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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/02/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 183/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello BRUNO – Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO – Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura MORELLO – Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 87/2023 del 23/1/2023 del Tribunale di Massa, promossa da: in persona del suo legale pro tempore , Parte_1 Parte_2 con sede in Massa, rappresentato e difeso dall'Avv. Licia Celi in forza di procura allegata all'atto di appello, presso la quale è elettivamente domiciliato in Massa, via Marina Vecchia
n. 75
APPELLANTE contro
, nata in Moldavia a [...], il [...] (CF ), CP_1 C.F._1
residente in [...] e domiciliata in Massa via Nicola Zonder 3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Appellante: In riforma dell'ordinanza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accogliere il ricorso per le ragioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in Massa Via Nicola Zonder SNC, distinto al
NCEU di Massa al fg. 69 p.lla 1589 sub 1, senza giusto titolo da parte della stessa e per l'effetto rilasciare l'immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore della ricorrente, immediatamente oppure entro e non oltre 15 giorni;
sempre per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, per le ragioni in narrativa. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 30/5/2022 l'appellante citava in giudizio , CP_1 deducendo, come riportato nella ordinanza impugnata, che: “- l'istante è proprietario dell'immobile, ad uso abitativo, sito in Massa Via Nicola Zonder SNC, distinto al NCEU di
Massa al fg. 69 p.lla 1589 sub 1; (cfr. doc. 02 e 03 ); - detto immobile è attualmente occupato sine titulo dalla IG.ra , nata in Moldavia a [...], il [...] (CF CP_1
) e residente nel Comune di Reggio Emilia, via Pasteur n. 83; (cfr. C.F._1 doc.04); - che l'istante, ha manifestato la volontà di riottenere immediatamente l'unità immobiliare;
- che la IG.ra non ha riconsegnato l'immobile, permanendo nella CP_1
detenzione dello stesso, senza titolo;
- che a nulla è valsa la ulteriore diffida di rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose (doc. 5); che, pertanto, sussistono i presupposti per la restituzione immediata o nel termine determinato di giustizia, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno, in virtù della detenzione sine titulo dell'immobile, visto il mancato rilascio dell'abitazione, a richiesta del ricorrente. La ricorrente chiedeva quindi il rilascio dell'immobile suddetto occupato senza titolo dalla resistente, oltre al risarcimento del danno”.
non si costituiva e rimaneva contumace. CP_1
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, dopo un inquadramento giuridico inerente alla differenza fra azione personale di restituzione ed azione di rivendica, qualificava l'azione proposta dal ricorrente come azione di rivendica, fondata sul diritto di proprietà, tutelato erga omnes, e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, affermando la necessità che la parte che agisca ne fornisca piena prova, mediante la c.d. probatio diabolica. Poiché tale prova non era stata fornita – essendosi parte ricorrente limitata alla produzione di visure catastali relative all'immobile occupato - Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova in ordine alla proprietà dell'immobile in capo alla parte ricorrente.
Avverso l'ordinanza ha interposto appello l'originaria ricorrente Parte_1 chiedendo la riforma della stessa, con l'accoglimento dell'originaria domanda proposta, esponendo i motivi di seguito indicati.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituita , che è stata dichiarata CP_1
contumace.
Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive delle parti, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), DL
18/20 la causa è stata trattenuta la causa in decisione con ordinanza emessa in data
2/11/2023, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con unico articolato motivo di appello si duole della qualificazione Parte_1
della domanda operata dal Tribunale, affermando che la mancanza di un contratto scritto intervenuto con la convenuta, cui era stata concesso il godimento del bene immobile per un mese, aveva indotto il ricorrente a qualificare l'azione come personale di restituzione. Sulla base dei documenti prodotti, del capitolo di prova articolato nel ricorso e delle difese svolte
– afferma parte appellante - il Tribunale aveva tutti gli elementi per qualificare lazione come personale. In ogni caso, prosegue, poiché la domanda è stata introdotta col rito ex art. 702 bis c.p.c., per il caso che la Corte intendesse aderire all'opinione del Tribunale, ha prodotto in sede di gravame ex art. 704 quater c.p.c., quali documenti indispensabili alla decisione l'atto di cessione dell'azienda tra i danti causa e l e il certificato storico notarile Pt_1
ventennale.
La Corte, in primo luogo, condivide la posizione del Giudice di prime cure che ha qualificato l'azione, proposta dall come azione reale di rivendicazione, e non Parte_1
come azione personale di restituzione, avendo parte ricorrente, allegando di essere proprietaria dell'immobile in contesa, convenuto in giudizio perché fosse CP_1
condannata al rilascio dei terreni detenuti sine titulo. Pertanto è effettivamente necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda, che parte ricorrente fornisse la probatio diabolica non ritenendosi sufficiente, a tal fine, la produzione delle visure catastali.
Rileva, sul punto, la Corte che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione S.U., sentenze 4 luglio 2005 n. 14135 e 14 gennaio 2013 n. 705) non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che giustifichi la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Definendo il contrasto di orientamenti sull'argomento, le S.U. hanno sottolineato che l'azione personale di restituzione, come già si evince dal nomen iuris, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di atti negoziali (come la locazione, il comodato, il deposito), atti che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Tale azione, però, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna, venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene, nell'assenza anche originaria di ogni titolo, nel qual caso la domanda è tipicamente di
3 rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Diversamente argomentando, si giungerebbe alla sostanziale vanificazione della previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.
Nel caso di specie, dal tenore dell'atto introduttivo di primo grado, emerge palese la natura reale dell'azione proposta dall' che, affermandosi proprietaria Parte_1 dell'immobile, aveva convenuto in giudizio per sentirla condannare al rilascio CP_1 dell'immobile in quanto detenuto senza titolo alcuno. L'azione andava quindi qualificata come reale e andava disposta a carico dell'attore, l'onere della prova in ordine all'affermata titolarità del diritto di proprietà, posto che, nonostante la non chiara capitolazione, risulta che l'appellante ha fondato la propria domanda di rilascio dell'immobile non sull'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio, venuto meno o risolto, in virtù del quale il bene era stato trasferito alla , bensì sulla sua occupazione sine titulo da parte di quest'ultima, CP_1
condizione legittimante il diritto del proprietario a far valere il diritto di proprietà nei confronti di chi dispone di fatto del bene.
In questo grado di giudizio, tuttavia l'appellante, invocando il disposto dell'art. 702 quater c.p.c. che consente nel giudizio di appello l'ammissione di nuovi mezzi di prova ove il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ha prodotto nuovi documenti comprovanti il suo diritto di proprietà. Come affermato dalla Corte Suprema “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. S.
U. n. 1079072017).
Sono stati prodotti, a fondamento della prova del diritto di proprietà, l'atto di compravendita, stipulato tra i danti causa e la società del 12/11/2010 dell'immobile Parte_1
posto in Comune di Massa, via Zonder n. 5 (cfr. doc. 3) e il certificato notarile storico ventennale datato 2/2/2023 (doc. 4), attestante la proprietà fino alla data di redazione del
4 certificato dell'immobile in questione in capo all' e prima dell'acquisto Parte_1
di questi (appunto del 12/11/2010), a far tempo dal 6/11/1993 in capo ai danti causa CP_2
, ed che poi hanno venduto, appunto, in data
[...] Testimone_1 CP_3
12/11/2010 l'immobile in questione all'attuale appellante. L risulta, Parte_1 pertanto, aver soddisfatto l'onere probatorio che ricade sul rivendicante avendo dimostrato di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente da soggetti ( i danti causa) dei quali
è emersa la qualità di legittimi titolari della proprietà del bene in contestazione, a partire dal
1993, e quindi per un periodo complessivamente superiore al ventennio, e, pertanto, avendo fornito la prova di una sequenza di titoli di proprietà risalenti al ventennio anteriore.
Ne consegue che, in riforma dell'ordinanza, la domanda può trovare accoglimento.
In ordine al termine di rilascio, la Corte ravvisa le ragioni per fissarlo in tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza, alla luce delle condizioni personali della convenuta quali emergono dal messaggio WA prod. 5 di parte ricorrente.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellata, secondo lo scaglione del valore da 5.001,00 a euro 26.000 in base DM n.
55/2014, nei minimi, considerata la semplicità della causa, ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 87/2023 del
23/1/2023 del Tribunale di Massa la sentenza, così decide:
-in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara la detenzione dell'immobile sito in Massa Via
Nicola Zonder SNC, distinto al NCEU di Massa al fg. 69 p.lla 1589 sub 1, senza giusto titolo da parte della convenuta e per l'effetto la condanna a rilasciare l'immobile, CP_1
libero e sgombro da persone e cose, in favore della ricorrente/appellante;
-fissa per il rilascio il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi del giudizio CP_1 in favore dell'appellante che liquida, quanto al primo grado in euro Parte_1
1.700,00, per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, e quanto all'appello in euro
1.900,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 30/1/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SECONDA SEZIONE nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello BRUNO – Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO – Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura MORELLO – Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 87/2023 del 23/1/2023 del Tribunale di Massa, promossa da: in persona del suo legale pro tempore , Parte_1 Parte_2 con sede in Massa, rappresentato e difeso dall'Avv. Licia Celi in forza di procura allegata all'atto di appello, presso la quale è elettivamente domiciliato in Massa, via Marina Vecchia
n. 75
APPELLANTE contro
, nata in Moldavia a [...], il [...] (CF ), CP_1 C.F._1
residente in [...] e domiciliata in Massa via Nicola Zonder 3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'Appellante: In riforma dell'ordinanza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accogliere il ricorso per le ragioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la detenzione dell'immobile sito in Massa Via Nicola Zonder SNC, distinto al
NCEU di Massa al fg. 69 p.lla 1589 sub 1, senza giusto titolo da parte della stessa e per l'effetto rilasciare l'immobile, libero e sgombro da persone e cose, in favore della ricorrente, immediatamente oppure entro e non oltre 15 giorni;
sempre per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, per le ragioni in narrativa. Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 30/5/2022 l'appellante citava in giudizio , CP_1 deducendo, come riportato nella ordinanza impugnata, che: “- l'istante è proprietario dell'immobile, ad uso abitativo, sito in Massa Via Nicola Zonder SNC, distinto al NCEU di
Massa al fg. 69 p.lla 1589 sub 1; (cfr. doc. 02 e 03 ); - detto immobile è attualmente occupato sine titulo dalla IG.ra , nata in Moldavia a [...], il [...] (CF CP_1
) e residente nel Comune di Reggio Emilia, via Pasteur n. 83; (cfr. C.F._1 doc.04); - che l'istante, ha manifestato la volontà di riottenere immediatamente l'unità immobiliare;
- che la IG.ra non ha riconsegnato l'immobile, permanendo nella CP_1
detenzione dello stesso, senza titolo;
- che a nulla è valsa la ulteriore diffida di rilascio dell'immobile, libero e sgombro da persone e cose (doc. 5); che, pertanto, sussistono i presupposti per la restituzione immediata o nel termine determinato di giustizia, e la conseguente richiesta di risarcimento del danno, in virtù della detenzione sine titulo dell'immobile, visto il mancato rilascio dell'abitazione, a richiesta del ricorrente. La ricorrente chiedeva quindi il rilascio dell'immobile suddetto occupato senza titolo dalla resistente, oltre al risarcimento del danno”.
non si costituiva e rimaneva contumace. CP_1
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale, dopo un inquadramento giuridico inerente alla differenza fra azione personale di restituzione ed azione di rivendica, qualificava l'azione proposta dal ricorrente come azione di rivendica, fondata sul diritto di proprietà, tutelato erga omnes, e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, affermando la necessità che la parte che agisca ne fornisca piena prova, mediante la c.d. probatio diabolica. Poiché tale prova non era stata fornita – essendosi parte ricorrente limitata alla produzione di visure catastali relative all'immobile occupato - Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova in ordine alla proprietà dell'immobile in capo alla parte ricorrente.
Avverso l'ordinanza ha interposto appello l'originaria ricorrente Parte_1 chiedendo la riforma della stessa, con l'accoglimento dell'originaria domanda proposta, esponendo i motivi di seguito indicati.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituita , che è stata dichiarata CP_1
contumace.
Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte contenenti le conclusioni definitive delle parti, ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), DL
18/20 la causa è stata trattenuta la causa in decisione con ordinanza emessa in data
2/11/2023, con concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con unico articolato motivo di appello si duole della qualificazione Parte_1
della domanda operata dal Tribunale, affermando che la mancanza di un contratto scritto intervenuto con la convenuta, cui era stata concesso il godimento del bene immobile per un mese, aveva indotto il ricorrente a qualificare l'azione come personale di restituzione. Sulla base dei documenti prodotti, del capitolo di prova articolato nel ricorso e delle difese svolte
– afferma parte appellante - il Tribunale aveva tutti gli elementi per qualificare lazione come personale. In ogni caso, prosegue, poiché la domanda è stata introdotta col rito ex art. 702 bis c.p.c., per il caso che la Corte intendesse aderire all'opinione del Tribunale, ha prodotto in sede di gravame ex art. 704 quater c.p.c., quali documenti indispensabili alla decisione l'atto di cessione dell'azienda tra i danti causa e l e il certificato storico notarile Pt_1
ventennale.
La Corte, in primo luogo, condivide la posizione del Giudice di prime cure che ha qualificato l'azione, proposta dall come azione reale di rivendicazione, e non Parte_1
come azione personale di restituzione, avendo parte ricorrente, allegando di essere proprietaria dell'immobile in contesa, convenuto in giudizio perché fosse CP_1
condannata al rilascio dei terreni detenuti sine titulo. Pertanto è effettivamente necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda, che parte ricorrente fornisse la probatio diabolica non ritenendosi sufficiente, a tal fine, la produzione delle visure catastali.
Rileva, sul punto, la Corte che, per giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione S.U., sentenze 4 luglio 2005 n. 14135 e 14 gennaio 2013 n. 705) non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che giustifichi la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
Definendo il contrasto di orientamenti sull'argomento, le S.U. hanno sottolineato che l'azione personale di restituzione, come già si evince dal nomen iuris, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di atti negoziali (come la locazione, il comodato, il deposito), atti che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Tale azione, però, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna, venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene, nell'assenza anche originaria di ogni titolo, nel qual caso la domanda è tipicamente di
3 rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Diversamente argomentando, si giungerebbe alla sostanziale vanificazione della previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.
Nel caso di specie, dal tenore dell'atto introduttivo di primo grado, emerge palese la natura reale dell'azione proposta dall' che, affermandosi proprietaria Parte_1 dell'immobile, aveva convenuto in giudizio per sentirla condannare al rilascio CP_1 dell'immobile in quanto detenuto senza titolo alcuno. L'azione andava quindi qualificata come reale e andava disposta a carico dell'attore, l'onere della prova in ordine all'affermata titolarità del diritto di proprietà, posto che, nonostante la non chiara capitolazione, risulta che l'appellante ha fondato la propria domanda di rilascio dell'immobile non sull'esistenza di un pregresso rapporto obbligatorio, venuto meno o risolto, in virtù del quale il bene era stato trasferito alla , bensì sulla sua occupazione sine titulo da parte di quest'ultima, CP_1
condizione legittimante il diritto del proprietario a far valere il diritto di proprietà nei confronti di chi dispone di fatto del bene.
In questo grado di giudizio, tuttavia l'appellante, invocando il disposto dell'art. 702 quater c.p.c. che consente nel giudizio di appello l'ammissione di nuovi mezzi di prova ove il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ha prodotto nuovi documenti comprovanti il suo diritto di proprietà. Come affermato dalla Corte Suprema “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n.
134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. S.
U. n. 1079072017).
Sono stati prodotti, a fondamento della prova del diritto di proprietà, l'atto di compravendita, stipulato tra i danti causa e la società del 12/11/2010 dell'immobile Parte_1
posto in Comune di Massa, via Zonder n. 5 (cfr. doc. 3) e il certificato notarile storico ventennale datato 2/2/2023 (doc. 4), attestante la proprietà fino alla data di redazione del
4 certificato dell'immobile in questione in capo all' e prima dell'acquisto Parte_1
di questi (appunto del 12/11/2010), a far tempo dal 6/11/1993 in capo ai danti causa CP_2
, ed che poi hanno venduto, appunto, in data
[...] Testimone_1 CP_3
12/11/2010 l'immobile in questione all'attuale appellante. L risulta, Parte_1 pertanto, aver soddisfatto l'onere probatorio che ricade sul rivendicante avendo dimostrato di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente da soggetti ( i danti causa) dei quali
è emersa la qualità di legittimi titolari della proprietà del bene in contestazione, a partire dal
1993, e quindi per un periodo complessivamente superiore al ventennio, e, pertanto, avendo fornito la prova di una sequenza di titoli di proprietà risalenti al ventennio anteriore.
Ne consegue che, in riforma dell'ordinanza, la domanda può trovare accoglimento.
In ordine al termine di rilascio, la Corte ravvisa le ragioni per fissarlo in tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza, alla luce delle condizioni personali della convenuta quali emergono dal messaggio WA prod. 5 di parte ricorrente.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellata, secondo lo scaglione del valore da 5.001,00 a euro 26.000 in base DM n.
55/2014, nei minimi, considerata la semplicità della causa, ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro l'ordinanza n. 87/2023 del
23/1/2023 del Tribunale di Massa la sentenza, così decide:
-in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara la detenzione dell'immobile sito in Massa Via
Nicola Zonder SNC, distinto al NCEU di Massa al fg. 69 p.lla 1589 sub 1, senza giusto titolo da parte della convenuta e per l'effetto la condanna a rilasciare l'immobile, CP_1
libero e sgombro da persone e cose, in favore della ricorrente/appellante;
-fissa per il rilascio il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi del giudizio CP_1 in favore dell'appellante che liquida, quanto al primo grado in euro Parte_1
1.700,00, per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa, e quanto all'appello in euro
1.900,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa.
Genova, 30/1/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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