Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere dott. Marcello Travaglione Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 116/2024, promossa da:
C.F. , C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
.F. , C.F. e Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
C.F. , con l'Avv. Sabino IACOBONE, C.F. Parte_5 C.F._5
, pec: C.F._6 Email_1
APPELLANTI
Contro
:
(C.F. ), con l'Avv. Vincenzo PRINCIGALLI, Controparte_1 C.F._7
pec: Email_2
APPELLATO - APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
(C.F. ), con l'avv. Carmela PERSIA (c.f.: Controparte_2 C.F._8
), pec: C.F._9 Email_3
RO DO (C.F. ) -non costituito- C.F._10
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 1787/2023, del Tribunale di TRANI, pubblicata l'08/12/2023, resa nel giudizio RGN. 3647/2017.
pagina 1 di 9
Con atto di citazione notificato il 09.06.2017 gli odierni appellanti convenivano in giudizio il sig.
quale titolare dell'omonima autorimessa sita in Canosa di Puglia alla via Lavello n. CP_1
21, per sentirlo condannare al risarcimento del danno dagli stessi subiti per effetto dell'incendio verificatosi in data 05.11.2016, alle ore 07:30 circa, presso l'autorimessa, la cui causa era rimasta ignota, ove erano depositate macchine e attrezzature agricole di loro proprietà, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'evento incendio de quo è da ascriversi in via esclusiva alla condotta omissiva del titolare e legale rappresentante dell'autorimessa , il quale nella CP_1
qualità di custode ha omesso di attuare, sulle res, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitare
l'evento incendio;
dichiarare tenuto e di conseguenza condannare il , nella qualità di CP_1 titolare e legale rappresentante pro tempore dell'Autorimessa a rifondere la complessiva CP_1 somma di € 52.871,48 così attribuita: € 8.450,00 in favore di € 10.445,35 in favore di Parte_1
; € 9.753,74 in favore di € 8.372,39 in favore di ed € Parte_2 Parte_3 Parte_4
15.850,00 in favore di , oltre rivalutazione ed interessi in misura legale dalla Parte_5
domanda al soddisfo;
con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio il sig. opponendosi all'accoglimento delle avverse domande CP_1 deducendo che l'incendio aveva avuto origine dall'area assegnata alla sig.ra de Parte_5 facto in uso al coniuge sig. RO DO il quale l'aveva destinata ad una rudimentale officina con utensili elettrici alimentati da un filo conduttore allacciato ad una presa elettrica;
che l'incendio si era poi propagato nell'area in uso ai sigg.ri e a causa della illecita Pt_3 Pt_1
detenzione da parte di questi ultimi di carburante per autotrazione e che, pertanto, era da escludere la responsabilità del custode, attesa l'alterazione improvvisa dello stato dei luoghi e la condotta colposa degli stessi danneggiati e che, in ogni caso, il danno sarebbe inesistente, ad eccezione di quello subito dal sig. atteso che tutti gli attori avevano prelevato i propri mezzi alle ore 06:00, Controparte_2 prima della verificazione dell'evento dannoso, mentre alcun risarcimento sarebbe spettante per altro materiale indebitamente introdotto nei locali in uso;
chiedeva e veniva autorizzato a chiamare in causa il sig. RO DO per sentirlo, in via riconvenzionale “condannare a garantire e manlevare il convenuto da qualsiasi responsabilità in ordine ai pretesi danni invocati dagli attori ed, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, venga condannato al relativo risarcimento se e in quanto dovuto e venga altresì comunque condannato a risarcimento dei danni subiti dal convenuto, come innanzi quantificati”
pagina 2 di 9 Il RO si costituiva a sua volta in giudizio contestando la domanda spiegata nei suoi confronti, deducendo che egli si era recato il giorno del sinistro presso l'autorimessa alle ore 5,30 circa, insieme a 3 operai, aveva prelevato i mezzi di proprietà del coniuge e abbandonato l'area alle ore 5,30-
5,40; e che le fiamme, verificatesi intorno alle 7,10, erano originate dall'area in uso a
[...]
, che aveva allocato il proprio mezzo agricolo, al quale aveva “fatto rifare il motore e tutto CP_2
l'impianto elettrico”; quindi, chiedeva e veniva autorizzato alla chiamata in causa del sig.
[...]
“Al fine di stabilire se e in quale misura, in concorso con gli altri attori e del Controparte_2
convenuto, abbia concorso a cagionare l'evento pregiudizievole di danneggiamento a seguito di incendio” e “affinché venga accertata, in concorso con gli altri, attori e convenuto, la propria responsabilità in ordine ai danni occorsi”, e concludeva per sentir: “1. rigettare la domanda di parte convenuta chiamante in causa Signor perché temeraria, infondata in fatto e in diritto per CP_1
l'effetto;
2. Condannare parte convenuta chiamate in causa alle spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva, anche il sig. eccependo la propria estraneità all'evento, atteso che egli aveva CP_2 depositato il proprio mezzo agricolo circa un mese prima dell'incendio, con la batteria staccata e che il mezzo era stato riparato nella sola parte meccanica nell'agosto del 2016, e che il sinistro era da attribuire alla condotta colposa del sig. RO, che aveva adibito lo spazio in uso al coniuge ad una rudimentale officina.
All'esito dell'istruttoria, dopo l'acquisizione documentale e lo svolgimento della prova testimoniale, il
Tribunale così statuiva: “1) rigetta la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) rigetta la domanda riconvenzionale articolata dal convenuto, per le ragioni di cui in parte motiva;
3) compensa le spese di lite tra gli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e il convenuto;
4) condanna gli attori
[...] Parte_5 CP_1 Parte_1
, , e il convenuto , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1
in solido tra loro, a rifondere in favore dei terzi chiamati NO DO e Controparte_2
le spese di lite, che liquida, per ciascuno, in euro 14.000,00 per compenso professionale al
[...] difensore, oltre r.f.s.g. al 15% ed oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge”.
Censuravano la sentenza, con atto di appello notificato il 25.01.2024, i sigg.ri Parte_1
, e per Violazione e/o falsa Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 2051 c.c. - Motivazione errata, oltre a dolersi dell'Erronea condanna alle spese di lite. Errata interpretazione della norma vigente.
Si costituiva il che contestava i motivi di gravame e spiegava appello incidentale censurando CP_1
la sentenza di primo grado laddove poneva a suo carico, in solido con gli attori, il pagamento delle pagina 3 di 9 spese e competenze in favore dei chiamati in causa NO e e concludeva per sentir: CP_2
“Rigettare la domanda avanzata dagli appellanti confermando sul punto la Sentenza impugnata. In accoglimento dello spiegato appello incidentale riformare la Sentenza escludendo dal CP_1
novero dei soggetti condannati in via solidale al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di e disporre la integrale compensazione delle spese e competenze del Controparte_2
giudizio di primo grado tra e NO DO. Condannare gli appellanti e i CP_1 chiamati in causa al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Resisteva lo che contestava i motivi d'appello e concludeva per il rigetto del proposto CP_2
gravame principale nonché della domanda in via incidentale con vittoria di spese.
Non si costituiva il RO.
La Corte, dopo aver rigetto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza, all'esito dell'udienza del 27.11.2024, svoltasi telematicamente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite nelle note di trattazione, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentano gli appellanti, col primo motivo, che, la responsabilità dell'evento incendio andava individuata nella condotta omissiva del custode dei detti beni, il quale risponde al principio generale della responsabilità per danno da cose che ha in custodia non potendo, tra l'altro, invocare esimenti alcune atteso che dalle risultanze delle dichiarazioni rilasciate dal Comandante dei Vigili del Fuoco di
Bari prot. N. 20136 del 09.11.2016 (intervento 11355/2016) è emerso che le cause dell'incendio sono rimaste ignote poiché non è stato possibile risalire alle stesse per mancanza di elementi;
per andare esente da responsabilità il custode avrebbe dovuto individuare, positivamente il caso fortuito, ossia l'intervento di un fattore esterno di per sé solo capace di produrre l'eventus damni, onde restano a suo carico le c.d. “cause ignote”, evidenziando, inoltre, che i locali che ospitavano i mezzi agricoli e attrezzature agricole varie degli attori non erano assolutamente muniti di impianto anti incendio, né tantomeno erano corredati di un impianto elettrico di illuminazione a norma.
La censura NON convince.
Può senz'altro condividersi che la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, secondo la ormai più accreditata interpretazione dell'art. 2051 c.c., non sia fondata sulla colpa presunta, ma costituisca una vera e propria fattispecie di responsabilità oggettiva, con la conseguenza che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente dimostrare di non essere in colpa, ma dovrà dimostrare la ricorrenza del caso fortuito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11227/2008 e Cass. 12427/2008); però, sia pure con l'agevolato regime probatorio in favore del danneggiato previsto dalla norma in pagina 4 di 9 questione, è tuttavia richiesto, a chi agisce a termini della stessa -secondo il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 co. 1 c.c.- di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nello specifico, agli attori compete di provare, secondo il paradigma normativo invocato, il rapporto di custodia in relazione alla cosa -nel caso di specie, all'autorimessa- in capo al soggetto convenuto, la verificazione del danno, nonché la provenienza del danno dalla stessa autorimessa custodita. La norma non esonera affatto il danneggiato dall'onere di provare prima che al convenuto competa, per scagionarsi, di fornire la prova del fortuito, un efficace nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno lamentato (cfr. Cass. n. 8106/2006).
L'accertamento del nesso di causalità deve soddisfare due presupposti: a) l'evento di danno deve essersi posto quale conseguenza ordinaria e normale del fatto;
b) la sequenza causale non deve essere stata alterata da fattori esterni eccezionali ed imprevedibili, tali da «neutralizzarla». Ne consegue che, anche nelle ipotesi in cui il custode abbia omesso di attuare, sulla res, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitare nocumento, la causa efficiente sopravvenuta, che presenti i requisiti dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, e semprechè capace di generare da sola l'evento, interrompe il nesso eziologico, ancorchè dipendente dall'azione (od omissione) colpevole della vittima o di un terzo.
La condotta del custode non assume, dunque, alcun rilievo ai fini della prova della causalità, non implicando la nozione di custodia uno specifico obbligo di «vigilare», analogo a quello gravante sul depositario. Ciò che importa è la relazione intercorrente tra il custode e la res dannosa;
ed, invero, il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il casus fortuitus appunto, che si spiega non sul comportamento del responsabile, ma sulle modalità di causazione del danno, sì da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anzichè alla cosa che ne è fonte immediata, l'eventus damni in concreto verificatosi. Quanto al contenuto della prova del nesso eziologico tra il danno e la cosa, esso si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa, non già nell'accertamento dell'assenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di «governo» del custode. Ma, si badi, occorre, pur sempre, che la vittima individui, in maniera inequivoca, la res che ha determinato il pregiudizio;
non si richiede, invece, l'identificazione della causa specifica che, agendo su di essa, ha effettivamente cagionato il nocumento. Perchè il custode possa essere chiamato a rispondere ex art. 2051 c.c., la cosa deve, altresì, aver prodotto, direttamente, il danno;
è, invece, irrilevante che vi abbia costituito una semplice occasione. Perché il fattore esterno interrompa la relazione causale tra la cosa e il danno, il custode deve dare la dimostrazione positiva del fortuito, non potendosi giovare dell'ignoranza dello stato della cosa o dell'incertezza circa la causa dell'evento, di guisa che resta a suo pagina 5 di 9 carico il c.d. «fatto ignoto». In merito la giurisprudenza di legittimità ha affermato l'esistenza di un sostanziale parallelismo tra la prova liberatoria di cui all'art. 1558 c.c. e quella dell'art. 2051 c.c.; così, nel caso specifico dell'incendio, non è sufficiente che questo possa essere attribuito ad una o ad altra delle varie cause fortuite prospettate in via d'ipotesi per poterne dedurre che sia stato osservato il dovere di custodia inteso come diligente esercizio del potere di vigilanza sulla res. La causa ignota, ad ogni modo, non va confusa con la mancanza della prova del rapporto di causalità, presupponendo pur sempre che la cosa sia stata elemento condizionante nella verificazione dell'evento. Un profilo particolare del caso fortuito è rappresentato dal fatto del terzo o del danneggiato: perché determini l'esonero di responsabilità del custode, è necessario che si ponga come dotato di un impulso causale autonomo rispetto alla sfera di azione del custode, e presenti i requisiti della eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità; sempreché il terzo o il danneggiato non abbia fatto un uso improprio o anomalo della cosa, evidente ed immediatamente percepibile da chiunque, escludendosi in tal caso qualsiasi responsabilità del custode. A giudizio della giurisprudenza, infatti, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'utilizzo della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di uso estraneo alla sua naturale destinazione e non conforme alle sue caratteristiche strutturali, la cui pericolosità sia talmente evidente da chiunque, da renderla del tutto imprevedibile, sì da escludere il rapporto di causalità.
Orbene nel caso in esame, come evidenziato dal giudice di prime cure, il danno non è stato cagionato dalla cosa custodita in sé, ma dall'incendio, e l'individuazione della causa scatenante del rogo (oggetto di contesa tra le parti e alla base anche della domanda riconvenzionale e delle chiamate in causa dei terzi) assurge ad elemento decisivo nell'accertamento del nesso eziologico tra cosa e danno, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
Infatti, non è stata fornita prova dalle parti attrici che l'incendio sia stato provocato direttamente dall'autorimessa (ad esempio perché divampato dall'impianto elettrico del garage o da sue parti strutturali); ne dall'indagine istruttoria (prove orali, verbale VVFF vigili, documentazione in atti) è stato possibile individuare la causa dell'incendio e, neanche configurabilità di ipotesi causali alternative, costituite ad esempio dalla condotta dei terzi chiamati NO e/o . CP_2
In ogni caso anche voler ritenere una responsabilità del per la mancata adozione dell'impianto CP_1
antincendio come invocato dagli appellanti in via principale la domanda risulta comunque sfornita di prova in punto di quantum.
Gli attori, infatti, come peraltro rilevato dal Tribunale si sono limitati a indicare i danni, facendone una quantificazione monetaria e “rimandando alle allegate fatture e preventivi”.
pagina 6 di 9 Giova ricordare che “Sul danneggiato -che formuli una richiesta risarcitoria- grava l'onere (ex art.
2697 c.c.) di dimostrare il danno patito. La suddetta dimostrazione non si ritiene assolta mediante neppure la mera allegazione di una fattura, in quanto è necessaria quantomeno la presenza di una quietanza che dimostri l'effettivo pagamento ovvero la produzione di ulteriori documenti a supporto”.
(Cass. ordinanza 27 settembre 2017 - 12 febbraio 2018, n. 3293).
La fattura (quindi, ancor meno il preventivo di spesa) non può considerarsi, di per sé, documento probatorio a tutti gli effetti bensì, come anche è stato rilevato, fungere da elemento indiziario. L'esame dei documenti offerti dagli attori, come puntualmente argomentato dal giudice di prime cure, non consente di ritenere dimostrato alcun danno, trattandosi per lo più di preventivi, alcuni dei quali scritti
a mano e/o privi di intestazione o di destinatario, in cui non è chiaro il riferimento alle merci vendute
e/o alle lavorazioni effettuate e (soprattutto) alla riferibilità diretta a specifici beni degli attori e, dall'altro, non è stata fornita la prova che tali beni fossero proprio quelli ricoverati presso
l'autorimessa. Neppure dal verbale dei VVFF può desumersi l'entità dei danni sofferti dagli odierni appellanti.
La richiesta di una CTU che secondo l'assunto degli appellanti, avrebbe comprovato il nesso eziologico tra la res ed il danno arrecato, oltre a meglio comprovare e quantificare i lamentati danni dell'attore,
è inammissibile, in quanto la Consulenza non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo; il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati,
Neppure, per la quantificazione dei danni, è applicabile il criterio ex art. 1226 c.c. che ha natura suppletiva;
vi si può ricorrere solo se l'impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole
(Cassazione n. 26051/2020).
Col secondo motivo gli appellanti lamentano l'ingiusta condanna, alla rifusione delle spese di lite in favore dei terzi chiamati NO DO e . Controparte_2
Analoga censura ha svolto, con appello incidentale, il dolendosi della condanna, in solido con CP_1
gli attori, al pagamento delle spese e competenze in favore dei chiamati in causa NO e CP_2
evidenziando che aveva addirittura ristorato lo CP_2
pagina 7 di 9 Giova il richiamo alla recentissima ordinanza n. 6144/2024 della Suprema Corte secondo la quale: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
Non si ravvisano elementi per ritenere che la chiamata in causa del terzo, sulla base della prospettazione (ex ante) dei fatti allegati a base della domanda di parte attrice e delle difese della parte convenuta, fosse del tutto arbitraria, in quanto priva di una logica e ragionevole connessione con tale domanda, al punto da potersi ritenere addirittura del tutto eccentrica rispetto alla stessa e da costituire, quindi, un vero e proprio abuso dello strumento processuale e del diritto di difesa.
Alla luce di tali principi la statuizione del Tribunale appare corretta relativamente alla condanna in solido degli attori e del convenuto al pagamento delle spese liquidate in favore del terzo CP_1
chiamato RO DO (chiamato in causa dal e dei soli attori nei confronti del CP_1
terzo chiamato (a sua volta chiamato in causa dal terzo chiamato Controparte_2
RO) atteso che, il convenuto come da transazione stragiudiziale in atti, aveva già CP_1
risarcito lo , e pertanto appare evidentemente ingiusta la condanna di esso al CP_2 CP_1
pagamento delle spese processuali in favore di un parte che aveva risarcito e che peraltro è stata chiamata in causa da un terzo.
La sentenza sul punto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, deve essere riformata revocando la condanna di al pagamento delle spese e competenze del giudizio in CP_1
favore di Controparte_2
L'appello principale viene, invece, integralmente rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico degli appellanti in solido e liquidate in favore di ex DM 147/22 scaglione fino ad € 260.000,00 minimo CP_1 di tariffa ed in favore di ex DM 147/22 scaglione fino ad € 26.000,00 Controparte_2 minimo di tariffa (vertendosi delle sole spese legali liquidate in € 14.000,00); compensa le spese di lite tra e nulla in favore del RO non costituitosi. CP_1 Controparte_2
Trattandosi di appello proposto successivamente al 30.01.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al
RGN. 116/2024, promosso, con atto di citazione notificato il 25.01.2024, da Parte_1
e contro Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
RO DO e e sull'appello incidentale Controparte_2 CP_1
spiegato da quest'ultimo, per la riforma della sentenza n. 1787/2023, del Tribunale di TRANI, pubblicata l'08/12/2023, resa nel giudizio RGN. 3647/2017, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da ed in parziale riforma della CP_1 sentenza impugnata condanna quest'ultimo, in solido con gli odierni appellanti, al pagamento delle spese e competenze del giudizio nella misura liquidata nella sentenza di primo grado, solo in favore di RO DO, e non anche di Controparte_2
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna gli appellanti principali, in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore di quale titolare dell'omonima autorimessa, che liquida in € 7.160,00, oltre CP_1
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge,
5. condanna gli appellanti principali, in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore di che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Controparte_2
come per legge;
6. compensa le spese di lite tra e CP_1 Controparte_2
7. nulla per le spese in favore di RO DO;
8. dichiara ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in via principale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 18.12.2024.
Il Presidente
Dott. Emma Manzionna
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Avv. Marcello Travaglione
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