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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 196/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
suo studio, sito in Zafferana EA (CT), via G. Garibaldi n. 347, procuratore e difensore di sé medesimo;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
------------
Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 2 dicembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
----------
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 5 gennaio 2024 l'avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 16 dicembre 2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catania ha liquidato la somma complessiva di euro 1.505,00, quale onorario per l'attività prestata in favore di , ammessa al patrocinio a spese Controparte_2
dello Stato, nel giudizio civile n. 15825/2018 RG (consiglio ordine di Catania, 12 febbraio
2019).
Si tratta, nella specie, del giudizio di divisione intercorso, a seguito del pignoramento immobiliare scritto al n. 904/2012 RGEI, tra creditore esecutante, Controparte_3
, debitrice esecutata della metà del compendio staggito, e gli altri Controparte_2 comproprietari, indi definitosi con l'ordinanza dispositiva della vendita del 30 luglio 2019, dipoi seguita dal decreto del 16 ottobre 2023 a mezzo del quale il Tribunale ha trasferito all'aggiudicatario del diritto di piena proprietà secondo le rispettive quote di spettanza.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza dell'11 dicembre 2024.
Le ragioni dell'impugnazione consistono nell'assunto per cui, a fronte dell'attività professionale in concreto svolta dal ricorrente, il GE avrebbe liquidato un importo minore rispetto a quello dovuto e, in ogni caso, inferiore ai minimi inderogabili.
Viene evidenziata, in particolare, l'assenza di motivazione circa il criterio utilizzato e, altresì, il mancato riferimento, oltreché al parametro tabellare ivi preso in considerazione, allo scaglione di valore all'uopo applicato: al riguardo, il ricorrente afferma che, nella fattispecie in esame, il Giudice avrebbe dovuto applicare, in ossequio al criterio di cui all'art. 12 c.p.c., lo scaglione tabellare corrispondente al valore della massa attiva da dividersi.
L'opposizione è fondata.
Tenuto conto del principio di congruità degli onorari, del carattere, in effetti, inderogabile dei minimi tariffari (Cass. 2024 n. 11102), e dell'art. 5 DM 55/2014 - il quale, in pagina 2 di 4 parola, stabilisce che, nella cause di divisione, il valore della causa è determinato dall'entità della quota – il Tribunale ritiene di condividere le opposte difese, sì da liquidare, a titolo di compenso professionale, la somma parametrata allo scaglione tabellare individuato dall'avv.
(cioè, da 52.000 a 260.000 euro), in quanto corrispondente, però, al valore della quota Pt_1 in contestazione – vale a dire, 1/2 del compendio da dividere, sì come stimato ad opera dell'incaricato TU (nella specie, lotto n. 1, per una base d'asta di euro 165.000,00 e lotto n.
2, per una base d'asta di euro 85.000,00, per un totale di euro 250.000,00 e, quindi, quanto alla quota di , per un totale di euro 125.000,00). Controparte_2
Nello specifico, va riconosciuto il valore minimo, stante l'assoluta semplicità della controversia, che si è sviluppata in assenza di qualsivoglia atto difensivo.
Ne viene il riconoscimento delle fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione) con esclusione della fase decisionale stante che, non essendo sorte contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio si è concluso con la mera ordinanza di vendita del 30 luglio 2019.
I valori sono i seguenti:
Sono:
€. 1.276,00 studio
€. 814,00 introduttiva
€. 2.835,00 istruttoria/trattazione per un ammontare di €. 4.925,00, che ridotti di 1/2, assommano ad €. 2.462,50.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse sono liquidate a misura del DM
55/2014: valore della causa: da 1.100 euro a 5.200 euro – compensi minimi: fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 196/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1
liquida, in riforma del decreto del 16 ottobre 2023, in favore la Parte_1
somma di euro 2.462,50, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 852,00, oltre CU (98,00), iva, cpa e spese generali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Catania, il 2 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 196/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato presso il Parte_1 CodiceFiscale_1
suo studio, sito in Zafferana EA (CT), via G. Garibaldi n. 347, procuratore e difensore di sé medesimo;
Ricorrente
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_1 legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
Resistente contumace
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Conclusioni
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 sexies, comma 3, cpc, la causa, all'udienza del 2 dicembre 2024, è stata posta in decisione, sulle conclusioni della sola parte ricorrente costituita.
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pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
Con il ricorso depositato in data 5 gennaio 2024 l'avv. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 16 dicembre 2023, a mezzo del quale il Tribunale di Catania ha liquidato la somma complessiva di euro 1.505,00, quale onorario per l'attività prestata in favore di , ammessa al patrocinio a spese Controparte_2
dello Stato, nel giudizio civile n. 15825/2018 RG (consiglio ordine di Catania, 12 febbraio
2019).
Si tratta, nella specie, del giudizio di divisione intercorso, a seguito del pignoramento immobiliare scritto al n. 904/2012 RGEI, tra creditore esecutante, Controparte_3
, debitrice esecutata della metà del compendio staggito, e gli altri Controparte_2 comproprietari, indi definitosi con l'ordinanza dispositiva della vendita del 30 luglio 2019, dipoi seguita dal decreto del 16 ottobre 2023 a mezzo del quale il Tribunale ha trasferito all'aggiudicatario del diritto di piena proprietà secondo le rispettive quote di spettanza.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso è stato notificato al
, il quale non ha curato di costituirsi. Controparte_1
La causa è stata posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, all'udienza dell'11 dicembre 2024.
Le ragioni dell'impugnazione consistono nell'assunto per cui, a fronte dell'attività professionale in concreto svolta dal ricorrente, il GE avrebbe liquidato un importo minore rispetto a quello dovuto e, in ogni caso, inferiore ai minimi inderogabili.
Viene evidenziata, in particolare, l'assenza di motivazione circa il criterio utilizzato e, altresì, il mancato riferimento, oltreché al parametro tabellare ivi preso in considerazione, allo scaglione di valore all'uopo applicato: al riguardo, il ricorrente afferma che, nella fattispecie in esame, il Giudice avrebbe dovuto applicare, in ossequio al criterio di cui all'art. 12 c.p.c., lo scaglione tabellare corrispondente al valore della massa attiva da dividersi.
L'opposizione è fondata.
Tenuto conto del principio di congruità degli onorari, del carattere, in effetti, inderogabile dei minimi tariffari (Cass. 2024 n. 11102), e dell'art. 5 DM 55/2014 - il quale, in pagina 2 di 4 parola, stabilisce che, nella cause di divisione, il valore della causa è determinato dall'entità della quota – il Tribunale ritiene di condividere le opposte difese, sì da liquidare, a titolo di compenso professionale, la somma parametrata allo scaglione tabellare individuato dall'avv.
(cioè, da 52.000 a 260.000 euro), in quanto corrispondente, però, al valore della quota Pt_1 in contestazione – vale a dire, 1/2 del compendio da dividere, sì come stimato ad opera dell'incaricato TU (nella specie, lotto n. 1, per una base d'asta di euro 165.000,00 e lotto n.
2, per una base d'asta di euro 85.000,00, per un totale di euro 250.000,00 e, quindi, quanto alla quota di , per un totale di euro 125.000,00). Controparte_2
Nello specifico, va riconosciuto il valore minimo, stante l'assoluta semplicità della controversia, che si è sviluppata in assenza di qualsivoglia atto difensivo.
Ne viene il riconoscimento delle fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione) con esclusione della fase decisionale stante che, non essendo sorte contestazioni sul diritto alla divisione, il giudizio si è concluso con la mera ordinanza di vendita del 30 luglio 2019.
I valori sono i seguenti:
Sono:
€. 1.276,00 studio
€. 814,00 introduttiva
€. 2.835,00 istruttoria/trattazione per un ammontare di €. 4.925,00, che ridotti di 1/2, assommano ad €. 2.462,50.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse sono liquidate a misura del DM
55/2014: valore della causa: da 1.100 euro a 5.200 euro – compensi minimi: fasi studio, introduttiva, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 196/2024 RG, nella contumacia del , così statuisce: Controparte_1
liquida, in riforma del decreto del 16 ottobre 2023, in favore la Parte_1
somma di euro 2.462,50, oltre iva, cpa e spese generali;
condanna il alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese Controparte_1
processuali, che liquida nella misura di euro 852,00, oltre CU (98,00), iva, cpa e spese generali.
pagina 3 di 4 Così deciso in Catania, il 2 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4