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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/05/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5653/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e ver- tente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv.to Anna Cinque, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e dife- CP_1
so dagli avv.ti Tommaso Bartiromo e Gennaro Loffredo, elettivamente domici- liata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali de- positate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla
1 legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1318/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12/11/2023, su ricorso della società con cui era stato ingiunto il pagamento della CP_1
somma di € 19.827,19, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizio- ne e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c. per lite temeraria.
Con ordinanza depositata in data 15 ottobre 2024, il GU rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le istanze istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 10/07/2024 il G.U. rinviava per la decisione ex art. 189 c.p.c.
Tanto atteso, s'impone di osservare che il giudizio di opposizione, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore fin dal ricorso. Ne deriva che l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: segnatamente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del dan- no, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui prete-
2 sa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01); eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, inver- titi i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adem- pimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Peraltro, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico più accreditato in seno alla giurisprudenza, la fattura commerciale – se è considerata prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. –nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, come quello di opposizione a decreto in- giuntivo, non ha alcuna valenza probatoria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, allorquando l'altra parte abbia contestato il fatto costituti- vo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (in tal senso, ex multis, Cass. n. 17050/11, ove si è espressamente affermato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligato- ri, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del con- tratto […]. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, l'avanzata opposizione non può che essere accolta.
Nella fattispecie in esame, la società ha fondato la propria pretesa CP_1
su verbali di restituzione dei carrelli elevatori che risultano privi di firma e tim- bro della società opponente, e dunque inidonei a dimostrare l'avvenuta verifica
3 in contraddittorio dei danni, come espressamente previsto dall'art. 6 del contrat- to di noleggio.
Parimenti, le fatture prodotte in giudizio dalla sono documenti a forma- CP_1
zione unilaterale, non riconosciuti dalla controparte, e per giurisprudenza pacifi- ca non costituiscono prova del credito in un giudizio a cognizione piena (Cass. civ., n. 128/2022).
Neppure i bonifici allegati offrono certezza dell'avvenuto pagamento dei danni contestati, in assenza di specifica causale che li ricolleghi univocamente ai car- relli oggetto del presente giudizio.
Non risulta, inoltre, che l'opponente sia stata mai posta nelle condizioni di veri- ficare i danni in contraddittorio, nonostante le ripetute richieste formulate via
PEC nei mesi antecedenti all'ingiunzione.
In difetto di prova del danno, del contraddittorio e del pagamento, il credito azionato dalla deve ritenersi privo dei requisiti di certezza, liquidità ed CP_1
esigibilità richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, non può che accogliersi l'avanzata opposizione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1318/2023.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. non risultando integrati i presupposti soggettivi della malafede o col- pa grave.
Diversamente, ritiene questo giudice di dover applicare all'opposto soccombente la sanzione pecuniaria di cui allo stesso art. 96, ultimo comma, c.p.c., che liqui- da in via di equità come in dispositivo. Parimenti, va imposto allo stesso opposto il pagamento della somma di euro 1.500,00 a favore della Controparte_2
secondo la previsione di cui all'ultimo comma dello stesso art. 96 c.p.c..
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositi- vo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 96, terzo comma,
c.p.c.;
c) Condanna l'opposto stesso al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
d) Condanna, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., l'opposto al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di €1.000,00.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5653/2023 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e ver- tente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1
presentata e difesa dall'avv.to Anna Cinque, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPONENTE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e dife- CP_1
so dagli avv.ti Tommaso Bartiromo e Gennaro Loffredo, elettivamente domici- liata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali de- positate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla
1 legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1318/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 12/11/2023, su ricorso della società con cui era stato ingiunto il pagamento della CP_1
somma di € 19.827,19, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizio- ne e la conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c. per lite temeraria.
Con ordinanza depositata in data 15 ottobre 2024, il GU rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e le istanze istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 10/07/2024 il G.U. rinviava per la decisione ex art. 189 c.p.c.
Tanto atteso, s'impone di osservare che il giudizio di opposizione, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore fin dal ricorso. Ne deriva che l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: segnatamente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del dan- no, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui prete-
2 sa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01); eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, inver- titi i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adem- pimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Peraltro, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico più accreditato in seno alla giurisprudenza, la fattura commerciale – se è considerata prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. –nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, come quello di opposizione a decreto in- giuntivo, non ha alcuna valenza probatoria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, allorquando l'altra parte abbia contestato il fatto costituti- vo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul creditore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (in tal senso, ex multis, Cass. n. 17050/11, ove si è espressamente affermato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligato- ri, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del con- tratto […]. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, l'avanzata opposizione non può che essere accolta.
Nella fattispecie in esame, la società ha fondato la propria pretesa CP_1
su verbali di restituzione dei carrelli elevatori che risultano privi di firma e tim- bro della società opponente, e dunque inidonei a dimostrare l'avvenuta verifica
3 in contraddittorio dei danni, come espressamente previsto dall'art. 6 del contrat- to di noleggio.
Parimenti, le fatture prodotte in giudizio dalla sono documenti a forma- CP_1
zione unilaterale, non riconosciuti dalla controparte, e per giurisprudenza pacifi- ca non costituiscono prova del credito in un giudizio a cognizione piena (Cass. civ., n. 128/2022).
Neppure i bonifici allegati offrono certezza dell'avvenuto pagamento dei danni contestati, in assenza di specifica causale che li ricolleghi univocamente ai car- relli oggetto del presente giudizio.
Non risulta, inoltre, che l'opponente sia stata mai posta nelle condizioni di veri- ficare i danni in contraddittorio, nonostante le ripetute richieste formulate via
PEC nei mesi antecedenti all'ingiunzione.
In difetto di prova del danno, del contraddittorio e del pagamento, il credito azionato dalla deve ritenersi privo dei requisiti di certezza, liquidità ed CP_1
esigibilità richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, non può che accogliersi l'avanzata opposizione e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1318/2023.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. non risultando integrati i presupposti soggettivi della malafede o col- pa grave.
Diversamente, ritiene questo giudice di dover applicare all'opposto soccombente la sanzione pecuniaria di cui allo stesso art. 96, ultimo comma, c.p.c., che liqui- da in via di equità come in dispositivo. Parimenti, va imposto allo stesso opposto il pagamento della somma di euro 1.500,00 a favore della Controparte_2
secondo la previsione di cui all'ultimo comma dello stesso art. 96 c.p.c..
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositi- vo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 96, terzo comma,
c.p.c.;
c) Condanna l'opposto stesso al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.500,00 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
d) Condanna, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., l'opposto al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di €1.000,00.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 19/05/2025
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