del provvedimento di revoca del contributo concesso, pronuncia resa dal Tribunale di TE.
Per converso, la sentenza n.666/2022, emessa il 27.5.2022 dal Tribunale di TE e pubblicata il
3.6.2022, va confermata quanto alla decisione di rigetto della pretesa risarcitoria azionata dal
[...]
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
(decisione, peraltro, mai impugnata e, quindi, già divenuta irrevocabile) e quanto alla decisione di rigetto (rectius, di inammissibilità) delle domande riconvenzionali spiegate dalla Parte_1 nei confronti, rispettivamente, del e di Controparte_1
successivamente terza chiamata in causa nel Controparte_3 Controparte_2 procedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. iscritto al n.1904-1/10 R.G.
*
11.0 In punto di regolamentazione delle spese di lite vanno tenuti distinti il rapporto processuale tra il e la Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
e quello tra la e la Compagnia di assicurazioni. Parte_1
11.1 Con riguardo al primo rapporto processuale, atteso l'accoglimento dell'appello proposto dalla
, la regolamentazione delle spese di lite va operata tenendo conto dell'esito Parte_1
complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege"
pag. 37 della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata infondatezza della domanda azionata in primo grado dal nei confronti Controparte_1
della EG , le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a Parte_1 carico esclusivo del , in Controparte_1
quanto parte soccombente. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Con riferimento alla liquidazione delle spese, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore della nel giudizio di Parte_1
primo grado, esauritosi nel vigore del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali ivi previste, in riferimento al valore della causa (valore: € 613.550,80; scaglione da €
260.000,01 ad € 520.000,00 oltre incremento nella misura del 10% ex art.6 D.M. 10.3.2014 n.55, per lo scaglione da € 520.000,00 a € 1.000.000,00), applicando i valori minimi in considerazione della non eccessiva complessità della controversia.
Per converso, le attività esplicate dal difensore della nell'ambito del presente Parte_1 giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, sempre in riferimento al valore della causa (valore: €
613.550,80; scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00 oltre incremento nella misura del 10% ex art.6 D.M. 10.3.2014 n.55, per lo scaglione da € 520.000,00 a € 1.000.000,00), applicando i valori pag. 38 minimi in considerazione della non eccessiva complessità della controversia.
11.2 Con riguardo al rapporto processuale tra la e la atteso Parte_1 Controparte_2 il rigetto dell'appello proposto dall'Ente pubblico nei confronti della Compagnia di assicurazioni, va confermata la decisione del Tribunale di TE avente ad oggetto la condanna della
[...]
al pagamento, in favore di delle spese processuali riferite al Parte_1 Controparte_2
giudizio di primo grado e va pronunciata la condanna dello stesso Ente pubblico al pagamento, in favore della Compagnia di assicurazioni, delle spese processuali riferite al presente giudizio di impugnazione, spese da liquidarsi nel rispetto dei nuovi parametri introdotti dal Decreto
Ministeriale 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore: € 613.550,80; scaglione da
€ 260.000,01 ad € 520.000,00 oltre incremento nella misura del 10% ex art.6 D.M. 10.3.2014 n.55, per lo scaglione da € 520.000,00 a € 1.000.000,00).
P.Q.M.
La Corte di Appello di TE – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.666/2022, emessa il 27.5.2022 dal Tribunale di TE in composizione monocratica e pubblicata il 3.6.2022, proposto dalla , in persona del Presidente e Parte_1
legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 18.7.2022 nei confronti del
[...]
e di in Controparte_1 Controparte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dalla , in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 18.7.2022 nei confronti del
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.666/2022, emessa il
27.5.2022 dal Tribunale di TE in composizione monocratica e pubblicata il 3.6.2022:
a) rigetta la domanda avanzata in primo grado dal Controparte_1
nei confronti della con atto di citazione notificato in data
[...] Pt_1 Parte_1
26.7.2010 introduttivo del giudizio iscritto al n.1904/10 R.G.;
b) rigetta la domanda avanzata in primo grado dal Controparte_1
nei confronti della con atto di citazione notificato in data
[...] Pt_1 Parte_1
15.1.2019 introduttivo del giudizio iscritto al n.174/19 R.G.;
c) annulla la declaratoria di inefficacia del provvedimento di revoca del contributo concesso, provvedimento assunto dalla con Determinazione Dirigenziale Parte_1
n.15AA.2017/d.00209 del 17.2.2017;
d) condanna il , in Controparte_1
pag. 39 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della , in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 16.481,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Conferma nelle restanti statuizioni la sentenza n.666/2022, emessa il 27.5.2022 dal
Tribunale di TE in composizione monocratica e pubblicata il 3.6.2022;
- Rigetta l'appello proposto dalla , in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante p.t., con atto di citazione notificato in data 18.7.2022 nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t.; CP_2
- Condanna il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della , in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 15.607,00, di cui € 2.529,00 per esborsi ed € 13.078,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e
CAP come per legge;
- Condanna la , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante p.t., delle Controparte_2
spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 13.078,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA
e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12.6.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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