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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/07/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1922/2019 promossa da:
(P.IVA ), con sede legale in Via P. D'Aragona n. 25 , Nocera Inferiore, in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. sig. , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Alfano giusta Parte_2 procura ed elezione di domicilio in atti, ATTRICE - RICORRENTE Contro
cod. fisc. e part. Iva , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola giusta procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTA - RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la ditta instava per la ripetizione - ex art. 2033 cod. civ. - Parte_1 degli indebiti pagamenti effettuati in favore della resistente per servizi mai forniti, generati CP_1 da n. 37 schede telefoniche, mai richieste dalla ricorrente, tantomeno consegnate e/o mai utilizzate dalla stessa. Chiedeva quindi, previo riconoscimento dell'indebito, la restituzione delle somme addebitate per le schede telefoniche disconosciute, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Eccepiva in particolare l'inammissibilità del ricorso come proposto e chiedeva,inolre, il pagamento della somma di euro 9348,45 per canoni fatturati e non pagati dall'attore, vinte le spese di lite. Instauratosi il contraddittorio il Giudice con decreto del 18.11.2021, disponeva il mutamento del rito . All'udienza fissata ex art. 183 cpc venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito, ritenuto che la causa non necessitasse di istruttoria, in quanto avente natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 22 ottobre 2024, assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 cpc, comparsa depositata dalla sola parte attrice.
**** La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo utilizzato per contestare l'indebita fatturazione, essendo ben possibile l'uso del procedimento sommario di cognizione quando la controversia si basa su prove documentali e quindi non si richiede una istruttoria complessa come nella fattispecie che ci occupa. Ugualmente va disattesa l'eccezione di tardiva costituzione della parte convenuta essendo regolarmente avvenuta 10 giorni prima della udienza fissata per la prima comparizione. Quanto al merito della domanda, anche la fattispecie di cui alla presente controversia soggiace alla regola generale dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, secondo cui, chi agisce in giudizio per la tutela di un suo diritto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e chi resiste all'azione deve provare i fatti su cui si fondano le eccezioni. Nel caso di specie, l'attrice-ricorrente, ha contestato gli addebiti incassati dalla e riferiti a nr. 37 schede telefoniche i cui numeri risultano non CP_1 richiesti, né attivati, né usati dalla ditta per un importo complessivo di euro 16077,22, tant'è Pt_1 che ha provveduto innanzitutto a contestare le predette somme alla vodafone, non ricevendo alcuna risposta, ha, quindi, provveduto a sporgere regolare denuncia alla Guardia di Finanza, da cui è scaturita l'apertura di una indagine della Procura della Repubblica del tribunale di Nocera Inferiore recante il RGNR 2245/16/14 ed infine si è rivolto alla CORECOM della regione Campania con esito negativo. A fronte di tali contestazioni la società di telefonia avrebbe dovuto provare che le somme riscosse trovassero la loro origine in un regolare contratto di attivazione. Senonchè, tale deduzione, non ha trovato alcun riscontro probatorio. ha infatti prodotto in giudizio una documentazione Controparte_1 dalla quale dovrebbe emergere la richiesta di attivazione dei numeri oggetto di contestazione. Trattasi, invero, di atti da cui non traspare l'effettiva attivazione dei numeri disconosciuti, né del loro uso, copie di non facile lettura e che non recano indicazione di alcuna data. Di talchè tali riproduzioni non possono considerarsi idonea prova dell'assunto della convenuta. Né potrebbe assurgere a congrua prova di attivazione dei numeri l'indicazione contenuta dalla fattura che, quale documento di formazione unilaterale, non può assurgere a prova del credito a fronte della contestazione del debitore. Le risultanze istruttorie sono quindi univoche e non disattese da alcun elemento contrario. Sulla base di quanto precede, la domanda va quindi accolta e la somma di euro 16077,62 percepita quali consumi addebitabili ai numeri di cui alle 37 schede telefoniche, oggetto di specifico disconoscimento da parte della società attrice, deve essere dichiarata non dovuta dalla stessa. Va invece rigettata la domanda di richiesta di pagamento della morosità spiegata dalla convenuta, in quanto la stessa non ha, né adeguatamente dedotto, né adeguatamente provato, la fonte della morosità
pagina 2 di 3 maturata dalla controparte. Inoltre, non va sottaciuto, il comportamento tenuto dalla convenuta società telefonica la quale ha omesso di depositare la comparsa conclusionale come autorizzata. Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita. Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta dall'attrice la somma di euro 16.077,22;
2. condanna la alla restituzione della somma indebitamente percepita e pari ad euro CP_1 16.077,22 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. rigetta la domanda di condanna della attrice al pagamento della morosità come richiesta;
4. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della ditta attrice-ricorrente , CP_1 quantificate nell'importo di euro 3.397,00 per compenso ed euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo. Nocera Inferiore, 2 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1922/2019 promossa da:
(P.IVA ), con sede legale in Via P. D'Aragona n. 25 , Nocera Inferiore, in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. sig. , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Alfano giusta Parte_2 procura ed elezione di domicilio in atti, ATTRICE - RICORRENTE Contro
cod. fisc. e part. Iva , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola giusta procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTA - RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.10.2024.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cpc la ditta instava per la ripetizione - ex art. 2033 cod. civ. - Parte_1 degli indebiti pagamenti effettuati in favore della resistente per servizi mai forniti, generati CP_1 da n. 37 schede telefoniche, mai richieste dalla ricorrente, tantomeno consegnate e/o mai utilizzate dalla stessa. Chiedeva quindi, previo riconoscimento dell'indebito, la restituzione delle somme addebitate per le schede telefoniche disconosciute, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Eccepiva in particolare l'inammissibilità del ricorso come proposto e chiedeva,inolre, il pagamento della somma di euro 9348,45 per canoni fatturati e non pagati dall'attore, vinte le spese di lite. Instauratosi il contraddittorio il Giudice con decreto del 18.11.2021, disponeva il mutamento del rito . All'udienza fissata ex art. 183 cpc venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito, ritenuto che la causa non necessitasse di istruttoria, in quanto avente natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 22 ottobre 2024, assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali ex art. 190 cpc, comparsa depositata dalla sola parte attrice.
**** La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati. Preliminarmente va disattesa l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo utilizzato per contestare l'indebita fatturazione, essendo ben possibile l'uso del procedimento sommario di cognizione quando la controversia si basa su prove documentali e quindi non si richiede una istruttoria complessa come nella fattispecie che ci occupa. Ugualmente va disattesa l'eccezione di tardiva costituzione della parte convenuta essendo regolarmente avvenuta 10 giorni prima della udienza fissata per la prima comparizione. Quanto al merito della domanda, anche la fattispecie di cui alla presente controversia soggiace alla regola generale dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, secondo cui, chi agisce in giudizio per la tutela di un suo diritto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, e chi resiste all'azione deve provare i fatti su cui si fondano le eccezioni. Nel caso di specie, l'attrice-ricorrente, ha contestato gli addebiti incassati dalla e riferiti a nr. 37 schede telefoniche i cui numeri risultano non CP_1 richiesti, né attivati, né usati dalla ditta per un importo complessivo di euro 16077,22, tant'è Pt_1 che ha provveduto innanzitutto a contestare le predette somme alla vodafone, non ricevendo alcuna risposta, ha, quindi, provveduto a sporgere regolare denuncia alla Guardia di Finanza, da cui è scaturita l'apertura di una indagine della Procura della Repubblica del tribunale di Nocera Inferiore recante il RGNR 2245/16/14 ed infine si è rivolto alla CORECOM della regione Campania con esito negativo. A fronte di tali contestazioni la società di telefonia avrebbe dovuto provare che le somme riscosse trovassero la loro origine in un regolare contratto di attivazione. Senonchè, tale deduzione, non ha trovato alcun riscontro probatorio. ha infatti prodotto in giudizio una documentazione Controparte_1 dalla quale dovrebbe emergere la richiesta di attivazione dei numeri oggetto di contestazione. Trattasi, invero, di atti da cui non traspare l'effettiva attivazione dei numeri disconosciuti, né del loro uso, copie di non facile lettura e che non recano indicazione di alcuna data. Di talchè tali riproduzioni non possono considerarsi idonea prova dell'assunto della convenuta. Né potrebbe assurgere a congrua prova di attivazione dei numeri l'indicazione contenuta dalla fattura che, quale documento di formazione unilaterale, non può assurgere a prova del credito a fronte della contestazione del debitore. Le risultanze istruttorie sono quindi univoche e non disattese da alcun elemento contrario. Sulla base di quanto precede, la domanda va quindi accolta e la somma di euro 16077,62 percepita quali consumi addebitabili ai numeri di cui alle 37 schede telefoniche, oggetto di specifico disconoscimento da parte della società attrice, deve essere dichiarata non dovuta dalla stessa. Va invece rigettata la domanda di richiesta di pagamento della morosità spiegata dalla convenuta, in quanto la stessa non ha, né adeguatamente dedotto, né adeguatamente provato, la fonte della morosità
pagina 2 di 3 maturata dalla controparte. Inoltre, non va sottaciuto, il comportamento tenuto dalla convenuta società telefonica la quale ha omesso di depositare la comparsa conclusionale come autorizzata. Ogni altra doglianza va dichiarata assorbita. Spese di lite secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuta dall'attrice la somma di euro 16.077,22;
2. condanna la alla restituzione della somma indebitamente percepita e pari ad euro CP_1 16.077,22 oltre interessi dalla domanda al saldo;
3. rigetta la domanda di condanna della attrice al pagamento della morosità come richiesta;
4. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della ditta attrice-ricorrente , CP_1 quantificate nell'importo di euro 3.397,00 per compenso ed euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarato anticipo. Nocera Inferiore, 2 luglio 2025
Il GOP
dott.ssa Genny De Cesare
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